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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7824 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
Consigliere AVERSANO dott.ssa MARIA
Consigliere relatore VERDEROSA dott,ssa Rossella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 6575/2021, posta in decisione all'udienza del
24.07.2025, e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA 1 in persona del e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Pt_2
Stato (C.F. P.IVA_2 ) e presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- APPELLANTE -
CONTRO
,P.IVA_3 in persona del Presidente del C.d.A. e legale Controparte_1 (C.F. e P.IVA rappresentante p.t. dott. CP_2 con sede in Napoli, Vico II S. Nicola alla Dogana n. 9,
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Violi (C.F.
) ed elettivamente C.F. 1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Quintino Sella n. 40;
- APPELLATA - Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 144480/2021, pubblicata il 16.9.2021.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: come da atto di citazione in appello.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2021, il Parte_1 ha
proposto appello avverso la sentenza n. 144480/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.9.2021,
Controparte_1 della somma di € con la quale era stato condannato al pagamento in favore di
317.692,13, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado era stato introdotto da CP_1 per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'erogazione del saldo del finanziamento concesso dal Ministero nell'ambito del progetto di ricerca industriale e formazione “STRIT” (codice PON01_02366), ammesso alle agevolazioni con D.D. n.
1770/Ric del 1.10.2013.
L'attrice lamentava la decurtazione di € 317.692,13 operata dal Parte_1 in sede di liquidazione del saldo, motivata dal mancato rispetto dei “vincoli di budget previsti per le singole voci di spesa rispetto all'articolazione dei costi, da ultimo rettificata con D.D. n. 2480 del 3.11.2015", nonostante le spese rendicontate fossero state ritenute pertinenti, congrue e ammissibili sia dall'Esperto Tecnico
Scientifico (ETS) sia dall'Ufficio di controllo di I livello (UniCo).
Il Parte 1, costituitosi in primo grado, aveva resistito alla domanda, sostenendo la legittimità del proprio operato, in quanto le variazioni apportate autonomamente da CP_1 alle singole voci di spesa, pur non eccedendo il budget complessivo delle macroattività di progetto, avrebbero richiesto una preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di concessione.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda di CP_1 ritenendo che le variazioni apportate dalla società rientrassero nella previsione dell'art. 6, comma 2, del disciplinare, che consente al beneficiario di apportare autonomamente varianti all'articolazione economica del progetto, a condizione che non ne alterino il profilo tecnico-scientifico e non incidano sugli obiettivi,
e che tali varianti siano attestate come ammissibili dall'ETS. Il Giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, l'ETS aveva espresso parere positivo, confermando che le variazioni non avevano inciso sugli obiettivi del progetto e trovavano giustificazione nell'estensione temporale concessa.
Pertanto, ha concluso per l'illegittimità della decurtazione operata dal Parte_1 .
Con l'atto di appello, il Parte_1 ha impugnato la sentenza per error in iudicando e vizio di motivazione, deducendo, in sintesi, che il Tribunale, pur riconoscendo che il D.D. n. 2480/2015 costituisse il "tracciato finanziario ineludibile", avrebbe erroneamente concluso che il beneficiario potesse apportare rimodulazioni in via autonoma, indipendentemente dal rispetto dei vincoli di budget per singole voci di spesa.
Secondo l'appellante, il limite inderogabile è il budget di cofinanziamento stanziato per ciascuna voce di costo, e la distinzione tra “ammissibilità” della spesa (valutata da ETS e UniCo) e “agevolabilità" della stessa (che dipende dal rispetto di detti vincoli) giustificherebbe la decurtazione operata.
Si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. SULL'ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 DEL DISCIPLINARE E SULLA
PRESUNTA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DI BUDGET.
Il nucleo centrale della controversia, riproposto con l'atto di gravame, attiene all'interpretazione della normativa pattizia che regola il rapporto di finanziamento, e in particolare alla facoltà del soggetto beneficiario di rimodulare le voci di costo all'interno del piano economico approvato. Il Parte_1 appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere legittime le variazioni apportate autonomamente da CP_1 in quanto queste, pur rimanendo nel perimetro del costo totale ammesso per ciascuna macroattività (Ricerca, Sviluppo Sperimentale, Formazione), avrebbero "sforato" i budget previsti per le singole voci di spesa (es. personale, consulenze, spese generali), così come definiti dal D.D. n. 2480/2015. Tale sforamento, secondo la tesi ministeriale, renderebbe i costi,
seppur "ammissibili", non "agevolabili". La censura è priva di pregio. Il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 6, comma 2, del disciplinare approvato con D.D. n. 2190/2013, il quale testualmente recita:
"Varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto e relative Attività
Progettuali, [… ] purché in coerenza con l'Agevolazione disposta e secondo le rispettive percentuali di intervento, autonomamente apportate da ciascun/dal Soggetto Beneficiario nell'ambito della/e propria/e quota/e di costo, e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incidano sugli obiettivi del Progetto, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dall'Esperto e dal Soggetto Convenzionato".
La norma citata delinea un regime di flessibilità gestionale a favore del beneficiario, consentendogli di apportare "autonomamente" variazioni all'articolazione economica del progetto, subordinandone l'ammissibilità a due precise condizioni: a) che le modifiche non alterino la natura e gli obiettivi del progetto;
b) che la conformità di tali variazioni sia attestata dagli organi di controllo tecnico (l'ETS)
e amministrativo-contabile (il Soggetto Convenzionato, ovvero UniCo).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che entrambe le condizioni siano state soddisfatte. L'ETS, nella relazione finale del 28.12.2015, ha espressamente attestato che:
"La diversa articolazione dei costi non altera il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incide sugli obiettivi di progetto. [...] Le variazioni apportate non alterano il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incidono sugli obiettivi di progetto".
L'esperto ha inoltre giudicato il lavoro svolto “meritevole di menzione” e ha concluso che "il giudizio conclusivo in merito alla possibilità di procedere all'erogazione finale, per gli aspetti tecnico- scientifici, non può che essere positivo. Fatte salve le rettifiche contabili".
Successivamente, l'UniCo, espletate le verifiche contabili di propria competenza, ha determinato i costi ammissibili, operando degli stralci unicamente per ragioni di non conformità documentale o per il superamento del budget complessivo di una macroattività (nello specifico, € 52.555,19 per lo
Sviluppo Sperimentale), ma non ha mai contestato l'ammissibilità delle spese in ragione della mera riallocazione tra le diverse voci di costo interne al piano economico.
L'interpretazione propugnata dal Parte_1 , secondo cui ogni singola voce di spesa costituirebbe un vincolo di budget invalicabile senza una preventiva autorizzazione formale, non solo non trova alcun riscontro testuale nel disciplinare, ma ne svuoterebbe di significato la previsione di cui all'art. 6, comma 2. Se qualsiasi variazione economica, anche minima e ininfluente sugli obiettivi, richiedesse un'autorizzazione preventiva, la facoltà di apportare varianti “autonomamente” sarebbe di fatto negata, rendendo la disposizione una mera clausola di stile. La tesi ministeriale confonde, inoltre, le varianti di cui al comma 2 con quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo, che richiedono una comunicazione preventiva proprio perché "comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto".
La distinzione, infine, tra “ammissibilità” e “agevolabilità" appare, nel contesto delineato, artificiosa.
Una volta che la spesa stata giudicata ammissibile dagli organi a ciò deputati (ETS e UniCo) nel rispetto delle procedure previste dal disciplinare (incluso l'art. 6, comma 2), essa diviene per ciò stesso "agevolabile” nei limiti delle percentuali di contribuzione e dei massimali di spesa previsti per ciascuna macroattività, massimali che, a seguito delle rettifiche di UniCo, non sono stati superati da
CP_1
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto illegittima la decurtazione operata ex post dall'Amministrazione, la quale, disattendendo le positive e vincolanti valutazioni dei propri organi tecnici e di controllo, ha applicato un criterio restrittivo non previsto dalla lex specialis del rapporto.
2. SULLA PRESUNTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO E LA RICHIESTA DI
CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 C.P.C.
L'appello del Parte_1 si palesa come una mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, senza addurre nuovi elementi di fatto o di diritto idonei a scalfire la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata. L'insistenza su una tesi giuridica già motivatamente reputata infondata dal primo giudice, basata su un'interpretazione del disciplinare palesemente contrastante con il suo tenore letterale e con la prassi seguita dagli stessi organi di controllo dell'Amministrazione, integra gli estremi dell'abuso del processo. [Cass. Civ., Sez. 1, N. 23835 del 25-08-2025]
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è giustificata in caso di “insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice" o di proposizione di un'impugnazione “i cui contenuti [siano] estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito". [Cass.
Civ., Sez. 1, N. 23835 del 25-08-2025] Nel caso di specie, l'Amministrazione appellante ha agito in giudizio senza tener conto della chiara lettera del contratto da essa stessa predisposto e delle conclusioni dei propri organi tecnici, perseverando in un'azione la cui infondatezza era agevolmente prevedibile. Tale condotta ha comportato un ingiustificato aggravio processuale per la controparte e per l'amministrazione della giustizia.
Pertanto, in accoglimento della richiesta dell'appellata, sussistono i presupposti per la condanna del
Parte_1 al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. A ciò si aggiunge la condanna per lite temeraria come sopra specificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 144480/2021, ogni altra Parte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna il Parte_1 in persona del CP_3 alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1 che liquida in € 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
3. Condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 7.000,00 a titolo di responsabilità
processuale aggravata.
4. Dà atto che, essendo l'appellante un'amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
Consigliere AVERSANO dott.ssa MARIA
Consigliere relatore VERDEROSA dott,ssa Rossella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 6575/2021, posta in decisione all'udienza del
24.07.2025, e vertente
TRA
Parte_1 (C.F. P.IVA 1 in persona del e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Pt_2
Stato (C.F. P.IVA_2 ) e presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- APPELLANTE -
CONTRO
,P.IVA_3 in persona del Presidente del C.d.A. e legale Controparte_1 (C.F. e P.IVA rappresentante p.t. dott. CP_2 con sede in Napoli, Vico II S. Nicola alla Dogana n. 9,
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Violi (C.F.
) ed elettivamente C.F. 1 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari, via Quintino Sella n. 40;
- APPELLATA - Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 144480/2021, pubblicata il 16.9.2021.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: come da atto di citazione in appello.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2021, il Parte_1 ha
proposto appello avverso la sentenza n. 144480/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.9.2021,
Controparte_1 della somma di € con la quale era stato condannato al pagamento in favore di
317.692,13, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado era stato introdotto da CP_1 per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'erogazione del saldo del finanziamento concesso dal Ministero nell'ambito del progetto di ricerca industriale e formazione “STRIT” (codice PON01_02366), ammesso alle agevolazioni con D.D. n.
1770/Ric del 1.10.2013.
L'attrice lamentava la decurtazione di € 317.692,13 operata dal Parte_1 in sede di liquidazione del saldo, motivata dal mancato rispetto dei “vincoli di budget previsti per le singole voci di spesa rispetto all'articolazione dei costi, da ultimo rettificata con D.D. n. 2480 del 3.11.2015", nonostante le spese rendicontate fossero state ritenute pertinenti, congrue e ammissibili sia dall'Esperto Tecnico
Scientifico (ETS) sia dall'Ufficio di controllo di I livello (UniCo).
Il Parte 1, costituitosi in primo grado, aveva resistito alla domanda, sostenendo la legittimità del proprio operato, in quanto le variazioni apportate autonomamente da CP_1 alle singole voci di spesa, pur non eccedendo il budget complessivo delle macroattività di progetto, avrebbero richiesto una preventiva autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di concessione.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda di CP_1 ritenendo che le variazioni apportate dalla società rientrassero nella previsione dell'art. 6, comma 2, del disciplinare, che consente al beneficiario di apportare autonomamente varianti all'articolazione economica del progetto, a condizione che non ne alterino il profilo tecnico-scientifico e non incidano sugli obiettivi,
e che tali varianti siano attestate come ammissibili dall'ETS. Il Giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, l'ETS aveva espresso parere positivo, confermando che le variazioni non avevano inciso sugli obiettivi del progetto e trovavano giustificazione nell'estensione temporale concessa.
Pertanto, ha concluso per l'illegittimità della decurtazione operata dal Parte_1 .
Con l'atto di appello, il Parte_1 ha impugnato la sentenza per error in iudicando e vizio di motivazione, deducendo, in sintesi, che il Tribunale, pur riconoscendo che il D.D. n. 2480/2015 costituisse il "tracciato finanziario ineludibile", avrebbe erroneamente concluso che il beneficiario potesse apportare rimodulazioni in via autonoma, indipendentemente dal rispetto dei vincoli di budget per singole voci di spesa.
Secondo l'appellante, il limite inderogabile è il budget di cofinanziamento stanziato per ciascuna voce di costo, e la distinzione tra “ammissibilità” della spesa (valutata da ETS e UniCo) e “agevolabilità" della stessa (che dipende dal rispetto di detti vincoli) giustificherebbe la decurtazione operata.
Si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. SULL'ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 6 DEL DISCIPLINARE E SULLA
PRESUNTA VIOLAZIONE DEI VINCOLI DI BUDGET.
Il nucleo centrale della controversia, riproposto con l'atto di gravame, attiene all'interpretazione della normativa pattizia che regola il rapporto di finanziamento, e in particolare alla facoltà del soggetto beneficiario di rimodulare le voci di costo all'interno del piano economico approvato. Il Parte_1 appellante sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere legittime le variazioni apportate autonomamente da CP_1 in quanto queste, pur rimanendo nel perimetro del costo totale ammesso per ciascuna macroattività (Ricerca, Sviluppo Sperimentale, Formazione), avrebbero "sforato" i budget previsti per le singole voci di spesa (es. personale, consulenze, spese generali), così come definiti dal D.D. n. 2480/2015. Tale sforamento, secondo la tesi ministeriale, renderebbe i costi,
seppur "ammissibili", non "agevolabili". La censura è priva di pregio. Il Giudice di prime cure ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 6, comma 2, del disciplinare approvato con D.D. n. 2190/2013, il quale testualmente recita:
"Varianti all'articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto e relative Attività
Progettuali, [… ] purché in coerenza con l'Agevolazione disposta e secondo le rispettive percentuali di intervento, autonomamente apportate da ciascun/dal Soggetto Beneficiario nell'ambito della/e propria/e quota/e di costo, e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incidano sugli obiettivi del Progetto, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dall'Esperto e dal Soggetto Convenzionato".
La norma citata delinea un regime di flessibilità gestionale a favore del beneficiario, consentendogli di apportare "autonomamente" variazioni all'articolazione economica del progetto, subordinandone l'ammissibilità a due precise condizioni: a) che le modifiche non alterino la natura e gli obiettivi del progetto;
b) che la conformità di tali variazioni sia attestata dagli organi di controllo tecnico (l'ETS)
e amministrativo-contabile (il Soggetto Convenzionato, ovvero UniCo).
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che entrambe le condizioni siano state soddisfatte. L'ETS, nella relazione finale del 28.12.2015, ha espressamente attestato che:
"La diversa articolazione dei costi non altera il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incide sugli obiettivi di progetto. [...] Le variazioni apportate non alterano il profilo originario tecnico-scientifico della ricerca e non incidono sugli obiettivi di progetto".
L'esperto ha inoltre giudicato il lavoro svolto “meritevole di menzione” e ha concluso che "il giudizio conclusivo in merito alla possibilità di procedere all'erogazione finale, per gli aspetti tecnico- scientifici, non può che essere positivo. Fatte salve le rettifiche contabili".
Successivamente, l'UniCo, espletate le verifiche contabili di propria competenza, ha determinato i costi ammissibili, operando degli stralci unicamente per ragioni di non conformità documentale o per il superamento del budget complessivo di una macroattività (nello specifico, € 52.555,19 per lo
Sviluppo Sperimentale), ma non ha mai contestato l'ammissibilità delle spese in ragione della mera riallocazione tra le diverse voci di costo interne al piano economico.
L'interpretazione propugnata dal Parte_1 , secondo cui ogni singola voce di spesa costituirebbe un vincolo di budget invalicabile senza una preventiva autorizzazione formale, non solo non trova alcun riscontro testuale nel disciplinare, ma ne svuoterebbe di significato la previsione di cui all'art. 6, comma 2. Se qualsiasi variazione economica, anche minima e ininfluente sugli obiettivi, richiedesse un'autorizzazione preventiva, la facoltà di apportare varianti “autonomamente” sarebbe di fatto negata, rendendo la disposizione una mera clausola di stile. La tesi ministeriale confonde, inoltre, le varianti di cui al comma 2 con quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo, che richiedono una comunicazione preventiva proprio perché "comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto".
La distinzione, infine, tra “ammissibilità” e “agevolabilità" appare, nel contesto delineato, artificiosa.
Una volta che la spesa stata giudicata ammissibile dagli organi a ciò deputati (ETS e UniCo) nel rispetto delle procedure previste dal disciplinare (incluso l'art. 6, comma 2), essa diviene per ciò stesso "agevolabile” nei limiti delle percentuali di contribuzione e dei massimali di spesa previsti per ciascuna macroattività, massimali che, a seguito delle rettifiche di UniCo, non sono stati superati da
CP_1
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto illegittima la decurtazione operata ex post dall'Amministrazione, la quale, disattendendo le positive e vincolanti valutazioni dei propri organi tecnici e di controllo, ha applicato un criterio restrittivo non previsto dalla lex specialis del rapporto.
2. SULLA PRESUNTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO E LA RICHIESTA DI
CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 C.P.C.
L'appello del Parte_1 si palesa come una mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, senza addurre nuovi elementi di fatto o di diritto idonei a scalfire la correttezza e la completezza della motivazione della sentenza impugnata. L'insistenza su una tesi giuridica già motivatamente reputata infondata dal primo giudice, basata su un'interpretazione del disciplinare palesemente contrastante con il suo tenore letterale e con la prassi seguita dagli stessi organi di controllo dell'Amministrazione, integra gli estremi dell'abuso del processo. [Cass. Civ., Sez. 1, N. 23835 del 25-08-2025]
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è giustificata in caso di “insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice" o di proposizione di un'impugnazione “i cui contenuti [siano] estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito". [Cass.
Civ., Sez. 1, N. 23835 del 25-08-2025] Nel caso di specie, l'Amministrazione appellante ha agito in giudizio senza tener conto della chiara lettera del contratto da essa stessa predisposto e delle conclusioni dei propri organi tecnici, perseverando in un'azione la cui infondatezza era agevolmente prevedibile. Tale condotta ha comportato un ingiustificato aggravio processuale per la controparte e per l'amministrazione della giustizia.
Pertanto, in accoglimento della richiesta dell'appellata, sussistono i presupposti per la condanna del
Parte_1 al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. A ciò si aggiunge la condanna per lite temeraria come sopra specificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 144480/2021, ogni altra Parte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
2. Condanna il Parte_1 in persona del CP_3 alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1 che liquida in € 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
3. Condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il Parte_1 al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 7.000,00 a titolo di responsabilità
processuale aggravata.
4. Dà atto che, essendo l'appellante un'amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente