Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1999, n. 5421
CASS
Sentenza 11 novembre 1999

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Non è abnorme e non può essere pertanto, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, oggetto di ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il pretore, erroneamente ritenendo mancante il requisito del previo invito a rendere l'interrogatorio, annulli il decreto di citazione a giudizio; e ciò in quanto la regressione del procedimento deriva non tanto dall'erronea valutazione del giudice bensì dalla natura del vizio - sia pur erroneamente - rilevato, che importa, ai sensi dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., la nullità del decreto di citazione ed, in conformità al disposto dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento allo stato in cui fu compiuto l'atto dichiarato nullo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1999, n. 5421
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5421
    Data del deposito : 11 novembre 1999

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