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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/10/2024 da
1) con l'Avv. LUNDER DARIO, presso il quale ha eletto Parte_1
domicilio telematico
Nei confronti di
2) con l'Avv. RUSTIA ROBERTA , presso la quale ha eletto Controparte_1
domicilio telematico
Con l'intervento del P.M- sede
Precisazioni congiunte delle parti: “ C H I E D O N O che l'Ill.mo Tribunale Civile di Trieste Voglia pronunciare:
- lo scioglimento del matrimonio contratto di data 06.12.2003, con atto rubricato e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO SI (TS) al n.11 p. I, anno 2003, a mezzo pronuncia della Sentenza di Divorzio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni/comunicazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di NO SI, con l'adozione tra le parti in epigrafe indicate, delle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi danno atto che il sig. ha versato alla sig.ra l'importo di Pt_1 CP_1
€. 22.250,00 quale somma una tantum divorzile ed a tacitazione anche degli arretrati dovuti.
2) Il sig. e la sig.ra dichiarano a tali effetti che tale adempimento dei Pt_1 CP_1
patti intercorsi tra i coniugi, a definizione dei rapporti personali e patrimoniali in essere fra di loro, beneficia dell'esenzione totale da ogni imposta e tassa, ricorrendo le condizioni di cui all'Interpello n.153/E del 11/6/2009 dell'Agenzia delle Entrate e
Commissione Tributaria del Lazio Sent. n.528/01/12 del 19.11.2012, per il quale il pagatore non ha un onere deducibile, mentre per il percettore non determina un reddito imponibile come confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9336 dell'8 maggio 2015, nonché dalle
Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.27/E del 21.06.2012, n.18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21 febbraio 2014, oltre alla Risoluzione n.65/E del 16.07.2015.
3) che alla luce di quanto sopra i coniugi DI RINUNCIARE Parte_2
ALL'IMPUGNAZIONE, DICHIARANDO ALTRESI' LA LORO FORMALE
ACQUIESCENZA ALL'EMANANDA SENTENZA.
4) Spese compensate tra le parti.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha rappresentato che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di NO SI, con atto rubricato e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO
SI (TS) al n.11 p. I, anno 2003. Cessata la comunione morale e materiale, le parti si separavano consensualmente innanzi all'Ufficiale dello Stato civile, in data 19.09.2018 (atto rubricato e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO SI al n.25 parte II serie C).
Deducendo che da quella data la convivenza non è più ripresa, il ricorrente ha chiesto disporsi lo scioglimento del matrimonio e di revocare la previsione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie.
Si è costituita in giudizio la resistente, dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo.
Con le memorie rispettivamente depositate il 13 e 14 gennaio 2025, le parti hanno rassegnato precisazioni congiunte e hanno chiesto di sostituire la prima udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Si ritiene infine che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e ; Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NO SI ( atto n. 11 p. I, anno 2003) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 07/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli