Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00692/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 692 del 2024, proposto da
ER IW, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 47 del 2 febbraio 2024, notificato il 21 marzo 2024, con il quale la Questura di Firenze ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Parte ricorrente si duole del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, reso perché l’istante è iscritta per la quinta volta al terzo anno del corso di laurea triennale presso l’Università di Firenze e l’art. 46, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 non consente il rinnovo oltre tre anni dalla scadenza della durata legale del corso.
2) La ricorrente deduce che:
- a) si è iscritta per la prima volta per l’a.a. 2016-2017, ma la P.A. non ha considerato la proroga, di due anni, dei percorsi universitari disposta a seguito della pandemia da covid-19, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto considerarsi iscritta, per l’a.a. 2022/2023 (considerato nel provvedimento impugnato), al secondo anno fuori corso (v. primo motivo di ricorso);
- b) il diniego lede la vita privata e familiare della ricorrente, ormai da anni in Italia (v. seconda censura);
- c) non vi è alcun interesse pubblico soddisfatto dal provvedimento impugnato, che non ha considerato la possibilità che la ricorrente completasse il suo percorso di studi (v. terzo motivo di ricorso);
- d) nel mese di novembre 2023, e cioè in data successiva alla notifica della comunicazione di cui all’art. 10-bis, L. n.241/90 (19 gennaio 2023) e alle osservazioni della ricorrente (21 gennaio 2023), la Segreteria dell’Università comunicava alla ricorrente che la Questura aveva chiesto di produrre l’iscrizione all’anno accademico 2022/2023 nonché la lettera del professore relatore per la tesi di laurea (v. email del 3 novembre 2023, v. doc. 16 ricorrente);
- e) il suddetto contegno mostra che l’Amministrazione ha implicitamente superato il profilo ostativo evidenziato nel preavviso di rigetto (consistente, per l’appunto, nell’asserito superamento del terzo anno fuori corso), altrimenti non si spiegherebbe la richiesta di documentazione integrativa;
- f) diversamente, la P.A. si è contraddetta nel provvedimento finale (v. quarta censura).
3) Con decreto n. 71 del 20 maggio 2024, parte ricorrente veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
4) Si è costituita in giudizio la P.A.
5) Con ordinanza cautelare n. 313 del 29 maggio 2024, la domanda cautelare veniva accolta e veniva fissata l’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025.
6) Con memoria difensiva del 5 dicembre 2024, parte ricorrente evidenziava di aver conseguito la laurea e di avere chiesto alla P.A. il riesame della propria posizione, chiedendo di accogliere la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a suo tempo presentata (e per cui è causa) o, in subordine, stante il completamento del ciclo universitario e considerata l’iscrizione al Centro per l’Impiego di Firenze, di rilasciarle un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
7) All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
8) Il ricorso è fondato perché l’Amministrazione non risulta aver considerato che nel corso di studi della ricorrente vi è stata la pandemia da covid-19 e non ha conseguentemente verificato, presso l’Ateneo di appartenenza della studentessa, le proroghe della durata dei corsi che, anche in ragione dell’autonomia universitaria, possano aver allungato l’iter formativo e curriculare degli studenti.
9) Per tale assorbente ragione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il diniego impugnato.
10) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
11) Rilevato inoltre che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 71 del 20 maggio 2024, si ritiene di poter liquidare, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, in favore dell’Avv. Anna Lisi – abilitata al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall’Ordine forense di Firenze per il processo amministrativo –, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00), a titolo di onorario per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Si liquida, in favore dell’Avv. Anna Lisi, a titolo di onorario, la somma di euro 1.600,00 (milleseicento/00), cui devono essere aggiunte le spese generali e gli ulteriori accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO