Sentenza 19 settembre 2024
Massime • 2
Nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.
In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Commentario • 1
- 1. Per la dichiarazione infedele rilevano i redditi soggetti a tassazione separataAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/09/2024, n. 25191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25191 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25191 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 19/09/2024 2 di 21 uditi per la ricorrente l’avvocato Gabriele Escalar, per delega dell’avvocato Cristiano Chiofalo, e per la controricorrente l’avvocato generale dello Stato ER NN;
FATTI DI CAUSA In data 21 dicembre 2007 l’avv. Massimo AG stipulava con lo Studio Legale Associato
- andava affidato all’Ufficio, se ancora nei termini, il còmpito di effettuare una simile verifica. Entrambe le parti impugnavano la decisione di primo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale, con sentenza n. 1058/19 del 26 febbraio 2019, accoglieva l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e respingeva quello incidentale dell’AG; per l’effetto, rigettava l’originario ricorso del contribuente. A fondamento della pronuncia adottata, per quanto in questa sede interessa, il collegio regionale osservava che: -nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’art. 20-bis del D.P.R. n. 917 del 1986, riguardante i redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione;
e ciò in quanto, a norma dell’art. 5, comma 3, lettera c), del medesimo decreto, le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici, i cui redditi, imputati per trasparenza a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, non possono essere qualificati come «di impresa», dal momento che dette società non svolgono attività 4 di 21 commerciale;
-l’intero importo della seconda rata della pattuita indennità doveva essere assoggettato a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera l), del TUIR, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di costituzione dell’associazione a quella di comunicazione del recesso dell’associato; -non aveva trovato idoneo supporto probatorio l’assunto del contribuente secondo cui una parte notevole dell’indennità di recesso era stata convenuta a titolo di restituzione di quanto da lui conferito al momento dell’ingresso nell’associazione; anzi, il fatto stesso che nell’accordo del 21 dicembre 2007 fosse stato riconosciuto spettante al professionista un saldo positivo di 10.167,07 euro in relazione alle quote cedute costituiva un elemento testuale deponente in senso contrario alla sua tesi;
-la legittimità dell’atto impositivo impugnato trovava «ulteriore conferma» nella decisione resa dalla medesima Commissione nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti dello Studio Legale Associato
(b)quella di titolo esecutivo;
(c)quella di precetto. 4.3 In ogni caso, ostava alla sanatoria la circostanza che l’AG fosse casualmente venuto a conoscenza dell’atto soltanto il 26 febbraio 2015, dopo il già avvenuto decorso del termine decadenziale stabilito per l’accertamento, spirato il 31 dicembre 2013. 5. Con il quinto motivo, ugualmente introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è contestata la falsa applicazione dell’art. 43, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 128 del 215 e dell’art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015. 5.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermato che nella fattispecie in esame ricorrevano le condizioni 7 di 21 richieste dalla legge per il cd. raddoppio dei termini per l’accertamento, essendosi in presenza di violazione della normativa tributaria comportante l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000. 5.2 A quest’ultimo riguardo si sostiene che il reato ipoteticamente ascrivibile all’AG, ovvero quello di dichiarazione infedele, non può ritenersi configurabile nemmeno astrattamente in caso di redditi soggetti a tassazione separata. 6. Con il sesto mezzo, formulato a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., si lamenta l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulla doglianza sollevata dal contribuente con la propria impugnazione incidentale, mediante la quale era stata riproposta la questione concernente il già eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 7. Con il settimo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è nuovamente denunciata la nullità della sentenza per asserita illogicità e manifesta contraddittorietà delle enunciazioni in essa contenute. 8. Con l’ottavo motivo, formulato a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 1362 c.c.. 8.1 Viene sottoposta a censura l’interpretazione data dalla Commissione regionale all’accordo del 21 dicembre 2007 nella parte in cui riconosce spettante all’AG un
4 -n.d.r.), del D. Lgs. n. 471 del 1997, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158 del 2015, <stante il legittimo affidamento del contribuente sulla circolare 6 e 2006 sulla… risoluzione 64 25 febbraio 2008>, e in estremo subordine quella contemplata dal comma 2 dello stesso articolo, nella misura minima del 90%. 11. Nell’ordine logico si appalesa prioritario lo scrutinio del quinto motivo, che, ove accolto, comporterebbe l’accertamento dell’intervenuta decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato. 11.1 Esso è infondato. 11.2 La CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina sul cd. raddoppio dei termini per l’accertamento dettata dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione, operante «ratione temporis», vigente a sèguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e anteriormente a quelle introdotte dal D. Lgs. n. 128 del 2015, avendo ravvisato, in base a una prognosi postuma, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia del reato di dichiarazione infedele, rientrante fra quelli contemplati dal D. Lgs. n. 74 del 2000. 11.3 «In subiecta materia» questa Corte è costante nell’affermare che: -per l’operatività del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo posteriore alla novella del 2006, è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione della 10 di 21 denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e cioè l’astratta configurabilità di uno degli illeciti penali previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000 (cfr. Cass. n. 5246/2024, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 18451/2021), a prescindere dell’effettiva commissione del reato (cfr. Cass. n. 16460/2024, Cass. n. 20409/2023, Cass. n. 20368/2017); -all’indicato fine non rilevano, pertanto, né l’eventuale mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa (cfr. Cass. n. 32464/2022, Cass. n. 27250/2022, Cass. n. 12489/2022, Cass. n. 11620/2018); -se richiesto con i motivi di impugnazione, il giudice tributario deve controllare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo una valutazione «ora per allora» (cd. «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza e verificando, quindi, se l’Amministrazione Finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni richiamate, al solo fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento (cfr. Cass. n. 7463/2022, Cass. n. 4205/2019, Cass. n. 409/2018, Cass. n. 11195/2017); -in presenza di seri indizi di reato che determinino l’insorgere dell’obbligo di presentazione della denuncia penale, quand’anche questa venga proposta oltre i termini di decadenza o successivamente archiviata, i termini per l’accertamento sono raddoppiati;
-sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015, come quello per cui è causa, non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 128 del 2015 - che hanno inserito nell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e nell’art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 un periodo finale del seguente identico tenore: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti»- e poi dai commi 130 e 131 dell’art. 1 della L. n. 208 11 di 21 del 2015, che hanno comportato il venir meno della disciplina sul raddoppio dei termini;
-a una siffatta conclusione si perviene considerando che la disposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi, fra l’altro, gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data del 2 settembre 2015, mentre l’art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015 stabilisce che le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (cfr. Cass. n. 992/2024, Cass. n. 33793/2019, Cass. n. 11620/2018, Cass. n. 26037/2016); -in sintesi: (a)il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 128 del 2015, in vigore dal 2 settembre 2015, non è stato abrogato da quello successivamente introdotto dall’art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016; (b)il primo regime transitorio stabilisce che le disposizioni contenute nell’art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 128 del 2015 non si applicano agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie, agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria e agli inviti a comparire di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 218 del 1997 notificati alla data del 2 settembre 2015, nè ai processi verbali di constatazione ex art. 24 della L. n. 4 del 1929 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la medesima data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; (c)la L. n. 208 del 2015 detta per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 una specifica normativa transitoria concernente le sole ipotesi cui non sia applicabile il precedente regime transitorio fissato dal D. Lgs. n. 128 del 2015 (cfr. Cass. n. 13409/2024, Cass. n. 9719/2023, Cass. 12 di 21 n. 26037/2016). 11.4 È stato pure puntualizzato che i termini prolungati sono anch’essi stabiliti direttamente dalla legge e non integrano, quindi, ipotesi di proroga o «riapertura» di termini già scaduti, nè di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini «ordinari» e quelli «raddoppiati» attengono a fattispecie «ab origine» diverse, non interferenti fra loro e disciplinate in modo autonomo e distinto (cfr. Cass. n. 12995/2022, Cass. n. 5501/2022, Cass. n. 28192/2018, Cass. n. 23628/2017). 11.5 Al surriferito orientamento giurisprudenziale di legittimità si è rettamente conformato il collegio regionale, onde deve escludersi la ravvisabilità del dedotto «error in iudicando». 11.6 Quanto, poi, all’assunto del ricorrente secondo cui, in caso di redditi soggetti a tassazione separata, andrebbe esclusa la stessa astratta configurabilità del reato di dichiarazione infedele, a dimostrazione della sua infondatezza è sufficiente osservare che, a norma dell’art. 4 del D. Lgs. n. 74 del 2000, l’elemento oggettivo dell’illecito penale in parola consiste nell’indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente, l’imposta evasa e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione superino una determinata soglia di punibilità. Ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice non assume rilievo escludente la circostanza che gli elementi attivi non dichiarati siano costituiti da redditi sottoposti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 917 del 1986; tanto più che, in base a quanto stabilito dalla norma summenzionata, il contribuente ha facoltà di non avvalersi di tale tipo di tassazione in alcune ipotesi ivi previste, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi, mentre in altre l’Amministrazione è in ogni 13 di 21 caso tenuta ad applicare la tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. 11.7 Giova, inoltre, aggiungere che l’obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi oggettivi di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 74 del 2000, restando riservato all’autorità giudiziaria penale l’accertamento dell’antigiuridicità della condotta e della sussistenza del dolo o di cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali (cfr. Cass. n. 20368/2017, Cass. n. 26965/2020, Cass. n. 18031/2021, Cass. n. 999/2022). 11.8 Al lume di ciò, si appalesano inconferenti anche le deduzioni svolte in ricorso in ordine all’asserita mancanza in capo all’AG dell’elemento soggettivo del dolo. 11.9 Ugualmente priva di pregio è la tesi del contribuente secondo la quale, poiché il reato <sarebbe stato commesso, in ipotesi, nell’istante di presentazione del modello unico 2009 (i.e. il 25 settembre 2009)…, termine decadenziale esteso sarebbe applicabile al solo anno 2009, e non anche all’anno 2008>. 11.10 L’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione che qui viene in rilievo, dispone, infatti, che, in caso di violazione comportante obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000, i termini per l’accertamento sono raddoppiati «relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». 11.11 Dal chiaro tenore letterale della norma si evince, dunque, che, ai fini della disciplina sul raddoppio dei termini, deve farsi riferimento non già al tempo in cui il reato tributario sarebbe stato consumato, bensì al periodo d’imposta (nel nostro caso, l’anno 2008) al quale si riferisce la commessa violazione (cfr., sull’argomento, Cass. n. 37366/2021, ove è stato osservato che, «se così non fosse, la norma in oggetto non avrebbe puramente istituito un incremento [raddoppio] dei termini di decadenza per 14 di 21 l’accertamento relativo a quel determinato periodo di imposta, ma ne avrebbe comportato lo spostamento dell’accertamento in relazione a un successivo periodo di imposta [quello della dichiarazione], il che appare estraneo alla lettera e alla funzione della disposizione normativa, oltre che alla natura della dichiarazione dei redditi»). 12. Riprendendo la disamina delle censure nell’ordine seguìto dal ricorrente, va ora scrutinato il primo motivo, il quale può essere trattato insieme al settimo per la sostanziale identità della questione con essi veicolata. 12.1 I due motivi sono infondati. 12.2 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del suo semplice difetto di «sufficienza». Per produrre il descritto effetto invalidante l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 15 di 21 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). 12.3 Ciò posto, deve escludersi che la motivazione della qui impugnata pronuncia sia affetta da palese illogicità o irriducibile contraddittorietà. 12.4 Invero, la decisione assunta dalla CTR si basa sui seguenti fondamentali argomenti: (a)la somma recuperata a tassazione «ha natura di indennità di recesso e come tale rientra nella previsione di cui all’art. 17, comma 1, lettera l, TUIR, poiché tra la data di costituzione dell’associazione e quella di comunicazione del recesso è trascorso un periodo di tempo superiore ai cinque anni»; (b)«nessuna prova il contribuente ha portato a sostegno della sua tesi, secondo la quale la somma percepita rappresentava la restituzione di quanto conferito all’atto dell’ingresso in associazione»; anzi, «dalla lettura dell’accordo di recesso emerge… un elemento che contrasta tale tesi, laddove alla lettera c) si fa riferimento alla circostanza che l’avv.to AG, con riferimento alle quote dell’Associazione dallo stesso cedute, deve ricevere un saldo positivo pari ad euro 10.167.07, costituente il saldo ancora dovuto per ultimare la restituzione della quota di ingresso». 12.5 Da quanto precede si evince che la motivazione della sentenza è perfettamente intelligibile e non presenta profili di palese illogicità. 12.6 Né a determinare la sua irriducibile contraddittorietà può reputarsi sufficiente la circostanza che il collegio regionale abbia indicato come «ulteriore elemento di conferma» della correttezza della soluzione da esso accolta la sentenza n. 17045/2017, resa nell’àmbito del giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti dello Studio Legale Associato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 8.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione