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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1296/2025 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis. c.p.c. TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Degli Emigranti n. 8 (CF. ), rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Cava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla Via Raiola n. 19 E
nato a [...] il [...] (CF. CP_1
e residente in [...]
41, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Margherita Marino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pozzuoli alla Via Napoli n. 21; RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 21.10.2025, i difensori hanno chiesto a questo Tribunale di recepire gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.06.2025, e hanno Parte_1 CP_1 dedotto di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio dall'anno 2018 all'anno 2022 e che dalla predetta unione nasceva un figlio, ad oggi minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
A causa del venir meno dei presupposti alla base della vita di coppia, i ricorrenti interrompevano la convivenza dal dicembre 2022; che gli stessi erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente al predetto figlio minore. La residenza familiare veniva stabilita in un'immobile condotto in locazione sito in Mugnano di Napoli, alla Via Moro n. 65 che, attualmente, è stato lasciato dagli odierni ricorrenti. In effetti, la madre, unitamente al figlio minore, ha trasferito la propria residenza presso la famiglia di origine in Torre del Greco alla Via Degli Emigranti n. 8; il padre, invece, risiede in Napoli alla Via S. Antonio a Capodimonte n. 41presso la casa della di lui madre. In ordine alla condizione economico-patrimoniale delle parti, in ricorso le stesse dichiaravano che la sig.ra è attualmente disoccupata, mentre il sig. Pt_1 risulta dipendente con reddito mensile pari ad € 1.000,00. CP_1
Le parti precisano, altresì, che, dal momento della cessazione della convivenza dei genitori, il padre ha contribuito al mantenimento del figlio corrispondendo l'importo mensile pari ad € 250,00. All'udienza del 21.10.2025, i difensori delle parti chiedevano il recepimento degli accordi raggiunti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, pertanto, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio. Inviati, in data 28.06.2025, gli atti al P.M. per il relativo parere, lo stesso non veniva reso. Ciò posto, osserva il Collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento del minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse dello stesso;
il regime delle visite soddisfa il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata. Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da e , dispone che il regime di Parte_1 CP_1 affidamento del figlio minore ( nato a [...] il [...]), i tempi e Per_1 modi di permanenza delle stesse presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati: A. Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento con la quale attualmente risiede in Torre del Greco alla Via degli Emigranti n. 8 presso l'abitazione della nonna materna;
B. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
C. il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18.30 alle ore 21.00 dopo cena, nel periodo scolastico, e fino alle 22.00 nel periodo non scolastico. Il padre si impegna a farsi carico, nei giorni a lui spettanti, di assistere il minore nello svolgimento dei compiti scolastici, di provvedere alla merenda e alla cena, di accompagnare il figlio alle attività sportive dallo stesso frequentate. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il minore a week-end alterni dal venerdì pomeriggio alle 18.30 alla domenica alle ore 21.00, nel periodo scolastico, e fino alle 22.00 nel periodo non scolastico, prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio materno. Per quanto concerne le festività natalizie, il bambino trascorrerà dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 25 dicembre alle ore 11.00 con un genitore e dal 25 dicembre alle 11.00 fino al 26 dicembre alle 21.00 con l'altro genitore;
dal 31 dicembre alle 10.00 fino al 1° gennaio alle 11.00 con un genitore. Quando trascorrerà il 1° gennaio con il padre, quest'ultimo lo riaccompagnerà alle 21.00 presso il domicilio della madre. A partire dalle festività natalizie 2025, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, seguendo il principio dell'alternanza sopra descritto. Relativamente alle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre e l'anno successivo viceversa. A partire dalla Pasqua 2026, il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con la mamma. Il giorno del compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà sarà trascorso dal bambino con il padre e la stessa cosa avverrà per le festività della madre. Il compleanno del minore e tutte le ricorrenze per lui importanti saranno, possibilmente, trascorsi in compresenza dei genitori e, in ogni caso, sarà assecondata la volontà del figlio. In ordine alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e di agosto di ogni anno. Detto periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Inoltre, il padre, durante i tempi di permanenza di presso Per_1 di lui, si occuperà di fargli trascorrere del tempo con la nonna paterna, avendo cura di consolidare la loro relazione affettiva, così come farà la sig.ra con la propria famiglia di origine. Pt_1
D. Pone a carico del sig. a titolo di concorso spese per il mantenimento CP_1 ordinario del figlio, tenuto conto dell'età del minore e delle sue esigenze di vita, il versamento alla madre della somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre all'intero importo dell'assegno unico universale al quale il sig. dichiara espressamente di voler CP_1 rinunciare. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto con versamento diretto mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
(IBAN [...]) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Il sig. riconosce il mancato pagamento di importi relativi a CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per il minore e relativo alle mensilità pregresse e sino a maggio 2025, il tutto per complessivi € 933,00. Tale importo sarà versato a partire dal mese di settembre 2025 e, al mantenimento di € 250,00, verrà aggiunta la cifra di € 100,00 per nove mesi fino a concorrenza del debito di € 933,00, di cui ultima rata di € 133,00; E. pone a carico del sig. il pagamento del 50% di tutte le spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse del minore (mediche, ludiche/ricreative e scolastiche) secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il COA del 06.07.2021. F. Nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 04-11-2025. Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1296/2025 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto ex artt. 337 ter c.c. e 473 bis. c.p.c. TRA
nata il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Degli Emigranti n. 8 (CF. ), rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Maria Cava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla Via Raiola n. 19 E
nato a [...] il [...] (CF. CP_1
e residente in [...]
41, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Margherita Marino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pozzuoli alla Via Napoli n. 21; RICORRENTI NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI All'udienza del 21.10.2025, i difensori hanno chiesto a questo Tribunale di recepire gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.06.2025, e hanno Parte_1 CP_1 dedotto di aver intrapreso una relazione sentimentale more uxorio dall'anno 2018 all'anno 2022 e che dalla predetta unione nasceva un figlio, ad oggi minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
A causa del venir meno dei presupposti alla base della vita di coppia, i ricorrenti interrompevano la convivenza dal dicembre 2022; che gli stessi erano pervenuti ad accordi per regolare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente al predetto figlio minore. La residenza familiare veniva stabilita in un'immobile condotto in locazione sito in Mugnano di Napoli, alla Via Moro n. 65 che, attualmente, è stato lasciato dagli odierni ricorrenti. In effetti, la madre, unitamente al figlio minore, ha trasferito la propria residenza presso la famiglia di origine in Torre del Greco alla Via Degli Emigranti n. 8; il padre, invece, risiede in Napoli alla Via S. Antonio a Capodimonte n. 41presso la casa della di lui madre. In ordine alla condizione economico-patrimoniale delle parti, in ricorso le stesse dichiaravano che la sig.ra è attualmente disoccupata, mentre il sig. Pt_1 risulta dipendente con reddito mensile pari ad € 1.000,00. CP_1
Le parti precisano, altresì, che, dal momento della cessazione della convivenza dei genitori, il padre ha contribuito al mantenimento del figlio corrispondendo l'importo mensile pari ad € 250,00. All'udienza del 21.10.2025, i difensori delle parti chiedevano il recepimento degli accordi raggiunti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, pertanto, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio. Inviati, in data 28.06.2025, gli atti al P.M. per il relativo parere, lo stesso non veniva reso. Ciò posto, osserva il Collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento, alla collocazione ed al mantenimento del minore, possono essere recepite dal Tribunale, siccome non contrastanti con norme imperative e conformi all'interesse dello stesso;
il regime delle visite soddisfa il diritto della minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, mentre l'entità dell'assegno concordato fra le parti appare congruo in relazione alla condizione economica delle stesse, come innanzi illustrata. Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto presentato da e , dispone che il regime di Parte_1 CP_1 affidamento del figlio minore ( nato a [...] il [...]), i tempi e Per_1 modi di permanenza delle stesse presso il genitore non collocatario, nonché i rapporti patrimoniali fra le parti siano disciplinati in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e di seguito riportati: A. Dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento con la quale attualmente risiede in Torre del Greco alla Via degli Emigranti n. 8 presso l'abitazione della nonna materna;
B. Le decisioni più importanti nell'interesse del minore relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
C. il padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio almeno due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18.30 alle ore 21.00 dopo cena, nel periodo scolastico, e fino alle 22.00 nel periodo non scolastico. Il padre si impegna a farsi carico, nei giorni a lui spettanti, di assistere il minore nello svolgimento dei compiti scolastici, di provvedere alla merenda e alla cena, di accompagnare il figlio alle attività sportive dallo stesso frequentate. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il minore a week-end alterni dal venerdì pomeriggio alle 18.30 alla domenica alle ore 21.00, nel periodo scolastico, e fino alle 22.00 nel periodo non scolastico, prelevandolo e riaccompagnandolo presso il domicilio materno. Per quanto concerne le festività natalizie, il bambino trascorrerà dal 24 dicembre alle ore 10.00 al 25 dicembre alle ore 11.00 con un genitore e dal 25 dicembre alle 11.00 fino al 26 dicembre alle 21.00 con l'altro genitore;
dal 31 dicembre alle 10.00 fino al 1° gennaio alle 11.00 con un genitore. Quando trascorrerà il 1° gennaio con il padre, quest'ultimo lo riaccompagnerà alle 21.00 presso il domicilio della madre. A partire dalle festività natalizie 2025, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, seguendo il principio dell'alternanza sopra descritto. Relativamente alle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua con la madre ed il lunedì in Albis con il padre e l'anno successivo viceversa. A partire dalla Pasqua 2026, il minore trascorrerà la domenica di Pasqua con la mamma. Il giorno del compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà sarà trascorso dal bambino con il padre e la stessa cosa avverrà per le festività della madre. Il compleanno del minore e tutte le ricorrenze per lui importanti saranno, possibilmente, trascorsi in compresenza dei genitori e, in ogni caso, sarà assecondata la volontà del figlio. In ordine alle vacanze estive, il minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e di agosto di ogni anno. Detto periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio. Inoltre, il padre, durante i tempi di permanenza di presso Per_1 di lui, si occuperà di fargli trascorrere del tempo con la nonna paterna, avendo cura di consolidare la loro relazione affettiva, così come farà la sig.ra con la propria famiglia di origine. Pt_1
D. Pone a carico del sig. a titolo di concorso spese per il mantenimento CP_1 ordinario del figlio, tenuto conto dell'età del minore e delle sue esigenze di vita, il versamento alla madre della somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre all'intero importo dell'assegno unico universale al quale il sig. dichiara espressamente di voler CP_1 rinunciare. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto con versamento diretto mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra Pt_1
(IBAN [...]) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Il sig. riconosce il mancato pagamento di importi relativi a CP_1 mantenimento ordinario e straordinario per il minore e relativo alle mensilità pregresse e sino a maggio 2025, il tutto per complessivi € 933,00. Tale importo sarà versato a partire dal mese di settembre 2025 e, al mantenimento di € 250,00, verrà aggiunta la cifra di € 100,00 per nove mesi fino a concorrenza del debito di € 933,00, di cui ultima rata di € 133,00; E. pone a carico del sig. il pagamento del 50% di tutte le spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse del minore (mediche, ludiche/ricreative e scolastiche) secondo quanto disposto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il COA del 06.07.2021. F. Nulla sulle spese. Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 04-11-2025. Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano