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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/11/2024, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./C. n. 1155/2024
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1155 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Valeria Angela Romeo, giusta procura allegata al ricorso (PEC:
); Email_1
- ricorrente-
e
- in persona del Controparte_1
responsabile in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dora Corsaro
(PEC: ); Email_2
- resistente -
Oggetto: Opposizione intimazioni di pagamento all'udienza del giorno 25.11.2024 a seguito della discussione orale della causa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
SENTENZA con motivazione contestuale e con il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
1 Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella n. 29920180002027903001;
2) rigetta i restanti motivi di ricorso concernenti l'intimazione di pagamento;
3) compensa per metà le spese di lite tra le parti;
4) condanna l' al pagamento della restante quota Controparte_1
spese sostenute dalla parte ricorrente che liquida in euro 2.090,00 per compensi ed euro 379,5 per spese vive oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo procuratore.
Marsala, così deciso all'udienza del 25 novembre 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
* * * * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nella qualità di legale rappresentante del Parte_2 Parte_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29920239002202072000, notificata in data
09/05/2024, emessa dall' limitatamente alla cartella di Controparte_1
pagamento n. 29920180002027903001, notificata in data 14/06/2018, relativa al contestato omesso pagamento di sanzioni amministrative ex Legge 689/81 irrogate dall'Ass. Reg. Lav. IPL anno 2015 di € 93.758,28.
Ha contestato la nullità della suddetta intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000, per mancata indicazione del termine per l'impugnazione e dell'organo giudicante presso il quale impugnare il provvedimento;
per carenza di motivazione ex art. 3 della L. 241/90 ed ex art. 7 L. n. 212/2000 e per omessa notifica degli atti presupposti.
Con comparsa di costituzione si è costituita l , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di competenza per materia, poiché competente a conoscere la vertenza oggetto del ricorso è il Tribunale ordinario di
Trapani in funzione di Giudice del Lavoro;
l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi dedotti;
la regolare notifica della cartella di pagamento;
l'interruzione della prescrizione
2 del diritto avendo la normativa emergenziale Covid previsto, per i carichi affidati all' dall'8/03/2020 al 30/04/2021, lo slittamento di 24 mesi Controparte_2
fino alla data del 31/12/2021; il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
dovendo le doglianze relative alla pretesa creditoria essere rivolte Controparte_1 all'ente impositore.
2.Tanto premesso, il ricorso è fondato parzialmente.
Infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall' Controparte_1
atteso che la competenza è del giudice nel cui circondario dovrà essere
[...] effettuata l'esecuzione per la quale è proposta opposizione (art. 27 c.p.c.). In ogni caso, dall'esame dell'estratto di ruolo, da cui è scaturita l'irrogazione delle sanzioni amministrative intimate in pagamento, emerge che trattasi di violazioni in materia di lavoro connesse all'attività svolta dalla parte ricorrente, avente sede a Marsala, a nulla rilevando che l'irrogazione provenga da un ente avente sede nel capoluogo di provincia.
3. Fondato risulta il motivo di ricorso concernente la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
E, infatti, dalla data di notifica del 14.06.2018, documentata dalla parte resistente, sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta con il ricorso sono trascorsi più di cinque anni, essendo quinquennale il termine di prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 della L. 689/1981.
Nessuna prova è stata fornita dall' di atti interruttivi Controparte_1
intermedi.
Né è possibile applicare la proroga di ventiquattro mesi prevista per l'emergenza Covid di cui all'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 atteso che la norma in questione si riferisce esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 8 marzo 2020 -
31 agosto 2021, poi prorogato al 31 dicembre 2021.
È evidente che nel caso in esame trattasi di carichi affidati molto prima dell'emergenza
Covid, cioè nel 2017 come è dato evincersi dall'esame dell'estratto di ruolo versato in atti sicchè la fattispecie esula dall'applicazione della normativa in questione.
3 L dalla notifica della cartella avrebbe dovuto e Controparte_1 potuto notificare l'intimazione di pagamento impugnata entro il 14.06.2023, anno in cui l'emergenza Covid era cessata da tempo.
Il ricorso deve essere dunque accolto per il motivo sopra indicato con la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitata alla sola cartella di pagamento oggetto di contestazione nel presente procedimento.
4. Non può invece annullarsi l'intimazione opposta nel suo complesso, per come richiesto nelle conclusioni di cui al ricorso, per gli altri motivi ivi dedotti in quanto infondati.
L'intimazione di pagamento soddisfa il requisito motivazionale di cui all'art. 7 del
D.P.R. 212/2000 indicando gli estremi delle cartelle richiamate. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati si impone solo se non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente.
La Cassazione civile con pronuncia del 9 novembre 2018 n. 28689 ha stabilito che
“l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50 commi 2 e 3 del DPR 602/1973 ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicchè è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Stesso principio è stato ribadito dalla
Suprema Corte con ordinanza dell'11 aprile 2024 n. 10692.
Del pari, risulta sufficientemente motivata l'intimazione con riferimento all'autorità dinnanzi alla quale effettuare l'impugnazione, dipendendo la scelta dell'Autorità da adire e del termine per impugnare dalla natura del credito indicato nella cartella e dal procedimento da seguire per l'impugnazione.
Per quanto attiene, infine, alla modalità di calcolo degli interessi di mora, non si ravvisa alcun vizio di motivazione essendo stati gli stessi determinati in conformità a quanto previsto per legge. L'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce infatti che, in caso di mancato pagamento spontaneo gli interessi di mora, essi sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
4 5. Sussiste infine la legittimazione passiva dell' Riscossione atteso che CP_2
l'atto opposto promana direttamente dal suddetto ente ed essendo ad esso imputabile l'avvenuta prescrizione del credito per non aver provveduto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta in tempo utile ad evitare la prescrizione.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale senza annullamento integrale dell'intimazione di pagamento opposta, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti al 50%.
Al pagamento del restante 50% deve essere condannata l' Controparte_1
.
[...]
Tale pagamento deve essere effettuato in favore della parte ricorrente con distrazione in favore del suo procuratore che ne ha fatto richiesta.
Si applicano nella liquidazione i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in relazione alle fasi introduttiva, di studio, tenuto conto del valore della causa e della mancata partecipazione del procuratore di parte ricorrente nelle altre fasi del processo.
Così deciso in Marsala, all'udienza del 25 novembre 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
5
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1155 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra in persone del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Valeria Angela Romeo, giusta procura allegata al ricorso (PEC:
); Email_1
- ricorrente-
e
- in persona del Controparte_1
responsabile in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dora Corsaro
(PEC: ); Email_2
- resistente -
Oggetto: Opposizione intimazioni di pagamento all'udienza del giorno 25.11.2024 a seguito della discussione orale della causa, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
SENTENZA con motivazione contestuale e con il seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
1 Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara illegittima l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella n. 29920180002027903001;
2) rigetta i restanti motivi di ricorso concernenti l'intimazione di pagamento;
3) compensa per metà le spese di lite tra le parti;
4) condanna l' al pagamento della restante quota Controparte_1
spese sostenute dalla parte ricorrente che liquida in euro 2.090,00 per compensi ed euro 379,5 per spese vive oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del suo procuratore.
Marsala, così deciso all'udienza del 25 novembre 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nella qualità di legale rappresentante del Parte_2 Parte_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29920239002202072000, notificata in data
09/05/2024, emessa dall' limitatamente alla cartella di Controparte_1
pagamento n. 29920180002027903001, notificata in data 14/06/2018, relativa al contestato omesso pagamento di sanzioni amministrative ex Legge 689/81 irrogate dall'Ass. Reg. Lav. IPL anno 2015 di € 93.758,28.
Ha contestato la nullità della suddetta intimazione di pagamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000, per mancata indicazione del termine per l'impugnazione e dell'organo giudicante presso il quale impugnare il provvedimento;
per carenza di motivazione ex art. 3 della L. 241/90 ed ex art. 7 L. n. 212/2000 e per omessa notifica degli atti presupposti.
Con comparsa di costituzione si è costituita l , Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di competenza per materia, poiché competente a conoscere la vertenza oggetto del ricorso è il Tribunale ordinario di
Trapani in funzione di Giudice del Lavoro;
l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi dedotti;
la regolare notifica della cartella di pagamento;
l'interruzione della prescrizione
2 del diritto avendo la normativa emergenziale Covid previsto, per i carichi affidati all' dall'8/03/2020 al 30/04/2021, lo slittamento di 24 mesi Controparte_2
fino alla data del 31/12/2021; il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
dovendo le doglianze relative alla pretesa creditoria essere rivolte Controparte_1 all'ente impositore.
2.Tanto premesso, il ricorso è fondato parzialmente.
Infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall' Controparte_1
atteso che la competenza è del giudice nel cui circondario dovrà essere
[...] effettuata l'esecuzione per la quale è proposta opposizione (art. 27 c.p.c.). In ogni caso, dall'esame dell'estratto di ruolo, da cui è scaturita l'irrogazione delle sanzioni amministrative intimate in pagamento, emerge che trattasi di violazioni in materia di lavoro connesse all'attività svolta dalla parte ricorrente, avente sede a Marsala, a nulla rilevando che l'irrogazione provenga da un ente avente sede nel capoluogo di provincia.
3. Fondato risulta il motivo di ricorso concernente la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
E, infatti, dalla data di notifica del 14.06.2018, documentata dalla parte resistente, sino alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta con il ricorso sono trascorsi più di cinque anni, essendo quinquennale il termine di prescrizione della sanzione amministrativa ex art. 28 della L. 689/1981.
Nessuna prova è stata fornita dall' di atti interruttivi Controparte_1
intermedi.
Né è possibile applicare la proroga di ventiquattro mesi prevista per l'emergenza Covid di cui all'art. 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 atteso che la norma in questione si riferisce esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 8 marzo 2020 -
31 agosto 2021, poi prorogato al 31 dicembre 2021.
È evidente che nel caso in esame trattasi di carichi affidati molto prima dell'emergenza
Covid, cioè nel 2017 come è dato evincersi dall'esame dell'estratto di ruolo versato in atti sicchè la fattispecie esula dall'applicazione della normativa in questione.
3 L dalla notifica della cartella avrebbe dovuto e Controparte_1 potuto notificare l'intimazione di pagamento impugnata entro il 14.06.2023, anno in cui l'emergenza Covid era cessata da tempo.
Il ricorso deve essere dunque accolto per il motivo sopra indicato con la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta limitata alla sola cartella di pagamento oggetto di contestazione nel presente procedimento.
4. Non può invece annullarsi l'intimazione opposta nel suo complesso, per come richiesto nelle conclusioni di cui al ricorso, per gli altri motivi ivi dedotti in quanto infondati.
L'intimazione di pagamento soddisfa il requisito motivazionale di cui all'art. 7 del
D.P.R. 212/2000 indicando gli estremi delle cartelle richiamate. L'obbligo di allegazione degli atti richiamati si impone solo se non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente.
La Cassazione civile con pronuncia del 9 novembre 2018 n. 28689 ha stabilito che
“l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50 commi 2 e 3 del DPR 602/1973 ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicchè è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. Stesso principio è stato ribadito dalla
Suprema Corte con ordinanza dell'11 aprile 2024 n. 10692.
Del pari, risulta sufficientemente motivata l'intimazione con riferimento all'autorità dinnanzi alla quale effettuare l'impugnazione, dipendendo la scelta dell'Autorità da adire e del termine per impugnare dalla natura del credito indicato nella cartella e dal procedimento da seguire per l'impugnazione.
Per quanto attiene, infine, alla modalità di calcolo degli interessi di mora, non si ravvisa alcun vizio di motivazione essendo stati gli stessi determinati in conformità a quanto previsto per legge. L'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce infatti che, in caso di mancato pagamento spontaneo gli interessi di mora, essi sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
4 5. Sussiste infine la legittimazione passiva dell' Riscossione atteso che CP_2
l'atto opposto promana direttamente dal suddetto ente ed essendo ad esso imputabile l'avvenuta prescrizione del credito per non aver provveduto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta in tempo utile ad evitare la prescrizione.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale senza annullamento integrale dell'intimazione di pagamento opposta, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti al 50%.
Al pagamento del restante 50% deve essere condannata l' Controparte_1
.
[...]
Tale pagamento deve essere effettuato in favore della parte ricorrente con distrazione in favore del suo procuratore che ne ha fatto richiesta.
Si applicano nella liquidazione i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in relazione alle fasi introduttiva, di studio, tenuto conto del valore della causa e della mancata partecipazione del procuratore di parte ricorrente nelle altre fasi del processo.
Così deciso in Marsala, all'udienza del 25 novembre 2024
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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