Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Gullo e Rocco Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento emanato dal Dirigente Area I^ bis, della Prefettura di Reggio Calabria, Fascicolo n°-OMISSIS-/Area I^/bis), protocollo n°-OMISSIS-, notificato il 31 gennaio 2022, di diniego di riesame del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa CA IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, notificato il 25 marzo 2022 e depositato il 24 aprile 2022, è asseritamente impugnato il diniego di riesame del divieto di detenzione armi e munizioni che era stato emesso nei confronti di -OMISSIS- il 19 febbraio 2021.
L’originario provvedimento era stato adottato in ragione della denuncia in stato di libertà del 4 febbraio 2020, per violazione degli artt. 581 e 612 c.p. La denuncia scaturiva da un episodio accaduto fuori da un supermercato per ragioni legate da un parcheggio.
In data 26 maggio 2021 l’interessato formulava istanza di riesame. Ricevuto preavviso di diniego, non forniva osservazioni e la Prefettura concludeva negativamente il procedimento.
In vista della trattazione del merito solo l’amministrazione ha svolto difese scritte.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che esso si presenta principalmente indirizzato a contestare l’originario divieto del febbraio 2021 e non direttamente e puntualmente il diniego del suo riesame in autotutela.
Peraltro il vero e proprio provvedimento conclusivo del procedimento volto al riesame – depositato dallo stesso ricorrente insieme al ricorso - è stato formalmente adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria solo in data 19 aprile 2022, sebbene le ragioni sostanziali dello stesso fossero state ampiamente esplicitate nel preavviso di diniego del 31 gennaio 2022, cui – come si è detto - la parte non aveva inteso opporre osservazioni.
Si conviene comunque con la prospettazione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la controparte, nell’istanza di riesame (il cui contenuto si evince dall’atto impugnato), “nulla aggiunge nel breve lasso di tempo intercorso se non il non luogo a procedere nel procedimento penale in ragione della remissione della querela che, come detto, non incide sul giudizio di spettanza dell’autorità prefettizia. La richiesta di riesame di controparte, a ben vedere, è volta a sollecitare un rinnovato giudizio, a breve distanza di tempo da quello originariamente espresso, in ordine agli stessi fatti alla base del diniego e tale rinnovato giudizio viene motivato dal ricorrente solo sull’esito del non luogo a procedere dell’esito penale che, per quanto esposto, non può ritenersi sufficiente per mutare il giudizio prefettizio in ordine alla non affidabilità del ricorrente”.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente delle spese della lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA IS, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
NI Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.