Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00960/2026REG.PROV.COLL.
N. 03477/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti presso il cui studio in Roma, alla via Emilia n. 81 è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
Antonio-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) n. -OMISSIS- resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere SA EL e uditi per le parti gli avvocati Stefano Monti e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dal provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2017 0567688/257 del 17 ottobre 2017 recante gli esiti del giudizio di avanzamento per l’anno 2017;
b) della stessa graduatoria, di estremi non cogniti, concernente l’avanzamento al grado superiore, per l’anno 2017, dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle Armi in s.p.e., nella parte in cui prevede la collocazione del ricorrente in posizione n. 145, non utile all’avanzamento, con il punteggio di 25,69 e per i colleghi ufficiali una posizione migliore;
c) del verbale, comprensivo di allegati, ad oggi non cogniti, con cui la C.S.A. ha espresso i giudizi ed attribuito i punteggi riferiti alla valutazione di avanzamento dei tenenti colonnelli in s.p.e. del Corpo delle Armi, compresi nell’aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento relativo all’anno 2017;
d) dello specchio riepilogativo dei punteggi e dell’elenco (graduatoria di merito), nella parte in cui collocano il ricorrente in posizione non utile all’avanzamento al grado superiore ed i controinteressati in posizione migliore, con i rispettivi punteggi, nonché nella parte in cui contengono per il ricorrente punteggi deteriori rispetto ai controinteressati ed ai colleghi, in tutte le diverse aree di giudizio;
e) delle schede contenenti le valutazioni di sintesi, espresse da ciascun membro della Commissione sul ricorrente, nelle aree di giudizio contrassegnate dalle lettere “A, B, C e D”;
f) delle schede contenenti le valutazioni di sintesi, espresse da ciascun membro della Commissione sugli odierni controinteressati, nelle aree di giudizio contrassegnate dalle lettere “A, B, C e D”, non acquisite in copia né visionate;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e non, ivi compresi i provvedimenti di promozione al grado superiore, nella parte in cui non contengono il nominativo del ricorrente;
h) del verbale di adunanza n. 19, del 5 aprile 2017, riferito alla valutazione di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente effettivo, compresi nell’aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento relativo all’anno 2017, comprensiva degli allegati nn. 1, 2, 3 e 4, nella parte in cui collocano il ricorrente al 145° posto della graduatoria di merito compilata per il 2017, con il punteggio in trentesimi di 25,69 ed i controinteressati nelle posizioni utili all’avanzamento;
i) delle schede contenenti le valutazioni di sintesi, espresse da ciascun membro della Commissione sul ricorrente, nelle aree di giudizio contrassegnate dalle lettere “A, B, C e D” ;
l) delle schede contenenti le valutazioni di sintesi, espresse da ciascun membro della Commissione sugli odierni controinteressati, nelle aree di giudizio contrassegnate dalle lettere “A, B, C e D”;
m) di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) al signor -OMISSIS-, tenente colonnello dell’Esercito italiano, il Ministero della difesa con atto di cui alla nota prot. n. M_D GMIL REG2017 0567688/257 del 17 ottobre 2017 che la competente Commissione superiore di avanzamento lo aveva giudicato idoneo all’avanzamento a scelta al grado superiore, attribuendogli il punto di merito finale espresso in 25,69 centesimi, collocandolo al 145° posto della graduatoria di merito per il 2017;
b) con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’originario ricorrente, odierno appellante, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1, articolando il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 6 a pag.11):
I . “ ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO E RELATIVO (cfr. Consiglio di Stato – Ad. Plen. N. 5/1998). VIOLAZIONE E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, DEL D.P.R. N. 90/2010. SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ” .
c) con ricorso per motivi aggiunti il -OMISSIS- chiedeva l’annullamento: i) della documentazione acquisita in data 1° ottobre 2018 a mezzo p.e.c. a seguito di accesso ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e segnatamente: i.i.) del verbale di adunanza n. 19, del 5 aprile 2017, riferito alla valutazione di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni in servizio permanente effettivo, compresi nell’aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento relativo all’anno 2017, comprensiva degli allegati nn. 1, 2, 3 e 4, nella parte in cui collocano il ricorrente al 145° posto della graduatoria di merito compilata per il 2017, con il punteggio in trentesimi di 25,69 ed i controinteressati nelle posizioni utili all’avanzamento; i.ii) delle schede contenenti le valutazioni di sintesi, espresse da ciascun membro della Commissione sul ricorrente, nelle aree di giudizio contrassegnate dalle lettere “A, B, C e D” ; i.iii) delle schede contenenti le valutazioni di sintesi, espresse da ciascun membro della Commissione sugli odierni controinteressati, nelle aree di giudizio contrassegnate dalle lettere “A, B, C e D”; i.iv) di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.
d) Nel ricorso per motivi aggiunti il signor -OMISSIS- articolava il seguente motivo di gravame (esteso da pag. 2 a pag. 14):
” ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO E RELATIVO (cfr. Consiglio di Stato – Ad. Plen. N. 5/1998). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1058, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS N. 66/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, DEL D.P.R. N. 90/2010. SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.
3. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado.
4. Con ordinanza collegiale n. 7927/2022, pubblicata il 14 giugno 2022, il T.a.r. adito ha disposto l’acquisizione della “ la documentazione caratteristica - schede valutative ed i rapporti informativi - del ricorrente e dei controinteressati, unitamente ad uno schema riepilogativo delle stesse, dal quale si evincano, tra l’altro, gli elementi evidenziati in memoria ed oggetto di contestazione, con particolare riferimento ai suddetti punti controversi – esistenza di attenuazioni del giudizio nella carriera del ricorrente e numero di encomi nel grado riferibili al controinteressato -OMISSIS- - nonché una dettagliata relazione sugli stessi ”. Tale incombente istruttorio veniva adempiuto dall’Amministrazione in data 29 agosto 2022:
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, compensando le spese di lite.
5.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ L'accertamento del vizio di eccesso di potere in senso assoluto presuppone "precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e in quelli successivi di aggiornamento professionale) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, di talché i sintomi di esso possono cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito dalla Commissione di avanzamento, nella scheda valutativa, del tutto inadeguato” ”;
- “ Come eccepito dall’Amministrazione e rilevato dagli atti depositati, il ricorrente, sebbene in possesso di documentazione conclusa costantemente con qualifica finale di eccellente (al pari dei controinteressati), tuttavia, a differenza di questi, ha manifestato attenuazioni di rendimento, la cui oggettività va rinvenuta nella differente attribuzione di espressioni elogiative e nell’aggettivazione espressa all’intero dei documenti caratteristici ”;
- “ In definitiva, nel caso di specie non emerge un livello così eccezionale dei precedenti di carriera dell'ufficiale da evidenziare, ictu oculi, una macroscopica ad assoluta erroneità del punteggio attribuito, posto che il ricorrente, come evidenziato, risulta non aver sempre ottenuto posizioni apicali nel corso della propria carriera ”;
- “ Con riferimento al lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, il Collegio, dall’analisi della documentazione versata in atti e compendiata dall’Amministrazione nella propria memoria, non ravvisa macroscopici vizi od illogicità nell’operato della Commissione, che in senso globale e complessivo ha ritenuto prevalenti il rendimento fornito nell’intera carriera e la rilevanza delle esperienze dei controinteressati, non potendo considerare in modo atomistico e parcellizzato singoli elementi, così come evidenziati dal ricorrente nelle proprie censure ”;
- “ il giudizio ha per oggetto ufficiali che presentano profili professionali per larga parte omogenei, con riferimento ai quali non emergono differenziazioni così sensibili, quanto agli elementi di valutazione rilevanti ai fini dell'avanzamento, da giustificare l'emersione di macroscopici vizi logici e/o di giudizio, ovvero di sensibili distorsioni del metro valutativo, suscettibili di integrare il vizio di eccesso di potere relativo ”;
- “ non può non considerarsi la circostanza che, data la collocazione del ricorrente al 145° posto della graduatoria,” l’asserito errore di valutazione addebitato alla CSA a carico del ricorrente medesimo, ove riconosciuto sussistente, comporterebbe, altresì, che la CSA sarebbe incorsa in un errore di valutazione di inverosimile portata nei confronti” dei 144 pari grado che precedono il ricorrente, e che hanno riportato un punteggio maggiore ”.
6. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13 aprile 2023 e depositato il 19 aprile 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 12 a pag.32):
- “ LA FATTISPECIE DELL’APPELLANTE RESISTE ANCHE AD UN VAGLIO “ESTRINSECO”, PER LA MACROSCOPICA INCOERENZA ED ILLOGICITA’ DEL METRO VALUTATIVO DELLA C.S.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO, PER AVERE IL T.A.R. DATO RILIEVO ALLE INDIMOSTRATE ASSERZIONI DELL’AVVOCATURA, SENZA CHE ESSA NE AVESSE FORNITO ALCUNA PROVA NEL CORSO DEL PROCESSO. ECCESSO DI POTERE IN SENSO ASSOLUTO E RELATIVO (cfr. Consiglio di Stato – Ad. Plen. N. 5/1998). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME SPECIFICATAMENTE DEDICATE ALL’AVANZAMENTO DI CUI AL D.LGS N. 66/2010, CON PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1035, 1038, 1050, 1057, 1058, 1096,1097. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 90/2010, CON PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI ARTT. 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710. SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.
