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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 14.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1549 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, corrente in Teulada, via Cagliari n. 62,
elettivamente domiciliata in Carbonia, p.zza Rinascita n. 18, presso lo Studio
dell'Avv. Gianfranco TRULLU e dell'Avv. Giaime PEDDONI, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opponente
contro
2. nata a [...], il [...], residente Parte_2
in Sant'Antioco, via Trento n. 113, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 07.04.2021, prot. n. 01519/2021, elettivamente domiciliata in Sant'Antioco, p.zza Umberto n. 3, presso lo Studio dell'Avv.
pagina 1 CE IT, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo Difensore;
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della opponente:
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
1. In accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 264 del
12/5/21 e dichiarare dovuta alla lavoratrice la minore somma di €. 747,00,
rigettando siccome infondata in fatto e in diritto ogni altra e maggiore pretesa
della ricorrente.
2. Regolare le spese secondo la sostanziale e prevalente soccombenza della
opposta”.
Nell'interesse della opposta:
“In via istruttoria
previa revoca dell'ordinanza del 12.02.2025 e rimessa la causa in istruttoria
1) autorizzare la querela di falso regolarmente dedotta all'udienza del
02.07.2024;
2) Ordinare la produzione degli originali delle dichiarazioni sostitutive ed il
sequestro ex art. 224 c.p.c. della medesima documentazione impugnata di falso.
3) Ammettere la prova per testi, già dedotta in atti, sui seguenti capi: […]
In via principale
• Dichiarare la falsità materiale del contenuto apposto nelle dichiarazioni
sostitutive di notorietà de quo, accertando che il contenuto della dichiarazione è
pagina 2 stato apposto da persona diversa dalla resistente in opposizione ed in un
momento differente dalla firma;
• Accertare che sono state riempite abusivamente, in violazione del patto che era
stato concordato col presidente della cooperativa ricorrente-opponente, secondo
cui la sottoscrizione dei fogli in bianco serviva per ottenere gli assegni familiari;
e per l'effetto,
• Adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ex artt. 226 e 227 c.p.c., in
esito all'accertamento della falsità;
• Condannare in via generica il ricorrente in opposizione al risarcimento dei
danni subiti e subendi dalla resistente, da liquidarsi in separato giudizio;
• Rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto ricorso davanti Parte_1
a questo Tribunale, al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 264/2021 del
12.05.2021 (817/2021 R.G.), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del
Lavoro, emesso su istanza di portante la somma complessiva Parte_2
di euro 26.653,51, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e spese per compensi professionali di Avvocato.
In specie, essa ha rappresentato:
− che la opposta, con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha sostenuto che la somma ingiunta sarebbe stata dovuta a titolo di saldo degli indennizzi per i c.d.
sgomberi a mare, erogati in ragione della presenza delle servitù militari, che il
Comune di Teulada avrebbe versato tra il 2011 e il 2015 (anni in cui si era svolto il rapporto di lavoro con la intimante) in complessivi euro 53.336,33 direttamente
pagina 3 a essa , la quale avrebbe però corrisposto alla dipendente, negli CP_1
anni e in più soluzioni, la minor somma di euro 26.682,82, con un credito residuo di euro 26.653,50 e che, anzitutto, anche a voler dare credito alla tesi dell'odierna opposta, la somma dovuta a saldo si sarebbe dovuta determinare in euro
24.420,06, in luogo di quella di euro 26.653,51 come indicato nel ricorso, in quanto erano pacificamente da detrarsi il 4% (euro 2.133,45) per la trattenuta
IRPEF, che l'Ente locale erogatore opera per legge, nonché euro 10,00 per spese su ciascun ordinativo di pagamento;
− che, in ogni caso, era provato il pagamento della somma di euro
26.682,82, che la stessa ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto in più
soluzioni e negli anni mediante n. 4 assegni emessi a favore della Pt_2
dell'esatto complessivo importo di euro 26.682,82;
− che, inoltre, essa aveva corrisposto alla , in CP_1 Pt_2
varie soluzioni e per contanti, la somma di euro 7.433,00 a saldo degli indennizzi relativi all'anno 2011, nonché, con le medesime modalità, l'ulteriore somma di euro 9.000,00 a titolo di anticipazioni sugli indennizzi riferiti agli anni 2014/2015,
con la precisazione che i predetti pagamenti venivano eseguiti in più volte nel corso del tempo, per importi dell'ordine di qualche centinaio di euro ciascuno, per lo più a richiesta della odierna opposta, la quale, tirando le somme dei pagamenti così ricevuti, aveva rilasciato alla due quietanze a sua firma CP_1
contenenti le imputazioni dei pagamenti rispettivamente al saldo del dovuto per il
2011 e ad anticipazioni per il 2014/2015;
− che i pagamenti documentati eseguiti in favore della ricorrente per il titolo di cui al ricorso erano dunque pari a complessivi euro 43.115,82, con un residuo a saldo di euro 7.987,00 e che tale minore importo era comunque da compensare, sino a concorrenza, con i crediti di essa verso la CP_1
pagina 4 per l'omesso versamento di quote sociali, come determinate con Pt_2
delibere del c.d.a. nel periodo tra il giugno 2012 e l'aprile 2015, pari a complessivi euro 7.240,00, proponendosi, a tale scopo, per tale importo,
l'eccezione di compensazione ex artt. 1241 ss. c.c. col credito vantato dalla ricorrente o, comunque, la deduzione da quanto dovuto nell'ambito della regolazione dei rapporti dare - avere tra la ex dipendente e la CP_1
alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
− che, pertanto, residuava ancora dovuta alla la somma di euro Pt_2
747,00, che l'opponente si offriva di corrispondere spontaneamente a saldo del dovuto;
− che è, dunque, provato il pagamento della somma di euro 26.682,82 - che peraltro la stessa ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto, in più soluzioni e negli anni mediante n. 4 assegni emessi a favore di lei , l'esatto Pt_2
complessivo importo di euro 26.682,82 e deve altresì ritenersi provato il pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 16.433,00 (7.433,00 +
9.000,00) risultante dalle due quietanze sottoscritte dalla , quietanze che Pt_2
consistono in due scritture private prodotte in copia per immagine su supporto informatico recanti ciascuna la sottoscrizione della odierna opposta, che l'ha riconosciuta vera in entrambi i documenti, e a cui va attribuita la stessa efficacia probatoria degli originali ex artt. 2712/2719 c.c., ossia quella di confessioni stragiudiziali rese alla parte e, come tali, per il combinato disposto degli artt. 2735
e 2733 c.c., idonee a formare piena prova contro la confitente.
