Decreto cautelare 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01439/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2021, proposto da
SU OR, rappresentato, assistito e difeso dall’avv. Thomas Coppola del Foro di Rimini e dall’avv. Marco Bosco del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Coppola & Partners di Rimini (RN) piazza Ferrari n. 22, giusta procura in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Questura di Rimini, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensione,
del «provvedimento emesso dalla Questura di Rimini, prot. n. RNPQ50/66/2021/FC di improcedibilità della domanda di permesso di soggiorno».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 6 ottobre 2021, il sig. SU OR, cittadino albanese, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione intimata ha dichiarato improcedibile per manifesta infondatezza la sua domanda in data 13 agosto 2021 di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
2. Questi i motivi contenuti nell’atto impugnato: “ RILEVATO, dall'esame dei timbri di frontiera apposti sul passaporto suddetto e dalle informazioni archiviate nella banca dati S.D.I. del Dip. P.S., che la suddetta persona: a) ha fatto ingresso nella c.d. "Area. Schengen", da ultimo, il 27/07/2021 (ingresso in Ungheria) e quindi nel Territorio Nazionale in data posteriore e prossima a quest'ultima, valendosi dell'esenzione da visto per motivi turistici; b) è uscito dalla frontiera aerea di Bologna in data 30/08/2021, per poi fare ritorno in Italia il 09/09/2021, dalla frontiera marittima di Bari; ACCERTATO che dal 27/07/2021 il cittadino albanese LK OR non ha mai ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza sul T.N. entro 8 gg. dall'ingresso, sancito dal 2° comma dell'art. 1 della L. 28 maggio 2007, n. 68 e dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2007, e non ha mai conseguito un valido permesso di soggiorno, motivo per cui, all'atto di proposizione dell'istanza di che trattasi non possedeva alcun titolo per trattenersi in Italia, nemmeno per motivi turistici in esenzione da visto. Va detto che il comma 3° della L. n. 68/2007 prevede che in caso di inosservanza del detto obbligo, "salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso"; RILEVATO quindi che l'istanza in preambolo è stata proposta: a) in mancanza del visto per lavoro autonomo (che non risulta essere mai stato richiesto) ed in assenza di qualsivoglia presupposto e/o di qualunque documentazione legittimante la tipologia di permesso di soggiorno richiesta, quale ad esempio quella necessaria per il n.o. di cui agli arte. 26 del D. Lgs. n. 286/98 (di seguito 'T.U.I.) e 39 del d.P.R. n. 394/99; in assenza della titolarità di un precedente permesso per soggiornare nel territorio dello Stato, per finalità diverse da quelle turistiche, che consentano la conversione dello stesso ad altro titolo; in assenza di idonea documentazione a comprovare la disponibilità di una sistemazione alloggiativi in Italia ed in particolare in questa Provincia; ATTESO che le condizioni essenziali previste dalla norma per l'ingresso ed il soggiorno nel Territorio dello. Stato per "lavoro autonomo”, risultano essere state eluse e che, alla luce di quanto sopra, il Sig. LK OR, non essendo in possesso di un valido titolo che ne legittimi soggiorno nello Stato, si trova attualmente in condizione di illegalità; RITENUTO quindi che l'istanza sia stata presentata in violazione di norme che definiscono i requisiti dì esistenza del potere di proporla e che, pertanto, non è possibile dar corso ad un'istruttoria nel merito, mancando l'istanza dei requisiti minimi necessari anche soltanto per avviare il relativo procedimento; RITENUTE sussistenti le condizioni che permettono di omettere la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/90, nei confronti dell'interessato, sulla considerazione del fatto che il con-tenuto del presente provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato poiché, non potendo egli sanare in alcun modo le citate carenze sostanziali, esistenti ab origine, vi è prova della sua concreta e sostanziale immodificabilità ”.
3. Nel ricorso parte ricorrente premette in fatto di aver inviato un kit postale con richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo e di aver preso codice fiscale ed aperto una regolare partita iva di imbianchino in considerazione della forte richiesta di manodopera per lavori di ristrutturazione edilizia dovuti ai bonus edilizi governativi. Recatosi presso la Questura si è visto ritirare la detta ricevuta senza ricevere alcuna spiegazione. Ha quindi dedotto le seguenti censure: “1. Violazione dell’art. 1 della legge 241/1990 Eccesso di potere ”: la motivazione sarebbe inesistente; l’omesso avvio del procedimento amministrativo sarebbe illegittima; la domanda sarebbe lecita e legittima e sarebbe stata fornita prova dei requisiti per svolgere l’attività autonoma con l’apertura della partita iva. 2. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria; per evidente contraddittorietà ed illogicità per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere – violazione art. 7, 8, 10 bis e 21 octies legge 241/1990 ”: la Questura di Rimini non ha concesso alcun contraddittorio rispetto a quanto poi contestato.
4. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 12 novembre 2021.
5. La domanda cautelare è stata respinta dapprima con decreto monocratico n. 536/2021 dell’11 novembre 2021, quindi con ordinanza n. 588/2021 del 25-26 novembre 2021, con la seguente motivazione, con specifico riferimento alla non accoglibilità del ricorso: “ Ritenuto, ad un primo sommario esame della causa, che il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per il ricorrente, tenuto anche conto della accertata mancanza, in capo al cittadino albanese odierno ricorrente, del necessario visto d’ingresso in Italia per lavoro autonomo o di altro titolo equivalente per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di novembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 19 novembre 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
9. Il Ministero ha depositato in data 4 novembre 2025 una memoria nella quale ha insistito per il rigetto e ha depositato una nota n. prot. 93870 del 31 ottobre 2025 nella quale la Questura di Rimini comunica che il ricorrente ha ottenuto in data 17 ottobre 2023 dal Tribunale per i minorenni di Bologna un decreto che ha disposto il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori con validità di due anni, scaduto il 17 ottobre 2025, titolo per il quale, precisa la Questura, il ricorrente “ ha la possibilità di richiedere in rinnovo . . . fino a 60 giorni dopo la scadenza (dunque entro il 17.12.2025) ”, sicché “ la situazione del soggetto risulta regolare fino alla data del 17.12.2025 ”.
10. Il ricorso, pur manifestamente infondato, risulta ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
11. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
12. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
13. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, risalente all’anno 2021;
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- la sopravvenienza di atti favorevoli dell’amministrazione [come risulta dalla citata nota n. prot. 93870 del 31 ottobre 2025 nella quale la Questura di Rimini comunica che il ricorrente ha ottenuto in data 17 ottobre 2023 dal Tribunale per i minorenni di Bologna un decreto che ha disposto il rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori con validità di due anni, scaduto il 17 ottobre 2025, titolo per il quale, precisa la Questura, il ricorrente “ ha la possibilità di richiedere in rinnovo . . . fino a 60 giorni dopo la scadenza (dunque entro il 17.12.2025) ”, sicché “ la situazione del soggetto risulta regolare fino alla data del 17.12.2025 ”], atti sopravvenuti che dimostrano vieppiù la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione della presente impugnativa, riferita ad atti ormai superati dalla successiva attività amministrativa, rispetto ai quali peraltro la stessa parte ricorrente non ha ritenuto di replicare, né di fornire alcuna osservazione o deduzione;
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
14. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
15. Il ricorso, come anticipato, risulta peraltro del tutto infondato anche nel merito, poiché è evidente che il ricorrente ha presentato una domanda di permesso di soggiorno non disponendo, di base, di nessun titolo pregresso idonea ad autorizzarne e legittimarne la presenza sul territorio nazionale, di talché l’atto questorile qui impugnato non ha potuto fare altro che dare atto – del tutto legittimamente - dell’assenza dei presupposti minimi perché la domanda di parte potesse essere favorevolmente esaminata.
16. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL ER |
IL SEGRETARIO