6.1. L’appellante ha rilevato:
- “ se in questo ambito si vanno a confrontare i titoli dell’appellante con quelli del collega -OMISSIS- ma anche dell’altro controinteressato, emerge una differenza abnorme ed oggettiva tra i curricula ”;
- “ Tutti gli incarichi ricoperti dall’appellante, che peraltro abbracciano diversi settori, sono sempre “coperti” da schede di valutazione eccellenti e talvolta anche da elogi ed encomi ”;
- “ Difficile spiegare (ed infatti l’Amministrazione non ci riesce, invocando qualche aggettivazione interna) il rilevantissimo gap di punteggi e di posizione tra il-OMISSIS- ed i controinteressati ed in particolare tra questi ed il collega -OMISSIS- ”;
- “ la documentazione depositata dal Ministero ha smentito le asserzioni che vorrebbe la superiorità curriculare del Ten. Col.-OMISSIS- in qualche modo “controbilanciata”, appunto, da cali di rendimento che non solo non risultano, ma che viceversa si rinvengono nella carriera degli stessi controinteressati! (in particolare, il Col. -OMISSIS-) ”;
- “ appare lapalissiana la superficiale analisi del T.A.R., che si è limitato a recepire acriticamente le memorie difensive dell’Amministrazione, senza darsi cura di riscontrare quanto da essa asserito, semplicemente scorgendo la documentazione in proprio possesso ”;
“ Nella odierna fattispecie, la Commissione sbaglia in modo illogico ed abnorme a valutare il Ten. Col.-OMISSIS- alla luce dei titoli e del profilo di carriera; abnormità che basta a comportare l’annullamento degli atti impugnati, per eccesso di potere ”.
6.2. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con vittoria di spese e onorari.
7. In data 19 aprile 2023 parte appellante ha formulato istanza di fissazione di udienza.
8. I controinteressati non si sono costituiti in giudizio mentre il Ministero della difesa si è costituito in giudizio il 22 maggio 2023.
9. Con memoria del 26 novembre 2023 la parte appellata, dopo avere evidenziato che “Com’è noto, il caso in esame tratta dell’avanzamento “a scelta” dal grado di Tenente Colonnello a quello di Colonnello. In tale avanzamento, il punteggio attribuito dalla C.S.A. è frutto dell’analisi del profilo attitudinale e di carriera degli stessi, condotta nell’ambito di una procedura “a scelta” resa severa dall’essere finalizzata al conferimento di un grado dirigenziale. Trattasi, com’è noto, di livelli di valutazione per i quali risulta essere elevata la discrezionalità tecnica della Commissione. Trattandosi, nel dettaglio, di Ufficiali dotati di ottimi precedenti di carriera, le specifiche qualità sono definibili solo attraverso sfumatissime analisi di “merito” che non possono risolversi in una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti da ciascun valutando (cfr. ex plurimis, Cons. Stato n. 1102/2020) dovendo necessariamente pervenire alle valutazioni squisitamente di “sintesi”, richieste dall’ineludibile riferimento al parametro “ideale” del miglior Ufficiale”, ha concluso con la richiesta di reiezione dell’appello e vittoria di spese.
10. Con la memoria di replica del 29 dicembre 2025 parte appellante ha ribadito le discrepanze rilevabili tra il -OMISSIS- e i controinteressati con specifico riferimento a titoli posseduti, riconoscimenti ottenuti in carriera, qualità professionali, intellettuali e di carriera e diversificazione degli incarichi svolti, insistendo con la richiesta di riforma della sentenza gravata e di annullamento dei provvedimenti impugnati.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
12. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
13. L’appellante segnala che la non corretta valutazione operata dalla Commissione di avanzamento tra la sua posizione e quella degli ufficiali controinteressati quanto a titoli posseduti, riconoscimenti ottenuti, qualità professionali, intellettuali e di carriera e diversificazione degli incarichi svolti si è tradotta in una violazione di legge e in una serie di figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Tali doglianze non sono meritevoli di favorevole considerazione.
13.1. Ai sensi dell’art. 1057 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) “ 1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità e i criteri stabiliti dalla presente sezione.
2. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo.
3. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale. La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell'articolo 1058, commi 1 e 2, l'idoneità di ciascun ufficiale all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La seconda fase, caratterizzata dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini sono possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
4. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei ”.
In base all’art. 1058, commi 4 e seguenti “ A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere :
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
6. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione ”.
L’art. 1060 prevede espressamente: “ i vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d'avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 1032”.
In base all’ art. 1032, “ 1. le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze ”.
3.Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.
4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare ”.
Anche gli artt. 700 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2010, n. 90 , (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), nel dettare i criteri di valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate, attribuiscono alla Commissione di avanzamento un'ampia discrezionalità di giudizio, prevedendo “ un apprezzamento globale ” in ordine allo svolgimento delle “ funzioni del grado rivestito e se (l’ufficiale) risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore ” ( art. 701).
Ai sensi dell’art. 706 “ la rilevanza degli incarichi ricoperti non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto” .
In base all’art. 708, “ la valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego ”.
13.2. Sulla base di tali disposizioni, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, ritiene che il sistema della promozione a scelta sia caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, così che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria sulla base del punteggio attribuito con un giudizio, che attiene al merito dell’attività valutativa svolta dalla Commissione. Infatti le norme del codice dell'ordinamento militare prevedono che la promozione derivi da una valutazione in assoluto per ciascuno degli ufficiali scrutinati, e non dalla comparazione fra loro, in relazione a taluni elementi (qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali dimostrate durante la carriera; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi nel grado), che confluiscono in una valutazione globale e complessiva.
La Commissione di avanzamento è pertanto chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità che investono l'intera personalità dei candidati: l’amplissima discrezionalità nell’analisi dei profili degli ufficiali scrutinandi concerne doti che non sono definibili mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti, ma richiede analisi di merito degli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno di essi. Proprio per tale ragione in tali valutazioni non è possibile né consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti come termine di confronto, allo scopo di dedurre l'illegittimità del giudizio della Commissione, essendo esse riferite all'intera carriera degli scrutinandi e facendo riferimento nella loro globalità alla personalità ed alla carriera degli stessi. I singoli requisiti e titoli devono essere pertanto considerati complessivamente nel loro insieme e non singolarmente, con la conseguenza che la mancanza di uno o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall'entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell'ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile (cfr. ex aliis Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024; n. 3717/2023, n.780/2022).
Il sindacato del giudice amministrativo risulta pertanto confinato, salvi i casi di violazione delle regole formali, in un ambito assai limitato, delineato da vizi macroscopici che emergono con immediatezza dall'esame della documentazione caratteristica, in quanto la commissione di avanzamento esprime un giudizio di idoneità con l'attribuzione di un punteggio, che è il risultato dell'esercizio di un'ampia discrezionalità (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024 cit.; sez. IV, n. 4584/2017, n.226/2018). In altri termini il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio - tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza - che risaltino ictu oculi per la loro macroscopica evidenza, cosicché l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità per contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (Cons. Stato, Sez. II, n. 1102/2020, n.7034/2021; n.6790/2021, n. 6625/2021, n. 1382/2021; Sez. IV, n. 4733/2018).
Ciò premesso, l’appellante lamenta che le schede riepilogative depositate dall’Amministrazione sono assolutamente chiarificatrici del trattamento restrittivo disposto dalla Commissione superiore di avanzamento nei suoi confronti rispetto ai controinteressati.
Infatti, per quanto riguarda le “qualità morali, di carattere e fisiche”, essendo il profilo dell’appellante e quello dei controinteressati accomunato dai più alti giudizi valutativi in ordine sia alla qualifica finale che alle aggettivazioni interne, “ il discrimen a favore del primo non può che ravvisarsi negli elogi ed encomi dallo stesso ricevuti, di gran lunga superiori, per quantità e qualità, a quello degli ufficiali promossi ”. Ciò nonostante mentre il -OMISSIS- con 4 elogi e 4 encomi è stato valutato con 25,39, il -OMISSIS- con 0 elogi e 0 encomi è stato valutato con 26,32, mentre lo-OMISSIS- con 0 elogi e 5 encomi semplici è stato valutato con 26,31.
Al riguardo il Collegio deve rammentare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il numero degli elogi e degli encomi riportati sono scarsamente rilevanti, afferendo alla discrezionalità della Commissione di avanzamento la valutazione della loro entità e rilevanza nell'ambito della globale considerazione della carriera dell’ufficiale; del resto di per sé il numero degli encomi o degli elogi, salvo casi eccezionali, non riveste importanza decisiva ai fini dell'attribuzione di un punteggio superiore, atteso che trattasi di riconoscimenti connessi a specifici comportamenti, e quindi si riferiscono ad aspetti episodici della storia personale dell'ufficiale, mentre la valutazione degli encomi deve essere improntata a considerare se possano considerarsi espressivi di una chiara posizione di preminenza dello stesso ufficiale rispetto ai colleghi (Cons. Stato, sez. II, n. 8455/2022, n. 6790/2021; Sezione IV, n. 5122/2018, n. 400/2019).
Ciò detto, dalla documentazione in atti, da un lato, si evince che il controinteressato-OMISSIS-, pur essendo in possesso di un minor numero di benemerenze totali, vanta benemerenze di maggior pregio in numero superiore rispetto al ricorrente (5 encomi semplici a fronte dei 4 encomi semplici del -OMISSIS-) e, dall’altro, emerge che per quanto in particolare riguarda le qualità fisiche il -OMISSIS- ha fatto registrare 69 (sessantanove) giorni di assenza per problematiche sanitarie a fronte dei 6 (sei) giorni di assenza maturati dal -OMISSIS- per la stessa ragione. Inoltre, alla luce di quanto indicato nel ricorso di appello in ordine alle “ Espressioni elogiative conseguite nel grado di giudizio (Ten. Col.) e riportate nei documenti (schede valutative e Rapporti informativi) ”, al -OMISSIS- risultano attribuiti 10 documenti, 7 dei quali con espressione di “ Vivissimo compiacimento ”, mentre gli stessi sono attribuiti in numero di 13 al -OMISSIS- (con 5 di “ Vivissimo compiacimento ”) e 10 allo-OMISSIS-, tutti caratterizzati dal “ Vivissimo compiacimento ”.
Quanto poi alle qualità professionali sfugge al sindacato giurisdizionale di legittimità ogni concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, attesa la piena autonomia dei relativi giudizi, con la conseguenza che è improprio - oltre che inammissibile - isolare soltanto alcuni titoli per affermare l'incongruenza della valutazione ben potendo essere compensata la deficienza di un titolo dal possesso di altri pure rilevanti (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024; n. 3717/2023,n. 780/2022 cit.; sez. IV, n. 4930/2013, n. 4852/2013).
Sotto tale profilo anche la rilevanza degli incarichi rivestiti non è di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto (Cons. Stato, sez. IV, n. 2866/2016, n. 1263/2012); allo stesso modo anche la valutazione degli incarichi di comando espletati dagli ufficiali scrutinandi rientra all'ampia discrezionalità della Commissione di avanzamento il cui giudizio in ordine alla loro importanza e rilevanza non è sindacabile salvi i casi di macroscopica illogicità o incoerenza (cfr. Cons Stato, sez. IV, n. 5044/2014, n. 926/ 2011). In realtà circa tale aspetto - in ordine ai quali l’appellante evidenzia che, a fronte della maggiore diversificazione e rilevanza di quelli svolti rispetto ai controinteressati, è stato valutato con l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello del -OMISSIS- e dello-OMISSIS- - dalla documentazione prodotta in atti emerge invece che i controinteressati hanno prestato servizio presso il Segretariato generale della difesa, ente gerarchicamente superiore al Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa (RAMDIFE), presso il quale il-OMISSIS- ha prestato servizio, nel grado di Tenente Colonnello, dal 4 novembre 2013 fino al 31 ottobre 2016 (data di chiusura della documentazione valutata ai fini dell’avanzamento).
In tale cornice, anche la frequenza dei corsi (che l’appellante evidenzia in numero di 20 a suo favore contro i 6, di cui l’ultimo nel 1990, frequentati dal -OMISSIS-) o lo svolgimento di incarichi in ambito internazionale (che per l’appellante si è sostanziato in quattro missioni operative in Albania, Kosovo, Bosnia e Afghanistan, a fronte dell’unica dello-OMISSIS- e di nessuna del -OMISSIS-) secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non possono essere presi in considerazione di per sé ai fini delle capacità e delle attitudini, essendo necessario accertare le concrete capacità dell'ufficiale desumibili, in sede di quadro di avanzamento, dall’insieme della documentazione caratteristica (Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024 cit.; sez. IV, n. 8124/2019, n. 6170/2018). Del resto, ancora alla luce della documentazione in atti, il Collegio rileva che, nel grado oggetto di giudizio, l’appellante ha fatto registrare diverse voci non apicali sia con riferimento ad alcuni incarichi (tra i quali quello di Senior Mentor nell’ambito dell’Operazione “ISAF” in Afghanistan), sia in merito alla “ Motivazione al lavoro ” per la quale invece i controinteressati -OMISSIS- e-OMISSIS- vantano il livello costantemente apicale.
Anche le differenze nei titoli di studio evidenziata dalla parte appellante, che segnala il possesso di una laurea in scienze organizzative/gestionali (1° livello) e di una laurea specialistica in consulenza e controllo aziendale, a fronte del solo diploma di maturità scientifica del -OMISSIS-, o la conoscenza delle lingue straniere possono essere considerate solo se espressive di una chiara posizione di preminenza dell’ufficiale rispetto ai colleghi scrutinandi, sempre che la preminenza trovi il suo nucleo fondante e primario nella valutazione svolgimento dei compiti istituzionali (Cons Stato Sez. II, n. 900/2024 cit., n. 10801/2023). In ogni caso, nella fattispecie in esame la mancanza della laurea da parte dei controinteressati viene da questi compensata con la prevalenza nel corso di formazione di base (AUC) e nella conoscenza della lingua inglese da parte del -OMISSIS- e da un Master in Giornalismo internazionale e un corso di Comunicazione informazione e new media a favore dello-OMISSIS-.
Non può inoltre sottacersi che le valutazioni compiute dalle Commissioni di avanzamento sono riferite ad ufficiali dotati tutti di ottimi profili di carriera, le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito, che non sono la mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato, ma comportano una valutazione complessiva nell’esercizio di un’amplissima discrezionalità. (Cons. Stato, sez. II, n. 900/2024 cit. n. 3717/2023sez. IV, n. 1614/2017, n. 4137/2011).
La discrezionalità della Commissione è, se possibile, maggiore nei casi di avanzamento ai gradi più elevati, in cui gli ufficiali sono tutti dotati di spiccate qualità personali e professionali e hanno svolto tutti rilevanti percorsi di carriera, così che la scelta viene effettuata sulla base di minime differenze, dovute a caratteristiche specifiche dell'ufficiale o ad un particolare aspetto della carriera (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 3689/2022; sez. IV, n. 6998/2018, n. 1614/2017, n. 2112/2016, n. 4095/2015).
Il giudizio espresso dalla Commissione circa “ l'attitudine ad assumere incarichi di grado superiore ” viene considerato un giudizio relativo alla complessiva personalità e attività svolta dell'ufficiale, con una proiezione in futuro delle capacità dimostrate dall'ufficiale nell'arco dell'intera carriera, in relazione a specifici aspetti della personalità connessi agli incarichi del grado superiore; tale giudizio di natura prognostica comporta una valutazione altamente discrezionale che coinvolge personali apprezzamenti dei membri della commissione di avanzamento (Cons. Stato, sez. II, n. 8455/2022, n. 1102/2020).
13.3. In definitiva ai fini della verifica dell'eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso assoluto o relativo, ciò che deve essere considerato è la complessiva valutazione effettuata della personalità e dell'attività dello scrutinando nonché il giudizio globale espresso sul medesimo in assoluto e raffrontato con quello espresso nei confronti di altri ufficiali (Cons. Stato, sez. IV, n. 4733/2018).
Pertanto, tenuto conto dei limiti del sindacato giurisdizionale nella materia de qua , le censure circa l’eccesso di potere in senso assoluto possono essere positivamente apprezzate solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio attribuito dalla Commissione di avanzamento.
Ne deriva che, sulla base delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali e della documentazione in atti, il giudizio espresso nei confronti dell’odierno appellante, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta alla Commissione di avanzamento nell’analisi dei profili degli ufficiali scrutinandi, non risulta tale da evidenziare ictu oculi valutazioni macroscopicamente irrazionali, incoerenti o abnormi.
Ne è disceso, in conclusione, il rispetto da parte dell’Amministrazione appellata di un preciso iter valutativo, immune da censure metodologiche e di vulnus al protocollo amministrativo normativamente prestabilito.
14. Tanto premesso, per quanto prima chiarito l’appello è infondato e deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
15. Le spese di fase sono da compensare integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3477/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite sono compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e dei controinteressati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
SA EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EL | IO AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.