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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 22.10.2025 all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1367/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Marone)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare e dichiarare
[...]
l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento danno Controparte_1
secondo i criteri forfettari per abuso reiterato per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
in qualità di docente, dall'a.s.
[...]
2016/17 all'a.s. 2023/24 con diversi contratti su organico di fatto e/o di diritto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero al 30 giugno).
Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte
Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla
Corte di Cassazione (sent. N. 22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva in giudizio il
[...]
resistendo Controparte_1
alla domanda di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta.
Va premesso che, nonostante la tardiva costituzione del la CP_1
documentazione allegata dal medesimo viene acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421
c.p.c., in quanto indispensabile sia per integrare alcune lacune delle produzioni documentali di parte ricorrente sia per chiarire alcuni aspetti che già si evincono dai documenti allegati al ricorso (in tal senso v. cass. civ. ord. 33393/19 secondo cui “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”).
Già dai contratti di lavoro allegati dalla si evince che costei ha sempre Pt_1
insegnato su posti di sostegno senza avere la specifica specializzazione, posto che all'epoca l'interessata era inserita solo nelle graduatorie d'istituto (v. contratti allegati fasc. ricorrente).
La specializzazione, come correttamente evidenziato dal , è stata CP_1
conseguita solo il 5.6.2023, come si evince dalla domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS della Provincia di Bergamo per gli a.s. 2024/25 e 2025/26 (v. doc. 2, pg. 6 fasc. resistente).
Fatta questa precisazione, la Pt_1
secondo quanto emerge dai contratti in atti, ha lavorato, senza la prevista specializzazione, dall'a.s. 2016/17 all'a.s.
2018/19 su posti di organico di fatto
(ovvero con supplenze sino al 30/06) e quindi in sostituzione di personale di ruolo assente su istituti scolastici diversi (v. contratti fasc. ricorrente e stato matricolare fasc. resistente).
Per quanto riguarda gli altri contratti, la ricorrente ha lavorato con incarichi sino al
31/08 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23, su posti di sostegno presso istituzioni scolastiche diverse e sempre senza la specifica specializzazione.
Va pure considerato che la ricorrente, dal
2016 in avanti, non è stata in grado di conseguire la specializzazione sul posto di sostegno (ottenuta solo il 5.6.2023), benchè nelle more il abbia bandito CP_1
numerosi concorsi a cui la se Pt_1
avesse avuto la specializzazione, avrebbe potuto partecipare.
Sul punto, occorre richiamare i precedenti della Corte d'Appello di Brescia il nell'evidenziare, in casi CP_1
analoghi, che “l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito - in maniera sistematica, con cadenza periodica e già prima del superamento del termine di 36 mesi di durata della serie di contratti con scadenza al 31.8 stipulati dalle parti - procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso dell'appellata. Così stando le cose, l'appellata ha avuto la possibilità di partecipare ai concorsi
Contr indetti dal con cadenza periodica e, in particolare, ancora prima del triennio che, come noto, esprime il lasso di tempo che l'ordinamento in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del D.lgs. n.
297/1994). In sintesi, è corretto affermare che l'appellata durante lo svolgimento dei servizi a tempo determinato alle dipendenze
Contr del ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione ancor prima del superamento dei 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile. In definitiva, ritiene il Collegio che nello
Contr specifico caso la condotta tenuta dal non sia censurabile non essendosi configurato alcun abuso per illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre 36 mesi: la normativa interna oggi in vigore è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il ha CP_1
provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo svolgimento di concorsi a cadenza ravvicinata anche per posti vacanti e disponibili della classe di concorso dell'appellata” (così C.d.A. Brescia sent.
58/25 del 4.6.2025).
Peraltro, dalla disamina delle domande di inserimento/aggiornamento nelle GPS della
Provincia di Bergamo, risulta che la
[...]
fosse inserita nella II fascia anche Pt_1
di altre classi di concorso (A018, A019,
A066 e B019) per alcune delle quali sono state indette, negli anni, procedure concorsuali da parte del alle CP_1
quali avrebbe potuto partecipare.
Infine, come correttamente evidenziato dal
, proprio le tre annualità sul CP_1
sostegno hanno consentito alla ricorrente, di potersi inserire, nell'agosto 2020, nella
II Fascia delle GPS per la cl. ADSS – sostegno nella scuola secondaria di II grado, ampliando così possibilità di ottenere contratti di lavoro.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, la domanda non può essere accolta, ravvisandosi comprovate ragioni, avuto riguardo alla peculiarità in fatto delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1367/25 r.g.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'udienza del 22.10.2025 all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 1367/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. G. Marone)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare e dichiarare
[...]
l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento danno Controparte_1
secondo i criteri forfettari per abuso reiterato per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, conseguentemente sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
in qualità di docente, dall'a.s.
[...]
2016/17 all'a.s. 2023/24 con diversi contratti su organico di fatto e/o di diritto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero al 30 giugno).
Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte
Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla
Corte di Cassazione (sent. N. 22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva in giudizio il
[...]
resistendo Controparte_1
alla domanda di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta.
Va premesso che, nonostante la tardiva costituzione del la CP_1
documentazione allegata dal medesimo viene acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 421
c.p.c., in quanto indispensabile sia per integrare alcune lacune delle produzioni documentali di parte ricorrente sia per chiarire alcuni aspetti che già si evincono dai documenti allegati al ricorso (in tal senso v. cass. civ. ord. 33393/19 secondo cui “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”).
Già dai contratti di lavoro allegati dalla si evince che costei ha sempre Pt_1
insegnato su posti di sostegno senza avere la specifica specializzazione, posto che all'epoca l'interessata era inserita solo nelle graduatorie d'istituto (v. contratti allegati fasc. ricorrente).
La specializzazione, come correttamente evidenziato dal , è stata CP_1
conseguita solo il 5.6.2023, come si evince dalla domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS della Provincia di Bergamo per gli a.s. 2024/25 e 2025/26 (v. doc. 2, pg. 6 fasc. resistente).
Fatta questa precisazione, la Pt_1
secondo quanto emerge dai contratti in atti, ha lavorato, senza la prevista specializzazione, dall'a.s. 2016/17 all'a.s.
2018/19 su posti di organico di fatto
(ovvero con supplenze sino al 30/06) e quindi in sostituzione di personale di ruolo assente su istituti scolastici diversi (v. contratti fasc. ricorrente e stato matricolare fasc. resistente).
Per quanto riguarda gli altri contratti, la ricorrente ha lavorato con incarichi sino al
31/08 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23, su posti di sostegno presso istituzioni scolastiche diverse e sempre senza la specifica specializzazione.
Va pure considerato che la ricorrente, dal
2016 in avanti, non è stata in grado di conseguire la specializzazione sul posto di sostegno (ottenuta solo il 5.6.2023), benchè nelle more il abbia bandito CP_1
numerosi concorsi a cui la se Pt_1
avesse avuto la specializzazione, avrebbe potuto partecipare.
Sul punto, occorre richiamare i precedenti della Corte d'Appello di Brescia il nell'evidenziare, in casi CP_1
analoghi, che “l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito - in maniera sistematica, con cadenza periodica e già prima del superamento del termine di 36 mesi di durata della serie di contratti con scadenza al 31.8 stipulati dalle parti - procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso dell'appellata. Così stando le cose, l'appellata ha avuto la possibilità di partecipare ai concorsi
Contr indetti dal con cadenza periodica e, in particolare, ancora prima del triennio che, come noto, esprime il lasso di tempo che l'ordinamento in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del D.lgs. n.
297/1994). In sintesi, è corretto affermare che l'appellata durante lo svolgimento dei servizi a tempo determinato alle dipendenze
Contr del ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione ancor prima del superamento dei 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile. In definitiva, ritiene il Collegio che nello
Contr specifico caso la condotta tenuta dal non sia censurabile non essendosi configurato alcun abuso per illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre 36 mesi: la normativa interna oggi in vigore è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il ha CP_1
provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo svolgimento di concorsi a cadenza ravvicinata anche per posti vacanti e disponibili della classe di concorso dell'appellata” (così C.d.A. Brescia sent.
58/25 del 4.6.2025).
Peraltro, dalla disamina delle domande di inserimento/aggiornamento nelle GPS della
Provincia di Bergamo, risulta che la
[...]
fosse inserita nella II fascia anche Pt_1
di altre classi di concorso (A018, A019,
A066 e B019) per alcune delle quali sono state indette, negli anni, procedure concorsuali da parte del alle CP_1
quali avrebbe potuto partecipare.
Infine, come correttamente evidenziato dal
, proprio le tre annualità sul CP_1
sostegno hanno consentito alla ricorrente, di potersi inserire, nell'agosto 2020, nella
II Fascia delle GPS per la cl. ADSS – sostegno nella scuola secondaria di II grado, ampliando così possibilità di ottenere contratti di lavoro.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, la domanda non può essere accolta, ravvisandosi comprovate ragioni, avuto riguardo alla peculiarità in fatto delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1367/25 r.g.:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Bergamo, 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini