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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/05/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7899/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Capalbo Parte_1 C.F._1
Rossella (C.F. ) e dell'Avv. De Santi Francesco ( ); C.F._2 C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Merola Controparte_1 P.IVA_1
Antonella (C.F. ); C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 06.09.2019, Controparte_1
ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 102.721,95, oltre interessi. Parte_1
A sostegno di tale pretesa, ha esposto che, in data 28.06.2007, la Parte_2
ha stipulato un contratto di mutuo con per l'importo di
[...] Controparte_2
165.760,00; ha evidenziato che la società citata è risultata inadempiente per la somma di €
1 102.721,95; ha rappresentato che ha garantito il credito in questione attraverso la Parte_1
sottoscrizione di una fideiussione omnibus e di una fideiussione specifica;
ha sostenuto di aver acquisito il credito in questione, in virtù di contratto di cessione stipulato con Controparte_2
Conseguentemente, in data 28.09.2019, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2152/2019, notificato a in data 07.10.2019. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo di aver sottoscritto un'unica fideiussione, ossia quella datata 28.06.2007, ed eccependo la nullità della medesima, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 298/1990, poiché attuativa di un'intesa anticoncorrenziale;
ha rilevato, inoltre, la decadenza dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 06.05.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e
[...]
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di due rinvii finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, all'udienza del 13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 18.11.2019, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
07.10.2019; occorre considerare, infatti, che il citato termine deve essere prorogato, ai sensi dell'art. 155 comma 5 c.p.c., essendo scaduto in data 16.11.2019, ossia di sabato.
2.1 – Inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 22.11.2019, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto
2 introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.2 – La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro tenuto in data 11.02.2021, depositato da parte opposta in data 18.02.2021.
3 – Nel merito, il credito vantato da parte opposta è scaturito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla con in data Parte_2 Controparte_2
28.06.2007; l'esistenza di tale rapporto contrattuale non è contestata e, d'altronde, è provata dal contratto allegato da parte opposta alla propria comparsa di costituzione.
L'obbligazione di garanzia relativa al debito in questione, assunta da , deriva dalla Parte_1
fideiussione specifica stipulata dal medesimo in data 28.06.2007, che è stata depositata da parte opposta (allegato 2 della comparsa di costituzione) e non è stata disconosciuta dall'opponente.
Non rileva, dunque, la fideiussione datata 28.11.2011, prodotta dell'istituto di credito, atteso che la stessa non risulta sottoscritta da , bensì da e . Parte_1 Parte_2 Parte_2
Alla luce di tale documentazione, dunque, l'esistenza del credito deve considerarsi provata.
4 – Inoltre, risulta dimostrata anche la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo a parte opposta.
4.1 – Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409); soltanto nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
3 4.2 – Nel caso di specie, parte opposta ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 93 del 08.08.2017, contenente l'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra e Atteso che il debitore non ha contestato Controparte_2 Controparte_1
l'inclusione del credito per cui è causa nell'atto di cessione, la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la qualità di cessionaria di parte opposta, in quanto il medesimo contiene specifici criteri di identificazione dei rapporti ceduti.
5 – È necessario, pertanto, procedere a verificare la validità della fideiussione in parola, alla luce dell'eccezione di nullità formulata da parte opponente, che ha sostenuto che il contratto in questione è nullo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 287/1990, essendo stata stipulata in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale.
5.1 – Al fine di esaminare tale eccezione, occorre premettere che, nell'ottobre 2002,
l predispose un modello di fideiussione omnibus, Controparte_3
procedendo alla sua diffusione presso le banche associate. Tale schema si caratterizzava principalmente per la presenza di tre clausole: una clausola di pagamento a prima richiesta, che prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; una clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; una clausola di sopravvivenza, che obbligava il fideiussore “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Nel novembre 2003, la Banca d'Italia avviò un'apposita istruttoria riguardante tale modello contrattuale, al fine di verificare se esso integrasse un'intesa restrittiva della concorrenza, consultando, altresì, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). All'esito di tale istruttoria, fu rilevato che il contenuto dello schema era sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate e che l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Conseguentemente, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, la Banca d'Italia dichiarò che le citate clausole del modello
ABI contenevano disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
4 Invero, il citato art. 2 della legge 287/90, al comma 1, definisce come intese gli accordi, le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
stabilisce, al comma 3, che le intese vietate sono nulle a ogni effetto. Conseguentemente, a seguito del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia, che sanciva la nullità del modello contrattuale predisposto dall'ABI, la giurisprudenza si è interrogata sulla sorte delle singole fideiussioni stipulate in conformità con tale schema. In particolare, ci si chiedeva se la nullità dell'intesa a monte dovesse essere estesa anche ai singoli contratti stipulati a valle o se, invece, al cliente dovesse accordarsi una tutela meramente risarcitoria;
inoltre, ci si domandava se l'eventuale nullità dei contratti a valle dovesse riguardare soltanto le clausole anticoncorrenziali, oppure l'intera fideiussione.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza la n.
41994 del 30.12.2021, in cui si è ritenuto che tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di “nullità parziale”. In effetti, occorre osservare che il citato comma 3 dell'art. 2 della legge 287/90, nella misura in cui prevede che le intese siano nulle “a ogni effetto”, induce ad affermare che l'invalidità riguarda anche i contratti che realizzano l'intesa vietata, che ne costituiscono, per l'appunto, un effetto. Del resto, tale soluzione ermeneutica è coerente con l'interesse protetto dalla normativa antitrust, che è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Difatti, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non avrebbe una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Diversamente, il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
5 La nullità delle fideiussioni stipulate dalle banche con i singoli clienti, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, è soltanto parziale e concerne esclusivamente le clausole lesive della concorrenza. Sul punto, si deve considerare che l'art. 1419 comma 1 c.c. enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
“conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale;
da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto. Di conseguenza, la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla deve essere fornita da chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso in esame, è abbastanza infrequente che si dimostri che le parti non avrebbero stipulato il contratto, in assenza delle clausole nulle. Da un lato, infatti, con riferimento al garante, bisogna osservare che le clausole nulle producono l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
d'altro canto, peraltro, il fideiussore, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo normalmente cointeressato alla concessione del finanziamento. Dall'altro lato, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Per questo motivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
5.2 – È necessario verificare, dunque, se il principio in questione possa essere applicato anche nel
6 caso in esame;
a tal fine, occorre dimostrare che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale tra gli imprenditori bancari.
Sul punto, si deve precisare che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019); siffatta attitudine probatoria, tuttavia, è limitata ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta dall'ente in parola, ossia dal 2002 al 2005
(cfr. Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n. 26380; Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n.
26383). In effetti, solo con riferimento al periodo compreso tra l'adozione del modello contrattuale dell'ABI e l'emanazione del provvedimento n. 55/2005, è stata accertata la diffusione delle clausole illegittime, che segnalava l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori di mercato. Non è stato verificato, invece, che l'intesa in questione sia esistita anche successivamente al 2005, dal momento che la Banca d'Italia non ha effettuato alcuna istruttoria relativa alla perdurante diffusione dello schema contrattuale de quo; del resto, bisogna evidenziare che, a seguito del citato provvedimento, l'ABI ha adottato un nuovo modello di fideiussione omnibus. In altri termini, l'accertamento della Banca d'Italia non riguarda i contratti successivi al 02.05.2005 e, dunque, il provvedimento emanato dalla medesima non assume la funzione di prova privilegiata, con riferimento ai contratti stipulati dopo tale data;
conseguentemente, si determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore di provare l'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione di cui domandi l'accertamento di nullità per violazione della normativa antitrust.
