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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4926/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Casarano il 23/01/1972, c.f. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti C.F._2 la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], c.f Persona_1
tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Stocco C.F._3
- attori contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Chiarelli
- convenuto
- attore OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parti attrici hanno citato in giudizio il per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
a. Accertare e dichiarare che il sinistro di cui alla narrativa del presente atto si è verificato per esclusiva responsabilità del;
Controparte_2 b. Accertare e dichiarare che ha subito danni per complessivi € 51.000,00 o di Persona_1 quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in conseguenza dei fatti descritti in narrativa.
c. Dichiarare il convenuto Ente tenuto al pagamento della somma di € 51.000,00 oltre agli interessi dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge o di quella maggiore o minore somma che questo Giudice riterrà di giustizia.
d. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto priva di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa con vittoria di spese e competenze di lite.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 1/09/2021, alle ore 00,10 circa, il procedeva a bordo del ciclomotore Persona_1 modello Vespa Piaggio, tg. X8Y9C9, di proprietà del padre , sulla Via Parco delle Parte_2
Rimembranze (Piazza dell'Amicizia) in CP_1
Giunto nei pressi del civico 15, si spostava al centro della corsia di marcia dovendo svoltare a sinistra per imboccare via Giuseppe Giannuzzi e, improvvisamente, a causa di una cavità nel manto stradale
- creatasi per la rottura di un blocco di roccia componente il basolato – non segnalata o recintata il manubrio della vespa subiva un contraccolpo con conseguente sobbalzo e sterzata della ruota anteriore.
La zona in cui si verificava il sinistro, solitamente illuminata, era priva di illuminazione.
Pertanto, il giovane perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra rendendosi necessario l'aiuto di terze persone poiché non riusciva ad alzarsi da terra.
Inoltre, si rendeva, necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 e il veniva trasportato Per_1 presso l'ospedale di Gallipoli ove i medici diagnosticavano la lesione del legamento crociato anteriore della gamba destra con frattura scomposta della spina tibiale.
Il giovane veniva sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio infortunato il 07.09.2021 e rimaneva degente fino al successivo 9 di settembre 2021 data in cui veniva dimesso dall'ospedale con applicazione do un tutore gessato alla gamba e, il successivo 15 ottobre 2021 i medici autorizzavano a iniziare a “caricare” l'arto. Le visite presso gli specialisti del nosocomio gallipolino proseguivano fino al 30 novembre 2021 quando l'ortopedico, dott. , rinviava a 12 mesi il successivo controllo del minore, CP_3 assicurando la guarigione totale del ragazzo.
Tuttavia, la risonanza magnetica nucleare del 09.05.2023 evidenziava, per il ginocchio destro, una alterazione del menisco anteriore e posteriore con degenerazione;
una alterazione e disomogeneità del legamento crociato anteriore e complicazioni della condizione della rotula.
Da consulto medico con il dott. da Milano, del 25.05.2023, emergeva necessità Persona_2 un'ulteriore operazione chirurgica dovuta alla progressione delle lesioni subite.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha fornito le seguenti risposte ai quesiti del giudice.
Con riferimento al quesito n. 1 si è affermato:
“Il periziando riporto' lesioni di natura traumatico-contusiva che ben potettero realizzarsi nel corso ed a causa del trauma descritto in atti: caduta dal ciclomotore che conduceva a causa di una riferita cavità presente sulla corsia di marcia. Si tratto' di un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con frattura delle eminenze intercondiloidee e lesione del legamento crociato anteriore, sottoposto a trattamento conservativo (artroscopia esplorativa, terapia medica e fisica) senza beneficio. La frattura delle eminenze intercondiloidee fu infatti complicata dalla insorgenza di un'osteofita post-traumatico, che fu poi sottoposto ad intervento artroscopico di rimozione. Segui' il trattamento fisioterapico con evoluzione migliorativa dei postumi, allo stato, obiettivati.”
In relazione al quesito n. 2 invece lo specialista ha dato la seguente risposta:
“dall'esame della documentazione medica in atti non sono emersi sotto un profilo medico legale eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando.”
Al terzo quesito, invece, il medico ha risposto nei seguenti termini:
“Per il trattamento delle lesioni riportate, il minore fu dapprima assistito presso il Persona_1
PS PO di Gallipoli e quindi ricoverato presso il Reparto di Ortopedia del medesimo nosocomio, ove fu sottoposto ad artroscopia esplorativa. Effettuo' quindi controlli clinico strumentali e trattamenti medici e fisici senza beneficio, stante la comparsa di un osteofita post-traumatico che fu chirurgicamente rimosso in data 01.06.2024, per quanto emerso dall'esame della documentazione in atti.
Riteniamo quindi, in considerazione della entità delle lesioni, della storia clinica, e del periodo medio di riparazione previsto per lesioni analoghe a quelle riportate dal minore che il Persona_1 periodo di inabilità biologica temporanea assoluta possa nella specie essere ravvisato in complessivi
40 giorni, relativi ai due ricoveri versati in atti e al periodo in cui fu portatore di stecca gessata. La inabilità biologica temporanea parziale può essere considerata di 45 giorni al 75%, di ulteriori 45 giorni al 50% ed infine di altri 30 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.”
Con riguardo alla presenza di postumi permanenti si è invece affermato:
“Per quanto concerne la valutazione dei postumi, ricordiamo che è stata accertata la permanenza di esiti cicatriziali ed algodisfunzionali di trauma contusivo distorsivo del ginocchio dx con lesione del
LCA e frattura delle eminenze intercondiloidee, quest'ultima complicata da un osteofita anteriore post-traumatico, gia' rimosso in soggetto che lamenta gonalgia destra.
I suddetti postumi accertati - tenuto conto di quanto previsto nelle Linee Guida SIMLA 2016 - possono essere complessivamente valutati nella misura del 6%. Tale percentuale di danno ben rispecchia nella sua globalità i postumi psicofisici nel complesso evidenziati, che, allo stato, tenuto conto del tipo ed entita' delle lesioni iniziali e del tempo trascorso, per quanto documentato, non sono suscettibili di evoluzione migliorativa e/o peggiorativa.”
Al quesito n. 5 lo specialista ha dato la seguente risposta:
“Le spese mediche rinvenute in atti, a cui ci si riporta per relationem e qui da intendersi integralmente trascritte e riportate, appaiono tutte congrue per un totale di euro 686,50. Allo stato, tenuto conto del tempo trascorso e del tipo ed entita' delle menomazioni accertate, non sarebbero paventabili spese future.”
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica del sinistro specificando che il mezzo non procedeva a velocità elevata in ragione della conformazione dei luoghi.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del tratto di strada cittadino in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca stradale che determinava la caduta, l'assenza di illuminazione oltre che la velocità tenuta dal motociclo non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 40 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 45 giorni al 75%, di ulteriori 45 giorni al 50% ed infine di altri 30 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 6%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Parimenti, appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della gravità dei danni patiti tenuto conto della giovane età del danneggiato e delle compressioni alla vita quotidiana.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 13.434,00 per invalidità permanente (2.394,00 al punto di danno non patrimoniale per il danneggiato che all'epoca del sinistro aveva 14 anni) e di complessivi euro 11.931,25 per invalidità temporanea, per un totale di euro 25.365,25, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Alle predette voci devono essere aggiunte anche i costi sostenuti a titolo di spese mediche per il complessivo importo di euro 686,50.
5. Sulle spese
In applicazione al principio di soccombenza, pertanto
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente secondo il D.M. 55/2012 co riferimento ai valori medi (stante la media complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie da 26.001 a 52.000 euro.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 7.616,00 euro per compensi e
1.142,00 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da e nei Parte_1 Parte_2 Persona_1 confronti del e per l'effetto condanna il Controparte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di 26.051,75 euro oltre interessi al saggio legale.
[...]
Condanna il al pagamento delle spese d lite che si determinano Controparte_1 in 7.616,00 euro per compensi e 1.142,00 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente . Controparte_1
Lecce 9 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4926/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , nato a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Casarano il 23/01/1972, c.f. , in proprio e nella qualità di genitori esercenti C.F._2 la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] il [...], c.f Persona_1
tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Stocco C.F._3
- attori contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Chiarelli
- convenuto
- attore OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parti attrici hanno citato in giudizio il per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa,
a. Accertare e dichiarare che il sinistro di cui alla narrativa del presente atto si è verificato per esclusiva responsabilità del;
Controparte_2 b. Accertare e dichiarare che ha subito danni per complessivi € 51.000,00 o di Persona_1 quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in conseguenza dei fatti descritti in narrativa.
c. Dichiarare il convenuto Ente tenuto al pagamento della somma di € 51.000,00 oltre agli interessi dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge o di quella maggiore o minore somma che questo Giudice riterrà di giustizia.
d. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni altro diritto.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, rigettare integralmente la domanda di parte attrice in quanto priva di qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa con vittoria di spese e competenze di lite.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 1/09/2021, alle ore 00,10 circa, il procedeva a bordo del ciclomotore Persona_1 modello Vespa Piaggio, tg. X8Y9C9, di proprietà del padre , sulla Via Parco delle Parte_2
Rimembranze (Piazza dell'Amicizia) in CP_1
Giunto nei pressi del civico 15, si spostava al centro della corsia di marcia dovendo svoltare a sinistra per imboccare via Giuseppe Giannuzzi e, improvvisamente, a causa di una cavità nel manto stradale
- creatasi per la rottura di un blocco di roccia componente il basolato – non segnalata o recintata il manubrio della vespa subiva un contraccolpo con conseguente sobbalzo e sterzata della ruota anteriore.
La zona in cui si verificava il sinistro, solitamente illuminata, era priva di illuminazione.
Pertanto, il giovane perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra rendendosi necessario l'aiuto di terze persone poiché non riusciva ad alzarsi da terra.
Inoltre, si rendeva, necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 e il veniva trasportato Per_1 presso l'ospedale di Gallipoli ove i medici diagnosticavano la lesione del legamento crociato anteriore della gamba destra con frattura scomposta della spina tibiale.
Il giovane veniva sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio infortunato il 07.09.2021 e rimaneva degente fino al successivo 9 di settembre 2021 data in cui veniva dimesso dall'ospedale con applicazione do un tutore gessato alla gamba e, il successivo 15 ottobre 2021 i medici autorizzavano a iniziare a “caricare” l'arto. Le visite presso gli specialisti del nosocomio gallipolino proseguivano fino al 30 novembre 2021 quando l'ortopedico, dott. , rinviava a 12 mesi il successivo controllo del minore, CP_3 assicurando la guarigione totale del ragazzo.
Tuttavia, la risonanza magnetica nucleare del 09.05.2023 evidenziava, per il ginocchio destro, una alterazione del menisco anteriore e posteriore con degenerazione;
una alterazione e disomogeneità del legamento crociato anteriore e complicazioni della condizione della rotula.
Da consulto medico con il dott. da Milano, del 25.05.2023, emergeva necessità Persona_2 un'ulteriore operazione chirurgica dovuta alla progressione delle lesioni subite.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha fornito le seguenti risposte ai quesiti del giudice.
Con riferimento al quesito n. 1 si è affermato:
“Il periziando riporto' lesioni di natura traumatico-contusiva che ben potettero realizzarsi nel corso ed a causa del trauma descritto in atti: caduta dal ciclomotore che conduceva a causa di una riferita cavità presente sulla corsia di marcia. Si tratto' di un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro con frattura delle eminenze intercondiloidee e lesione del legamento crociato anteriore, sottoposto a trattamento conservativo (artroscopia esplorativa, terapia medica e fisica) senza beneficio. La frattura delle eminenze intercondiloidee fu infatti complicata dalla insorgenza di un'osteofita post-traumatico, che fu poi sottoposto ad intervento artroscopico di rimozione. Segui' il trattamento fisioterapico con evoluzione migliorativa dei postumi, allo stato, obiettivati.”
In relazione al quesito n. 2 invece lo specialista ha dato la seguente risposta:
“dall'esame della documentazione medica in atti non sono emersi sotto un profilo medico legale eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando.”
Al terzo quesito, invece, il medico ha risposto nei seguenti termini:
“Per il trattamento delle lesioni riportate, il minore fu dapprima assistito presso il Persona_1
PS PO di Gallipoli e quindi ricoverato presso il Reparto di Ortopedia del medesimo nosocomio, ove fu sottoposto ad artroscopia esplorativa. Effettuo' quindi controlli clinico strumentali e trattamenti medici e fisici senza beneficio, stante la comparsa di un osteofita post-traumatico che fu chirurgicamente rimosso in data 01.06.2024, per quanto emerso dall'esame della documentazione in atti.
Riteniamo quindi, in considerazione della entità delle lesioni, della storia clinica, e del periodo medio di riparazione previsto per lesioni analoghe a quelle riportate dal minore che il Persona_1 periodo di inabilità biologica temporanea assoluta possa nella specie essere ravvisato in complessivi
40 giorni, relativi ai due ricoveri versati in atti e al periodo in cui fu portatore di stecca gessata. La inabilità biologica temporanea parziale può essere considerata di 45 giorni al 75%, di ulteriori 45 giorni al 50% ed infine di altri 30 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.”
Con riguardo alla presenza di postumi permanenti si è invece affermato:
“Per quanto concerne la valutazione dei postumi, ricordiamo che è stata accertata la permanenza di esiti cicatriziali ed algodisfunzionali di trauma contusivo distorsivo del ginocchio dx con lesione del
LCA e frattura delle eminenze intercondiloidee, quest'ultima complicata da un osteofita anteriore post-traumatico, gia' rimosso in soggetto che lamenta gonalgia destra.
I suddetti postumi accertati - tenuto conto di quanto previsto nelle Linee Guida SIMLA 2016 - possono essere complessivamente valutati nella misura del 6%. Tale percentuale di danno ben rispecchia nella sua globalità i postumi psicofisici nel complesso evidenziati, che, allo stato, tenuto conto del tipo ed entita' delle lesioni iniziali e del tempo trascorso, per quanto documentato, non sono suscettibili di evoluzione migliorativa e/o peggiorativa.”
Al quesito n. 5 lo specialista ha dato la seguente risposta:
“Le spese mediche rinvenute in atti, a cui ci si riporta per relationem e qui da intendersi integralmente trascritte e riportate, appaiono tutte congrue per un totale di euro 686,50. Allo stato, tenuto conto del tempo trascorso e del tipo ed entita' delle menomazioni accertate, non sarebbero paventabili spese future.”
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica del sinistro specificando che il mezzo non procedeva a velocità elevata in ragione della conformazione dei luoghi.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del tratto di strada cittadino in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato.
Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca stradale che determinava la caduta, l'assenza di illuminazione oltre che la velocità tenuta dal motociclo non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 40 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 45 giorni al 75%, di ulteriori 45 giorni al 50% ed infine di altri 30 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 6%.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Parimenti, appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della gravità dei danni patiti tenuto conto della giovane età del danneggiato e delle compressioni alla vita quotidiana.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 13.434,00 per invalidità permanente (2.394,00 al punto di danno non patrimoniale per il danneggiato che all'epoca del sinistro aveva 14 anni) e di complessivi euro 11.931,25 per invalidità temporanea, per un totale di euro 25.365,25, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Alle predette voci devono essere aggiunte anche i costi sostenuti a titolo di spese mediche per il complessivo importo di euro 686,50.
5. Sulle spese
In applicazione al principio di soccombenza, pertanto
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente secondo il D.M. 55/2012 co riferimento ai valori medi (stante la media complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie da 26.001 a 52.000 euro.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 7.616,00 euro per compensi e
1.142,00 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da e nei Parte_1 Parte_2 Persona_1 confronti del e per l'effetto condanna il Controparte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di 26.051,75 euro oltre interessi al saggio legale.
[...]
Condanna il al pagamento delle spese d lite che si determinano Controparte_1 in 7.616,00 euro per compensi e 1.142,00 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente . Controparte_1
Lecce 9 dicembre 2025
Il Giudice Dott. Francesco Pio Me