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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 16280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita IC Di ES Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 16280/2022 avente ad oggetto inabilitazione
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LUCCHESI PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. FERRAU' GIOVANNI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. Conclusioni: all'udienza del 4.3.2024 le parti hanno concluso come da verbale, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM ha concluso per l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2022 ha promosso giudizio per Parte_1
l'inabilitazione di nato ad [...], il [...], evidenziando che lo CP_1
stesso non è in grado di provvedere ai propri interessi in quanto incapace di apprezzare il valore del denaro. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che lo stesso ha provveduto a prelievi pari a complessivi € 60.000,00 circa in un breve lasso di tempo. Ha quindi chiesto che il resistente venga inabilitato per prodigalità e che venga nominato amministratore di sostegno.
Fissata udienza di trattazione, si è costituito il resistente, opponendosi alla domanda di inabilitazione, evidenziando che le spese effettuate da sono giustificare da lavori di CP_1
ristrutturazione dell'immobile in cui risiede, da compensi dovuti a professionisti e per l'acquisto di un loculo cimiteriale, oltre che per altre esigenze personali dello stesso. Ha contestato, quindi, la sussistenza dei presupposti per la domanda.
All'udienza del 4 marzo 2024 si è proceduto all'esame del resistente da parte dell'autorità giudiziaria;
nel corso dell'audizione lo stesso ha risposto in maniera esauriente alle domande poste dal G.I., dando atto delle spese effettuate per acquisto auto, per ristrutturazione e per viaggi a Verona;
in particolare, con riferimento alle somme date al ha riferito: “ho dato le Pt_2
somme a perché gli servivano, ma non so a cosa. Ho dato circa 20.000 €. Lui mi ha detto Pt_2
che me li restituirà, ma senza interessi. A d.r.: “io penso di potercela fare con i soldi che mi sono rimasti e penso che se avessi bisogno il sig. potrebbe restituirmi le somme prestate.”, “il Pt_2
mi ha dato un pezzo di carta dove c'è scritto quanto gli ho dato” (cfr. verbale del Pt_2
4.3.2024).
La causa è stata quindi posta in decisione al Collegio, con assegnazione dei termini per atti conclusivi;
parte ricorrente ha insistito nel ricorso, ed il resistente si è opposto. Il PM ha concluso per l'accoglimento.
____
Il ricorso proposto da non è fondato. Parte_1
Invero, ritiene il Collegio che non sono emersi elementi dall'istruttoria espletata (documenti ed esame del resistente) dai quali desumere la sussistenza dei presupposti per l'inabilitazione di
. Il resistente, nel corso dell'esame da parte del G.I., ha dato atto dell'uso fatto delle CP_1
somme di denaro prelevate e degli acquisti effettuati, per cui non emerge una condotta improntata alla prodigalità (“La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizza da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili, ad esempio frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi nel loro insieme.” Cass. 28/12/2023, n. 36176).
Inoltre, parte resistente ha evidenziato che è stato introdotto dalla ricorrente, e archiviato, procedimento penale a carico del per circonvenzione di incapace, nel corso del quale Pt_2
l'istruttoria ha escluso l'esistenza di patologie del incidenti sulla capacità cognitiva (cfr. CP_1
all. 3 alla comparsa di costituzione). Né, d'altra parte, è stata allegata documentazione medica o addotta alcuna patologia del resistente, atta a fondare l'istanza.
Sotto altro profilo, preme evidenziare che la giurisprudenza tende a limitare l'ambito di operatività degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (Cass. n. 36176/23: “L'amministrazione di sostegno può pronunciarsi nell'interesse del beneficiario anche in presenza dei presupposti di interdizione ed inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità”; Cass. n. 6079 del 04/03/2020: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.”)
L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge.
Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Ne consegue il rigetto della domanda, ferma la possibilità per le parti del procedimento, ove ritenuto opportuno, di presentare istanza per l'apertura di amministrazione di sostegno da parte del giudice tutelare.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- rigetta il ricorso promosso da per l'inabilitazione di;
Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 2.900,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali IVA e cassa come per legge.
Cosi deciso in Catania il 28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita IC Di ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita IC Di ES Presidente
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 16280/2022 avente ad oggetto inabilitazione
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. LUCCHESI PAOLO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. FERRAU' GIOVANNI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero. Conclusioni: all'udienza del 4.3.2024 le parti hanno concluso come da verbale, e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il PM ha concluso per l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2022 ha promosso giudizio per Parte_1
l'inabilitazione di nato ad [...], il [...], evidenziando che lo CP_1
stesso non è in grado di provvedere ai propri interessi in quanto incapace di apprezzare il valore del denaro. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che lo stesso ha provveduto a prelievi pari a complessivi € 60.000,00 circa in un breve lasso di tempo. Ha quindi chiesto che il resistente venga inabilitato per prodigalità e che venga nominato amministratore di sostegno.
Fissata udienza di trattazione, si è costituito il resistente, opponendosi alla domanda di inabilitazione, evidenziando che le spese effettuate da sono giustificare da lavori di CP_1
ristrutturazione dell'immobile in cui risiede, da compensi dovuti a professionisti e per l'acquisto di un loculo cimiteriale, oltre che per altre esigenze personali dello stesso. Ha contestato, quindi, la sussistenza dei presupposti per la domanda.
All'udienza del 4 marzo 2024 si è proceduto all'esame del resistente da parte dell'autorità giudiziaria;
nel corso dell'audizione lo stesso ha risposto in maniera esauriente alle domande poste dal G.I., dando atto delle spese effettuate per acquisto auto, per ristrutturazione e per viaggi a Verona;
in particolare, con riferimento alle somme date al ha riferito: “ho dato le Pt_2
somme a perché gli servivano, ma non so a cosa. Ho dato circa 20.000 €. Lui mi ha detto Pt_2
che me li restituirà, ma senza interessi. A d.r.: “io penso di potercela fare con i soldi che mi sono rimasti e penso che se avessi bisogno il sig. potrebbe restituirmi le somme prestate.”, “il Pt_2
mi ha dato un pezzo di carta dove c'è scritto quanto gli ho dato” (cfr. verbale del Pt_2
4.3.2024).
La causa è stata quindi posta in decisione al Collegio, con assegnazione dei termini per atti conclusivi;
parte ricorrente ha insistito nel ricorso, ed il resistente si è opposto. Il PM ha concluso per l'accoglimento.
____
Il ricorso proposto da non è fondato. Parte_1
Invero, ritiene il Collegio che non sono emersi elementi dall'istruttoria espletata (documenti ed esame del resistente) dai quali desumere la sussistenza dei presupposti per l'inabilitazione di
. Il resistente, nel corso dell'esame da parte del G.I., ha dato atto dell'uso fatto delle CP_1
somme di denaro prelevate e degli acquisti effettuati, per cui non emerge una condotta improntata alla prodigalità (“La prodigalità è stata definita come un comportamento abituale caratterizza da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare in maniera eccessiva ed esorbitante rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili, ad esempio frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo per coloro che lavorano o a dispetto dei vincoli di solidarietà familiare. La prova della prodigalità può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi da valutarsi nel loro insieme.” Cass. 28/12/2023, n. 36176).
Inoltre, parte resistente ha evidenziato che è stato introdotto dalla ricorrente, e archiviato, procedimento penale a carico del per circonvenzione di incapace, nel corso del quale Pt_2
l'istruttoria ha escluso l'esistenza di patologie del incidenti sulla capacità cognitiva (cfr. CP_1
all. 3 alla comparsa di costituzione). Né, d'altra parte, è stata allegata documentazione medica o addotta alcuna patologia del resistente, atta a fondare l'istanza.
Sotto altro profilo, preme evidenziare che la giurisprudenza tende a limitare l'ambito di operatività degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, a favore di istituti compatibili, nei limiti del possibile, con il mantenimento della capacità di agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (Cass. n. 36176/23: “L'amministrazione di sostegno può pronunciarsi nell'interesse del beneficiario anche in presenza dei presupposti di interdizione ed inabilitazione, e dunque anche con riguardo alla prodigalità”; Cass. n. 6079 del 04/03/2020: “L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.”)
L'amministrazione di sostegno — introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 L. 9 gennaio 2004 n. 6 — ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge.
Tale strumento presenta maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Ne consegue il rigetto della domanda, ferma la possibilità per le parti del procedimento, ove ritenuto opportuno, di presentare istanza per l'apertura di amministrazione di sostegno da parte del giudice tutelare.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione dell'attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- rigetta il ricorso promosso da per l'inabilitazione di;
Parte_1 CP_1
- condanna la ricorrente a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 2.900,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali IVA e cassa come per legge.
Cosi deciso in Catania il 28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita IC Di ES