Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
Non è abnorme e non può essere pertanto, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, oggetto di ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il pretore, erroneamente ritenendo mancante il requisito del previo invito a rendere l'interrogatorio, annulli il decreto di citazione a giudizio; e ciò in quanto la regressione del procedimento deriva non tanto dall'erronea valutazione del giudice bensì dalla natura del vizio - sia pur erroneamente - rilevato, che importa, ai sensi dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione ed, in conformità al disposto dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato in cui fu compiuto l'atto dichiarato nullo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1999, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Varola Presidente del 11.11.1999
Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
Dott. Lionello Marini Consigliere N. 5421
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'Errico Consigliere N. 18144/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15 febbraio 1999 dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Belluno avverso l'ordinanza resa l'11 febbraio 1999 nel procedimento penale
contro
UL AV - nato a [...] il [...] - per il delitto di cui all'art. 641, c.p., con la quale il Pretore di Belluno ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio del UL emesso il 9 ottobre 1998 per l'inosservanza dell'obbligo del preliminare invito a presentarsi per rendere interrogatorio, imposto dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, ed ha ordinato la restituzione degli atti al P.M.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata:
OSSERVA
Il ricorrente, dopo avere premesso che il decreto di citazione a giudizio annullato dal pretore l'11 febbraio 1999 era stato preceduto da altro, emesso il 17 settembre 1994 e dichiarato nullo il 12 febbraio 1998 per omessa notifica all'imputato, ha denunciato la violazione, l'erronea applicazione e l'inosservanza di legge, atteso che l'art. 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, aveva fatto salvi dall'applicazione della formalità del previo invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio i procedimenti penali nei quali era già stato emesso decreto di citazione a giudizio e che, in assenza della nullità comminata per la relativa omissione, non era consentita la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Il ricorso è inammissibile.
Il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568, c.p.p., esclude la ricorribilità dell'ordinanza con la quale il pretore abbia annullato il decreto di citazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non avendo il provvedimento natura di sentenza e non rientrando nel novero di quelli sulla libertà personale: non è possibile conseguentemente invocare un sindacato diretto della legittimità dell'ordinanza stessa (cfr.: Cass. pen., sez. I., sent. 30 aprile 1994, n. 1298; cass. pen., sez. I, sent. 13 ottobre 1992, n. 3118). Soltanto l'abnormità del provvedimento, derivante dalla sua non inquadrabilità nel sistema processuale o dalla sua adozione a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento, consentirebbe, dunque, avverso di esso l'esperimento di un atipico ricorso per cassazione (cfr.: rel. min. all'art. 568 c.p.p.) in funzione della necessità di rimuovere immediatamente un atto caratterizzato da una divergenza del contenuto da quello suo peculiare non prevista e non prevedibile dalla legge e tale da comportare pregiudizio al paradigma procedimentale.
Nella specie il pretore, a fronte di un decreto di citazione a giudizio emesso il 9 ottobre 1998, successivamente, cioè, all'entrata in vigore della legge n. 234/97, introduttiva dell'obbligo del previo invito a rendere interrogatorio, sancito a pena di nullità dall'art. 555, 2^ co., c.p.p., ha rilevato l'omissione di tale adempimento ed ha annullato il decreto di citazione ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero per i provvedimenti di sua competenza.
Indipendentemente dalla giuridica correttezza di tale deliberazione, sotto il profilo, in particolare, dell'effettiva obbligatorietà dell'adempimento in questione, nonostante che il decreto di citazione seguisse ad altro dichiarato nullo precedentemente emesso, non si può parlare, quindi, di provvedimento esulante dal sistema processuale, avendo il giudice, una volta ravvisato il vizio afferente al decreto adottato le determinazioni ad esso conseguenti secondo l'ordinamento processuali.
La lamentata regressione del procedimento non dipende, infatti, dall'eventuale errore interpretativo del pretore, non denunciabile in sè per il richiamato principio di tassatività delle impugnazioni, ma dalla natura del vizio rilevato nell'ordinanza, che comporta nel novellato art. 555, 2^ co., c.p.p., la sanzione della nullità del decreto di citazione e, in conformità, all'art. 185, 3^ co., c.p.p., la regressione del procedimento allo stato in cui è stato compiuto l'atto nullo ed il conseguente obbligo per il pubblico ministero di provvedere ad emettere un nuovo decreto di citazione dopo avere adempiuto all'invito a rendere l'interrogatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 1 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1999