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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
N. R.G. 1751/2024
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1751 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(TN), Via Monte Nero n. 9, (codice fiscale , e CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], Frazione
[...]
Fontana Nuova n. 7, (codice fiscale ), entrambe C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Federica Costanzi, (codice fiscale
[...]
), con domicilio eletto nello studio della stessa in Malè (TN), C.F._3
Piazza Garibaldi n. 9, giusta delega in calce all'atto di citazione;
-Attrici
CONTRO fu ed eredi;
CP_1 Per_1
-Convenuti
OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: all'udienza del 23 aprile 2025, parte attrice concludeva come da atto di citazione, domandando quanto segue: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che le attrici , nata a [...]
Cles (TN) il 29 febbraio 1968, codice fiscale e CodiceFiscale_4 Pt_2
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._5
, sono divenute proprietarie esclusive, in ragione di 1/2 ind.ciasc., per
[...]
intervenuta usucapione ventennale, della quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T.
680 C.C. BRESIMO di intavolata proprietà di fu , sulla CP_1 Per_1
quale risulta eretto edificio censito con il sub 1 della ped. 177, da identificarsi con nuovo tipo di frazionamento per corrispondenza fra uffici catasto e tavolare
a seguito del riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Ordinarsi le conseguenti operazioni tavolari. Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e C.N.P.A. in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ai convenuti, le attrici
[...]
e rappresentavano di possedere e utilizzare, in modo Parte_1 Parte_2 continuato, pacifico e manifesto, incontestato e uti domino, da oltre vent'anni ed in comune fra loro, la quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C.
BRESIMO di intavolata proprietà di fu Precisavano di CP_1 Per_1
essere già comproprietarie intavolate delle restanti quote in ragione di 51/108 ind.ciasc. per successione al padre deceduto il 01/02/1994, e alla Persona_2 madre deceduta il 02/12/2007 (doc. 1 allegato all'atto Persona_3
introduttivo del giudizio). Rappresentavano, altresì, che sulla predetta p.f. 414 era eretto parte di edificio (doc. 2), insistente contestualmente anche su altre particelle, già di proprietà delle odierne attrici, dunque già comproprietarie per accessione nel possesso anche della precitata quota di tale costruzione.
Segnatamente, con foglio di notifica n. 49, mappa n. 19 dell'Ufficio del Catasto
Pag. 2 di 8 di dell'agosto 1957, l'edificio in parola veniva identificato con la p.ed. 177, Pt_3
che risultava ora eretta su parte delle pp.ff. 412/1, 413/2 e 394 in P.T. 463 C.C.
BRESIMO, già di proprietà delle attrici in ragione di 1/2 ind. ciasc., oltre che sulla parte della p.f. 414, come già specificato;
tale rappresentazione grafica veniva inserita in mappa a seguito dell'incendio avvenuto a Bresimo nel 1954 in sostituzione delle precedenti particelle fondiarie (docc. 4 e 5). Più precisamente, le attrici evidenziavano che la p.ed. 177 C.C. BRESIMO, che insisteva ora sulle pp.ff. 394, 412/1, 413/2, già di proprietà delle attrici, e sulla p.f. 414 (oggetto della presente domanda di usucapione), risultava solo tratteggiata nella mappa catastale (doc. 4) e quindi non eretta con apposito tipo di frazionamento;
nondimeno, risultava censita regolarmente, come da certificato catastale (doc. 6).
A fondamento dell'odierno giudizio, le attrici rappresentavano che l'immobile, catastalmente identificato come p.ed. 177, era stato utilizzato e goduto – per oltre vent'anni – in via esclusiva dalle stesse in comunione fra loro e, prima, cioè a partire dal 1962, dai loro danti causa a titolo successorio;
in particolare, la destinazione dell'immobile era quella di casa di abitazione, con annessa casa rurale con stalle, fienile e andito, come da planimetria (doc. 7). Infine, le attrici affermavano che, in seguito alla morte dei genitori, le stesse avevano provveduto,
a propria cura e spese, a mutare la destinazione dell'area rurale dell'immobile e che, in particolare, i locali prima adibiti a stalla e fienile, erano divenuti casa di abitazione.
Quanto, poi, ai precitati proprietari tavolari convenuti, le attrici rappresentavano che non erano mai sorte contestazioni in merito al possesso dell'immobile oggetto di usucapione;
negli ultimi vent'anni, precisamente, nessun altro aveva mai avuto il possesso di detto immobile;
dunque, il possesso era stato sempre esercitato senza alcun'autorizzazione o interessamento ad opera del proprietario intavolato, né dai suoi aventi causa a titolo successorio.
Pag. 3 di 8 In ragione dei fatti esposti, le attrici avanzavano, pertanto, le richieste riportate in epigrafe.
La causa veniva istruita con le prove orali ritenute rilevanti.
All'udienza del 08 gennaio 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 23 aprile 2025, il procuratore di parte attrice concludeva come da atto di citazione e la causa veniva rimessa in decisione.
…………….
Tanto premesso, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito la domanda formulata dalle attrici è fondata e deve, quindi, essere accolta.
Al riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio delle predette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene. Pertanto, colui che agisce in giudizio, al fine di essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus. In particolare, l'animus si sostanzia nell'intenzione di comportarsi quale titolare del bene e può essere desunto in via presuntiva dal corpus qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tale ipotesi è il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante
Pag. 4 di 8 un titolo che gli conferiva un diritto di carattere solo personale (cfr. Cass. n.
15755/2001).
Infine, per quanto attiene al possesso dei danti causa iure successionis, si precisa che, a mente dell'art. 1146, co. 1, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”, realizzando la c.d. successio possessionis, e ciò anche qualora l'erede, di fatto, “non ha avuto il possesso nel periodo intermedio tra la delazione e l'accettazione dell'eredità”; infatti, “l'erede, data l'efficacia retroattiva dell'accettazione, continua il possesso con effetto dall'apertura della successione. Il possesso dell'autore e quello dell'erede si considerano come un unico possesso” (cfr. Relazione al codice civile, n. 538).
Orbene, ciò premesso in diritto, posto che oggetto di causa è la quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C. BRESIMO, si evidenza che, nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che:
- le attrici hanno posseduto in maniera continuata, pacifica ed esclusiva, per oltre 20 anni, la quota di immobile di cui è causa e quest'ultima è stata prima, altresì, posseduta e goduta in modo pacifico, esclusivo, pubblico e incontestato dai danti causa per via successoria delle medesime attrici;
infatti, il testimone ha affermato di conoscere i Testimone_1 luoghi di cui è causa perché “andavo a trovare i nonni. Questo da quando ero piccolo. L'edificio già c'era. Lo stesso era occupato prima dai genitori delle attrici e poi dalle stesse. La casa è stata ricostruita intorno al 56/58 sulla base del piano provinciale dell'agricoltura.”; anche il teste ha confermato l'utilizzo dell'immobile ad opera delle attrici, Testimone_2
dichiarando di conoscere i luoghi perché “Nei primi anni del 90, per motivi professionali, mi sono consultato con la IG , quale Parte_2
geometra. Al tempo mi sono recato sui luoghi per avere della documentazione e l'edificio già c'era. L'edificio era adibito a casa di abitazione e già era occupato dalle attrici. Poi sono ritornato sui luoghi
Pag. 5 di 8 sempre per ragioni professionali e la situazione era sempre immutata”; inoltre, il teste ha dichiarato: “non sono mai sorte Testimone_2
contestazioni in ordine all'uso dell'immobile né ho mai visto sui luoghi qualcun altro a parte le attrici e i loro danti causa”; ciò è, poi, confermato dal teste che ha affermato “vero. Sui luoghi non ho Testimone_1
mai visto nessun'altro” e che sulla titolarità dell'immobile non ha “Mai sentito contestazioni”, specificando di non avere mai sentito parlare, né di avere mai visto, , proprietario intavolato della quota di CP_1
particella di cui è causa (cfr. verbale udienza dd. 23-04-2025);
- la quota di immobile di cui è causa è parte integrante dell'immobile menzionato dalle attrici nei propri atti, come edificio adibito ad abitazione e, prima, ad uso rurale;
infatti, il testimone ha Testimone_1
riconosciuto, nelle fotografie prodotte da parte attrice, l'immobile in parola e ne ha descritto l'impiego e la disposizione degli spazi, affermando: “Sotto c'erano delle cantine e la stalla;
c'era anche a destra il fienile. L'abitazione vera e propria si sposta, invece, verso sinistra.”; parimenti, il teste ha confermato le circostanze appena Testimone_2 indicate, dichiarando: “Io sono stato nell'abitazione e c'erano anche degli attrezzi, un deposito, ovvero si trattava di casa agricola. Al piano superiore c'era l'abitazione.” (cfr. verbale udienza dd. 23-04-2025);
- il teste , alla luce delle sue competenze professionali, in Testimone_2
ordine alla indicazione dell'edificio sulle mappe catastali con linee solo tratteggiate, anziché continue, ha precisato che: “La presenza delle righe indica che l'edificio c'è e che è predisposto per l'intavolazione” (cfr. verbale udienza dd. 23-04-2025);
Dagli atti di causa, risulta, altresì, che le attrici hanno sostenuto i costi dovuti al mutamento di destinazione d'uso di alcune delle stanze dell'immobile riportato
Pag. 6 di 8 in epigrafe, in particolare per comportare la trasformazione di alcuni vani da uso agricolo (stalla e fienile) a uso abitativo (cfr. atto di citazione).
Da quanto appena illustrato, dunque, emerge il possesso continuato (per almeno vent'anni), non violento, né clandestino ad opera delle attrici e Parte_1
e tale possesso si è manifestato anche attraverso le precitate opere Parte_2
di manutenzione e la cura generale dell'immobile. In particolare, l'effettuazione delle opere di mutamento di destinazione d'uso dei vani dell'immobile costituisce compimento di attività idonea all'esterno a manifestare la volontà di possedere uti dominus la quota di immobile oggetto del presente giudizio. In altri termini, l'animus utile ai fini della maturazione dell'usucapione è desumibile in via presuntiva dal corpus, a causa dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 15755/2001).
Alla luce di quanto esposto in via di fatto, di quanto premesso in punto di diritto e di quanto emerso dall'attività istruttoria, consegue che va accertato e dichiarato che le attrici hanno acquistato, per maturata usucapione del relativo diritto di proprietà, la quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C. BRESIMO, in comproprietà fra di loro.
Venendo, ora, alle spese di lite, nulla si dispone sulle stesse, in ragione della mancata opposizione di parte convenuta alle richieste avanzate da parte attrice, considerando – specificamente – che quest'ultima ha formulato istanza di liquidazione delle spese solo in caso di opposizione;
e, ancora, a motivo della contumacia di parte convenuta, nonché, infine, tenuto conto della scarsa complessità della causa, della sua natura e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
Pag. 7 di 8 -Accoglie la domanda delle attrici, (nata a [...]-TN il 29 Parte_1
febbraio 1968 e residente a [...]) e Parte_2
(nata a [...]-TN il 22 agosto 1970 e residente a [...], Frazione Fontana
Nuova n. 7), accertando l'intervenuto acquisito per usucapione, a favore delle stesse, del diritto di proprietà, in comunione fra loro (in ragione di ½ ind.ciasc.), della quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C. BRESIMO, con ordine al competente Ufficio del Libro Fondiario di intavolazione della presente sentenza;
-Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Trento, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario
N. R.G. 1751/2024
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Di
Bernardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1751 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(TN), Via Monte Nero n. 9, (codice fiscale , e CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] il [...] e residente a [...], Frazione
[...]
Fontana Nuova n. 7, (codice fiscale ), entrambe C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Federica Costanzi, (codice fiscale
[...]
), con domicilio eletto nello studio della stessa in Malè (TN), C.F._3
Piazza Garibaldi n. 9, giusta delega in calce all'atto di citazione;
-Attrici
CONTRO fu ed eredi;
CP_1 Per_1
-Convenuti
OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: all'udienza del 23 aprile 2025, parte attrice concludeva come da atto di citazione, domandando quanto segue: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che le attrici , nata a [...]
Cles (TN) il 29 febbraio 1968, codice fiscale e CodiceFiscale_4 Pt_2
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._5
, sono divenute proprietarie esclusive, in ragione di 1/2 ind.ciasc., per
[...]
intervenuta usucapione ventennale, della quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T.
680 C.C. BRESIMO di intavolata proprietà di fu , sulla CP_1 Per_1
quale risulta eretto edificio censito con il sub 1 della ped. 177, da identificarsi con nuovo tipo di frazionamento per corrispondenza fra uffici catasto e tavolare
a seguito del riconoscimento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
Ordinarsi le conseguenti operazioni tavolari. Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e C.N.P.A. in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ai convenuti, le attrici
[...]
e rappresentavano di possedere e utilizzare, in modo Parte_1 Parte_2 continuato, pacifico e manifesto, incontestato e uti domino, da oltre vent'anni ed in comune fra loro, la quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C.
BRESIMO di intavolata proprietà di fu Precisavano di CP_1 Per_1
essere già comproprietarie intavolate delle restanti quote in ragione di 51/108 ind.ciasc. per successione al padre deceduto il 01/02/1994, e alla Persona_2 madre deceduta il 02/12/2007 (doc. 1 allegato all'atto Persona_3
introduttivo del giudizio). Rappresentavano, altresì, che sulla predetta p.f. 414 era eretto parte di edificio (doc. 2), insistente contestualmente anche su altre particelle, già di proprietà delle odierne attrici, dunque già comproprietarie per accessione nel possesso anche della precitata quota di tale costruzione.
Segnatamente, con foglio di notifica n. 49, mappa n. 19 dell'Ufficio del Catasto
Pag. 2 di 8 di dell'agosto 1957, l'edificio in parola veniva identificato con la p.ed. 177, Pt_3
che risultava ora eretta su parte delle pp.ff. 412/1, 413/2 e 394 in P.T. 463 C.C.
BRESIMO, già di proprietà delle attrici in ragione di 1/2 ind. ciasc., oltre che sulla parte della p.f. 414, come già specificato;
tale rappresentazione grafica veniva inserita in mappa a seguito dell'incendio avvenuto a Bresimo nel 1954 in sostituzione delle precedenti particelle fondiarie (docc. 4 e 5). Più precisamente, le attrici evidenziavano che la p.ed. 177 C.C. BRESIMO, che insisteva ora sulle pp.ff. 394, 412/1, 413/2, già di proprietà delle attrici, e sulla p.f. 414 (oggetto della presente domanda di usucapione), risultava solo tratteggiata nella mappa catastale (doc. 4) e quindi non eretta con apposito tipo di frazionamento;
nondimeno, risultava censita regolarmente, come da certificato catastale (doc. 6).
A fondamento dell'odierno giudizio, le attrici rappresentavano che l'immobile, catastalmente identificato come p.ed. 177, era stato utilizzato e goduto – per oltre vent'anni – in via esclusiva dalle stesse in comunione fra loro e, prima, cioè a partire dal 1962, dai loro danti causa a titolo successorio;
in particolare, la destinazione dell'immobile era quella di casa di abitazione, con annessa casa rurale con stalle, fienile e andito, come da planimetria (doc. 7). Infine, le attrici affermavano che, in seguito alla morte dei genitori, le stesse avevano provveduto,
a propria cura e spese, a mutare la destinazione dell'area rurale dell'immobile e che, in particolare, i locali prima adibiti a stalla e fienile, erano divenuti casa di abitazione.
Quanto, poi, ai precitati proprietari tavolari convenuti, le attrici rappresentavano che non erano mai sorte contestazioni in merito al possesso dell'immobile oggetto di usucapione;
negli ultimi vent'anni, precisamente, nessun altro aveva mai avuto il possesso di detto immobile;
dunque, il possesso era stato sempre esercitato senza alcun'autorizzazione o interessamento ad opera del proprietario intavolato, né dai suoi aventi causa a titolo successorio.
Pag. 3 di 8 In ragione dei fatti esposti, le attrici avanzavano, pertanto, le richieste riportate in epigrafe.
La causa veniva istruita con le prove orali ritenute rilevanti.
All'udienza del 08 gennaio 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti dei convenuti, ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 23 aprile 2025, il procuratore di parte attrice concludeva come da atto di citazione e la causa veniva rimessa in decisione.
…………….
Tanto premesso, previo positivo riscontro della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione, nel merito la domanda formulata dalle attrici è fondata e deve, quindi, essere accolta.
Al riguardo, in punto di diritto, occorre rammentare che l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento, da un lato, nel mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, nella prolungata signoria di fatto ad opera di un altro soggetto che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo;
l'inerzia del proprietario si manifesta nell'omesso esercizio delle predette potestà e nella mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore, laddove l'esercizio ininterrotto dei poteri dominicali da parte del possessore vale a rendere inequivoco e pacifico il possesso in capo al medesimo, con conseguente usucapibilità del bene. Pertanto, colui che agisce in giudizio, al fine di essere dichiarato proprietario del bene per intervenuta usucapione, deve dare prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus. In particolare, l'animus si sostanzia nell'intenzione di comportarsi quale titolare del bene e può essere desunto in via presuntiva dal corpus qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. In tale ipotesi è il convenuto a dover fornire prova contraria, dimostrando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante
Pag. 4 di 8 un titolo che gli conferiva un diritto di carattere solo personale (cfr. Cass. n.
15755/2001).
Infine, per quanto attiene al possesso dei danti causa iure successionis, si precisa che, a mente dell'art. 1146, co. 1, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”, realizzando la c.d. successio possessionis, e ciò anche qualora l'erede, di fatto, “non ha avuto il possesso nel periodo intermedio tra la delazione e l'accettazione dell'eredità”; infatti, “l'erede, data l'efficacia retroattiva dell'accettazione, continua il possesso con effetto dall'apertura della successione. Il possesso dell'autore e quello dell'erede si considerano come un unico possesso” (cfr. Relazione al codice civile, n. 538).
Orbene, ciò premesso in diritto, posto che oggetto di causa è la quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C. BRESIMO, si evidenza che, nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che:
- le attrici hanno posseduto in maniera continuata, pacifica ed esclusiva, per oltre 20 anni, la quota di immobile di cui è causa e quest'ultima è stata prima, altresì, posseduta e goduta in modo pacifico, esclusivo, pubblico e incontestato dai danti causa per via successoria delle medesime attrici;
infatti, il testimone ha affermato di conoscere i Testimone_1 luoghi di cui è causa perché “andavo a trovare i nonni. Questo da quando ero piccolo. L'edificio già c'era. Lo stesso era occupato prima dai genitori delle attrici e poi dalle stesse. La casa è stata ricostruita intorno al 56/58 sulla base del piano provinciale dell'agricoltura.”; anche il teste ha confermato l'utilizzo dell'immobile ad opera delle attrici, Testimone_2
dichiarando di conoscere i luoghi perché “Nei primi anni del 90, per motivi professionali, mi sono consultato con la IG , quale Parte_2
geometra. Al tempo mi sono recato sui luoghi per avere della documentazione e l'edificio già c'era. L'edificio era adibito a casa di abitazione e già era occupato dalle attrici. Poi sono ritornato sui luoghi
Pag. 5 di 8 sempre per ragioni professionali e la situazione era sempre immutata”; inoltre, il teste ha dichiarato: “non sono mai sorte Testimone_2
contestazioni in ordine all'uso dell'immobile né ho mai visto sui luoghi qualcun altro a parte le attrici e i loro danti causa”; ciò è, poi, confermato dal teste che ha affermato “vero. Sui luoghi non ho Testimone_1
mai visto nessun'altro” e che sulla titolarità dell'immobile non ha “Mai sentito contestazioni”, specificando di non avere mai sentito parlare, né di avere mai visto, , proprietario intavolato della quota di CP_1
particella di cui è causa (cfr. verbale udienza dd. 23-04-2025);
- la quota di immobile di cui è causa è parte integrante dell'immobile menzionato dalle attrici nei propri atti, come edificio adibito ad abitazione e, prima, ad uso rurale;
infatti, il testimone ha Testimone_1
riconosciuto, nelle fotografie prodotte da parte attrice, l'immobile in parola e ne ha descritto l'impiego e la disposizione degli spazi, affermando: “Sotto c'erano delle cantine e la stalla;
c'era anche a destra il fienile. L'abitazione vera e propria si sposta, invece, verso sinistra.”; parimenti, il teste ha confermato le circostanze appena Testimone_2 indicate, dichiarando: “Io sono stato nell'abitazione e c'erano anche degli attrezzi, un deposito, ovvero si trattava di casa agricola. Al piano superiore c'era l'abitazione.” (cfr. verbale udienza dd. 23-04-2025);
- il teste , alla luce delle sue competenze professionali, in Testimone_2
ordine alla indicazione dell'edificio sulle mappe catastali con linee solo tratteggiate, anziché continue, ha precisato che: “La presenza delle righe indica che l'edificio c'è e che è predisposto per l'intavolazione” (cfr. verbale udienza dd. 23-04-2025);
Dagli atti di causa, risulta, altresì, che le attrici hanno sostenuto i costi dovuti al mutamento di destinazione d'uso di alcune delle stanze dell'immobile riportato
Pag. 6 di 8 in epigrafe, in particolare per comportare la trasformazione di alcuni vani da uso agricolo (stalla e fienile) a uso abitativo (cfr. atto di citazione).
Da quanto appena illustrato, dunque, emerge il possesso continuato (per almeno vent'anni), non violento, né clandestino ad opera delle attrici e Parte_1
e tale possesso si è manifestato anche attraverso le precitate opere Parte_2
di manutenzione e la cura generale dell'immobile. In particolare, l'effettuazione delle opere di mutamento di destinazione d'uso dei vani dell'immobile costituisce compimento di attività idonea all'esterno a manifestare la volontà di possedere uti dominus la quota di immobile oggetto del presente giudizio. In altri termini, l'animus utile ai fini della maturazione dell'usucapione è desumibile in via presuntiva dal corpus, a causa dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 15755/2001).
Alla luce di quanto esposto in via di fatto, di quanto premesso in punto di diritto e di quanto emerso dall'attività istruttoria, consegue che va accertato e dichiarato che le attrici hanno acquistato, per maturata usucapione del relativo diritto di proprietà, la quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C. BRESIMO, in comproprietà fra di loro.
Venendo, ora, alle spese di lite, nulla si dispone sulle stesse, in ragione della mancata opposizione di parte convenuta alle richieste avanzate da parte attrice, considerando – specificamente – che quest'ultima ha formulato istanza di liquidazione delle spese solo in caso di opposizione;
e, ancora, a motivo della contumacia di parte convenuta, nonché, infine, tenuto conto della scarsa complessità della causa, della sua natura e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando così provvede:
Pag. 7 di 8 -Accoglie la domanda delle attrici, (nata a [...]-TN il 29 Parte_1
febbraio 1968 e residente a [...]) e Parte_2
(nata a [...]-TN il 22 agosto 1970 e residente a [...], Frazione Fontana
Nuova n. 7), accertando l'intervenuto acquisito per usucapione, a favore delle stesse, del diritto di proprietà, in comunione fra loro (in ragione di ½ ind.ciasc.), della quota di 6/108 ind. della p.f. 414 in P.T. 680 C.C. BRESIMO, con ordine al competente Ufficio del Libro Fondiario di intavolazione della presente sentenza;
-Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Trento, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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