TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR MA nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 7828/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Parte_1
SE AN e SA OL.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite fra le parti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20/06/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere lavorato alle dipendenze CP_1
della dal 13/12/2001 sino all'11/01/2015, nonché, a seguito di CP_2
conciliazione in sede sindacale siglata il 12/01/2015, di essere stato assunto in pari data alle dipendenze della (così come previsto nell'accordo avente ad CP_3
oggetto il trasferimento del ramo d'azienda ad opera di in favore della CP_2
, esponeva di essere rimasto creditore del TFR maturato presso la CP_3 CP_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza del 18/08/2015, e di
[...]
avere dunque presentato, in data 2/09/2021, apposita istanza al DO di Garanzia al fine di ottenere il pagamento di siffatto credito, di ammontare pari ad € CP_1
7.886,97, anche in considerazione della specifica clausola derogatoria delle previsioni di cui all'art. 2112 c.c., inserita nel succitato accordo di trasferimento di ramo d'azienda.
Lamentava che, nonostante l'ammissione, in via privilegiata, del credito da TFR al passivo fallimentare della l' convenuto aveva respinto la CP_2 CP_1
domanda con la seguente motivazione “TFR a carico della cessionaria , e CP_3
chiedeva, pertanto di “Condannare l' a norma dell'art. 2 Legge 297/1982, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 7.886,07 al lordo di ritenute, per residuo
TFR maturato in relazione al dedotto rapporto di lavoro con la fallita spa GESIP, ed ammesso al passivo fallimentare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data dell'effettivo pagamento”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto, eccependo in particolare la carenza del presupposto relativo alla cessazione del rapporto di lavoro e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con le note depositate il 7/05/2025 e il 10/11/2025, i procuratori di parte ricorrente, alla luce delle più recenti pronunce sul punto della Suprema Corte e della
2 locale Corte di Appello, manifestavano la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, cui però non faceva seguito l'accettazione da parte dell'Istituto convenuto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve, preliminarmente, rilevarsi come la rinuncia agli atti del giudizio formulata dal ricorrente in data 7/05/2025 e in data 10/11/2025, in assenza di accettazione da parte dell'Istituto convenuto, non può determinare l'estinzione del giudizio, così come disposto dall'art. 306, comma 1, c.p.c., il quale prevede “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”.
Sicché, occorre scrutinare nel merito il ricorso, il quale risulta però infondato, alla luce della recente pronuncia n. 23562/2024 della Suprema Corte, espressasi sulla possibilità per il lavoratore di azionare il DO di Garanzia al fine di ottenere il pagamento del TFR, allorché lo stato di insolvenza riguardi – come nel caso in esame – la precedente impresa cedente (ossia la e non anche l'impresa CP_2
cessionaria (vale a dire la con cui il rapporto di lavoro è continuato. CP_3
In particolare, nella parte motiva della succitata pronuncia viene chiarito che
“Per giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale DO di cui alla legge n. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto.
Il sorgere di tale diritto presuppone l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Quanto allo stato passivo, la sua definitività impedisce al CP_1 di "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi
3 delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (Cass., sez. lav., 19 luglio
2018, n. 19277, punto 18 delle Ragioni della decisione).
Al tuttavia, non è preclusa la contestazione dei presupposti CP_1
d'intervento del DO e degli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789, punto 4 dei Motivi della decisione).
In particolare, le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all' "in ordine agli CP_1
elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale" (Cass., sez. VI-L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2 del
Considerato).
Questa Corte è ferma nel ritenere "irrilevante e inopponibile all la stessa circostanza CP_1
che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente (Cass. n. 19277 del 2018): scopo della direttiva Europea 80/987/CEE (di cui la legge n. 297 del 1982, art. 2, rappresenta recepimento) è infatti l'assicurazione di una copertura del DO di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie" (Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34032).
Non coglie nel segno, dunque, la censura, nella parte in cui prende le mosse dalla vincolatività delle risultanze dello stato passivo, vincolatività che anche la memoria illustrativa ribadisce (pagina
6).
5. - Tra gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in causa, si annoverano l'obbligo attuale di pagamento del TFR e l'insolvenza di chi sia datore di lavoro allorché tale obbligo sia azionabile (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 delle Ragioni della decisione).
4 Alla stregua dell'art. 2120 cod. civ., "è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il TFR non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., il già richiamato punto 22 delle Ragioni della decisione).
Nella medesima linea interpretativa si collocano anche le pronunce di questa Corte, che, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, escludono dall'ammissione al concorso il credito, inerente al TFR, del lavoratore dell'azienda ceduta. Tale credito - si rileva - matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376).
6. - Da tali premesse, diffusamente richiamate dalla sentenza d'appello, discende che la funzione precipua del DO di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell'insolvenza "di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile" (Cass., sez. lav., 23 febbraio
2021, n. 4897, punto 12 delle Ragioni della decisione).
Pertanto, "quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del DO di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile" (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6847, nel Considerato in diritto).
Non si ravvisano, dunque, i presupposti d'intervento del DO quando, in seguito alla circolazione dell'azienda, manchi "la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale che costituisce l'ambito applicativo fisiologico
5 dell'intervento del DO di garanzia legato allo scopo sociale della normativa Europea" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 31 delle Ragioni della decisione).
Riguardo a tali fattispecie, si deve ribadire che "il credito del lavoratore non è più relativo al periodo "determinato" che connota lo scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione).
L'interpretazione estensiva distoglierebbe il DO di garanzia, «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del DO "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso"» (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 5 dei Motivi della decisione).
7. - È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l'art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per sancire quell'immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell'azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l'attivazione del DO di garanzia.
Tale disciplina, peraltro circoscritta alla peculiare fattispecie del trasferimento riguardante "imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata", è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, come l' non manca di osservare. CP_1
Inoltre, la normativa sopravvenuta, per il suo carattere marcatamente innovativo e per la netta discontinuità che interviene a segnare, non somministra utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3. delle Ragioni della decisione).
6 8. - Sull'inesigibilità del diritto al TFR fa leva la sentenza impugnata (pagina 8), con argomentazioni che il ricorso non scalfisce in modo efficace e si rivelano, invece, dirimenti ai fini della declaratoria d'infondatezza della domanda.
Si dimostrano, per contro, assertive e generiche le deduzioni veicolate con il primo mezzo, allo scopo di contestare la sussunzione della fattispecie nelle coordinate dell'art. 2112 cod. civ. e di sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, peraltro in antitesi con la stessa impostazione difensiva di una valida deroga al regime di tutela che tale previsione appresta.
9. - Non sono decisivi, in senso contrario, accordi derogatori all'art. 2112 cod. civ., che comunque non rimuovono l'ostacolo dell'inesigibilità del credito, che si frappone all'accoglimento della pretesa azionata verso il DO (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione).
Né si può sottacere che "l'intervento del DO di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 cod. civ. - si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae" (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842, nel
Considerato in diritto).
L'intervento del DO di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa, "distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda.
L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale" (di recente, Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740).
10.- Peraltro, nel caso di specie, i giudici d'appello, con accertamento di fatto congruamente motivato e condotto in conformità ai criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa
Corte (Cass., sez. lav., primo giugno 2020, n. 10414), hanno escluso la riconducibilità degli accordi tanto alla previsione dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 quanto a quella delineata dal comma 5 della medesima disposizione.
7 Invero, nel caso di specie, a rigore non si riscontra un trasferimento riguardante "aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b- ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti" (art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990, nella formulazione applicabile ratione temporis). Fattispecie che, peraltro, consentirebbe una diversa modulazione, non un azzeramento radicale, della tutela accordata dall'art. 2112 cod. civ.
Neppure si verte, stricto sensu, in tema di trasferimento concernente "imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria" (art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 14 del 2019), giacché il trasferimento, risalente a epoca anteriore, non si colloca nell'alveo della procedura concorsuale, presidiata da garanzie e controlli stringenti, idonei a giustificare la deroga all'art. 2112 cod. civ.
Contro tali elementi, puntualmente richiamati nella sentenza impugnata e nel controricorso,
s'infrangono le considerazioni formulate nel secondo e nel terzo mezzo, che pongono l'accento sulla finalità di mantenimento dell'occupazione e sull'ampio coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nella fase prodromica all'intesa derogatoria e addebitano alla Corte d'Appello di Palermo di non avere conferito il debito peso a tali circostanze.
8 Le doglianze non solo sconfinano nell'ambito della valutazione delle prove, demandata ai giudici del merito, e ambiscono a un più favorevole inquadramento delle prove acquisite, a fronte di una sentenza che ha soppesato tutti i dati rilevanti.
Le critiche non rivestono nemmeno, a ben vedere, rilievo risolutivo.
In primo luogo, la portata derogatoria degli accordi è ancorata a presupposti tassativi, che devono essere intesi con rigore, in quanto si ripercuotono sulle fondamentali garanzie che competono al lavoratore in occasione del trasferimento d'azienda. Le critiche della ricorrente adombrano, in realtà, una assimilazione del caso di specie a quelli tipizzati dalla legge, senza infirmare le divergenze sottolineate dai giudici d'appello.
Inoltre, il riconoscimento di una valida deroga non varrebbe ad elidere le circostanze già passate in rassegna, di per sé idonee a determinare il rigetto della domanda: l'inesigibilità del TFR, che l' ha opposto alle pretese della CP_1 lavoratrice secondo la legge ratione temporis applicabile, e l'inopponibilità al , in CP_1
quanto res inter alios acta, di un'intesa derogatoria che vanifichi la disciplina imperativa.
11.- Il ricorso, in ultima analisi, dev'essere rigettato” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
03/09/2024, n.23562).
Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, la funzione principale del DO di garanzia è quella di proteggere il lavoratore dal rischio dell'insolvenza del proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile. Pertanto, quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del DO di garanzia va limitato alle ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che
è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile.
Posto, dunque, che nella specie parte ricorrente, per un verso, non ha dimostrato l'esigibilità attuale del TFR, né, per altro verso, ha provato “lo stato di insolvenza di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene
9 esigibile”, e considerata in ogni caso l'inopponibilità all' convenuto CP_1
dell'accordo collettivo sottoscritto dalla cedente, dalla cessionaria e delle OO.SS. in data 30/11/2014 (volto a derogare le previsioni contenute sia nell'art. 2112 c.c. sia nei commi 4 bis e 5 dell'art. 47 della l. 428/90) perché costituisce “res inter alios acta” ed in quanto destinato, comunque, a vanificare la disciplina imperativa, non può che seguirne il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di lite, alla luce del recente intervento chiarificatore della
Suprema Corte, successivo alla data di deposito del ricorso, si reputa opportuno disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/11/2025.
IL GIUDICE
IR MA
10
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa IR MA nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 7828/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Parte_1
SE AN e SA OL.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 10/11/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite fra le parti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20/06/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere lavorato alle dipendenze CP_1
della dal 13/12/2001 sino all'11/01/2015, nonché, a seguito di CP_2
conciliazione in sede sindacale siglata il 12/01/2015, di essere stato assunto in pari data alle dipendenze della (così come previsto nell'accordo avente ad CP_3
oggetto il trasferimento del ramo d'azienda ad opera di in favore della CP_2
, esponeva di essere rimasto creditore del TFR maturato presso la CP_3 CP_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza del 18/08/2015, e di
[...]
avere dunque presentato, in data 2/09/2021, apposita istanza al DO di Garanzia al fine di ottenere il pagamento di siffatto credito, di ammontare pari ad € CP_1
7.886,97, anche in considerazione della specifica clausola derogatoria delle previsioni di cui all'art. 2112 c.c., inserita nel succitato accordo di trasferimento di ramo d'azienda.
Lamentava che, nonostante l'ammissione, in via privilegiata, del credito da TFR al passivo fallimentare della l' convenuto aveva respinto la CP_2 CP_1
domanda con la seguente motivazione “TFR a carico della cessionaria , e CP_3
chiedeva, pertanto di “Condannare l' a norma dell'art. 2 Legge 297/1982, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 7.886,07 al lordo di ritenute, per residuo
TFR maturato in relazione al dedotto rapporto di lavoro con la fallita spa GESIP, ed ammesso al passivo fallimentare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data dell'effettivo pagamento”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto, eccependo in particolare la carenza del presupposto relativo alla cessazione del rapporto di lavoro e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Con le note depositate il 7/05/2025 e il 10/11/2025, i procuratori di parte ricorrente, alla luce delle più recenti pronunce sul punto della Suprema Corte e della
2 locale Corte di Appello, manifestavano la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, cui però non faceva seguito l'accettazione da parte dell'Istituto convenuto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve, preliminarmente, rilevarsi come la rinuncia agli atti del giudizio formulata dal ricorrente in data 7/05/2025 e in data 10/11/2025, in assenza di accettazione da parte dell'Istituto convenuto, non può determinare l'estinzione del giudizio, così come disposto dall'art. 306, comma 1, c.p.c., il quale prevede “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”.
Sicché, occorre scrutinare nel merito il ricorso, il quale risulta però infondato, alla luce della recente pronuncia n. 23562/2024 della Suprema Corte, espressasi sulla possibilità per il lavoratore di azionare il DO di Garanzia al fine di ottenere il pagamento del TFR, allorché lo stato di insolvenza riguardi – come nel caso in esame – la precedente impresa cedente (ossia la e non anche l'impresa CP_2
cessionaria (vale a dire la con cui il rapporto di lavoro è continuato. CP_3
In particolare, nella parte motiva della succitata pronuncia viene chiarito che
“Per giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale DO di cui alla legge n. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto.
Il sorgere di tale diritto presuppone l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Quanto allo stato passivo, la sua definitività impedisce al CP_1 di "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi
3 delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (Cass., sez. lav., 19 luglio
2018, n. 19277, punto 18 delle Ragioni della decisione).
Al tuttavia, non è preclusa la contestazione dei presupposti CP_1
d'intervento del DO e degli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n. 37789, punto 4 dei Motivi della decisione).
In particolare, le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all' "in ordine agli CP_1
elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale" (Cass., sez. VI-L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2 del
Considerato).
Questa Corte è ferma nel ritenere "irrilevante e inopponibile all la stessa circostanza CP_1
che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente (Cass. n. 19277 del 2018): scopo della direttiva Europea 80/987/CEE (di cui la legge n. 297 del 1982, art. 2, rappresenta recepimento) è infatti l'assicurazione di una copertura del DO di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie" (Cass., sez. lav., 18 novembre 2022, n. 34032).
Non coglie nel segno, dunque, la censura, nella parte in cui prende le mosse dalla vincolatività delle risultanze dello stato passivo, vincolatività che anche la memoria illustrativa ribadisce (pagina
6).
5. - Tra gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in causa, si annoverano l'obbligo attuale di pagamento del TFR e l'insolvenza di chi sia datore di lavoro allorché tale obbligo sia azionabile (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 delle Ragioni della decisione).
4 Alla stregua dell'art. 2120 cod. civ., "è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il TFR non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., il già richiamato punto 22 delle Ragioni della decisione).
Nella medesima linea interpretativa si collocano anche le pronunce di questa Corte, che, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, escludono dall'ammissione al concorso il credito, inerente al TFR, del lavoratore dell'azienda ceduta. Tale credito - si rileva - matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376).
6. - Da tali premesse, diffusamente richiamate dalla sentenza d'appello, discende che la funzione precipua del DO di garanzia è di proteggere il lavoratore dal rischio dell'insolvenza "di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile" (Cass., sez. lav., 23 febbraio
2021, n. 4897, punto 12 delle Ragioni della decisione).
Pertanto, "quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del DO di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile" (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6847, nel Considerato in diritto).
Non si ravvisano, dunque, i presupposti d'intervento del DO quando, in seguito alla circolazione dell'azienda, manchi "la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale che costituisce l'ambito applicativo fisiologico
5 dell'intervento del DO di garanzia legato allo scopo sociale della normativa Europea" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 31 delle Ragioni della decisione).
Riguardo a tali fattispecie, si deve ribadire che "il credito del lavoratore non è più relativo al periodo "determinato" che connota lo scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa, ma viene agganciato, senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione).
L'interpretazione estensiva distoglierebbe il DO di garanzia, «finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del DO "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso"» (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 5 dei Motivi della decisione).
7. - È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l'art. 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per sancire quell'immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell'azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l'attivazione del DO di garanzia.
Tale disciplina, peraltro circoscritta alla peculiare fattispecie del trasferimento riguardante "imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata", è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie controversa, come l' non manca di osservare. CP_1
Inoltre, la normativa sopravvenuta, per il suo carattere marcatamente innovativo e per la netta discontinuità che interviene a segnare, non somministra utili indicazioni ermeneutiche in ordine alla disciplina previgente (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 9.3. delle Ragioni della decisione).
6 8. - Sull'inesigibilità del diritto al TFR fa leva la sentenza impugnata (pagina 8), con argomentazioni che il ricorso non scalfisce in modo efficace e si rivelano, invece, dirimenti ai fini della declaratoria d'infondatezza della domanda.
Si dimostrano, per contro, assertive e generiche le deduzioni veicolate con il primo mezzo, allo scopo di contestare la sussunzione della fattispecie nelle coordinate dell'art. 2112 cod. civ. e di sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti, peraltro in antitesi con la stessa impostazione difensiva di una valida deroga al regime di tutela che tale previsione appresta.
9. - Non sono decisivi, in senso contrario, accordi derogatori all'art. 2112 cod. civ., che comunque non rimuovono l'ostacolo dell'inesigibilità del credito, che si frappone all'accoglimento della pretesa azionata verso il DO (sentenza n. 37789 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione).
Né si può sottacere che "l'intervento del DO di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 cod. civ. - si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae" (Cass., sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842, nel
Considerato in diritto).
L'intervento del DO di garanzia è assoggettato a una disciplina imperativa, "distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell'azienda.
L'accordo sindacale concluso ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale" (di recente, Cass., sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740).
10.- Peraltro, nel caso di specie, i giudici d'appello, con accertamento di fatto congruamente motivato e condotto in conformità ai criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa
Corte (Cass., sez. lav., primo giugno 2020, n. 10414), hanno escluso la riconducibilità degli accordi tanto alla previsione dell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990 quanto a quella delineata dal comma 5 della medesima disposizione.
7 Invero, nel caso di specie, a rigore non si riscontra un trasferimento riguardante "aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b- ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti" (art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428 del 1990, nella formulazione applicabile ratione temporis). Fattispecie che, peraltro, consentirebbe una diversa modulazione, non un azzeramento radicale, della tutela accordata dall'art. 2112 cod. civ.
Neppure si verte, stricto sensu, in tema di trasferimento concernente "imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria" (art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 14 del 2019), giacché il trasferimento, risalente a epoca anteriore, non si colloca nell'alveo della procedura concorsuale, presidiata da garanzie e controlli stringenti, idonei a giustificare la deroga all'art. 2112 cod. civ.
Contro tali elementi, puntualmente richiamati nella sentenza impugnata e nel controricorso,
s'infrangono le considerazioni formulate nel secondo e nel terzo mezzo, che pongono l'accento sulla finalità di mantenimento dell'occupazione e sull'ampio coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nella fase prodromica all'intesa derogatoria e addebitano alla Corte d'Appello di Palermo di non avere conferito il debito peso a tali circostanze.
8 Le doglianze non solo sconfinano nell'ambito della valutazione delle prove, demandata ai giudici del merito, e ambiscono a un più favorevole inquadramento delle prove acquisite, a fronte di una sentenza che ha soppesato tutti i dati rilevanti.
Le critiche non rivestono nemmeno, a ben vedere, rilievo risolutivo.
In primo luogo, la portata derogatoria degli accordi è ancorata a presupposti tassativi, che devono essere intesi con rigore, in quanto si ripercuotono sulle fondamentali garanzie che competono al lavoratore in occasione del trasferimento d'azienda. Le critiche della ricorrente adombrano, in realtà, una assimilazione del caso di specie a quelli tipizzati dalla legge, senza infirmare le divergenze sottolineate dai giudici d'appello.
Inoltre, il riconoscimento di una valida deroga non varrebbe ad elidere le circostanze già passate in rassegna, di per sé idonee a determinare il rigetto della domanda: l'inesigibilità del TFR, che l' ha opposto alle pretese della CP_1 lavoratrice secondo la legge ratione temporis applicabile, e l'inopponibilità al , in CP_1
quanto res inter alios acta, di un'intesa derogatoria che vanifichi la disciplina imperativa.
11.- Il ricorso, in ultima analisi, dev'essere rigettato” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
03/09/2024, n.23562).
Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Suprema Corte, la funzione principale del DO di garanzia è quella di proteggere il lavoratore dal rischio dell'insolvenza del proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile. Pertanto, quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del DO di garanzia va limitato alle ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che
è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile.
Posto, dunque, che nella specie parte ricorrente, per un verso, non ha dimostrato l'esigibilità attuale del TFR, né, per altro verso, ha provato “lo stato di insolvenza di colui il quale è il proprio datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene
9 esigibile”, e considerata in ogni caso l'inopponibilità all' convenuto CP_1
dell'accordo collettivo sottoscritto dalla cedente, dalla cessionaria e delle OO.SS. in data 30/11/2014 (volto a derogare le previsioni contenute sia nell'art. 2112 c.c. sia nei commi 4 bis e 5 dell'art. 47 della l. 428/90) perché costituisce “res inter alios acta” ed in quanto destinato, comunque, a vanificare la disciplina imperativa, non può che seguirne il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese di lite, alla luce del recente intervento chiarificatore della
Suprema Corte, successivo alla data di deposito del ricorso, si reputa opportuno disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/11/2025.
IL GIUDICE
IR MA
10