Peraltro, non è sufficiente che la parte dimostri che la fideiussione sottoposta all'attenzione dell'autorità giudiziaria appaia speculare rispetto allo schema contrattuale stigmatizzato dalla
Banca d'Italia; difatti, tale circostanza non esclude che vi fossero nello stesso periodo delle banche che offrivano condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante. La prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale esige, dunque, che si dimostri l'ampia diffusione del modello contrattuale in questione tra gli imprenditori bancari al momento della stipulazione della singola fideiussione, in modo tale che sia stata effettivamente limitata la possibilità di scelta del contraente. D'altronde, lo stesso provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia esplicitamente riconosce che le clausole oggetto di contestazione
7 risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite, in quanto relative a norme derogabili;
esse venivano contestate solo “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”: l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in uno schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria e che, dunque, esse venivano applicate in maniera uniforme dagli imprenditori bancari.
Del resto, la necessità, per l'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito. In effetti, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e
8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016
n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Corte d'appello Ancona 30 maggio 2023, n. 897; Trib. Napoli Sez. spec.
Impresa 17 febbraio 2023, n. 1767; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre
2019 n. 17243).
5.3 – Nel caso di specie, la fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente è stata stipulata in data 28.06.2007: con riferimento a tale periodo non può essere invocato il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ai fini della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate in precedenza.
Dal momento che il garante non ha fornito prova dell'esistenza di siffatta intesa al momento della conclusione del contratto di fideiussione, i contratti in questione non possono considerarsi attuativi della stessa. Conseguentemente, l'eccezione di nullità deve essere disattesa.
Il rigetto della citata eccezione implica la validità della deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 7 delle citate fideiussioni;
pertanto, non può essere applicato all'istituto di credito il termine semestrale di decadenza previsto dalla citata disposizione normativa.
5.4 – In definitiva, la domanda formulata da parte opposta attraverso il ricorso monitorio risulta fondata, in quanto basata su un contratto validamente stipulato.
6 – Cionondimeno, occorre rilevare che, nelle more del giudizio, il credito per cui è causa è stato parzialmente adempiuto, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata immobiliare,
8 intrapresa dalla creditrice nei confronti del coobbligato . Parte_2
In effetti, parte opponente ha depositato, in data 10.12.2024, il piano di riparto redatto nel corso di tale procedura esecutiva e approvato in data 07.06.2023, dal quale si evince che la società creditrice ha richiesto l'importo di € 112.995,00 e ha ricevuto € 106.331,26, risultando parzialmente insoddisfatta. All'interno del conteggio allegato alle note del 19.03.2025, parte opponente ha confermato di aver percepito tale importo.
6.1 – Alla luce di tali considerazioni, sussistono le condizioni per la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere, giacché il credito per cui è causa è stato in parte adempiuto nel corso del presente giudizio.
Invero, tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n.
13085).
6.2 – È necessario quantificare, a questo punto, il credito residuo a seguito del parziale adempimento. All'interno del conteggio allegato alle note depositate in data 19.03.2025,
l'opposta ha evidenziato che resta dovuto l'importo di € 38.876,44; tale conteggio è stato contestato dall'opponente, che ha affermato che il debito è stato integralmente adempiuto.
Il calcolo effettuato dalla società creditrice non è condivisibile, poiché esso fa decorrere gli interessi dal 01.11.2016, invece che dal 01.08.2017, come richiesto all'interno del ricorso
9 monitorio;
esso, inoltre, determina l'importo complessivo dovuto per capitale e interessi in maniera nettamente superiore rispetto a quello computato e richiesto dal medesimo ente all'interno della procedura esecutiva immobiliare citata in precedenza. Al contempo, non si può condividere l'impostazione dell'opponente, secondo cui il credito sarebbe estinto, dal momento che il piano di riparto stilato all'interno della procedura esecutiva indica l'esistenza di un credito residuo in favore della . Controparte_4
La quantificazione del credito residuo, in effetti, deve necessaria fondarsi sul citato piano di riparto, da cui si evince che, alla data del 12.05.2023, il credito dell'odierna opposta, per capitale e interessi, ammontava a € 112.995,00, per sua stessa ammissione. In data 29.08.2023, la società ha conseguito il saldo del pagamento di € 106.331,26; poiché non è possibile, sulla base della documentazione in atti, verificare l'imputazione di tale pagamento, essa deve essere effettuata secondo il criterio dettato dall'art. 1194 comma 2 c.c., secondo cui il pagamento in conto di capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi. Conseguentemente, devono ritenersi interamente adempiuti gli interessi maturati fino alla data del 12.05.2025; la differenza tra l'importo richiesto dal creditore e quello ricevuto, pari a € 6.663,94, deve essere qualificata come sorta capitale ancora dovuta dal debitore;
su tale importo sono dovuti gli interessi maturati a far data dal 12.05.2023, ossia gli interessi successivi alla quantificazione effettuata dalla stessa opponente nell'ambito della procedura esecutiva.
6.3 – In definitiva, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo pari a € 6.663,94, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 12.05.2023 e fino alla pronuncia della presente sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
7 – Le spese del presente giudizio e quelle del procedimento monitorio devono essere poste a carico dell'opponente, in favore dell'opposta, alla luce della soccombenza, anche virtuale;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia V e della tabella VIII fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, alla luce del valore della lite, più prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento che al massimo indicato dalla stessa;
oltre a € 405,60 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
10
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 6.663,94, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 12.05.2023 e fino alla pronuncia della presente sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.051,50 per compensi professionali relativi alla fase di opposizione, € 1.121,00 per compensi professionali relativi al procedimento monitorio, €
405,60 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7899/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Capalbo Parte_1 C.F._1
Rossella (C.F. ) e dell'Avv. De Santi Francesco ( ); C.F._2 C.F._3
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Merola Controparte_1 P.IVA_1
Antonella (C.F. ); C.F._4
OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 06.09.2019, Controparte_1
ha chiesto di ingiungere a il pagamento di € 102.721,95, oltre interessi. Parte_1
A sostegno di tale pretesa, ha esposto che, in data 28.06.2007, la Parte_2
ha stipulato un contratto di mutuo con per l'importo di
[...] Controparte_2
165.760,00; ha evidenziato che la società citata è risultata inadempiente per la somma di €
1 102.721,95; ha rappresentato che ha garantito il credito in questione attraverso la Parte_1
sottoscrizione di una fideiussione omnibus e di una fideiussione specifica;
ha sostenuto di aver acquisito il credito in questione, in virtù di contratto di cessione stipulato con Controparte_2
Conseguentemente, in data 28.09.2019, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2152/2019, notificato a in data 07.10.2019. Parte_1
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 18.11.2019, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo di aver sottoscritto un'unica fideiussione, ossia quella datata 28.06.2007, ed eccependo la nullità della medesima, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 298/1990, poiché attuativa di un'intesa anticoncorrenziale;
ha rilevato, inoltre, la decadenza dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 – Con comparsa depositata in data 06.05.2020, si è costituita in giudizio Controparte_1
argomentando in merito all'infondatezza dell'opposizione formulata dalla controparte e
[...]
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 – Alla prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, le parti sono state invitate a esperire il procedimento obbligatorio di mediazione. Espletato tale procedimento, il Giudice ha assegnato, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di due rinvii finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, all'udienza del 13.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 18.11.2019, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
07.10.2019; occorre considerare, infatti, che il citato termine deve essere prorogato, ai sensi dell'art. 155 comma 5 c.p.c., essendo scaduto in data 16.11.2019, ossia di sabato.
2.1 – Inoltre, l'opposizione è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 22.11.2019, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto
2 introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.2 – La procedibilità della domanda è confermata dall'esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, regolarmente espletato dalle parti, a seguito dell'invito formulato dal Giudice, e conclusosi negativamente, come da verbale dell'incontro tenuto in data 11.02.2021, depositato da parte opposta in data 18.02.2021.
3 – Nel merito, il credito vantato da parte opposta è scaturito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla con in data Parte_2 Controparte_2
28.06.2007; l'esistenza di tale rapporto contrattuale non è contestata e, d'altronde, è provata dal contratto allegato da parte opposta alla propria comparsa di costituzione.
L'obbligazione di garanzia relativa al debito in questione, assunta da , deriva dalla Parte_1
fideiussione specifica stipulata dal medesimo in data 28.06.2007, che è stata depositata da parte opposta (allegato 2 della comparsa di costituzione) e non è stata disconosciuta dall'opponente.
Non rileva, dunque, la fideiussione datata 28.11.2011, prodotta dell'istituto di credito, atteso che la stessa non risulta sottoscritta da , bensì da e . Parte_1 Parte_2 Parte_2
Alla luce di tale documentazione, dunque, l'esistenza del credito deve considerarsi provata.
4 – Inoltre, risulta dimostrata anche la sussistenza della titolarità attiva del credito in capo a parte opposta.
4.1 – Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n. 22409); soltanto nel caso in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
3 4.2 – Nel caso di specie, parte opposta ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 93 del 08.08.2017, contenente l'avviso del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra e Atteso che il debitore non ha contestato Controparte_2 Controparte_1
l'inclusione del credito per cui è causa nell'atto di cessione, la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la qualità di cessionaria di parte opposta, in quanto il medesimo contiene specifici criteri di identificazione dei rapporti ceduti.
5 – È necessario, pertanto, procedere a verificare la validità della fideiussione in parola, alla luce dell'eccezione di nullità formulata da parte opponente, che ha sostenuto che il contratto in questione è nullo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 287/1990, essendo stata stipulata in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale.
5.1 – Al fine di esaminare tale eccezione, occorre premettere che, nell'ottobre 2002,
l predispose un modello di fideiussione omnibus, Controparte_3
procedendo alla sua diffusione presso le banche associate. Tale schema si caratterizzava principalmente per la presenza di tre clausole: una clausola di pagamento a prima richiesta, che prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; una clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.; una clausola di sopravvivenza, che obbligava il fideiussore “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
Nel novembre 2003, la Banca d'Italia avviò un'apposita istruttoria riguardante tale modello contrattuale, al fine di verificare se esso integrasse un'intesa restrittiva della concorrenza, consultando, altresì, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). All'esito di tale istruttoria, fu rilevato che il contenuto dello schema era sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate e che l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non poteva essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Conseguentemente, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, la Banca d'Italia dichiarò che le citate clausole del modello
ABI contenevano disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
4 Invero, il citato art. 2 della legge 287/90, al comma 1, definisce come intese gli accordi, le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
stabilisce, al comma 3, che le intese vietate sono nulle a ogni effetto. Conseguentemente, a seguito del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia, che sanciva la nullità del modello contrattuale predisposto dall'ABI, la giurisprudenza si è interrogata sulla sorte delle singole fideiussioni stipulate in conformità con tale schema. In particolare, ci si chiedeva se la nullità dell'intesa a monte dovesse essere estesa anche ai singoli contratti stipulati a valle o se, invece, al cliente dovesse accordarsi una tutela meramente risarcitoria;
inoltre, ci si domandava se l'eventuale nullità dei contratti a valle dovesse riguardare soltanto le clausole anticoncorrenziali, oppure l'intera fideiussione.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza la n.
41994 del 30.12.2021, in cui si è ritenuto che tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di “nullità parziale”. In effetti, occorre osservare che il citato comma 3 dell'art. 2 della legge 287/90, nella misura in cui prevede che le intese siano nulle “a ogni effetto”, induce ad affermare che l'invalidità riguarda anche i contratti che realizzano l'intesa vietata, che ne costituiscono, per l'appunto, un effetto. Del resto, tale soluzione ermeneutica è coerente con l'interesse protetto dalla normativa antitrust, che è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Difatti, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non avrebbe una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. Diversamente, il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust.
5 La nullità delle fideiussioni stipulate dalle banche con i singoli clienti, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, è soltanto parziale e concerne esclusivamente le clausole lesive della concorrenza. Sul punto, si deve considerare che l'art. 1419 comma 1 c.c. enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
“conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale;
da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto. Di conseguenza, la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla deve essere fornita da chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso in esame, è abbastanza infrequente che si dimostri che le parti non avrebbero stipulato il contratto, in assenza delle clausole nulle. Da un lato, infatti, con riferimento al garante, bisogna osservare che le clausole nulle producono l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione;
d'altro canto, peraltro, il fideiussore, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo normalmente cointeressato alla concessione del finanziamento. Dall'altro lato, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Per questo motivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
5.2 – È necessario verificare, dunque, se il principio in questione possa essere applicato anche nel
6 caso in esame;
a tal fine, occorre dimostrare che il contratto di fideiussione sia stato stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale tra gli imprenditori bancari.
Sul punto, si deve precisare che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019); siffatta attitudine probatoria, tuttavia, è limitata ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nel medesimo periodo oggetto dell'istruttoria condotta dall'ente in parola, ossia dal 2002 al 2005
(cfr. Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n. 26380; Cassazione civile sez. I, 10/10/2024, n.
26383). In effetti, solo con riferimento al periodo compreso tra l'adozione del modello contrattuale dell'ABI e l'emanazione del provvedimento n. 55/2005, è stata accertata la diffusione delle clausole illegittime, che segnalava l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori di mercato. Non è stato verificato, invece, che l'intesa in questione sia esistita anche successivamente al 2005, dal momento che la Banca d'Italia non ha effettuato alcuna istruttoria relativa alla perdurante diffusione dello schema contrattuale de quo; del resto, bisogna evidenziare che, a seguito del citato provvedimento, l'ABI ha adottato un nuovo modello di fideiussione omnibus. In altri termini, l'accertamento della Banca d'Italia non riguarda i contratti successivi al 02.05.2005 e, dunque, il provvedimento emanato dalla medesima non assume la funzione di prova privilegiata, con riferimento ai contratti stipulati dopo tale data;
conseguentemente, si determina la riespansione dell'ordinario onere probatorio di parte, che impone all'attore di provare l'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione di cui domandi l'accertamento di nullità per violazione della normativa antitrust.
Peraltro, non è sufficiente che la parte dimostri che la fideiussione sottoposta all'attenzione dell'autorità giudiziaria appaia speculare rispetto allo schema contrattuale stigmatizzato dalla
Banca d'Italia; difatti, tale circostanza non esclude che vi fossero nello stesso periodo delle banche che offrivano condizioni fideiussorie più favorevoli e migliori di quelle materialmente sottoscritte dal garante. La prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale esige, dunque, che si dimostri l'ampia diffusione del modello contrattuale in questione tra gli imprenditori bancari al momento della stipulazione della singola fideiussione, in modo tale che sia stata effettivamente limitata la possibilità di scelta del contraente. D'altronde, lo stesso provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia esplicitamente riconosce che le clausole oggetto di contestazione
7 risultavano in se stesse ed anche nella loro combinazione del tutto lecite, in quanto relative a norme derogabili;
esse venivano contestate solo “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”: l'effetto anticoncorrenziale era determinato dal fatto che esse risultavano inserite in uno schema negoziale predisposto dall'associazione bancaria e che, dunque, esse venivano applicate in maniera uniforme dagli imprenditori bancari.
Del resto, la necessità, per l'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole sopra richiamate è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito. In effetti, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e
8 dello schema uniforme ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016
n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Corte d'appello Ancona 30 maggio 2023, n. 897; Trib. Napoli Sez. spec.
Impresa 17 febbraio 2023, n. 1767; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre
2019 n. 17243).
5.3 – Nel caso di specie, la fideiussione sottoscritta dall'odierno opponente è stata stipulata in data 28.06.2007: con riferimento a tale periodo non può essere invocato il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia ai fini della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate in precedenza.
Dal momento che il garante non ha fornito prova dell'esistenza di siffatta intesa al momento della conclusione del contratto di fideiussione, i contratti in questione non possono considerarsi attuativi della stessa. Conseguentemente, l'eccezione di nullità deve essere disattesa.
Il rigetto della citata eccezione implica la validità della deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 7 delle citate fideiussioni;
pertanto, non può essere applicato all'istituto di credito il termine semestrale di decadenza previsto dalla citata disposizione normativa.
5.4 – In definitiva, la domanda formulata da parte opposta attraverso il ricorso monitorio risulta fondata, in quanto basata su un contratto validamente stipulato.
6 – Cionondimeno, occorre rilevare che, nelle more del giudizio, il credito per cui è causa è stato parzialmente adempiuto, nell'ambito della procedura di esecuzione forzata immobiliare,
8 intrapresa dalla creditrice nei confronti del coobbligato . Parte_2
In effetti, parte opponente ha depositato, in data 10.12.2024, il piano di riparto redatto nel corso di tale procedura esecutiva e approvato in data 07.06.2023, dal quale si evince che la società creditrice ha richiesto l'importo di € 112.995,00 e ha ricevuto € 106.331,26, risultando parzialmente insoddisfatta. All'interno del conteggio allegato alle note del 19.03.2025, parte opponente ha confermato di aver percepito tale importo.
6.1 – Alla luce di tali considerazioni, sussistono le condizioni per la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere, giacché il credito per cui è causa è stato in parte adempiuto nel corso del presente giudizio.
Invero, tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/05/2008, n.
13085).
6.2 – È necessario quantificare, a questo punto, il credito residuo a seguito del parziale adempimento. All'interno del conteggio allegato alle note depositate in data 19.03.2025,
l'opposta ha evidenziato che resta dovuto l'importo di € 38.876,44; tale conteggio è stato contestato dall'opponente, che ha affermato che il debito è stato integralmente adempiuto.
Il calcolo effettuato dalla società creditrice non è condivisibile, poiché esso fa decorrere gli interessi dal 01.11.2016, invece che dal 01.08.2017, come richiesto all'interno del ricorso
9 monitorio;
esso, inoltre, determina l'importo complessivo dovuto per capitale e interessi in maniera nettamente superiore rispetto a quello computato e richiesto dal medesimo ente all'interno della procedura esecutiva immobiliare citata in precedenza. Al contempo, non si può condividere l'impostazione dell'opponente, secondo cui il credito sarebbe estinto, dal momento che il piano di riparto stilato all'interno della procedura esecutiva indica l'esistenza di un credito residuo in favore della . Controparte_4
La quantificazione del credito residuo, in effetti, deve necessaria fondarsi sul citato piano di riparto, da cui si evince che, alla data del 12.05.2023, il credito dell'odierna opposta, per capitale e interessi, ammontava a € 112.995,00, per sua stessa ammissione. In data 29.08.2023, la società ha conseguito il saldo del pagamento di € 106.331,26; poiché non è possibile, sulla base della documentazione in atti, verificare l'imputazione di tale pagamento, essa deve essere effettuata secondo il criterio dettato dall'art. 1194 comma 2 c.c., secondo cui il pagamento in conto di capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi. Conseguentemente, devono ritenersi interamente adempiuti gli interessi maturati fino alla data del 12.05.2025; la differenza tra l'importo richiesto dal creditore e quello ricevuto, pari a € 6.663,94, deve essere qualificata come sorta capitale ancora dovuta dal debitore;
su tale importo sono dovuti gli interessi maturati a far data dal 12.05.2023, ossia gli interessi successivi alla quantificazione effettuata dalla stessa opponente nell'ambito della procedura esecutiva.
6.3 – In definitiva, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo pari a € 6.663,94, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 12.05.2023 e fino alla pronuncia della presente sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
7 – Le spese del presente giudizio e quelle del procedimento monitorio devono essere poste a carico dell'opponente, in favore dell'opposta, alla luce della soccombenza, anche virtuale;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia V e della tabella VIII fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, alla luce del valore della lite, più prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento che al massimo indicato dalla stessa;
oltre a € 405,60 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 6.663,94, oltre interessi convenzionali a decorrere dal 12.05.2023 e fino alla pronuncia della presente sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.051,50 per compensi professionali relativi alla fase di opposizione, € 1.121,00 per compensi professionali relativi al procedimento monitorio, €
405,60 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 30/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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