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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. r.g. 1809/2023
promossa da c.f. e p.iva ), con sede in Roma, Largo Ferruccio Parte_1 P.IVA_1
Mengaroni n.25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Anna Camera e Valentina Percopo presso le quali ha eletto domicilio in Pompei (NA) alla via Lepanto
84 e in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. e p.iva ), con sede in Milano alla via Controparte_1 P.IVA_2
Ignazio Gardella 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
Taurini, Maurizio Hazan e Leonardo Passetto in forza di procura alle liti in primo grado ed elettivamente domiciliata in Verona alla via della Valverde 87, nonché in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
APPELLATA
c.f. ) CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere: 1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°94/23,
pagina 1 di 10 pubblicata in data 16/02/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Rovigo– dott.ssa
Prando accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: IN VIA
PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA 2) la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL MERITO 3) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo targato ED013FM di proprietà del sig. nella causazione del sinistro di cui in narrativa;
CP_2
4) e, per l'effetto, condannare il sig. e quale assicuratore CP_2 Controparte_1
obbligatorio della responsabilità civile, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...]
quale concessionaria del servizio di bonifica e cessionaria del credito risarcitorio Parte_1
derivante dal sinistro di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno, della somma residua non ancora saldata di € 1.195,00, 2 ovvero della differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
5) rigettare l'appello incidentale condizionato in quanto infondato in fatto ed in diritto oltreché non provato;
6) in ogni caso, vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, Controparte_1 confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa e confermare la sentenza di primo grado. Nel caso in cui
l'appello proposto da dovesse essere accolto, in relazione all'appello incidentale Parte_1 condizionato formulato da Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione del Giudice Parte_1 dell'Appello – riformare la Sentenza n. 94/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Rovigo il 1 febbraio 2023, e così provvedere: ii. Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
iii. e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da con condanna dell'attrice alla Controparte_1
restituzione della somma ingiustificata-mente percepita in sede pre-contenziosa, per €1.430,00, oltre interessi e rivalutazione dall'odierna richiesta e sino al saldo iv. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato il 15.09.2023
[...] ha convenuto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1
e al fine di chiedere la riforma della sentenza n° 94/2023 resa dal Giudice
[...] CP_2
di Pace di Rovigo, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dall'odierna appellante, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per la somma residua non ancora saldata di €
1.195,00.
La vicenda trae origine dalla pretesa risarcitoria che avrebbe maturato, Parte_1
sulla scorta della Convenzione sottoscritta con il . L'ente, Parte_2
infatti, aveva richiesto l'intervento di Sicurezza e Ambiente per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada a causa del sinistro verificatosi in data 12.06.2020 nel proprio territorio, in Via Granze, all'incrocio con Via della Piera, cagionato dal veicolo targato ED013FM di proprietà̀ di CP_2
Al fine di incassare il prezzo del proprio servizio, pattuito con il gestore dell'area tecnica del tramite la concessione de qua, Ambiente aveva formulato innanzi al primo Pt_2 Parte_1
giudice una domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c., con azione diretta ex art. 144 Cod. Ass. Priv. nei confronti dell'Assicuratore RC Auto del presunto responsabile civile, concludendo affinché
i convenuti venissero condannati al pagamento della somma di € 1.195,00 oltre le spese processuali.
Si era costituita nel giudizio di primo grado rilevando la carenza Controparte_1
di legittimazione attiva della società attrice, non avendo questa , a suo dire, alcun titolo risarcitorio per esercitare l'azione diretta, ex art. 144 CAP, nei confronti dell'assicuratore del presunto responsabile civile, rilevando, altresì, che la domanda attrice non poteva minimamente affiancarsi alla classica richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, ed eccependo che la concessione di servizi firmata con il gestore dell'area tecnica del non era valido titolo Pt_2 per sostituirsi processualmente all'Ente proprietario della strada. Aveva rappresentato inoltre che aveva già versato la somma di € 1.430,00 durante la fase Controparte_1
stragiudiziale, spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione.
Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda ritenendo che pur in presenza di una valida cessione del credito risarcitorio notificata alla Compagnia assicurativa, l'odierna appellante pagina 3 di 10 non avesse provato né la responsabilità dell'assicurato né il quantum della pretesa CP_1
risarcitoria.
3. ha formulato quale unico e articolato motivo di censura la Parte_1 Parte_1
violazione da parte del primo giudice delle norme del procedimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. e la violazione del diritto sostanziale ex art. 2054 cc. comma 1.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto Controparte_1
e in diritto e dunque, la conferma della sentenza di primo grado. Ha formulato altresì appello incidentale condizionato, nel caso di accoglimento dell'appello principale, chiedendo la riforma della sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di Rovigo nel senso dell' inammissibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da o, in via subordinat,a la Parte_1
pronuncia del difetto di legittimazione attiva di e per l'effetto Parte_1
l'accoglimento la domanda riconvenzionale formulata con successiva condanna dell'attrice alla restituzione della somma ingiustificatamente percepita in sede pre -contenziosa, per € 1.430,00, oltre interessi e rivalutazione. L'appellata ha chiesto infine la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali.
[...]
Con successiva ordinanza del 9.01.2025 il giudice istruttore ha ammesso la prova orale per testi chiesta dall'appellante la quale si è svolta all'udienza del 27.03.2025.
Con ordinanza del 26.05.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. per il
13.06.2025 nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., assegnando termine per il deposito delle note conclusionali fino a sette giorni prima della predetta udienza e termine sino al giorno di udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni .
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
È necessario premettere che la contestazione sul difetto di titolarità del credito in capo a quale conseguenza della inesistenza della cessione di credito Parte_1
asseritamente derivante dalla convezione stipulata dalla società predetta con il Parte_2
, non attiene alla carenza di legitimatio ad causam, bensì al merito della Parte_2
controversia (cfr. tra le numerose, Cass. civ. sez. III n. 32814/2023). Orbene, dai documenti in atti emerge che il ha sottoscritto, con la società Parte_2 [...]
una convenzione, con la quale ha affidato alla medesima i servizi di Parte_1
pagina 4 di 10 “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali”, nonché di “ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali per il ripristino delle condizioni di sicurezza” cedendo alla affidataria dei predetti servizi, a titolo di corrispettivo, i crediti risarcitori nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa del medesimo ed autorizzando l'affidataria ad intraprendere ogni azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054
c.c. ed a trattenere le somme corrisposte.
La convenzione conclusa tra il e l'odierna appellante integra una concessione di Pt_2
servizi sulla scorta di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n. 50 del
18.4.2016 art. 3 lett. vv secondo cui per «concessione di servizi» si intende “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.
Non è superfluo rammentare che la cessione dei crediti risarcitori è ammessa, in linea generale, dalla giurisprudenza (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 31896 del 10/12/2018 secondo cui “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità”). Riguardo la convenzione oggetto del presente giudizio, quand'anche non vi fosse, a monte, un valido provvedimento di indirizzo da parte del Consiglio comunale, comunque non potrebbe essere inficiata dacché detta convenzione, ha natura contrattuale e non di atto amministrativo, con la conseguenza che non è soggetta al potere di disapplicazione del giudice ordinario previsto ex art. 5 L.2248/1865 All. E, il quale può essere esercitato in relazione ai soli atti amministrativi.
Possono rilevare, in questa sede, solo eventuali vizi dell'accordo contrattuale sotto il profilo civilistico.
Sostiene la parte appellata che la mancanza della delibera del consiglio comunale a monte determini la nullità della convenzione, traducendosi nella violazione di una norma imperativa e pagina 5 di 10 nella mancanza di consenso dell'ente ex art. 1325 c.c. Tale assunto non appare tuttavia condivisibile, non potendosi ritenere che eventuali vizi dell'atto amministrativo che precede la conclusione del contratto determinino in ogni caso, di per sé, la nullità di quest'ultimo; quanto al consenso dell'ente, lo stesso va ritenuto nella fattispecie in esame sussistente in ragione dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo da parte del responsabile del settore, quale risulta dalla documentazione versata in causa.
Risulta dettagliatamente accertata dal giudice di prime cure la regolarità della cessione del credito risarcitorio, regolarmente notificata alla società appellata, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio cfr. pec del 17.07.2020 (v. doc.11). Invero, appare dirimente e condiviso da questo giudice, quanto affermato in primo grado dall'appellata, ovvero che la cessione è stata riconosciuta da anche per facta concludentia avendo effettuato in favore Controparte_1
di il pagamento di 1.430,00 euro per il sinistro oggetto del giudizio in Parte_1
sede stragiudiziale.
5. Sulla esclusiva responsabilità del sinistro in capo al è necessario esaminare i CP_2 documenti, in particolare il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'evento, nonché il rapporto di incidente stradale, redatto dalle Forze dell'Ordine dal quale si desume con sufficiente grado di certezza l'esclusiva responsabilità di proprietario e CP_2
conducente del veicolo targato ED013FM assicurato con la .p.a., il Controparte_3
quale percorrendo via Granze nei pressi dell'incrocio con via della Piera, perdeva il controllo del veicolo ed abbatteva i dissuasori in cemento posti nei pressi del capitelli ivi presente nonché la segnaletica verticale ivi presente (come si evince dalle fotografie allegate al fascicolo di primo grado e dal rapporto della Autorità intervenute). Nel sinistro non risulta la presenza di altri veicoli o pedoni che avrebbero costretto il conducente a conseguenti manovre atte a evitare l'impatto con terzi. Dacché, a mente dell'art. 2054 cc, comma 1, esiste una presunzione di responsabilità a carico del proprietario e conducente del veicolo assicurato , CP_2 CP_1
presunzione che poteva essere superata solo se lo stesso avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ebbene il non ha assolto tale onere probatorio, vieppiù CP_2
se si considera che nel giudizio di primo grado, pur se regolarmente citato non si è costituito.
La disposizione dell'art. 2054 c.c. come è noto, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
pagina 6 di 10 In tale ottica, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
6. Quanto alla prova dell'attività effettuata da Ambiente, i documenti prodotti sono Parte_1 suffragati dalle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 27.3.2025 il Testimone_1 quale ha affermato: “cap. 1): Sì, è vero;
adr: io sono attualmente responsabile tecnico e all'epoca dei fatti ero anche responsabile della centrale operativa;
cap. 2): Sì è vero, siamo stati chiamati a ripristinare un capitello di un monumento, mi pare fosse una statua raffigurante una Madonna, il 12.06.2020, me lo ricordo perché ho istruito io la pratica, il danneggiamento ha riguardato dei dissuasori a protezione del monumento e diversi segnali stradali che erano posti nelle vicinanze del sinistro, che sono stati colpiti dal veicolo mentre usciva fuori strada;
adr: mi ricordo della convenzione ma non la data, mi ricordo che in forza di tale convenzione abbiamo attivato detto intervento;
adr: mi ricordo che l'intervento è stato fatto a San Pietro in Viminario non ricordo i nomi delle strade coinvolti, ma mi ricordo benissimo il manufatto che è stato colpito e le insegne stradali;
adr: mi ricordo che
l'autovettura coinvolta era un' Audi, non ricordo il nome del proprietario e mi ricordo che
c'era una importante scia di olio di motore sull'asfalto e sul prato;
adr: io non ho fatto personalmente l'intervento, ma l'ho potuto seguire dalla centrale operativa che ha sede a
Roma visionando in tempo reale le foto che mandavano gli operatori intervenuti sul luogo del sinistro cap. 3): Sì è vero;
cap. 4): Sì è vero, mi ricordo che c'era una prescrizione dell'Ente proprietario della strada ad avere particolare cura all'apertura del cantiere;
cap. 5): sì è vero, ho visto il report fotografico effettuato sul luogo al momento del sinistro e anche report fotografico raffigurante i luoghi dopo l'intervento di ripristino;
1 Tali attività sono rese dalla
Centrale Operativa SA con numero verde, attiva 24 h su 24 h per 365 gg l'anno, animata da operatori specializzati (disaster manager) nella gestione delle problematiche ambientali e di
Co sicurezza stradale connesse al post incidente veicolare. 2 Il è costituito da Controparte_4
operatori altamente formati e capaci di ripristinare lo status quo ante a seconda della gravità della pulitura/bonifica, ciò anche grazie al furgone polifunzionale in uso e tutta la strumentazione e la tecnologia ivi contenuta. 6 cap. 6): Sì è vero;
cap. 7): Sì il cantiere è stato rimosso, ma non ho assistito in diretta al momento della rimozione del cantiere, io ho visto le fotografie dei manufatti ripristinati dopo che il cantiere è stato rimosso;
cap. 8): sì è vero, ho
pagina 7 di 10 visto il documento di trasporto dei rifiuti che l'operatore ha fatto al termine delle operazioni di ripristino.”
È dunque provato con sufficiente grado di certezza che abbia svolto le Parte_1
attività indicate nei documenti in atti.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, in mancanza di specifiche contestazioni in ordine alla necessità ed al costo degli interventi realizzati, come indicati nella perizia di parte prodotta in primo grado dall'attrice sub doc. 9 (fascicolo primo grado), si ritiene che il credito risarcitorio vada determinato in conformità alla richiesta attorea sul punto . Difatti, le contestazioni di non hanno riguardato le singole voci del corrispettivo e lo stesso deve CP_1
ritenersi congruo da questo giudice, considerato il conteggio preciso e dettagliato effettuato dalla società debitamente iscritta all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale Controparte_6
di Milano. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che laddove la richiesta di pagamento del corrispettivo muova da un conteggio preciso e dettagliato, come nel caso di specie, è infatti onere del debitore sollevare contestazioni specifiche, in mancanza delle quali opera il principio previsto dall'art. 115 c.p.c. (Cass. Sez II – Ord. n. 37788 dell'1.12.2021 secondo cui “In tema di contestazione sula “quantum” preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1 c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato”.
7. Trattandosi di credito risarcitorio vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria dal sinistro sino all'attualità e gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità (v. Cassazione civile sez. III,
01/02/2023, n.2979 secondo cui “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso).
pagina 8 di 10 8. In riforma della sentenza di primo grado vanno pertanto accolte le domande attoree e, per l'effetto, va accertata l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro CP_2
oggetto di causa, con condanna del medesimo, in solido con al Controparte_1
pagamento in favore di della somma residua non ancora saldata di € Parte_3
1.195,00, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro all'attualità e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità.
Ne consegue il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate da Controparte_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (v. Cassazione civile sez. II, 10/11/2022, n. 33206 secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata qualora il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel procedimento iscritto in grado d'appello al n.
1809/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accerta l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro oggetto di causa e condanna CP_2 CP_2
in solido con in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 1.195,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dal sinistro all'attualità e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità;
- rigetta tutte le ulteriori domande formulate da Controparte_1
- condanna e in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nell'importo di € 633,00 Parte_1
per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente pagina 9 di 10 grado, nell'importo di € 852,00 per compensi, oltre ad € 174,00 per spese vive ( CU e marca) oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. r.g. 1809/2023
promossa da c.f. e p.iva ), con sede in Roma, Largo Ferruccio Parte_1 P.IVA_1
Mengaroni n.25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Anna Camera e Valentina Percopo presso le quali ha eletto domicilio in Pompei (NA) alla via Lepanto
84 e in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. e p.iva ), con sede in Milano alla via Controparte_1 P.IVA_2
Ignazio Gardella 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano
Taurini, Maurizio Hazan e Leonardo Passetto in forza di procura alle liti in primo grado ed elettivamente domiciliata in Verona alla via della Valverde 87, nonché in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
APPELLATA
c.f. ) CP_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, cosi provvedere: 1) accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°94/23,
pagina 1 di 10 pubblicata in data 16/02/2023, non notificata, pronunciata dal Giudice di Pace di Rovigo– dott.ssa
Prando accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: IN VIA
PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA 2) la CTU ritualmente richiesta nel corso del processo di primo grado;
NEL MERITO 3) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo targato ED013FM di proprietà del sig. nella causazione del sinistro di cui in narrativa;
CP_2
4) e, per l'effetto, condannare il sig. e quale assicuratore CP_2 Controparte_1
obbligatorio della responsabilità civile, in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...]
quale concessionaria del servizio di bonifica e cessionaria del credito risarcitorio Parte_1
derivante dal sinistro di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno, della somma residua non ancora saldata di € 1.195,00, 2 ovvero della differente somma, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
5) rigettare l'appello incidentale condizionato in quanto infondato in fatto ed in diritto oltreché non provato;
6) in ogni caso, vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, Controparte_1 confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa e confermare la sentenza di primo grado. Nel caso in cui
l'appello proposto da dovesse essere accolto, in relazione all'appello incidentale Parte_1 condizionato formulato da Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione del Giudice Parte_1 dell'Appello – riformare la Sentenza n. 94/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Rovigo il 1 febbraio 2023, e così provvedere: ii. Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da – ai sensi del combinato Parte_1
disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 per non aver essa titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
iii. e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale formulata da con condanna dell'attrice alla Controparte_1
restituzione della somma ingiustificata-mente percepita in sede pre-contenziosa, per €1.430,00, oltre interessi e rivalutazione dall'odierna richiesta e sino al saldo iv. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato il 15.09.2023
[...] ha convenuto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 Controparte_1
e al fine di chiedere la riforma della sentenza n° 94/2023 resa dal Giudice
[...] CP_2
di Pace di Rovigo, con la quale era stata rigettata la domanda formulata dall'odierna appellante, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per la somma residua non ancora saldata di €
1.195,00.
La vicenda trae origine dalla pretesa risarcitoria che avrebbe maturato, Parte_1
sulla scorta della Convenzione sottoscritta con il . L'ente, Parte_2
infatti, aveva richiesto l'intervento di Sicurezza e Ambiente per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada a causa del sinistro verificatosi in data 12.06.2020 nel proprio territorio, in Via Granze, all'incrocio con Via della Piera, cagionato dal veicolo targato ED013FM di proprietà̀ di CP_2
Al fine di incassare il prezzo del proprio servizio, pattuito con il gestore dell'area tecnica del tramite la concessione de qua, Ambiente aveva formulato innanzi al primo Pt_2 Parte_1
giudice una domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c., con azione diretta ex art. 144 Cod. Ass. Priv. nei confronti dell'Assicuratore RC Auto del presunto responsabile civile, concludendo affinché
i convenuti venissero condannati al pagamento della somma di € 1.195,00 oltre le spese processuali.
Si era costituita nel giudizio di primo grado rilevando la carenza Controparte_1
di legittimazione attiva della società attrice, non avendo questa , a suo dire, alcun titolo risarcitorio per esercitare l'azione diretta, ex art. 144 CAP, nei confronti dell'assicuratore del presunto responsabile civile, rilevando, altresì, che la domanda attrice non poteva minimamente affiancarsi alla classica richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, ed eccependo che la concessione di servizi firmata con il gestore dell'area tecnica del non era valido titolo Pt_2 per sostituirsi processualmente all'Ente proprietario della strada. Aveva rappresentato inoltre che aveva già versato la somma di € 1.430,00 durante la fase Controparte_1
stragiudiziale, spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione.
Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda ritenendo che pur in presenza di una valida cessione del credito risarcitorio notificata alla Compagnia assicurativa, l'odierna appellante pagina 3 di 10 non avesse provato né la responsabilità dell'assicurato né il quantum della pretesa CP_1
risarcitoria.
3. ha formulato quale unico e articolato motivo di censura la Parte_1 Parte_1
violazione da parte del primo giudice delle norme del procedimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. e la violazione del diritto sostanziale ex art. 2054 cc. comma 1.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto Controparte_1
e in diritto e dunque, la conferma della sentenza di primo grado. Ha formulato altresì appello incidentale condizionato, nel caso di accoglimento dell'appello principale, chiedendo la riforma della sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di Rovigo nel senso dell' inammissibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da o, in via subordinat,a la Parte_1
pronuncia del difetto di legittimazione attiva di e per l'effetto Parte_1
l'accoglimento la domanda riconvenzionale formulata con successiva condanna dell'attrice alla restituzione della somma ingiustificatamente percepita in sede pre -contenziosa, per € 1.430,00, oltre interessi e rivalutazione. L'appellata ha chiesto infine la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese processuali.
[...]
Con successiva ordinanza del 9.01.2025 il giudice istruttore ha ammesso la prova orale per testi chiesta dall'appellante la quale si è svolta all'udienza del 27.03.2025.
Con ordinanza del 26.05.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. per il
13.06.2025 nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., assegnando termine per il deposito delle note conclusionali fino a sette giorni prima della predetta udienza e termine sino al giorno di udienza per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni .
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma c.p.c.
4. L'appello è fondato e merita accoglimento.
È necessario premettere che la contestazione sul difetto di titolarità del credito in capo a quale conseguenza della inesistenza della cessione di credito Parte_1
asseritamente derivante dalla convezione stipulata dalla società predetta con il Parte_2
, non attiene alla carenza di legitimatio ad causam, bensì al merito della Parte_2
controversia (cfr. tra le numerose, Cass. civ. sez. III n. 32814/2023). Orbene, dai documenti in atti emerge che il ha sottoscritto, con la società Parte_2 [...]
una convenzione, con la quale ha affidato alla medesima i servizi di Parte_1
pagina 4 di 10 “ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali”, nonché di “ripristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali per il ripristino delle condizioni di sicurezza” cedendo alla affidataria dei predetti servizi, a titolo di corrispettivo, i crediti risarcitori nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa del medesimo ed autorizzando l'affidataria ad intraprendere ogni azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054
c.c. ed a trattenere le somme corrisposte.
La convenzione conclusa tra il e l'odierna appellante integra una concessione di Pt_2
servizi sulla scorta di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, d. lgs. n. 50 del
18.4.2016 art. 3 lett. vv secondo cui per «concessione di servizi» si intende “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.
Non è superfluo rammentare che la cessione dei crediti risarcitori è ammessa, in linea generale, dalla giurisprudenza (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 31896 del 10/12/2018 secondo cui “La cessione dei crediti futuri, ivi compresi quelli aventi causa risarcitoria, non ha natura meramente obbligatoria e vi si può procedere - quando nel negozio dispositivo sia individuata la fonte, oppure la stessa sia determinata o determinabile - senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto, non esistendo una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, con la conseguenza che la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non della sua validità”). Riguardo la convenzione oggetto del presente giudizio, quand'anche non vi fosse, a monte, un valido provvedimento di indirizzo da parte del Consiglio comunale, comunque non potrebbe essere inficiata dacché detta convenzione, ha natura contrattuale e non di atto amministrativo, con la conseguenza che non è soggetta al potere di disapplicazione del giudice ordinario previsto ex art. 5 L.2248/1865 All. E, il quale può essere esercitato in relazione ai soli atti amministrativi.
Possono rilevare, in questa sede, solo eventuali vizi dell'accordo contrattuale sotto il profilo civilistico.
Sostiene la parte appellata che la mancanza della delibera del consiglio comunale a monte determini la nullità della convenzione, traducendosi nella violazione di una norma imperativa e pagina 5 di 10 nella mancanza di consenso dell'ente ex art. 1325 c.c. Tale assunto non appare tuttavia condivisibile, non potendosi ritenere che eventuali vizi dell'atto amministrativo che precede la conclusione del contratto determinino in ogni caso, di per sé, la nullità di quest'ultimo; quanto al consenso dell'ente, lo stesso va ritenuto nella fattispecie in esame sussistente in ragione dell'intervenuta sottoscrizione dell'accordo da parte del responsabile del settore, quale risulta dalla documentazione versata in causa.
Risulta dettagliatamente accertata dal giudice di prime cure la regolarità della cessione del credito risarcitorio, regolarmente notificata alla società appellata, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio cfr. pec del 17.07.2020 (v. doc.11). Invero, appare dirimente e condiviso da questo giudice, quanto affermato in primo grado dall'appellata, ovvero che la cessione è stata riconosciuta da anche per facta concludentia avendo effettuato in favore Controparte_1
di il pagamento di 1.430,00 euro per il sinistro oggetto del giudizio in Parte_1
sede stragiudiziale.
5. Sulla esclusiva responsabilità del sinistro in capo al è necessario esaminare i CP_2 documenti, in particolare il verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'evento, nonché il rapporto di incidente stradale, redatto dalle Forze dell'Ordine dal quale si desume con sufficiente grado di certezza l'esclusiva responsabilità di proprietario e CP_2
conducente del veicolo targato ED013FM assicurato con la .p.a., il Controparte_3
quale percorrendo via Granze nei pressi dell'incrocio con via della Piera, perdeva il controllo del veicolo ed abbatteva i dissuasori in cemento posti nei pressi del capitelli ivi presente nonché la segnaletica verticale ivi presente (come si evince dalle fotografie allegate al fascicolo di primo grado e dal rapporto della Autorità intervenute). Nel sinistro non risulta la presenza di altri veicoli o pedoni che avrebbero costretto il conducente a conseguenti manovre atte a evitare l'impatto con terzi. Dacché, a mente dell'art. 2054 cc, comma 1, esiste una presunzione di responsabilità a carico del proprietario e conducente del veicolo assicurato , CP_2 CP_1
presunzione che poteva essere superata solo se lo stesso avesse provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ebbene il non ha assolto tale onere probatorio, vieppiù CP_2
se si considera che nel giudizio di primo grado, pur se regolarmente citato non si è costituito.
La disposizione dell'art. 2054 c.c. come è noto, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: trattasi, dunque, di presunzione relativa, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
pagina 6 di 10 In tale ottica, l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico.
6. Quanto alla prova dell'attività effettuata da Ambiente, i documenti prodotti sono Parte_1 suffragati dalle dichiarazioni del teste escusso all'udienza del 27.3.2025 il Testimone_1 quale ha affermato: “cap. 1): Sì, è vero;
adr: io sono attualmente responsabile tecnico e all'epoca dei fatti ero anche responsabile della centrale operativa;
cap. 2): Sì è vero, siamo stati chiamati a ripristinare un capitello di un monumento, mi pare fosse una statua raffigurante una Madonna, il 12.06.2020, me lo ricordo perché ho istruito io la pratica, il danneggiamento ha riguardato dei dissuasori a protezione del monumento e diversi segnali stradali che erano posti nelle vicinanze del sinistro, che sono stati colpiti dal veicolo mentre usciva fuori strada;
adr: mi ricordo della convenzione ma non la data, mi ricordo che in forza di tale convenzione abbiamo attivato detto intervento;
adr: mi ricordo che l'intervento è stato fatto a San Pietro in Viminario non ricordo i nomi delle strade coinvolti, ma mi ricordo benissimo il manufatto che è stato colpito e le insegne stradali;
adr: mi ricordo che
l'autovettura coinvolta era un' Audi, non ricordo il nome del proprietario e mi ricordo che
c'era una importante scia di olio di motore sull'asfalto e sul prato;
adr: io non ho fatto personalmente l'intervento, ma l'ho potuto seguire dalla centrale operativa che ha sede a
Roma visionando in tempo reale le foto che mandavano gli operatori intervenuti sul luogo del sinistro cap. 3): Sì è vero;
cap. 4): Sì è vero, mi ricordo che c'era una prescrizione dell'Ente proprietario della strada ad avere particolare cura all'apertura del cantiere;
cap. 5): sì è vero, ho visto il report fotografico effettuato sul luogo al momento del sinistro e anche report fotografico raffigurante i luoghi dopo l'intervento di ripristino;
1 Tali attività sono rese dalla
Centrale Operativa SA con numero verde, attiva 24 h su 24 h per 365 gg l'anno, animata da operatori specializzati (disaster manager) nella gestione delle problematiche ambientali e di
Co sicurezza stradale connesse al post incidente veicolare. 2 Il è costituito da Controparte_4
operatori altamente formati e capaci di ripristinare lo status quo ante a seconda della gravità della pulitura/bonifica, ciò anche grazie al furgone polifunzionale in uso e tutta la strumentazione e la tecnologia ivi contenuta. 6 cap. 6): Sì è vero;
cap. 7): Sì il cantiere è stato rimosso, ma non ho assistito in diretta al momento della rimozione del cantiere, io ho visto le fotografie dei manufatti ripristinati dopo che il cantiere è stato rimosso;
cap. 8): sì è vero, ho
pagina 7 di 10 visto il documento di trasporto dei rifiuti che l'operatore ha fatto al termine delle operazioni di ripristino.”
È dunque provato con sufficiente grado di certezza che abbia svolto le Parte_1
attività indicate nei documenti in atti.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, in mancanza di specifiche contestazioni in ordine alla necessità ed al costo degli interventi realizzati, come indicati nella perizia di parte prodotta in primo grado dall'attrice sub doc. 9 (fascicolo primo grado), si ritiene che il credito risarcitorio vada determinato in conformità alla richiesta attorea sul punto . Difatti, le contestazioni di non hanno riguardato le singole voci del corrispettivo e lo stesso deve CP_1
ritenersi congruo da questo giudice, considerato il conteggio preciso e dettagliato effettuato dalla società debitamente iscritta all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale Controparte_6
di Milano. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che laddove la richiesta di pagamento del corrispettivo muova da un conteggio preciso e dettagliato, come nel caso di specie, è infatti onere del debitore sollevare contestazioni specifiche, in mancanza delle quali opera il principio previsto dall'art. 115 c.p.c. (Cass. Sez II – Ord. n. 37788 dell'1.12.2021 secondo cui “In tema di contestazione sula “quantum” preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1 c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato”.
7. Trattandosi di credito risarcitorio vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria dal sinistro sino all'attualità e gli interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità (v. Cassazione civile sez. III,
01/02/2023, n.2979 secondo cui “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso).
pagina 8 di 10 8. In riforma della sentenza di primo grado vanno pertanto accolte le domande attoree e, per l'effetto, va accertata l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro CP_2
oggetto di causa, con condanna del medesimo, in solido con al Controparte_1
pagamento in favore di della somma residua non ancora saldata di € Parte_3
1.195,00, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro all'attualità e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità.
Ne consegue il rigetto di tutte le ulteriori domande formulate da Controparte_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellata e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio (v. Cassazione civile sez. II, 10/11/2022, n. 33206 secondo cui “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata qualora il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel procedimento iscritto in grado d'appello al n.
1809/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accerta l'esclusiva responsabilità di in relazione al sinistro oggetto di causa e condanna CP_2 CP_2
in solido con in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 1.195,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria dal sinistro all'attualità e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via rivalutata sino all'attualità;
- rigetta tutte le ulteriori domande formulate da Controparte_1
- condanna e in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante p.t., in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano, per il primo grado di giudizio, nell'importo di € 633,00 Parte_1
per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente pagina 9 di 10 grado, nell'importo di € 852,00 per compensi, oltre ad € 174,00 per spese vive ( CU e marca) oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rovigo, 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 10 di 10