Articolo 5 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 giugno 1986
Art. 5.
L' articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' abrogato.
Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione di cui all' articolo 148 del codice della navigazione .
Sono mantenute, Fino alla data di validita' della licenza di cui all' articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , le iscrizioni delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50 .
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 148 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 148 (Iscrizione di navi galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere). - Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986
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