TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 25893 / 2024
TRA
(con l'Avv. Fabio Penso) Parte_1
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Giuseppe Summo e Simona Grieco) Controparte_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, – premettendo di aver svolto mansioni per lo più di operaio banconista ma Parte_1 anche di cuoca presso la sede “MM” di Roma, in Piazza Barberini, n.13, meritevole dell'inquadramento nel 6° livello del CCNL Commercio a decorrere dal 2 aprile 2024 e di aver visto concludere detto rapporto solo dopo pochi giorni per volontà datoriale e aver visto revocare il 18 aprile
2024 il bonifico che era stato fatto a suo favore – chiedeva al Giudice adito:
1. di condannare
[...]
al pagamento in suo favore della somma di 1.500,00 a titolo di retribuzione per la prestazione CP_1 resa;
2. In subordine, al pagamento dell'importo di euro 297,5 dato dall'importo di euro 8,5 l'euro moltiplicato per 35 ore complessive, considerato l'inquadramento nel 6° livello del CCNL citato, oltre ai danni morali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento assunto dalla società pari ad euro1.000,00, oltre agli interessi legali e spese di lite.
Supportava la veridicità del suo racconto, allegando foto della maglietta e cappello con logo CP_1 che era tenuta ad indossare, screenshot delle comunicazioni con coloro dai quali riceveva indicazioni per il lavoro da svolgere (i Signori , store manager e ), screen shot del bonifico in suo CP_2 Persona_1 favore e della successiva revoca.
Si costituiva in giudizio la eccependo la assoluta estraneità alla vicenda lavorativa Controparte_1 dedotta in giudizio.
Integratosi il contraddittorio, vista la visura camerale della società adita e quella di altra società - la
MM s.p.a. - che presumibilmente rappresenta il soggetto giuridico che dove essere convenuto in giudizio, la causa è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile in quanto ha coinvolto in giudizio estraneo alla vicenda lavorativa.
Come si evince dalla visura camerale allegata, ha come oggetto sociale lo svolgimento di Controparte_1 attività di consulenza amministrativo gestionale e di pianificazione aziendale del tutto estranea al settore della ristorazione e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Preso atto della difesa avversaria è la stessa ricorrente che con le note autorizzate riconosce che la persona giuridica nei confronti della quale far valere le proprie pretese doveva essere presumibilmente MM
s.p.a., dalla cui visura si evince che svolge attività di ristorazione e che ha una sede secondaria a Roma proprio in Piazza Barberini, n. 13.
Non può che constatarsi che la ricorrente non abbia effettuato le giuste ricerche prima di instaurare il giudizio e che poco rileva la circostanza che abbia inviato alla una Parte_1 Controparte_1 diffida in data 19 aprile 2024 alla quale quest'ultima non ha risposto ritenendosi, a ragione, non tenuta a farlo.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 3 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 25893 / 2024
TRA
(con l'Avv. Fabio Penso) Parte_1
RICORRENTE
E
(con gli Avv.ti Giuseppe Summo e Simona Grieco) Controparte_1
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00 oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso, – premettendo di aver svolto mansioni per lo più di operaio banconista ma Parte_1 anche di cuoca presso la sede “MM” di Roma, in Piazza Barberini, n.13, meritevole dell'inquadramento nel 6° livello del CCNL Commercio a decorrere dal 2 aprile 2024 e di aver visto concludere detto rapporto solo dopo pochi giorni per volontà datoriale e aver visto revocare il 18 aprile
2024 il bonifico che era stato fatto a suo favore – chiedeva al Giudice adito:
1. di condannare
[...]
al pagamento in suo favore della somma di 1.500,00 a titolo di retribuzione per la prestazione CP_1 resa;
2. In subordine, al pagamento dell'importo di euro 297,5 dato dall'importo di euro 8,5 l'euro moltiplicato per 35 ore complessive, considerato l'inquadramento nel 6° livello del CCNL citato, oltre ai danni morali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento assunto dalla società pari ad euro1.000,00, oltre agli interessi legali e spese di lite.
Supportava la veridicità del suo racconto, allegando foto della maglietta e cappello con logo CP_1 che era tenuta ad indossare, screenshot delle comunicazioni con coloro dai quali riceveva indicazioni per il lavoro da svolgere (i Signori , store manager e ), screen shot del bonifico in suo CP_2 Persona_1 favore e della successiva revoca.
Si costituiva in giudizio la eccependo la assoluta estraneità alla vicenda lavorativa Controparte_1 dedotta in giudizio.
Integratosi il contraddittorio, vista la visura camerale della società adita e quella di altra società - la
MM s.p.a. - che presumibilmente rappresenta il soggetto giuridico che dove essere convenuto in giudizio, la causa è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile in quanto ha coinvolto in giudizio estraneo alla vicenda lavorativa.
Come si evince dalla visura camerale allegata, ha come oggetto sociale lo svolgimento di Controparte_1 attività di consulenza amministrativo gestionale e di pianificazione aziendale del tutto estranea al settore della ristorazione e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Preso atto della difesa avversaria è la stessa ricorrente che con le note autorizzate riconosce che la persona giuridica nei confronti della quale far valere le proprie pretese doveva essere presumibilmente MM
s.p.a., dalla cui visura si evince che svolge attività di ristorazione e che ha una sede secondaria a Roma proprio in Piazza Barberini, n. 13.
Non può che constatarsi che la ricorrente non abbia effettuato le giuste ricerche prima di instaurare il giudizio e che poco rileva la circostanza che abbia inviato alla una Parte_1 Controparte_1 diffida in data 19 aprile 2024 alla quale quest'ultima non ha risposto ritenendosi, a ragione, non tenuta a farlo.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli