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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5720 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Cianci, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza dell'11.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., depositato in data 3.11.2023, ha Parte_1 avanzato cumulativamente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pescara il 7.06.2014, formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“VOGLIA IL TRIBUNALE: IN RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI:
- autorizzare i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente;
- disporre in via temporanea e urgente i provvedimenti personali e patrimoniali qui di seguito riportati;
IN VIA PRINCIPALE:
- disporre il rilascio della Casa familiare (doc. 9, in Marino (RM), Via San Matteo, 15, censita nel Catasto Fabbricati di Marino (RM) come segue: Foglio 46, Particella 820,
Subalterni 11 e 12, Via San Matteo, 15, Scala A, Interno 2, Piano S1-T, Categoria A/2, Classe 3,
Consistenza 5 vani, Superficie 80 mq, Escluse aree scoperte 80 mq, Rendita catastale euro
542,28; con box auto pertinenziale, censito nel Catasto Fabbricati di Marino (RM) come segue:
Foglio 46, Particella 820, Subalterno 63, Via San Matteo, 15, Interno 25, Piano S1, Categoria
C/6, Classe 7, Consistenza 10 mq, Superficie 13 mq, Rendita catastale euro 37,18) di esclusiva proprietà di , assegnando al resistente termine per allontanarsi dalla stessa, Parte_1 rimettendola nella disponibilità della ricorrente libera dai propri effetti personali;
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Pescara il 7 giugno 2014 (Reg.
[...] atti di matrimonio Comune di Pescara, anno 2014, atto n. 34, parte S, serie A, uff. 1), alle condizioni sopra riportate, disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- decorso il termine di procedibilità, pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, con le medesime condizioni”.
Con sentenza parziale n. 2211/2024, pubblicata in data 28.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza dell'11.06.2025 è stata sentita la ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di voler ottenere la pronuncia divorzile;
è stata altresì prodotta la sentenza di separazione personale n. 2211/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Alla successiva udienza del 22.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di dodici mesi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970 dall'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per effetto dello scioglimento del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n.
898/1970.
Le parti, in quanto economicamente indipendenti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento.
Considerato che la pronuncia ha avuto ad oggetto la sola domanda di divorzio, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5720/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara il 7.06.2014 da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al C.F._1
N. 34 Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 2014;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5720 del ruolo generale contenzioso dell'anno
2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Cianci, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza dell'11.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., depositato in data 3.11.2023, ha Parte_1 avanzato cumulativamente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Pescara il 7.06.2014, formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“VOGLIA IL TRIBUNALE: IN RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI:
- autorizzare i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente;
- disporre in via temporanea e urgente i provvedimenti personali e patrimoniali qui di seguito riportati;
IN VIA PRINCIPALE:
- disporre il rilascio della Casa familiare (doc. 9, in Marino (RM), Via San Matteo, 15, censita nel Catasto Fabbricati di Marino (RM) come segue: Foglio 46, Particella 820,
Subalterni 11 e 12, Via San Matteo, 15, Scala A, Interno 2, Piano S1-T, Categoria A/2, Classe 3,
Consistenza 5 vani, Superficie 80 mq, Escluse aree scoperte 80 mq, Rendita catastale euro
542,28; con box auto pertinenziale, censito nel Catasto Fabbricati di Marino (RM) come segue:
Foglio 46, Particella 820, Subalterno 63, Via San Matteo, 15, Interno 25, Piano S1, Categoria
C/6, Classe 7, Consistenza 10 mq, Superficie 13 mq, Rendita catastale euro 37,18) di esclusiva proprietà di , assegnando al resistente termine per allontanarsi dalla stessa, Parte_1 rimettendola nella disponibilità della ricorrente libera dai propri effetti personali;
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Pescara il 7 giugno 2014 (Reg.
[...] atti di matrimonio Comune di Pescara, anno 2014, atto n. 34, parte S, serie A, uff. 1), alle condizioni sopra riportate, disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- decorso il termine di procedibilità, pronunciare la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, con le medesime condizioni”.
Con sentenza parziale n. 2211/2024, pubblicata in data 28.10.2024, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza dell'11.06.2025 è stata sentita la ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di voler ottenere la pronuncia divorzile;
è stata altresì prodotta la sentenza di separazione personale n. 2211/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
Alla successiva udienza del 22.09.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso del termine di dodici mesi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b) della Legge n. 898/1970 dall'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato;
da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per effetto dello scioglimento del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n.
898/1970.
Le parti, in quanto economicamente indipendenti, provvederanno ciascuna al proprio mantenimento.
Considerato che la pronuncia ha avuto ad oggetto la sola domanda di divorzio, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5720/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara il 7.06.2014 da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al C.F._1
N. 34 Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Anno 2014;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera