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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 760/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. ROSCINI CATIA
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. BACCHI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 03 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
Per l'Avv. Roscini Catia Parte_1
Nessuno per il convenuto
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSCINI CATIA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. BACCHI ALESSANDRO (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 convalidare l'intimato sfratto per finita locazione.
In caso di opposizione si chiede sin d'ora che il Giudice emetta ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva e fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c.
Con condanna dell'opponente alle spese di giudizio
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
In via principale e pregiudiziale
- Previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare, per le ragioni illustrate in narrativa, la richiesta di convalida di sfratto per finita locazione e tutte le avverse conclusioni, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto.
- Rigettare l'avversa richiesta di ordinanza non impugnabile di rilascio essendo le eccezioni opposte fondate su prova scritta.
Nel merito pagina 2 di 4 - Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione verbale e non registrato e, per l'effetto, ex art. 13 Legge 431/1998, ricondurre il suddetto contratto a condizioni conformi alla legge, al canone di euro 500,00 mensili e con durata 4+4 a decorrere dal 01 ottobre 2019.
- Accertare e dichiarare l'intervenuto rinnovo tacito della locazione vigente tra le parti per il periodo di ulteriori quattro anni sino alla scadenza del 01/10/2027, per nullità ed inefficacia della disdetta del
28/03/2023, comunicata alla prima scadenza, priva di motivazione ed al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 Legge 431/1998.
In via subordinata e salvo gravame
- Nella denegata ipotesi in cui si consideri cessato il contratto de quo, accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio della facoltà di disdetta esercitata dalla locatrice al di fuori dei casi di cui all'art. 3 L. 431/1998 e, per l'effetto, il conseguente diritto del conduttore alla corresponsione di un risarcimento, nella misura pari a 36 mensilità o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. Da CP_1 evidenziare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'intimato, il quale, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rilascio e la trasformazione del rito, ha deciso di rimanere contumace.
Dalla documentazione versata in atti e dalla testimonianza raccolta nel corso dell'udienza del
11.03.2025 si è potuto accertare come il contratto di locazione intercorrente tra le parti con decorrenza
30.09.2011 e con durata di anni 4+4, sia stato oggetto di regolare disdetta da parte della locatrice, in prossimità del secondo quadriennio, con raccomandata del 26.03.2019 e come, tuttavia, il locatario sia rimasto nell'immobile locato dopo la scadenza del contratto e la locatrice abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio senza peraltro che ciò potesse essere considerato come un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto: ciò è stato confermato dalla testimonianza resa dal teste il quale ha dichiarato come, dopo la scadenza del Testimone_1
30.09.2019, la locatrice abbia in più occasioni sollecitato il conduttore a rilasciare l'immobile (cfr.
Cass. 10542/2014).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 26.02.2024;
dichiara cessato il contratto di locazione intercorrente tra le parti registrato in data 10.10.2011, per finita locazione;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 145,50 per spese ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 03 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 760/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. ROSCINI CATIA
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. BACCHI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 03 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
Per l'Avv. Roscini Catia Parte_1
Nessuno per il convenuto
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSCINI CATIA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. BACCHI ALESSANDRO (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1 convalidare l'intimato sfratto per finita locazione.
In caso di opposizione si chiede sin d'ora che il Giudice emetta ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva e fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c.
Con condanna dell'opponente alle spese di giudizio
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
In via principale e pregiudiziale
- Previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare, per le ragioni illustrate in narrativa, la richiesta di convalida di sfratto per finita locazione e tutte le avverse conclusioni, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto.
- Rigettare l'avversa richiesta di ordinanza non impugnabile di rilascio essendo le eccezioni opposte fondate su prova scritta.
Nel merito pagina 2 di 4 - Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'esistenza tra le parti di un contratto di locazione verbale e non registrato e, per l'effetto, ex art. 13 Legge 431/1998, ricondurre il suddetto contratto a condizioni conformi alla legge, al canone di euro 500,00 mensili e con durata 4+4 a decorrere dal 01 ottobre 2019.
- Accertare e dichiarare l'intervenuto rinnovo tacito della locazione vigente tra le parti per il periodo di ulteriori quattro anni sino alla scadenza del 01/10/2027, per nullità ed inefficacia della disdetta del
28/03/2023, comunicata alla prima scadenza, priva di motivazione ed al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 Legge 431/1998.
In via subordinata e salvo gravame
- Nella denegata ipotesi in cui si consideri cessato il contratto de quo, accertare e dichiarare l'illegittimo esercizio della facoltà di disdetta esercitata dalla locatrice al di fuori dei casi di cui all'art. 3 L. 431/1998 e, per l'effetto, il conseguente diritto del conduttore alla corresponsione di un risarcimento, nella misura pari a 36 mensilità o in quella maggiore o minore accertata in corso di giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta. Da CP_1 evidenziare, preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dall'intimato, il quale, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rilascio e la trasformazione del rito, ha deciso di rimanere contumace.
Dalla documentazione versata in atti e dalla testimonianza raccolta nel corso dell'udienza del
11.03.2025 si è potuto accertare come il contratto di locazione intercorrente tra le parti con decorrenza
30.09.2011 e con durata di anni 4+4, sia stato oggetto di regolare disdetta da parte della locatrice, in prossimità del secondo quadriennio, con raccomandata del 26.03.2019 e come, tuttavia, il locatario sia rimasto nell'immobile locato dopo la scadenza del contratto e la locatrice abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio senza peraltro che ciò potesse essere considerato come un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto: ciò è stato confermato dalla testimonianza resa dal teste il quale ha dichiarato come, dopo la scadenza del Testimone_1
30.09.2019, la locatrice abbia in più occasioni sollecitato il conduttore a rilasciare l'immobile (cfr.
Cass. 10542/2014).
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 26.02.2024;
dichiara cessato il contratto di locazione intercorrente tra le parti registrato in data 10.10.2011, per finita locazione;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di che CP_1 Parte_1 liquida in € 145,50 per spese ed € 2.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 03 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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