(Protezione dei servizi sanitari).
Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale, le navi ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti.
Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli aeromobili protetti a norma del comma precedente, devono essere muniti dei segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata.