TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/07/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Pt_1
P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.5.2025, vantando un credito di € 68.602,00, oltre Parte_2 interessi legali dal 25.07.2024 al saldo, nonché spese di lite per € 5.634,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, in forza della sentenza passata in giudicato n. 4427/24 - Rep. n. 7765/2024 del
Tribunale di Torino - Sez. Imprese chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dell'avv. Parte_1
Deduceva infatti che la stessa fosse insolvente ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b) CCII e che tale stato potesse essere tratto dai seguenti elementi:
a) il fatto che la stessa non avesse adempiuto alla obbligazione nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto in data 10.09.2024;
b) la circostanza che dalle indagini svolte, a seguito della sua istanza ex art. 492 bis c.p.c., fosse emerso che l'Avv. risulta priva di beni mobili o immobili utilmente Parte_1 pignorabili, come attestato dalla dichiarazione del terzo pignorato (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A.), che ha dichiarato un credito residuo di soli € 3,78 a favore della debitrice.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio l'avv. non Parte_1 opponendosi alla apertura della liquidazione controllata pur rilevando di non avere un patrimonio utilmente liquidabile. Si rimetteva quindi alla valutazione del Tribunale riguardo l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
1.2 Alla udienza del 2.7.2025 il creditore insisteva nella domanda.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal sopra indicato creditore meriti accoglimento.
2.1 Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dell'avv. Parte_1
2.2. L'avv. è un professionista e come tale non è quindi assoggettabile alla Parte_1 liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
2.3 L'avv. è in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII Parte_1 in quanto non ha beni immobili o mobili utilmente liquidabili, come non è controverso tra le parti, e con i suoi modesti redditi come emergenti dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. doc. 3, 4 e 5 di parte convenuta) non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni e segnatamente il debito che ha nei confronti di parte ricorrente.
3. Né è possibile non aprire la liquidazione controllata in ragione del fatto che non sia acquisibile attivo da distribuire ai creditori in quanto ciò è possibile ex art 268 comma 3 CCII solo nei confronti di un debitore persona fisica se l'OCC, su richiesta del debitore stesso, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Nel caso di specie l'avv. non ha né allegato né provato di avere presentato all'OCC tale Pt_1 richiesta.
Per tale motivo, e a prescindere da ogni altra considerazione, non può dunque trovare applicazione la sopra indicata eccezione alla apertura della liquidazione controllata.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore. Lo stesso viene individuato nel professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere proficuamente l'incarico nel rispetto delle previsioni e dei termini di legge.
5. Va infine ricordato che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica. 5.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
6. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_1 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, pur nei limiti della compatibilità con la presente procedura.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione Persona_1 entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la debitrice;
Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Livorno il 04/07/2025 su relazione del dott.
Franco Pastorelli.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di Pt_1
P.I./ C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.5.2025, vantando un credito di € 68.602,00, oltre Parte_2 interessi legali dal 25.07.2024 al saldo, nonché spese di lite per € 5.634,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, in forza della sentenza passata in giudicato n. 4427/24 - Rep. n. 7765/2024 del
Tribunale di Torino - Sez. Imprese chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione controllata dell'avv. Parte_1
Deduceva infatti che la stessa fosse insolvente ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. b) CCII e che tale stato potesse essere tratto dai seguenti elementi:
a) il fatto che la stessa non avesse adempiuto alla obbligazione nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto in data 10.09.2024;
b) la circostanza che dalle indagini svolte, a seguito della sua istanza ex art. 492 bis c.p.c., fosse emerso che l'Avv. risulta priva di beni mobili o immobili utilmente Parte_1 pignorabili, come attestato dalla dichiarazione del terzo pignorato (Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A.), che ha dichiarato un credito residuo di soli € 3,78 a favore della debitrice.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente in giudizio l'avv. non Parte_1 opponendosi alla apertura della liquidazione controllata pur rilevando di non avere un patrimonio utilmente liquidabile. Si rimetteva quindi alla valutazione del Tribunale riguardo l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
1.2 Alla udienza del 2.7.2025 il creditore insisteva nella domanda.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal sopra indicato creditore meriti accoglimento.
2.1 Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dell'avv. Parte_1
2.2. L'avv. è un professionista e come tale non è quindi assoggettabile alla Parte_1 liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
2.3 L'avv. è in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII Parte_1 in quanto non ha beni immobili o mobili utilmente liquidabili, come non è controverso tra le parti, e con i suoi modesti redditi come emergenti dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. doc. 3, 4 e 5 di parte convenuta) non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni e segnatamente il debito che ha nei confronti di parte ricorrente.
3. Né è possibile non aprire la liquidazione controllata in ragione del fatto che non sia acquisibile attivo da distribuire ai creditori in quanto ciò è possibile ex art 268 comma 3 CCII solo nei confronti di un debitore persona fisica se l'OCC, su richiesta del debitore stesso, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Nel caso di specie l'avv. non ha né allegato né provato di avere presentato all'OCC tale Pt_1 richiesta.
Per tale motivo, e a prescindere da ogni altra considerazione, non può dunque trovare applicazione la sopra indicata eccezione alla apertura della liquidazione controllata.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore. Lo stesso viene individuato nel professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere proficuamente l'incarico nel rispetto delle previsioni e dei termini di legge.
5. Va infine ricordato che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica. 5.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
6. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 e pertanto il liquidatore CP_1 dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, pur nei limiti della compatibilità con la presente procedura.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Parte_1
. C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria accettazione Persona_1 entro due giorni dalla comunicazione;
c) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la debitrice;
Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il format presente sulla piattaforma.
d) ordina al debitore di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del ricorrente e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito
Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Livorno il 04/07/2025 su relazione del dott.
Franco Pastorelli.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott. Franco Pastorelli