Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/09/2024, n. 25191
CASS
Sentenza 19 settembre 2024

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Nel processo tributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado.

In tema di termini di decadenza dell'accertamento tributario, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015 non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che hanno escluso l'operatività del raddoppio quando la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti, nonché quelle apportate dai commi 130 e 131 dell'art. 1 della l. n. 208 del 2015, che hanno determinato il venir meno della disciplina sul raddoppio, poiché la disposizione transitoria contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla predetta data, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 132, della l. n. 208 del 2015 le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicano esclusivamente agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

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  • 1Per la dichiarazione infedele rilevano i redditi soggetti a tassazione separataAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/09/2024, n. 25191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25191
Data del deposito : 19 settembre 2024

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