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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg19327 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19327 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. VACCARO CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. BRANDI CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in San Giorgio CP_1
a Cremano il 28/09/1992 e che dalla loro unione nascevano due figli:
il 12.9.1995 e il 14.6.1998 entrambi maggiorenni ma solo Per_1 Per_2
l'ultimo non economicamente autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
1 in data 27.04.2022, era intervenuta separazione in forza di Pt_2
n. 3560/2022 del 29.04.2022 resa nel procedimento RG 1710/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) I figli e essendo maggiorenni, decideranno la loro collocazione;
Per_1 Per_2
inoltre considerato che è studente della facoltà di Medicina in Persona_3
Napoli fuori corso riceverà dal padre a titolo di contributo al suo CP_1
mantenimento la somma di €.300,00 mensile corrisposto su iban IT70Y
3608105138210407610426 a lui intestato, tale somma sarà versata dal signor entro il cinque di ogni mese ed adeguata agli indici ISTAT. CP_1
B) Altresì il padre sig. avrà l'obbligo di contribuire per il 50% al CP_1
pagamento delle spese mediche, scolastiche e ludiche del figlio maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, come previste e determinate dal protocollo
d'Intesa tra la Presidenza del Tribunale di Napoli e l'Ordine degli Avvocati di
Napoli, sottoscritto in data 7 marzo 2018. Riguardo invece il figlio
[...]
il padre sig. non corrisponderà nulla in quanto Per_4 CP_1
economicamente indipendente ed autosufficiente;
C) Entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive richieste di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
D) Le parti, al fine di sistemare i rapporti economici di coppia e di risolvere definitivamente la crisi coniugale compensando le situazioni patrimoniali tra essi
2 intercorse, si accordano come segue: la sig.ra si impegna a Parte_1
trasferire al sig. senza alcun corrispettivo, la propria quota di CP_1
proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Guidonia Montecelio (RM) Via
Novara n.2 al N.C.E.U. del comune di Guidonia Montecelio: Sez. Urbana LEF
Foglio 23, Particella 171, Sub 5, Via Novara n.2, Piano 2, Int. 4, z.c. 1; Cat
A/2, Classe 2, consistenza Vani 5,5, superficie totale105 mq., superficie esclusa aree scoperte 97 mq. rendita catastale €.610,71 ; rogito del Notaio Dott.ssa
del 12.01.1994 registrato in Tivoli il 28.01.1994 e pertanto il sig. Per_5
diviene unico ed esclusivo proprietario dello stesso immobile;
a sua CP_1
volta il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra CP_1 Parte_1
senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Ercolano (Na) al Piazzale Stazione n.6 già n.17 al
N.C.E.U. del comune di Ercolano(Na): Foglio 11, particella 1990, Sub 101, piano 6, Int. 24, Cat. A/2, Cl. 6, consistenza Vani 7,5, superficie totale 174 mq., superficie totale escluse aree scoperte 168 mq. Rendita catastale €.639,12 ; rogito del
Notaio Dott. del 01.10.2003 registrato in data 06.10.2003, e pertanto Per_6
la sig.ra diviene unico ed esclusivo proprietario;
Il trasferimento Parte_1
delle suindicate quote di proprietà avverrà con atti di trasferimento redatti dai rispettivi notai di fiducia, entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione della sentenza di pronunzia dello scioglimento del matrimonio civile con gli oneri a carico di entrambi i coniugi;
E) per quanto non previsto nei seguenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a San Giorgio a Cremano il 28/09/1992 (atto n.98, parte I, s., ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Giorgio a Cremano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19327 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. VACCARO CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. BRANDI CIRO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2025 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in San Giorgio CP_1
a Cremano il 28/09/1992 e che dalla loro unione nascevano due figli:
il 12.9.1995 e il 14.6.1998 entrambi maggiorenni ma solo Per_1 Per_2
l'ultimo non economicamente autosufficiente, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli
1 in data 27.04.2022, era intervenuta separazione in forza di Pt_2
n. 3560/2022 del 29.04.2022 resa nel procedimento RG 1710/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) I figli e essendo maggiorenni, decideranno la loro collocazione;
Per_1 Per_2
inoltre considerato che è studente della facoltà di Medicina in Persona_3
Napoli fuori corso riceverà dal padre a titolo di contributo al suo CP_1
mantenimento la somma di €.300,00 mensile corrisposto su iban IT70Y
3608105138210407610426 a lui intestato, tale somma sarà versata dal signor entro il cinque di ogni mese ed adeguata agli indici ISTAT. CP_1
B) Altresì il padre sig. avrà l'obbligo di contribuire per il 50% al CP_1
pagamento delle spese mediche, scolastiche e ludiche del figlio maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, come previste e determinate dal protocollo
d'Intesa tra la Presidenza del Tribunale di Napoli e l'Ordine degli Avvocati di
Napoli, sottoscritto in data 7 marzo 2018. Riguardo invece il figlio
[...]
il padre sig. non corrisponderà nulla in quanto Per_4 CP_1
economicamente indipendente ed autosufficiente;
C) Entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive richieste di mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
D) Le parti, al fine di sistemare i rapporti economici di coppia e di risolvere definitivamente la crisi coniugale compensando le situazioni patrimoniali tra essi
2 intercorse, si accordano come segue: la sig.ra si impegna a Parte_1
trasferire al sig. senza alcun corrispettivo, la propria quota di CP_1
proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Guidonia Montecelio (RM) Via
Novara n.2 al N.C.E.U. del comune di Guidonia Montecelio: Sez. Urbana LEF
Foglio 23, Particella 171, Sub 5, Via Novara n.2, Piano 2, Int. 4, z.c. 1; Cat
A/2, Classe 2, consistenza Vani 5,5, superficie totale105 mq., superficie esclusa aree scoperte 97 mq. rendita catastale €.610,71 ; rogito del Notaio Dott.ssa
del 12.01.1994 registrato in Tivoli il 28.01.1994 e pertanto il sig. Per_5
diviene unico ed esclusivo proprietario dello stesso immobile;
a sua CP_1
volta il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra CP_1 Parte_1
senza alcun corrispettivo, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Ercolano (Na) al Piazzale Stazione n.6 già n.17 al
N.C.E.U. del comune di Ercolano(Na): Foglio 11, particella 1990, Sub 101, piano 6, Int. 24, Cat. A/2, Cl. 6, consistenza Vani 7,5, superficie totale 174 mq., superficie totale escluse aree scoperte 168 mq. Rendita catastale €.639,12 ; rogito del
Notaio Dott. del 01.10.2003 registrato in data 06.10.2003, e pertanto Per_6
la sig.ra diviene unico ed esclusivo proprietario;
Il trasferimento Parte_1
delle suindicate quote di proprietà avverrà con atti di trasferimento redatti dai rispettivi notai di fiducia, entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione della sentenza di pronunzia dello scioglimento del matrimonio civile con gli oneri a carico di entrambi i coniugi;
E) per quanto non previsto nei seguenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a San Giorgio a Cremano il 28/09/1992 (atto n.98, parte I, s., ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno 1992);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San Giorgio a Cremano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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