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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8026 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 30/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/12/2006 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] Parte_2
di Serramanna, anno 2006, numero 17, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Serramanna.
2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di
Serramanna, via Antonio Segni n. 19, in capo al signor Parte_1
3. Confermare le attuali condizioni economiche dei coniugi, i quali sono economicamente autosufficienti, e confermare che non viene previsto alcun mantenimento neanche in favore della prole.
Pag. 2 di 3 Le parti convengono di partecipare in ragione dell'50% alle spese straordinarie necessarie per l'istruzione dei figli non economicamente autosufficienti e per la loro salute;
spese che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti e che non siano rimborsabili a cura del S.S.N.
4. Confermare che i signori e si impegneranno ad Parte_1 Parte_2 adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore figlia, concordando scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
5. Confermare che ai fini delle registrazioni anagrafiche la minore figlia, R_
continuerà a vivere con il padre ed avrà la residenza presso il
[...] domicilio dello stesso, in Serramanna, alla via Antonio Segni n. 19.
6. Confermare che la madre potrà vedere la propria figlia quando vorrà, previo accordo con il padre e potrà tenerla con sé anche per lunghi periodi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore.
7. Confermare che i coniugi hanno regolato integralmente e definitivamente tra loro tutti i diritti e rapporti derivanti dallo scioglimento della comunione legale, immediata e differita, dalla divisione del patrimonio comune e da ogni vicendevole pretesa vantata e che nulla hanno più da reciprocamente pretendere a qualsivoglia titolo o ragione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8026 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Davide Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Manca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 30/12/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/12/2006 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] Parte_2
di Serramanna, anno 2006, numero 17, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Serramanna.
2. Confermare l'assegnazione della dimora coniugale ubicata nel Comune di
Serramanna, via Antonio Segni n. 19, in capo al signor Parte_1
3. Confermare le attuali condizioni economiche dei coniugi, i quali sono economicamente autosufficienti, e confermare che non viene previsto alcun mantenimento neanche in favore della prole.
Pag. 2 di 3 Le parti convengono di partecipare in ragione dell'50% alle spese straordinarie necessarie per l'istruzione dei figli non economicamente autosufficienti e per la loro salute;
spese che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti e che non siano rimborsabili a cura del S.S.N.
4. Confermare che i signori e si impegneranno ad Parte_1 Parte_2 adottare sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore figlia, concordando scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
5. Confermare che ai fini delle registrazioni anagrafiche la minore figlia, R_
continuerà a vivere con il padre ed avrà la residenza presso il
[...] domicilio dello stesso, in Serramanna, alla via Antonio Segni n. 19.
6. Confermare che la madre potrà vedere la propria figlia quando vorrà, previo accordo con il padre e potrà tenerla con sé anche per lunghi periodi, da concordarsi preventivamente con l'altro genitore.
7. Confermare che i coniugi hanno regolato integralmente e definitivamente tra loro tutti i diritti e rapporti derivanti dallo scioglimento della comunione legale, immediata e differita, dalla divisione del patrimonio comune e da ogni vicendevole pretesa vantata e che nulla hanno più da reciprocamente pretendere a qualsivoglia titolo o ragione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3