Art. 7. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 22 dicembre 1980, n. 882 , per le regioni, le provincie, i comuni e loro consorzi ed i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , si applicano fino al 31 dicembre 1987.
Note all' art. 7:
- Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 882/1980 (Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria) e' il seguente:
"Art. 10. - Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , si applicano le disposizioni di cui all' art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 ".
Note all' art. 7:
- Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 882/1980 (Sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria) e' il seguente:
"Art. 10. - Alle regioni, province, comuni e loro consorzi ed ai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , si applicano le disposizioni di cui all' art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 ".