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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 807/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.3.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CARESANA ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV), C.so Cavour n. 187;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Dossenheim (Germania), in data
21/04/2001, successivamente trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Motta Visconti (atto n. 2, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
separati consensualmente con sentenza n. 759/2024, R.G. 5149/2023 emessa da questo
Tribunale, passata in giudicato il 26.11.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 4 “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 21.04.2001 a Dossenheim
(Germania), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Motta Visconti al n.
2, P. II, Serie C, Anno 2014;
2) ordinare al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Motta Visconti di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) stabilire che la casa coniugale sita a Parasacco-Via Delle Rose n. 14, venga assegnata al marito che la abiterà unitamente ai figli minori;
4) stabilire che i figli minori e , vengano esclusivamente affidati al Per_1 Per_2 padre, con collocazione abitativa presso il padre e con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé, previo avviso telefonico, ogni qualvolta farà rientro in Italia o il padre si recherà in Germania a trovare i propri congiunti. La madre potrà, altresì, vedere e tenere con sé i figli minori, ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione che dovrà avvenire almeno quindici giorni prima dell'incontro. Stabilire che le feste natalizie e pasquali saranno alternativamente suddivise tra i genitori, salvo diverso e miglior accordo fra gli stessi e stabilire che i figli minori attenderanno la madre nel luogo di residenza. Il tutto compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dei minori;
5) stabilire che le decisione di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno decise di comune accordo dai genitori che si impegneranno al massimo livello di comunicazione possibile;
6) stabilire che la sig.ra sig.ra provvederà a rimborsare al padre il CP_1 pagamento del 50% del costo per le spese straordinarie come disciplinato nel Protocollo
n. 2323/16 adottato dal Tribunale di Pavia che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
7) dare atto che i coniugi nulla ostano al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per i figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.3.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(sentenza n. 759/2024, R.G. 5149/2023 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 26.11.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Dossenheim (Germania), in data 21/04/2001, successivamente CP_1 trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Motta Visconti (atto n. 2, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di trascrizione di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 3 di 4 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 807/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.3.2025 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CARESANA ROBERTA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV), C.so Cavour n. 187;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Dossenheim (Germania), in data
21/04/2001, successivamente trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Motta Visconti (atto n. 2, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
separati consensualmente con sentenza n. 759/2024, R.G. 5149/2023 emessa da questo
Tribunale, passata in giudicato il 26.11.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
pag. 1 di 4 “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 21.04.2001 a Dossenheim
(Germania), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Motta Visconti al n.
2, P. II, Serie C, Anno 2014;
2) ordinare al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Motta Visconti di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) stabilire che la casa coniugale sita a Parasacco-Via Delle Rose n. 14, venga assegnata al marito che la abiterà unitamente ai figli minori;
4) stabilire che i figli minori e , vengano esclusivamente affidati al Per_1 Per_2 padre, con collocazione abitativa presso il padre e con facoltà per la madre di vederli e tenerli con sé, previo avviso telefonico, ogni qualvolta farà rientro in Italia o il padre si recherà in Germania a trovare i propri congiunti. La madre potrà, altresì, vedere e tenere con sé i figli minori, ogni qualvolta lo desideri, previa comunicazione che dovrà avvenire almeno quindici giorni prima dell'incontro. Stabilire che le feste natalizie e pasquali saranno alternativamente suddivise tra i genitori, salvo diverso e miglior accordo fra gli stessi e stabilire che i figli minori attenderanno la madre nel luogo di residenza. Il tutto compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dei minori;
5) stabilire che le decisione di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno decise di comune accordo dai genitori che si impegneranno al massimo livello di comunicazione possibile;
6) stabilire che la sig.ra sig.ra provvederà a rimborsare al padre il CP_1 pagamento del 50% del costo per le spese straordinarie come disciplinato nel Protocollo
n. 2323/16 adottato dal Tribunale di Pavia che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
7) dare atto che i coniugi nulla ostano al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio per i figli minori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06.3.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(sentenza n. 759/2024, R.G. 5149/2023 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 26.11.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Dossenheim (Germania), in data 21/04/2001, successivamente CP_1 trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Motta Visconti (atto n. 2, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di trascrizione di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
pag. 3 di 4 3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4