Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9104/2024 tra le parti:
APPELLANTE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro-tempore
− Difesa: Avv. CARASTRO ANTONIO;
− Domicilio: PIAZZA MAGGIORE 6 40100 presso lo studio dell'Avv. Pt_1 Antonio Carastro
APPELLATO
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
− Difesa: in proprio
− Domicilio: VIA SARAGOZZA 41 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pt_1 Rao
Decisa a Bologna il 19/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Appellante:
“- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'opposizione spiegata avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 20210041294301716163181 del 28/6/2021; - in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale si ritenga titolare di giurisdizione sulla causa, respingere l'opposizione spiegata avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 20210041294301716163181 del 28/6/2021, siccome infondata”
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“In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e delle domande ed eccezioni proposte per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la Sentenza n. 1374/2024 emessa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data 06/06/2024 nel Pt_1 procedimento R.G. n. 7741/2021, anche sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.; Nel merito: - respingere integralmente l'appello e tutte le eccezioni e domande ivi proposte in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e confermare la Sentenza n. 1374/2024 emessa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data il Pt_1 06/06/2024 nel procedimento R.G. n. 7741/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa. In subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, chiede di essere ammesso al concorso formale e sostanziale, ovvero cumulo giuridico, o in ogni caso al pagamento di una sola sanzione nel minimo edittale, e comunque ai sensi dell'art. 8 della legge 689/81, con rideterminazione, anche in via equitativa, delle spese di accertamento e notificazione. In via di ulteriore subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, riconoscere la riduzione del contenuto impositivo e sanzionatorio, ovvero si chiede che le sanzioni vengano contenute nel minimo edittale con rideterminazione, anche in via equitativa delle spese di accertamento e notificazione, anche con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. appella la sentenza n. 1374/2024 con cui il Giudice di Pace di Parte_1
ha accolto l'opposizione di all'avviso di accertamento esecutivo Pt_1 CP_1
n. 20210041294301716163181 del 28/6/2021 per il residuo di sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della applicata ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, L.R. CP_2 15/13.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto declinare la giurisdizione (trattandosi di giurisdizione amministrativa esclusiva), escludendo l'applicabilità dell'art. 615 cpc perché l'avviso di accertamento esecutivo è stato preceduto da ordinanza di pagamento della sanzione notificata all'interessato in data 8/11/2019 e non impugnata nei termini;
inoltre, è provata la ricezione della diffida ad adempiere alla presentazione della Pt_2
Pertanto, chiede che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del Parte_1 giudice ordinario e in subordine il rigetto dell'opposizione.
si difende rilevando che la sua doglianza riguardava il difetto di notifica CP_1 di un atto presupposto (la diffida ad adempiere) su cui si fonda il procedimento sanzionatorio.
Pertanto, chiede il rigetto dell'appello. CP_1
2.
2 Per quanto riguarda la giurisdizione, il Tribunale osserva che la valutazione debba essere compiuta in relazione al rimedio prescelto, che è quello indicato dallo stesso avviso di accertamento per cui è causa, senza che rilevi, sotto questo profilo, la natura o la pertinenza delle argomentazioni ivi addotte da chi agisce.
3.
Nel merito, l'appello è fondato.
Occorre muovere dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “con riferimento a cartella esattoriale o avviso di mora, emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, si possono esercitare le seguenti azioni. L'opposizione a sanzioni amministrative indicata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verbale di accertamento, che consentono all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando è contestata la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. In questo caso, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio. L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli attinenti la notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora” (SS.UU. sent. n. 16997/2006).
Nel caso di specie, posto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa e notificata all'appellato, non ci sono i presupposti della prima ipotesi.
Non ci sono i presupposti neppure della seconda ipotesi, dal momento che, come detto, esiste un titolo legittimante l'iscrizione (l'ordinanza ingiunzione, come pure l'appellato dà atto, per cui è prevista la giurisdizione amministrativa esclusiva), ma non sono stati addotti fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Non ci sono neppure i presupposti della terza ipotesi, poiché non vengono in questione profili di regolarità formale del procedimento di esecuzione esattoriale (la doglianza dell'appellato attiene all'omessa, a suo dire, “preliminare contestazione della violazione principale in forza della quale risulta emessa l'ordinanza di pagamento ovvero NON avendo provveduto alla notifica della diffida ad adempiere” alla presentazione della Pt_2 ma, a seguire la prospettazione dell'appellato, questo era un profilo che si sarebbe riverberato sulla validità dell'ordinanza ingiunzione, notificata e tuttavia non opposta presso il giudice munito di giurisdizione).
4.
3 Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione di all'avviso CP_1 di accertamento esecutivo n. 20210041294301716163181 del 28/6/2021 del;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1 primo grado, liquidate in euro 278,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) condanna a rifondere a le spese del giudizio di CP_1 Parte_1 appello, liquidate in euro 494,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 19/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
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