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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1172/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1172/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BARBAGALLO BRUNO SALVATORE
MARIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIARDINO VITTORIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
Il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premettevano di avere contratto a Gela matrimonio concordatario il 6.10.1999,
[...]
trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1999 Parte II Serie A n. 401, unione dalla quale è nato un figlio (Gela, il 18.8.2001), e che con Decreto del Persona_1
13.2.2022 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto, proponendo una modifica parziale delle condizioni stabilite in sede di separazione relativamente alle spese universitarie del figlio, stante l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea del medesimo.
All'udienza del 5.12.2024, le parti, sentite personalmente, dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler definire la causa alle condizioni concordate nel ricorso congiunto e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 – ossia, per quel che interessa nel presente procedimento, almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (23.1.2023) – senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter prendere atto le condizioni del divorzio divisate dalle parti e proposte nel ricorso introduttivo in quanto non in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Infine, stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela tra
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Gela il 26.7.1969, in data 16.10.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela al n. 401 Parte II Serie A dell'anno 1999;
2 - PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 16.10.1999, Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 13.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1172/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BARBAGALLO BRUNO SALVATORE
MARIA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GIARDINO VITTORIO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
Il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premettevano di avere contratto a Gela matrimonio concordatario il 6.10.1999,
[...]
trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1999 Parte II Serie A n. 401, unione dalla quale è nato un figlio (Gela, il 18.8.2001), e che con Decreto del Persona_1
13.2.2022 il Tribunale di Gela aveva omologato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendosi medio tempore riconciliati, chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto, proponendo una modifica parziale delle condizioni stabilite in sede di separazione relativamente alle spese universitarie del figlio, stante l'avvenuto conseguimento del diploma di laurea del medesimo.
All'udienza del 5.12.2024, le parti, sentite personalmente, dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler definire la causa alle condizioni concordate nel ricorso congiunto e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 – ossia, per quel che interessa nel presente procedimento, almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (23.1.2023) – senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter prendere atto le condizioni del divorzio divisate dalle parti e proposte nel ricorso introduttivo in quanto non in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.
Infine, stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Gela tra
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Gela il 26.7.1969, in data 16.10.1999, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela al n. 401 Parte II Serie A dell'anno 1999;
2 - PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 16.10.1999, Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 13.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3