CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 306/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1585/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Località' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0499470N TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.12.2025 Ricorrente_1, premesso che dalla visura al PRA del 24.11.2025 aveva appreso dell'esistenza del fermo RP 0499470N iscritto dall'Agente della Riscossione il 21.10.2024 sull'auto di proprietà e che da riscontro a mezzo estratto di ruolo era emerso che il carico tributario che aveva dato origine al fermo era costituito da cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse automobilistiche, lamentava la illegittimità del fermo per: 1) omessa notifica delle cartelle di pagamento, dei prodromici avvisi di accertamento e del preavviso di fermo;
2) prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità del fermo opposto e di nullità delle cartelle di pagamento presupposte e di intervenuta prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 30.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto.
Con memoria illustrativa depositata il 9.2.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da entrambi i resistenti.
ADER, nello specifico, formula l'eccezione di inammissibilità sul rilievo della tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni ex art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 dalla notifica del preavviso di fermo - che ha provato essere avvenuta il 11.7.2024 – e comunque oltre l'iscrizione del fermo avvenuta il 21.10.2024. La Regione Calabria, del pari, fonda l'eccezione sull'argomento che il fermo avrebbe dovuto essere opposto entro il termine decadenziale di 60 giorni dall'evento lesivo (così in memoria) costituito dall'iscrizione al PRA.
In proposito va osservato che, sebbene il preavviso di iscrizione di fermo - procedimentalmente obbligatorio
- sia un atto autonomamente impugnabile (perché porta a conoscenza del contribuente una precisa pretesa tributaria), esso non rientra tuttavia nell'elenco di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 46/1992 con la conseguenza che la sua impugnazione deve considerarsi meramente facoltativa avendo l'interessato la facoltà e non già
l'onere di impugnare tale atto sicchè il mancato esercizio di detta facoltà non preclude la possibilità dell'impugnazione del successivo fermo, questo sì atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile in quanto tipico ed incluso nella elencazione prevista dalla norma citata, non determinandosi per effetto dell'omessa impugnazione dell'atto facoltativamente impugnabile la cristallizzazione della pretesa (in tal senso Cass. n. 27000/2024 in fattispecie relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca).
Quanto alla tempestività dell'odierna impugnazione rispetto all'iscrizione del fermo (avvenuta il 21.10.2024, cfr. visura in atti) si deve osservare che l'azione intrapresa deve essere considerata alla stregua di un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo (così Cass. Sez. Unite n. 15354/2015)
e che il giudizio investe la misura ed il merito della pretesa creditoria: l'impugnazione non è dunque assoggettata al termine di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 e, del resto, a ragionare diversamente nella specie il termine decadenziale dovrebbe decorrere non già – come di norma avviene – dall'epoca della notifica dell'atto impugnabile (notifica non avvenuta poiché l'art. 86 D.P.R. 602/73 consente, successivamente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo, l'esecuzione del fermo di fermo senza necessità di ulteriore comunicazione) ma dalla mera iscrizione al PRA della misura, il chè costituirebbe un unicum.
L'opposizione è dunque ammissibile.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Come dedotto dall'agente della riscossione la comunicazione preventiva di fermo – cui è seguito il fermo qui opposto – è stata notificata al ricorerente in relazione all'omesso pagamento del debito portato dalle cartelle di pagamento n. 13920180004050963000, n. 13920200003488275000, n. 13920210003032760000
e n. 13920220001504210000 aventi ad oggetto tasse automobiliste.
Ora, l'agente della riscossione ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n.
13920220001504210000 e n. 13920210003032760000 (avvenuta il 27.9.2023 mediante deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. per le quali ha dimostrato l'invio e la ricezione delle relative raccomandate informative) nonché dell'intimazione di pagamento n. 13920229001809379000 in data 10.12.2022 relativa alla cartella di pagamento n. 13920180004050963000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Successivamente alla notifica di detta intimazione è stata, come detto, notificato il preavviso di iscrizione di fermo (in data 11.7.2024) con il quale è stato interrotto il termine di prescrizione triennale sicchè il credito portato dalla cartella n. 13920180004050963000 non è affatto prescritto, come non lo è quello portato dalle cartelle n. 13920220001504210000 e n. 13920210003032760000 per le quali pure è stato interrotto il termine di prescrizione con la notifica della citata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo.
È invece prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 13920200003488275000. Ed invero, dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione - ed in particolare dall'avviso di ricevimento relativo a detta cartella - si ricava che la notifica di tale atto è stata eseguita mediante deposito presso la casa comunale con la procedura dell'irreperibilità assoluta ex art. 26 D.P.R. 602/73 e 60, comma 1 lett. e) D.P.R. 600/73.
Ebbene, giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema Corte (cfr. tra le altre
Cass. n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che “[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n.
15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c. d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c. p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune [..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr Cass. n. 23183/2023). Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che la documentazione prodotta da ADER non dimostra affatto che il messo notificatore prima di procedere alla notifica della cartella di pagamento abbia svolto nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le opportune ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett.
e), D.P.R. n. 600 del 1973, essendosi, invero, limitato ad attestare la sola irreperibilità del destinatario senza dare conto delle ricerche compiute al riguardo (cfr. annotazioni sull'avviso di ricevimento, attestanti unicamente che “da inf ricevuta il destinat. non risulta in qst indir” e “ind. inesatto”); né ADER ha depositato la “visura” della cui richiesta si fa menzione nell'avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n.
600 del 1973 è dunque, nella specie, invalida.
In difetto di valida notifica della cartella il credito da essa portato – che è relativo a tassa auto per l'anno
2015, cfr. estratto di ruolo – alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (ossia la citata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo) era ampiamente prescritto per il decorso del termine triennale.
Ed allora, in conclusione, deve dichiararsi l'inefficacia del fermo opposto nella sola parte relativa alla cartella di pagamento n. 13920200003488275000.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del fermo amministrativo opposto nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1585/2025 depositato il 19/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Località' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Santa Ruba 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0499470N TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.12.2025 Ricorrente_1, premesso che dalla visura al PRA del 24.11.2025 aveva appreso dell'esistenza del fermo RP 0499470N iscritto dall'Agente della Riscossione il 21.10.2024 sull'auto di proprietà e che da riscontro a mezzo estratto di ruolo era emerso che il carico tributario che aveva dato origine al fermo era costituito da cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse automobilistiche, lamentava la illegittimità del fermo per: 1) omessa notifica delle cartelle di pagamento, dei prodromici avvisi di accertamento e del preavviso di fermo;
2) prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità del fermo opposto e di nullità delle cartelle di pagamento presupposte e di intervenuta prescrizione dei crediti.
Con memoria depositata il 30.12.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto.
Con memoria illustrativa depositata il 9.2.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da entrambi i resistenti.
ADER, nello specifico, formula l'eccezione di inammissibilità sul rilievo della tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni ex art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 dalla notifica del preavviso di fermo - che ha provato essere avvenuta il 11.7.2024 – e comunque oltre l'iscrizione del fermo avvenuta il 21.10.2024. La Regione Calabria, del pari, fonda l'eccezione sull'argomento che il fermo avrebbe dovuto essere opposto entro il termine decadenziale di 60 giorni dall'evento lesivo (così in memoria) costituito dall'iscrizione al PRA.
In proposito va osservato che, sebbene il preavviso di iscrizione di fermo - procedimentalmente obbligatorio
- sia un atto autonomamente impugnabile (perché porta a conoscenza del contribuente una precisa pretesa tributaria), esso non rientra tuttavia nell'elenco di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 46/1992 con la conseguenza che la sua impugnazione deve considerarsi meramente facoltativa avendo l'interessato la facoltà e non già
l'onere di impugnare tale atto sicchè il mancato esercizio di detta facoltà non preclude la possibilità dell'impugnazione del successivo fermo, questo sì atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile in quanto tipico ed incluso nella elencazione prevista dalla norma citata, non determinandosi per effetto dell'omessa impugnazione dell'atto facoltativamente impugnabile la cristallizzazione della pretesa (in tal senso Cass. n. 27000/2024 in fattispecie relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca).
Quanto alla tempestività dell'odierna impugnazione rispetto all'iscrizione del fermo (avvenuta il 21.10.2024, cfr. visura in atti) si deve osservare che l'azione intrapresa deve essere considerata alla stregua di un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo (così Cass. Sez. Unite n. 15354/2015)
e che il giudizio investe la misura ed il merito della pretesa creditoria: l'impugnazione non è dunque assoggettata al termine di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 e, del resto, a ragionare diversamente nella specie il termine decadenziale dovrebbe decorrere non già – come di norma avviene – dall'epoca della notifica dell'atto impugnabile (notifica non avvenuta poiché l'art. 86 D.P.R. 602/73 consente, successivamente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo, l'esecuzione del fermo di fermo senza necessità di ulteriore comunicazione) ma dalla mera iscrizione al PRA della misura, il chè costituirebbe un unicum.
L'opposizione è dunque ammissibile.
Tanto precisato, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Come dedotto dall'agente della riscossione la comunicazione preventiva di fermo – cui è seguito il fermo qui opposto – è stata notificata al ricorerente in relazione all'omesso pagamento del debito portato dalle cartelle di pagamento n. 13920180004050963000, n. 13920200003488275000, n. 13920210003032760000
e n. 13920220001504210000 aventi ad oggetto tasse automobiliste.
Ora, l'agente della riscossione ha provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n.
13920220001504210000 e n. 13920210003032760000 (avvenuta il 27.9.2023 mediante deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. per le quali ha dimostrato l'invio e la ricezione delle relative raccomandate informative) nonché dell'intimazione di pagamento n. 13920229001809379000 in data 10.12.2022 relativa alla cartella di pagamento n. 13920180004050963000.
Tale intimazione di pagamento – atto autonomamente impugnabile - non è stata opposta dalla parte contribuente, ciò che ha determinato il consolidamento del credito e la preclusione a far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica nonché i vizi relativi alla notifica degli atti presupposti (cfr. Cass. 6436/2025
e, in precedenza, tra le altre, Cass. n. 22108/2024; Cass. 10736/2024).
Successivamente alla notifica di detta intimazione è stata, come detto, notificato il preavviso di iscrizione di fermo (in data 11.7.2024) con il quale è stato interrotto il termine di prescrizione triennale sicchè il credito portato dalla cartella n. 13920180004050963000 non è affatto prescritto, come non lo è quello portato dalle cartelle n. 13920220001504210000 e n. 13920210003032760000 per le quali pure è stato interrotto il termine di prescrizione con la notifica della citata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo.
È invece prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 13920200003488275000. Ed invero, dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione - ed in particolare dall'avviso di ricevimento relativo a detta cartella - si ricava che la notifica di tale atto è stata eseguita mediante deposito presso la casa comunale con la procedura dell'irreperibilità assoluta ex art. 26 D.P.R. 602/73 e 60, comma 1 lett. e) D.P.R. 600/73.
Ebbene, giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che la Suprema Corte (cfr. tra le altre
Cass. n. 11829/2020) ha, in proposito, affermato che “[..] secondo l'interpretazione costante di questa Corte di legittimità (Cass. n. 6911/2017; n. 24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n.
15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140 c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c. d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973. In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). E' stato ritenuto che le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60 comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1990, sono invece applicabili nella diversa ipotesi di "irreperibilità assoluta" del destinatario e per il relativo perfezionamento occorrono il deposito di copia dell'atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo del medesimo comune, il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione nell'albo comunale. In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito nella casa comunale sicché, in tal caso, tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione nell'albo comunale. Dunque la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c. p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi, nella circostanza, non è stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato. A tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che questi non abbia mutato indirizzo nell'ambito dello stesso Comune [..]. Da tali considerazioni discende che è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto (cfr. Cass. n. 24260/2014). In altri termini, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [..]”.
Precisa la Corte di legittimità che con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche nessuna norma prescrive quali attività devono, esattamente, essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali e quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr Cass. n. 23183/2023). Ebbene, facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, deve osservarsi che la documentazione prodotta da ADER non dimostra affatto che il messo notificatore prima di procedere alla notifica della cartella di pagamento abbia svolto nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le opportune ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta della notifica ex art. 60, primo comma, lett.
e), D.P.R. n. 600 del 1973, essendosi, invero, limitato ad attestare la sola irreperibilità del destinatario senza dare conto delle ricerche compiute al riguardo (cfr. annotazioni sull'avviso di ricevimento, attestanti unicamente che “da inf ricevuta il destinat. non risulta in qst indir” e “ind. inesatto”); né ADER ha depositato la “visura” della cui richiesta si fa menzione nell'avviso di ricevimento.
La notificazione della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n.
600 del 1973 è dunque, nella specie, invalida.
In difetto di valida notifica della cartella il credito da essa portato – che è relativo a tassa auto per l'anno
2015, cfr. estratto di ruolo – alla data di notifica del primo atto interruttivo della prescrizione (ossia la citata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo) era ampiamente prescritto per il decorso del termine triennale.
Ed allora, in conclusione, deve dichiararsi l'inefficacia del fermo opposto nella sola parte relativa alla cartella di pagamento n. 13920200003488275000.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del fermo amministrativo opposto nei limiti indicati in parte motiva;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.