2. si è costituita nel giudizio e ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'opposizione.
Segnatamente, ella ha esposto:
pagina 5 − che, circa gli allegati pagamenti eseguiti per contanti a suo favore, la sostiene di averle corrisposto – per contanti e in varie soluzioni CP_1
–la somma di euro 7.433,00 e che lei medesima avesse rilasciato quietanza a propria firma contenente l'imputazione del pagamento al saldo degli indennizzi dovuti per l'anno 2011, nonché, sempre con le medesime modalità, l'ulteriore somma di euro 9.000,00 a titolo di anticipazioni sugli indennizzi riferiti agli anni
2014/2015: con riguardo alla eccepita dazione per contanti della somma di euro
7.433,00, pur corrispondendo al vero che lei avesse sottoscritto la predetta quietanza, non è vero che la somma indicata sia stata corrisposta per contanti e in via ulteriore rispetto a quanto percepito con assegni, non avendo cioè percepito nessuna somma per contanti, ma sempre con strumenti tracciabili;
− che neppure appare verosimile che la resistente CP_1
corrisponda somme per contanti (in unica soluzione) per oltre 7.000,00 euro e, se si volesse sostenere che l'elargizione è stata fatta in più soluzioni, ancor più
inverosimile appare la circostanza che non vi siano ricevute intermedie e che si nutra una fiducia tale nel lavoratore da formare un'unica quietanza finale;
− di negare decisamente, con riguardo invece alla dazione per contanti della somma di euro 9.000,00 a titolo di anticipazioni per le servitù riferite agli anni 2014 e 2015, di aver ricevuto quel denaro contante e quel pagamento e di negare, altresì, che il documento prodotto in atti contenga la sua sottoscrizione,
che infatti disconosce invitando controparte a produrre l'originale;
− di anticipare fin da ora che, per l'ipotesi in cui sul foglio che controparte produce quale quietanza liberatoria in ordine al pagamento delle predette spettanze dovesse risultare una sua sottoscrizione, lo stesso foglio è stato avversamente compilato contra pacta e quindi in disaccordo rispetto a quanto diversamente pattuito tra le parti;
pagina 6 − di avere infatti firmato un foglio in bianco per ogni anno di lavoro ma solo perché venisse completato e dalla per inoltrare al Comune CP_1
di Teulada la richiesta di erogazione degli indennizzi, richiesta che avrebbe dovuto essere, per l'appunto, corredata da un modulo sottoscritto da lei opposta;
− che l'abuso di biancosegno commesso dalla controparte porta a ravvisare un inadempimento contrattuale e la conseguente inefficacia o nullità del documento prodotto in giudizio e che, in ogni caso, le quietanze prodotte da controparte per sostenere pagamenti per contanti per oltre 16.000,00 euro non sono documenti validamente acquisibili al giudizio, perché contrari all'obbligo normativo per i datori di lavoro di retribuire i propri dipendenti esclusivamente attraverso mezzi che consentano la tracciabilità del pagamento, normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., ai co.co.co.
e ai rapporti di lavoro instaurati tra le cooperative e i propri soci e quindi al caso di specie.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori assunti nel presente giudizio, ivi compreso quello di mancata autorizzazione alla presentazione della querela di falso.
Invero, deve rammentarsi che la odierna opposta, con le note depositate il
21.07.2023, ha dedotto la falsità materiale di entrambe le scritture private contenenti la quietanza di pagamento, proponendo la querela per rompere il collegamento tra la sottoscrizione e il testo di ciascuna di esse, che non sarebbe a lei riferibile in quanto riempito abusivamente.
Si tratta di una difesa del tutto nuova e, dunque, da ritenersi insanabilmente inammissibile, posto che la , con la memoria di costituzione nel Pt_2
pagina 7 presente giudizio, aveva soltanto, in relazione alla prima scrittura privata, recante la dichiarazione di avere ricevuto la somma di euro 7.433,00 per l'anno 2011
(doc. 5, prodotto con il ricorso introduttivo), dedotto di avere effettivamente sottoscritto la quietanza in oggetto, ma che la predetta somma non le era stata corrisposta in contanti (cfr. pagg. 2 e 3, memoria di costituzione).
Ne deriva che esula dal presente ambito la presentazione della querela di falso avverso il predetto documento, essendo stato quest'ultimo espressamente riconosciuto come genuino dalla stessa opposta.
In relazione, poi, alla seconda scrittura privata, recante la dichiarazione di avere ricevuto la somma di euro 9.000,00 per anticipazioni relative agli anni 2014/2015
(doc. 5, prodotto con il ricorso introduttivo), la ha disconosciuto la Pt_2
propria sottoscrizione aggiungendo che, se essa fosse risultata autentica, il documento sarebbe stato “compilato contra pacta e quindi in disaccordo rispetto
a quanto diversamente pattuito tra le parti” (pag. 3 della memoria di costituzione).
Tra l'altro, nel corso dell'udienza di discussione del 30.11.2023, l'opposta ha espressamente riconosciuto come propria la sottoscrizione de qua, pur inizialmente disconosciuta, seguitando a non riconoscere solo il contenuto del documento in calce al quale la stessa firma era stata apposta.
Ebbene, ritiene il Tribunale che anche in questo caso non deve essere autorizzata la presentazione della querela di falso.
Invero, intanto, ritiene questo Giudice che la predetta difesa, da ultimo spiegata nelle note depositate il 21.07.2023, è inammissibile in quanto svolta dopo lo spirare delle preclusioni assertorie coincidenti con l'atto introduttivo del presente giudizio e fondata su circostanze di fatto che non possono trovare ingresso nel
pagina 8 presente giudizio, poiché allegate tardivamente per ragioni di opportunità
difensiva, a seguito dell'avvicendamento nella difesa di parte opposta.
Inoltre, la , al di là delle espressioni formali impiegate anche negli Pt_2
scritti difensivi, non ha inteso contestare il riempimento del documento da lei sottoscritto in assenza di qualsiasi accordo sul contenuto di esso (absque pactis),
ma il mero riempimento in difformità da quanto concordato (contra pacta).
In punto di diritto, deve rammentarsi che soltanto nella prima ipotesi (absque
pactis) è configurabile un falso materiale e, dunque, è ammissibile la querela di falso;
mentre nel secondo caso (contra pacta) si verte nell'ambito di un semplice inadempimento al patto di riempimento, che è questione da decidere col merito della causa senza ricorrere al sub procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.
Trova applicazione il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, congruamente motivato e da cui anche questo Giudice non ha ragione di discostarsi, per cui “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il
riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata
trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza,
mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un
inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale
può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la
violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è
quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non
completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la
parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso” (da ultimo, Cass. civ.,
Sez. II, 29.04.2024, ord. n. 11422); e, ancora, “La denunzia dell'abusivo
riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela
di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè,
pagina 9 in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche
laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque,
ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento,
mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il
documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si
riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. civ., Sez. II, 22.08.2019, ord. n. 21587).
Rileva, altresì, il Tribunale che l'odierna opposta, all'atto della proposizione della querela di falso, ha del tutto omesso di indicare elementi di fatto e prove della falsità idonei a privare di efficacia probatoria le dichiarazioni impugnate.
Invero, giova richiamare il principio espresso nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Per valutare la rilevanza del documento prodotto per la
decisione della causa, al fine di autorizzare la proposizione della querela di falso
in via incidentale e, quindi, sospendere il giudizio principale, il giudice di merito
deve esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati
ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il
documento impugnato e tale valutazione è ammissibile solo laddove la parte che
intenda impugnare il documento ne indichi, con univocità e tempestività, gli
elementi di irregolarità” (Cass. civ., Sez. L., 01.12.2008, n. 28514).
Ai sensi dell'art. 221, comma 2°, c.p.c., l'indicazione delle prove della falsità
attiene alla fase preliminare della proposizione della querela ed è tra gli elementi sottoposti al vaglio del Giudice ai fini della decisione sulla ammissibilità di essa.
Nella vicenda scrutinata, la querela proposta, come sopra osservato, non è
concretamente supportata da alcuna specifica allegazione di circostanze di fatto,
né dall'indicazione di alcuna prova, né costituita, né costituenda.
Deve rammentarsi, sul punto, l'orientamento costante della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di
pagina 10 causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione
della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo,
invece, che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il
potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale
materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in
contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o
decadenze in danno delle parti” (ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n.
12666; Cass. civ., Sez. L., 30.03.2006, n. 7543).
Anche nel caso che ci occupa nel presente giudizio, sussiste una palese lacuna sul piano assertorio, insuscettibile di essere colmata mediante l'esercizio dei poteri istruttori ex officio ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Infatti, nell'allegazione delle ragioni per cui la avrebbe apposto le Pt_2
proprie sottoscrizioni in calce ai predetti documenti, la Difesa ha, dapprima,
allegato genericamente che ella lo avrebbe fatto in quanto persuasa che si trattasse di moduli necessari per il pagamento delle indennità di sgombero a mare e, di seguito, una volta smentito tale assunto dai documenti prodotti dalla cooperativa opponente nell'udienza del 02.12.2022, è stata dedotta la circostanza per cui ciò
sarebbe stato fatto, sempre assai genericamente, “per richiedere gli assegni
familiari in suo favore e per altre pratiche burocratiche non meglio specificate”.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Trova qui applicazione il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è
al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
pagina 11 Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito residuo dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità
di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.
Anzitutto, è fondato il motivo di opposizione per cui la somma ingiunta deve essere rideterminata in euro 24.420,06, in luogo dell'importo ingiunto di euro
26.653,51, dovendosi detrarre ex lege il 4% (euro 2.133,45) per la trattenuta
IRPEF, che l'Ente locale erogatore opera per legge, nonché l'importo di euro
10,00 per spese su ciascun ordinativo di pagamento (doc. 4 e 5, prodotti col ricorso introduttivo).
È risultato provato, poi, il pagamento della somma di euro 26.682,82 - che peraltro la stessa ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto in più soluzioni e negli anni (cfr. pag. 2, punto 3, del ricorso monitorio) - mediante n. 4 assegni,
emessi direttamente in favore della , dell'esatto complessivo importo di Pt_2
euro 26.682,82 (doc. 4, cit.).
Deve altresì ritenersi provato il pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 16.433,00 (7.433,00 + 9.000,00) sulla base di due quietanze sottoscritte dalla
(doc. 5, cit.). Pt_2
In specie, le quietanze sono state prodotte in copia per immagine su supporto informatico, recano ciascuna la sottoscrizione della , che l'ha Pt_2
processualmente riconosciuta come vera in entrambi i documenti, e ad esse deve essere attribuita la stessa efficacia probatoria degli originali ex artt. 2712/2719
c.c., in quanto riproduzione meccanica, non essendone stata disconosciuta la conformità agli originali nella prima difesa utile successiva alla loro produzione
(cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 24.02.2023, n. 5755: “In caso di produzione in
giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una
pagina 12 riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto
rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o
nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di
tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del
difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito
nell'interesse della parte”).
Trattasi, dunque, di quietanze di pagamento, con efficacia di confessioni stragiudiziali rese alla parte e, come tali, per il combinato disposto degli artt. 2735
e 2733 c.c., formano piena prova contro la confitente.
Ancora, la società cooperativa opponente ha dedotto di essere creditrice della somma complessiva di euro 7.240,00 per quote sociali non pagate dalla opposta e ciò sulla base della qualità, in capo alla , di socia della cooperativa nel Pt_2
periodo di riferimento, sulla base dello Statuto e delle delibere del consiglio di amministrazione, aventi a oggetto la determinazione delle quote sociali (doc. 6 -
10, prodotti col ricorso introduttivo).
In particolare, la cooperativa ha dedotto che la era stata socia della Pt_2
cooperativa e ammessa il 02.04.2011 sino alle sue dimissioni del 13.04.2015 (cfr.
doc. 6, 7, 8), con conseguente cessazione ex lege anche del rapporto di lavoro.
I soci sono tenuti a versare entro il giorno 10 di ciascun mese alla cooperativa la quota di euro 180,00 a partire dal 01.01.2010, aumentata a euro 220,00 dal
01.01.2013, per le spese fiscali, previdenziali e gestionali e amministrative della società, così determinate con delibere del C.d.A. (doc. 9).
Dunque, la odierna opponente ha dedotto che la è ancora debitrice, nei Pt_2
suoi confronti, delle quote maturate nei seguenti anni/periodi: giugno – dicembre
2012, pari a euro 1.080,00; anno 2013, pari a euro 2.640,00; anno 2014, pari a
pagina 13 euro 2.640,00; gennaio – aprile 2015, pari a euro 880,00; per un totale di euro
7.240,00.
Ebbene, nel presente giudizio, l'odierna opposta non ha provato alcun fatto estintivo o impeditivo del credito della cooperativa.
In proposito, è opportuno ricordare il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex
multis, Cass. civ., Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685; Cass. civ., S.U., 30.10.2001,
n. 13533).
Ne deriva che dall'importo a credito ancora dovuto alla odierna opposta, pari a euro 7.987,00, deve essere detratto l'importo a debito di euro 7.240,00, con compensazione parziale, come da richiesta di parte opponente.
La compensazione legale prevista dall'art. 1243 c.c., è infatti ammissibile, vista la sussistenza dei relativi presupposti e segnatamente avendo i debiti reciproci per oggetto somme di danaro ed essendo ugualmente liquidi ed esigibili (art. 1243
c.c.).
Per tali ragioni, deve essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo n.
264/2021 del 12.05.2021 (817/2021 R.G.), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, emesso su istanza di e, al contempo, la Parte_2
società opponente deve essere condannata a pagare, nei confronti dell'opposta, per
pagina 14 il titolo dedotto, la somma di euro 747,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
6. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., Parte_2
deve essere condannata a rifondere la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, secondo l'ammontare delle somme portate nel decreto ingiuntivo, calcolate sui valori minimi, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, ad eccezione della fase di trattazione, calcolata sui medi,
per la durata del processo (4 anni ca.).
E, invero, la grande sproporzione tra l'ammontare delle somme domandate col ricorso monitorio e quello risultante all'esito del giudizio (26.000,00 euro da una parte e, dall'altra, poco più di euro 700,00) e il pervicace rifiuto, da parte della opposta, financo della proposta conciliativa, accettata dalla cooperativa dietro sollecitazione del Giudice (proposta di euro 3.500,00 omnia: cfr. verbale di udienza del 02.12.2022; accettazione della cooperativa: cfr. verbale di udienza del
13.12.2023), finalizzata comunque alla ricerca di un contemperamento di interessi equitativo, denotano la soccombenza del tutto prevalente della odierna opposta,
comunque debitrice di un importo rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Parte_1
per l'effetto,
pagina 15 2. revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 264/2021 del 12.05.2021
(817/2021 R.G.), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro,
emesso su istanza di Parte_2
3. condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare, a per il titolo Parte_2
dedotto, la somma di euro 747,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
4. condanna a rifondere la Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di
[...]
lite, che liquida in complessivi euro 4.889,00, di cui euro 259,00 per spese ed euro
4.630,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre C.P.A. ed I.V.A.
Cagliari, 14.10.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 14.10.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1549 del ruolo generale per l'anno 2021, promossa da
1. in persona del Parte_1
rappresentante legale pro tempore, corrente in Teulada, via Cagliari n. 62,
elettivamente domiciliata in Carbonia, p.zza Rinascita n. 18, presso lo Studio
dell'Avv. Gianfranco TRULLU e dell'Avv. Giaime PEDDONI, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
opponente
contro
2. nata a [...], il [...], residente Parte_2
in Sant'Antioco, via Trento n. 113, ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Cagliari del 07.04.2021, prot. n. 01519/2021, elettivamente domiciliata in Sant'Antioco, p.zza Umberto n. 3, presso lo Studio dell'Avv.
pagina 1 CE IT, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo Difensore;
opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse della opponente:
“l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
1. In accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 264 del
12/5/21 e dichiarare dovuta alla lavoratrice la minore somma di €. 747,00,
rigettando siccome infondata in fatto e in diritto ogni altra e maggiore pretesa
della ricorrente.
2. Regolare le spese secondo la sostanziale e prevalente soccombenza della
opposta”.
Nell'interesse della opposta:
“In via istruttoria
previa revoca dell'ordinanza del 12.02.2025 e rimessa la causa in istruttoria
1) autorizzare la querela di falso regolarmente dedotta all'udienza del
02.07.2024;
2) Ordinare la produzione degli originali delle dichiarazioni sostitutive ed il
sequestro ex art. 224 c.p.c. della medesima documentazione impugnata di falso.
3) Ammettere la prova per testi, già dedotta in atti, sui seguenti capi: […]
In via principale
• Dichiarare la falsità materiale del contenuto apposto nelle dichiarazioni
sostitutive di notorietà de quo, accertando che il contenuto della dichiarazione è
pagina 2 stato apposto da persona diversa dalla resistente in opposizione ed in un
momento differente dalla firma;
• Accertare che sono state riempite abusivamente, in violazione del patto che era
stato concordato col presidente della cooperativa ricorrente-opponente, secondo
cui la sottoscrizione dei fogli in bianco serviva per ottenere gli assegni familiari;
e per l'effetto,
• Adottare ogni consequenziale provvedimento di legge ex artt. 226 e 227 c.p.c., in
esito all'accertamento della falsità;
• Condannare in via generica il ricorrente in opposizione al risarcimento dei
danni subiti e subendi dalla resistente, da liquidarsi in separato giudizio;
• Rigettare l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto ricorso davanti Parte_1
a questo Tribunale, al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 264/2021 del
12.05.2021 (817/2021 R.G.), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del
Lavoro, emesso su istanza di portante la somma complessiva Parte_2
di euro 26.653,51, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria e spese per compensi professionali di Avvocato.
In specie, essa ha rappresentato:
− che la opposta, con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha sostenuto che la somma ingiunta sarebbe stata dovuta a titolo di saldo degli indennizzi per i c.d.
sgomberi a mare, erogati in ragione della presenza delle servitù militari, che il
Comune di Teulada avrebbe versato tra il 2011 e il 2015 (anni in cui si era svolto il rapporto di lavoro con la intimante) in complessivi euro 53.336,33 direttamente
pagina 3 a essa , la quale avrebbe però corrisposto alla dipendente, negli CP_1
anni e in più soluzioni, la minor somma di euro 26.682,82, con un credito residuo di euro 26.653,50 e che, anzitutto, anche a voler dare credito alla tesi dell'odierna opposta, la somma dovuta a saldo si sarebbe dovuta determinare in euro
24.420,06, in luogo di quella di euro 26.653,51 come indicato nel ricorso, in quanto erano pacificamente da detrarsi il 4% (euro 2.133,45) per la trattenuta
IRPEF, che l'Ente locale erogatore opera per legge, nonché euro 10,00 per spese su ciascun ordinativo di pagamento;
− che, in ogni caso, era provato il pagamento della somma di euro
26.682,82, che la stessa ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto in più
soluzioni e negli anni mediante n. 4 assegni emessi a favore della Pt_2
dell'esatto complessivo importo di euro 26.682,82;
− che, inoltre, essa aveva corrisposto alla , in CP_1 Pt_2
varie soluzioni e per contanti, la somma di euro 7.433,00 a saldo degli indennizzi relativi all'anno 2011, nonché, con le medesime modalità, l'ulteriore somma di euro 9.000,00 a titolo di anticipazioni sugli indennizzi riferiti agli anni 2014/2015,
con la precisazione che i predetti pagamenti venivano eseguiti in più volte nel corso del tempo, per importi dell'ordine di qualche centinaio di euro ciascuno, per lo più a richiesta della odierna opposta, la quale, tirando le somme dei pagamenti così ricevuti, aveva rilasciato alla due quietanze a sua firma CP_1
contenenti le imputazioni dei pagamenti rispettivamente al saldo del dovuto per il
2011 e ad anticipazioni per il 2014/2015;
− che i pagamenti documentati eseguiti in favore della ricorrente per il titolo di cui al ricorso erano dunque pari a complessivi euro 43.115,82, con un residuo a saldo di euro 7.987,00 e che tale minore importo era comunque da compensare, sino a concorrenza, con i crediti di essa verso la CP_1
pagina 4 per l'omesso versamento di quote sociali, come determinate con Pt_2
delibere del c.d.a. nel periodo tra il giugno 2012 e l'aprile 2015, pari a complessivi euro 7.240,00, proponendosi, a tale scopo, per tale importo,
l'eccezione di compensazione ex artt. 1241 ss. c.c. col credito vantato dalla ricorrente o, comunque, la deduzione da quanto dovuto nell'ambito della regolazione dei rapporti dare - avere tra la ex dipendente e la CP_1
alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
− che, pertanto, residuava ancora dovuta alla la somma di euro Pt_2
747,00, che l'opponente si offriva di corrispondere spontaneamente a saldo del dovuto;
− che è, dunque, provato il pagamento della somma di euro 26.682,82 - che peraltro la stessa ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto, in più soluzioni e negli anni mediante n. 4 assegni emessi a favore di lei , l'esatto Pt_2
complessivo importo di euro 26.682,82 e deve altresì ritenersi provato il pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 16.433,00 (7.433,00 +
9.000,00) risultante dalle due quietanze sottoscritte dalla , quietanze che Pt_2
consistono in due scritture private prodotte in copia per immagine su supporto informatico recanti ciascuna la sottoscrizione della odierna opposta, che l'ha riconosciuta vera in entrambi i documenti, e a cui va attribuita la stessa efficacia probatoria degli originali ex artt. 2712/2719 c.c., ossia quella di confessioni stragiudiziali rese alla parte e, come tali, per il combinato disposto degli artt. 2735
e 2733 c.c., idonee a formare piena prova contro la confitente.
2. si è costituita nel giudizio e ha chiesto il rigetto Parte_2
dell'opposizione.
Segnatamente, ella ha esposto:
pagina 5 − che, circa gli allegati pagamenti eseguiti per contanti a suo favore, la sostiene di averle corrisposto – per contanti e in varie soluzioni CP_1
–la somma di euro 7.433,00 e che lei medesima avesse rilasciato quietanza a propria firma contenente l'imputazione del pagamento al saldo degli indennizzi dovuti per l'anno 2011, nonché, sempre con le medesime modalità, l'ulteriore somma di euro 9.000,00 a titolo di anticipazioni sugli indennizzi riferiti agli anni
2014/2015: con riguardo alla eccepita dazione per contanti della somma di euro
7.433,00, pur corrispondendo al vero che lei avesse sottoscritto la predetta quietanza, non è vero che la somma indicata sia stata corrisposta per contanti e in via ulteriore rispetto a quanto percepito con assegni, non avendo cioè percepito nessuna somma per contanti, ma sempre con strumenti tracciabili;
− che neppure appare verosimile che la resistente CP_1
corrisponda somme per contanti (in unica soluzione) per oltre 7.000,00 euro e, se si volesse sostenere che l'elargizione è stata fatta in più soluzioni, ancor più
inverosimile appare la circostanza che non vi siano ricevute intermedie e che si nutra una fiducia tale nel lavoratore da formare un'unica quietanza finale;
− di negare decisamente, con riguardo invece alla dazione per contanti della somma di euro 9.000,00 a titolo di anticipazioni per le servitù riferite agli anni 2014 e 2015, di aver ricevuto quel denaro contante e quel pagamento e di negare, altresì, che il documento prodotto in atti contenga la sua sottoscrizione,
che infatti disconosce invitando controparte a produrre l'originale;
− di anticipare fin da ora che, per l'ipotesi in cui sul foglio che controparte produce quale quietanza liberatoria in ordine al pagamento delle predette spettanze dovesse risultare una sua sottoscrizione, lo stesso foglio è stato avversamente compilato contra pacta e quindi in disaccordo rispetto a quanto diversamente pattuito tra le parti;
pagina 6 − di avere infatti firmato un foglio in bianco per ogni anno di lavoro ma solo perché venisse completato e dalla per inoltrare al Comune CP_1
di Teulada la richiesta di erogazione degli indennizzi, richiesta che avrebbe dovuto essere, per l'appunto, corredata da un modulo sottoscritto da lei opposta;
− che l'abuso di biancosegno commesso dalla controparte porta a ravvisare un inadempimento contrattuale e la conseguente inefficacia o nullità del documento prodotto in giudizio e che, in ogni caso, le quietanze prodotte da controparte per sostenere pagamenti per contanti per oltre 16.000,00 euro non sono documenti validamente acquisibili al giudizio, perché contrari all'obbligo normativo per i datori di lavoro di retribuire i propri dipendenti esclusivamente attraverso mezzi che consentano la tracciabilità del pagamento, normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., ai co.co.co.
e ai rapporti di lavoro instaurati tra le cooperative e i propri soci e quindi al caso di specie.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori assunti nel presente giudizio, ivi compreso quello di mancata autorizzazione alla presentazione della querela di falso.
Invero, deve rammentarsi che la odierna opposta, con le note depositate il
21.07.2023, ha dedotto la falsità materiale di entrambe le scritture private contenenti la quietanza di pagamento, proponendo la querela per rompere il collegamento tra la sottoscrizione e il testo di ciascuna di esse, che non sarebbe a lei riferibile in quanto riempito abusivamente.
Si tratta di una difesa del tutto nuova e, dunque, da ritenersi insanabilmente inammissibile, posto che la , con la memoria di costituzione nel Pt_2
pagina 7 presente giudizio, aveva soltanto, in relazione alla prima scrittura privata, recante la dichiarazione di avere ricevuto la somma di euro 7.433,00 per l'anno 2011
(doc. 5, prodotto con il ricorso introduttivo), dedotto di avere effettivamente sottoscritto la quietanza in oggetto, ma che la predetta somma non le era stata corrisposta in contanti (cfr. pagg. 2 e 3, memoria di costituzione).
Ne deriva che esula dal presente ambito la presentazione della querela di falso avverso il predetto documento, essendo stato quest'ultimo espressamente riconosciuto come genuino dalla stessa opposta.
In relazione, poi, alla seconda scrittura privata, recante la dichiarazione di avere ricevuto la somma di euro 9.000,00 per anticipazioni relative agli anni 2014/2015
(doc. 5, prodotto con il ricorso introduttivo), la ha disconosciuto la Pt_2
propria sottoscrizione aggiungendo che, se essa fosse risultata autentica, il documento sarebbe stato “compilato contra pacta e quindi in disaccordo rispetto
a quanto diversamente pattuito tra le parti” (pag. 3 della memoria di costituzione).
Tra l'altro, nel corso dell'udienza di discussione del 30.11.2023, l'opposta ha espressamente riconosciuto come propria la sottoscrizione de qua, pur inizialmente disconosciuta, seguitando a non riconoscere solo il contenuto del documento in calce al quale la stessa firma era stata apposta.
Ebbene, ritiene il Tribunale che anche in questo caso non deve essere autorizzata la presentazione della querela di falso.
Invero, intanto, ritiene questo Giudice che la predetta difesa, da ultimo spiegata nelle note depositate il 21.07.2023, è inammissibile in quanto svolta dopo lo spirare delle preclusioni assertorie coincidenti con l'atto introduttivo del presente giudizio e fondata su circostanze di fatto che non possono trovare ingresso nel
pagina 8 presente giudizio, poiché allegate tardivamente per ragioni di opportunità
difensiva, a seguito dell'avvicendamento nella difesa di parte opposta.
Inoltre, la , al di là delle espressioni formali impiegate anche negli Pt_2
scritti difensivi, non ha inteso contestare il riempimento del documento da lei sottoscritto in assenza di qualsiasi accordo sul contenuto di esso (absque pactis),
ma il mero riempimento in difformità da quanto concordato (contra pacta).
In punto di diritto, deve rammentarsi che soltanto nella prima ipotesi (absque
pactis) è configurabile un falso materiale e, dunque, è ammissibile la querela di falso;
mentre nel secondo caso (contra pacta) si verte nell'ambito di un semplice inadempimento al patto di riempimento, che è questione da decidere col merito della causa senza ricorrere al sub procedimento previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c.
Trova applicazione il principio costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, congruamente motivato e da cui anche questo Giudice non ha ragione di discostarsi, per cui “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il
riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata
trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza,
mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un
inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale
può avere un contenuto sia positivo che negativo;
ne deriva che anche la
violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è
quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non
completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la
parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso” (da ultimo, Cass. civ.,
Sez. II, 29.04.2024, ord. n. 11422); e, ancora, “La denunzia dell'abusivo
riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela
di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè,
pagina 9 in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche
laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque,
ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento,
mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il
documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si
riferisce l'autorizzazione ricevuta” (Cass. civ., Sez. II, 22.08.2019, ord. n. 21587).
Rileva, altresì, il Tribunale che l'odierna opposta, all'atto della proposizione della querela di falso, ha del tutto omesso di indicare elementi di fatto e prove della falsità idonei a privare di efficacia probatoria le dichiarazioni impugnate.
Invero, giova richiamare il principio espresso nella giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Per valutare la rilevanza del documento prodotto per la
decisione della causa, al fine di autorizzare la proposizione della querela di falso
in via incidentale e, quindi, sospendere il giudizio principale, il giudice di merito
deve esaminare se i mezzi di prova offerti sono idonei, astrattamente considerati
ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il
documento impugnato e tale valutazione è ammissibile solo laddove la parte che
intenda impugnare il documento ne indichi, con univocità e tempestività, gli
elementi di irregolarità” (Cass. civ., Sez. L., 01.12.2008, n. 28514).
Ai sensi dell'art. 221, comma 2°, c.p.c., l'indicazione delle prove della falsità
attiene alla fase preliminare della proposizione della querela ed è tra gli elementi sottoposti al vaglio del Giudice ai fini della decisione sulla ammissibilità di essa.
Nella vicenda scrutinata, la querela proposta, come sopra osservato, non è
concretamente supportata da alcuna specifica allegazione di circostanze di fatto,
né dall'indicazione di alcuna prova, né costituita, né costituenda.
Deve rammentarsi, sul punto, l'orientamento costante della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di
pagina 10 causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione
della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo,
invece, che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il
potere - dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale
materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in
contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o
decadenze in danno delle parti” (ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n.
12666; Cass. civ., Sez. L., 30.03.2006, n. 7543).
Anche nel caso che ci occupa nel presente giudizio, sussiste una palese lacuna sul piano assertorio, insuscettibile di essere colmata mediante l'esercizio dei poteri istruttori ex officio ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Infatti, nell'allegazione delle ragioni per cui la avrebbe apposto le Pt_2
proprie sottoscrizioni in calce ai predetti documenti, la Difesa ha, dapprima,
allegato genericamente che ella lo avrebbe fatto in quanto persuasa che si trattasse di moduli necessari per il pagamento delle indennità di sgombero a mare e, di seguito, una volta smentito tale assunto dai documenti prodotti dalla cooperativa opponente nell'udienza del 02.12.2022, è stata dedotta la circostanza per cui ciò
sarebbe stato fatto, sempre assai genericamente, “per richiedere gli assegni
familiari in suo favore e per altre pratiche burocratiche non meglio specificate”.
5. Nel merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
Trova qui applicazione il principio secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è
al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.
pagina 11 Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito residuo dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità
di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato.
Anzitutto, è fondato il motivo di opposizione per cui la somma ingiunta deve essere rideterminata in euro 24.420,06, in luogo dell'importo ingiunto di euro
26.653,51, dovendosi detrarre ex lege il 4% (euro 2.133,45) per la trattenuta
IRPEF, che l'Ente locale erogatore opera per legge, nonché l'importo di euro
10,00 per spese su ciascun ordinativo di pagamento (doc. 4 e 5, prodotti col ricorso introduttivo).
È risultato provato, poi, il pagamento della somma di euro 26.682,82 - che peraltro la stessa ricorrente aveva ammesso di avere ricevuto in più soluzioni e negli anni (cfr. pag. 2, punto 3, del ricorso monitorio) - mediante n. 4 assegni,
emessi direttamente in favore della , dell'esatto complessivo importo di Pt_2
euro 26.682,82 (doc. 4, cit.).
Deve altresì ritenersi provato il pagamento dell'ulteriore somma complessiva di euro 16.433,00 (7.433,00 + 9.000,00) sulla base di due quietanze sottoscritte dalla
(doc. 5, cit.). Pt_2
In specie, le quietanze sono state prodotte in copia per immagine su supporto informatico, recano ciascuna la sottoscrizione della , che l'ha Pt_2
processualmente riconosciuta come vera in entrambi i documenti, e ad esse deve essere attribuita la stessa efficacia probatoria degli originali ex artt. 2712/2719
c.c., in quanto riproduzione meccanica, non essendone stata disconosciuta la conformità agli originali nella prima difesa utile successiva alla loro produzione
(cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, 24.02.2023, n. 5755: “In caso di produzione in
giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una
pagina 12 riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto
rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o
nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di
tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del
difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito
nell'interesse della parte”).
Trattasi, dunque, di quietanze di pagamento, con efficacia di confessioni stragiudiziali rese alla parte e, come tali, per il combinato disposto degli artt. 2735
e 2733 c.c., formano piena prova contro la confitente.
Ancora, la società cooperativa opponente ha dedotto di essere creditrice della somma complessiva di euro 7.240,00 per quote sociali non pagate dalla opposta e ciò sulla base della qualità, in capo alla , di socia della cooperativa nel Pt_2
periodo di riferimento, sulla base dello Statuto e delle delibere del consiglio di amministrazione, aventi a oggetto la determinazione delle quote sociali (doc. 6 -
10, prodotti col ricorso introduttivo).
In particolare, la cooperativa ha dedotto che la era stata socia della Pt_2
cooperativa e ammessa il 02.04.2011 sino alle sue dimissioni del 13.04.2015 (cfr.
doc. 6, 7, 8), con conseguente cessazione ex lege anche del rapporto di lavoro.
I soci sono tenuti a versare entro il giorno 10 di ciascun mese alla cooperativa la quota di euro 180,00 a partire dal 01.01.2010, aumentata a euro 220,00 dal
01.01.2013, per le spese fiscali, previdenziali e gestionali e amministrative della società, così determinate con delibere del C.d.A. (doc. 9).
Dunque, la odierna opponente ha dedotto che la è ancora debitrice, nei Pt_2
suoi confronti, delle quote maturate nei seguenti anni/periodi: giugno – dicembre
2012, pari a euro 1.080,00; anno 2013, pari a euro 2.640,00; anno 2014, pari a
pagina 13 euro 2.640,00; gennaio – aprile 2015, pari a euro 880,00; per un totale di euro
7.240,00.
Ebbene, nel presente giudizio, l'odierna opposta non ha provato alcun fatto estintivo o impeditivo del credito della cooperativa.
In proposito, è opportuno ricordare il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa, neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex
multis, Cass. civ., Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685; Cass. civ., S.U., 30.10.2001,
n. 13533).
Ne deriva che dall'importo a credito ancora dovuto alla odierna opposta, pari a euro 7.987,00, deve essere detratto l'importo a debito di euro 7.240,00, con compensazione parziale, come da richiesta di parte opponente.
La compensazione legale prevista dall'art. 1243 c.c., è infatti ammissibile, vista la sussistenza dei relativi presupposti e segnatamente avendo i debiti reciproci per oggetto somme di danaro ed essendo ugualmente liquidi ed esigibili (art. 1243
c.c.).
Per tali ragioni, deve essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo n.
264/2021 del 12.05.2021 (817/2021 R.G.), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, emesso su istanza di e, al contempo, la Parte_2
società opponente deve essere condannata a pagare, nei confronti dell'opposta, per
pagina 14 il titolo dedotto, la somma di euro 747,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge.
6. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., Parte_2
deve essere condannata a rifondere la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, secondo l'ammontare delle somme portate nel decreto ingiuntivo, calcolate sui valori minimi, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, ad eccezione della fase di trattazione, calcolata sui medi,
per la durata del processo (4 anni ca.).
E, invero, la grande sproporzione tra l'ammontare delle somme domandate col ricorso monitorio e quello risultante all'esito del giudizio (26.000,00 euro da una parte e, dall'altra, poco più di euro 700,00) e il pervicace rifiuto, da parte della opposta, financo della proposta conciliativa, accettata dalla cooperativa dietro sollecitazione del Giudice (proposta di euro 3.500,00 omnia: cfr. verbale di udienza del 02.12.2022; accettazione della cooperativa: cfr. verbale di udienza del
13.12.2023), finalizzata comunque alla ricerca di un contemperamento di interessi equitativo, denotano la soccombenza del tutto prevalente della odierna opposta,
comunque debitrice di un importo rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso in opposizione proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, Parte_1
per l'effetto,
pagina 15 2. revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. 264/2021 del 12.05.2021
(817/2021 R.G.), del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro,
emesso su istanza di Parte_2
3. condanna la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare, a per il titolo Parte_2
dedotto, la somma di euro 747,00, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
4. condanna a rifondere la Parte_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di
[...]
lite, che liquida in complessivi euro 4.889,00, di cui euro 259,00 per spese ed euro
4.630,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre C.P.A. ed I.V.A.
Cagliari, 14.10.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 16