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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/09/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1545/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CUTOLO Parte_1 P.IVA_1
DANIELE
Attore/opponente
E Contr
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CALABRIA Controparte_2 P.IVA_2
LUIGI
Convenuto/opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo nr. 290/19 deducendo che: la domanda proposta in sede monitoria risultava basata su una ricostruzione parziale e lacunosa;
l'esatta ricostruzione della vicenda intercorsa tra le parti, unitamente alla documentazione depositata, induceva a ritenere insussistente l'inadempimento contrattuale da cui parte ricorrente fa derivare il proprio credito;
avanzava alresì in via riconvenzionale per ottenere la restituzione dei beni consegnati a in ragione dell'appalto a CP_4 quest'ultima affidato e mai restituiti. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di corretto Part adempimento da parte di di tutte le obbligazioni assunte nell'atto di transazione intervenuto tra le parti il 18 gennaio 2019 e pertanto l'estinzione del credito vantato da e la revoca del decreto CP_4 ingiuntivo n. 290/2019 ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, la condanna di alla restituzione dei beni dettagliatamente indicati nel doc. 14 depositato in atti, oltre a 2 CP_4 pacchi di batterie per i siti RX088 e RX813, come specificato al punto 3 dell'atto di opposizione, con vittoria di spese e competenza del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
Si costituiva in giudizio l'opposto che instava, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e conferma del Decreto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita idonea documentazione, assunta prova testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva assegna in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Appare opportuno evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n.
9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02). Tanto premesso, l'opposizione appare fondata, per i motivi che seguono, e pertanto meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
Orbene, ad avviso del giudicante, qualificato l'accordo intercorso tra le parti del 18.1.2019 in termini di accordo transattivo, anche alla luce dei canoni interpretativi di cui all'art. 1362 e ss., ne deriva che costituendo detta transazione fonte autonoma di obbligazioni, non può ravvisarsi inadempimento da parte della società opponente.
Invero afferma al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità che ”A differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l'esistenza di un diritto acquisito e la volontà abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo;
esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od Azione in contrasto con esso” (ex multis Cass. 161/1983,
2634/82, 6001/81, 2976/80, 1427/80).
Ciò posto nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente giungeva alle seguenti conclusioni: “ di poter affermare con certezza che lo stesso bonifico è stato Part regolarmente emesso da e che fino alla data del 30/03/2022 (data di estinzione conto corrente
BNL SPA) non è stato mai riaccreditato o stornato”.
Al riguardo occorre specificare che le parti in sede di invio della bozza dell'elaborato peritale non formulavano alcuna osservazione al consulente.
Pertanto deve ritenersi che l'opponente, essendone come detto onerato, abbia fornito prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento derivante dal contratto di transazione.
Del resto in merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del 2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Parimenti fondata deve ritenersi la domanda riconvenzionale di riconsegna dei bene poiché in primis non è ravvisabile alcun suo inadempimento nonché perché l'opposta, che non ha contestato di tenere i beni, ha eccepito l'avverso inadempimento.
Pertanto alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi fondata la domanda riconvenzionale von conseguente condanna dell'opposta alla condanna dei beni dettagliatamente indicati nel doc. 14 depositato in atti, oltre a 2 pacchi di batterie per i siti RX088 e RX813.
Alla luce delle esposte considerazioni, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
parimenti merita accoglimento la domanda riconvenzionale.
Le spese del giudizio così come quelle occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 290/2019, emesso dal Tribunale di Paola;
2) CONDANNA l'opposta alla restituzione dei beni indicati in atti – cfr. doc 14 d aintenersi richiamato - oltre a 2 pacchi di batterie per i siti RX088 e RX813;
3) CONDANNA l'opposta al pagamento, nei confronti dell'opponente delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico dell'opposta.
Paola, lì 30.9.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1545/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CUTOLO Parte_1 P.IVA_1
DANIELE
Attore/opponente
E Contr
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CALABRIA Controparte_2 P.IVA_2
LUIGI
Convenuto/opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo nr. 290/19 deducendo che: la domanda proposta in sede monitoria risultava basata su una ricostruzione parziale e lacunosa;
l'esatta ricostruzione della vicenda intercorsa tra le parti, unitamente alla documentazione depositata, induceva a ritenere insussistente l'inadempimento contrattuale da cui parte ricorrente fa derivare il proprio credito;
avanzava alresì in via riconvenzionale per ottenere la restituzione dei beni consegnati a in ragione dell'appalto a CP_4 quest'ultima affidato e mai restituiti. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di corretto Part adempimento da parte di di tutte le obbligazioni assunte nell'atto di transazione intervenuto tra le parti il 18 gennaio 2019 e pertanto l'estinzione del credito vantato da e la revoca del decreto CP_4 ingiuntivo n. 290/2019 ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, la condanna di alla restituzione dei beni dettagliatamente indicati nel doc. 14 depositato in atti, oltre a 2 CP_4 pacchi di batterie per i siti RX088 e RX813, come specificato al punto 3 dell'atto di opposizione, con vittoria di spese e competenza del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
Si costituiva in giudizio l'opposto che instava, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e diritto e conferma del Decreto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita idonea documentazione, assunta prova testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio, veniva assegna in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Appare opportuno evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n.
9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02). Tanto premesso, l'opposizione appare fondata, per i motivi che seguono, e pertanto meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre precisare che il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
Orbene, ad avviso del giudicante, qualificato l'accordo intercorso tra le parti del 18.1.2019 in termini di accordo transattivo, anche alla luce dei canoni interpretativi di cui all'art. 1362 e ss., ne deriva che costituendo detta transazione fonte autonoma di obbligazioni, non può ravvisarsi inadempimento da parte della società opponente.
Invero afferma al riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità che ”A differenza della transazione, che postula una reciprocità di concessioni tra le parti in modo che ciascuna di esse subisca un sacrificio, e della rinuncia, che postula l'esistenza di un diritto acquisito e la volontà abdicativa volta a dismettere il diritto medesimo, il negozio di accertamento ha la funzione di fissare il contenuto di un rapporto giuridico preesistente con effetto preclusivo di ogni ulteriore contestazione al riguardo;
esso non costituisce fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, ma rende definitivo ed immutabile situazioni effettuali già in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al rapporto precedente gli effetti che risultano dall'accertamento, e precludendo loro ogni pretesa, ragione od Azione in contrasto con esso” (ex multis Cass. 161/1983,
2634/82, 6001/81, 2976/80, 1427/80).
Ciò posto nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il consulente giungeva alle seguenti conclusioni: “ di poter affermare con certezza che lo stesso bonifico è stato Part regolarmente emesso da e che fino alla data del 30/03/2022 (data di estinzione conto corrente
BNL SPA) non è stato mai riaccreditato o stornato”.
Al riguardo occorre specificare che le parti in sede di invio della bozza dell'elaborato peritale non formulavano alcuna osservazione al consulente.
Pertanto deve ritenersi che l'opponente, essendone come detto onerato, abbia fornito prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento derivante dal contratto di transazione.
Del resto in merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del 2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Parimenti fondata deve ritenersi la domanda riconvenzionale di riconsegna dei bene poiché in primis non è ravvisabile alcun suo inadempimento nonché perché l'opposta, che non ha contestato di tenere i beni, ha eccepito l'avverso inadempimento.
Pertanto alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi fondata la domanda riconvenzionale von conseguente condanna dell'opposta alla condanna dei beni dettagliatamente indicati nel doc. 14 depositato in atti, oltre a 2 pacchi di batterie per i siti RX088 e RX813.
Alla luce delle esposte considerazioni, va accolta l'opposizione e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto;
parimenti merita accoglimento la domanda riconvenzionale.
Le spese del giudizio così come quelle occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 290/2019, emesso dal Tribunale di Paola;
2) CONDANNA l'opposta alla restituzione dei beni indicati in atti – cfr. doc 14 d aintenersi richiamato - oltre a 2 pacchi di batterie per i siti RX088 e RX813;
3) CONDANNA l'opposta al pagamento, nei confronti dell'opponente delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura già liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico dell'opposta.
Paola, lì 30.9.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli