Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 387 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 27.05.1964 e (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Palermo l'11.11.1984, entrambi con l'avv. Salvatore Spedale;
– attori –
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._3
28.3.1966, con l'avv. Antonino Carmicio;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 11.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai propri veicoli,
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
quantificati in complessivi € 38.000,00, di cui € 18.00,00 per l'autoveicolo di proprietà dello e in € 20.000,00 per il mezzo di proprietà del Pt_2
(stima effettuata sulla scorta dei valori presuntivi indicati nella Pt_1
rivista specializzata “ruoteclassiche”), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Gli attori hanno dedotto di aver affidato al convenuto, esercente l'attività di carrozziere/lattoniere, il restauro di due autovetture, e in particolare del veicolo marca “Fiat”, modello “124 Spider”, targata
TP128264, telaio n. CS0071169, di proprietà dello e della vettura Pt_2
marca Alfa Romeo, modello “Giulietta Spider”, telaio n. AR149509465, tg.
PA152550, di proprietà del Ha rappresentato, ancora, che, nella Pt_1
notte tra il 13 e il 14.5.2018, tra le ore 23:00 e le ore 04:00, si sarebbe propagato un incendio nel locale magazzino sito in Alcamo, c.da Maruggi
n. 180 (concesso al in comodato d'uso), dove il convenuto esercita CP_1
la propria attività di riparazione e restauro d'automobili d'epoca, con all'interno, tra le altre, anche le vetture di proprietà degli attori, i quali,
come emergerebbe dal rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco
intervenuti sui luoghi e dalla denuncia sporta dal presso la CP_1
Stazione dei Carabinieri di Alcamo, sarebbero andati distrutti.
Gli attori hanno rappresentato, altresì, che la Fiat 124 Spider di proprietà dello sarebbe stata ricoverata in perfette condizioni Pt_2
estetiche e meccaniche, mentre, per quanto riguarda l'automobile Alfa
Romeo Giulietta Spider di proprietà del sarebbero stati affidati al Pt_1
solo il telaio dell'auto e taluni accessori interni. CP_1
In punto di diritto, gli attori hanno evidenziato che quello concluso
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dalle odierne parti sarebbe un contratto di prestazione d'opera professionale, dal quale discenderebbe – tra le altre – anche l'obbligazione di custodire i beni fino alla riconsegna, e che nel caso di specie non ricorrerebbe un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea ad elidere il nesso causale tra la condotta del e il danno asseritamente CP_1
patito, e ciò in quanto il convenuto avrebbe dichiarato che l'incendio si sarebbe verificato a causa di un corto circuito, circostanza dalla quale si evincerebbe la precarietà dell'impianto elettrico che serviva l'immobile adibito ad officina.
Pertanto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: “in via principale,
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. Controparte_1
nella causazione dell'evento occorso, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli art.li 1177 e 2051 c.c.; conseguentemente condannare il sig.
all'integrale rifusione in favore degli attori di tutti i danni Controparte_1
patrimoniali dagli stessi subiti, quantificati in complessivi € 38.000,00, di
cui € 18.000,00 per il bene di proprietà dell'avv. ed € 20.000,00 Pt_2
per il bene di proprietà dell'avv. stimato sulla base della rivista Pt_1
specializzata “ruoteclassiche” (all. 5), o comunque nella maggiore o minore
misura che il Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre interessi legali e
rivalutazione; in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità
esclusiva del sig. nella causazione dell'evento occorso, ai Controparte_2
sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.; conseguentemente, condannare il
sig. all'integrale refusione in favore degli attori di tutti i Controparte_1
danni patrimoniali dagli stessi subiti, quantificati in complessivi €
38.000,00, di cui € 18.000,00 per il bene di proprietà dell'avv. ed Pt_2
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€ 20.000,00 per il bene di proprietà dell'avv. stimato sulla base Pt_1
della rivista specializzata “ruoteclassiche” (all. 5), o comunque nella
maggiore o minore misura che il Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre
interessi legali e rivalutazione”.
Costituendosi in giudizio, ha contestato le deduzioni Controparte_1
poste a fondamento della domanda risarcitoria spiegata dagli attori,
rappresentando l'assenza di un rapporto negoziale tra le parti, avendo concesso i propri locali a titolo di cortesia e l'assenza di responsabilità
nella causazione dell'incendio.
La causa viene in decisione.
E' pacifica la verificazione, nella notte tra il 13 e il 14.5.2018, del rogo che ha interessato l'immobile sito in Alcamo, c.da Maruggi n. 180, come si evince dal rapporto dei Vigili del Fuoco di Alcamo in atti, dove si legge
“tutto ciò che si trovava all'interno della rimessa è andato completamente
distrutto dalle fiamme, di fatto, visibilmente risultavano in loco n. 5
autovetture d'epoca ed attrezzature di vario genere riconducibili ad utensili
per carrozziere […] si fa presente che il gestore del locale ( ) Controparte_1
che, al nostro arrivo si trovava in posto, asseriva che il locale era adibito a
rimessa macchine d'epoca, e occasionalmente lo usava per piccoli lavori di
carrozzeria” (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
L'esistenza di un rapporto negoziale (qualificabile come contratto d'opera) emerge dalle stesse affermazioni del convenuto, in data
14.5.2018, in sede di denuncia (doc. 2 della produzione attorea): “mi
diletto nei lavori di sistemazione di carrozzeria di autovetture di terzi
soggetti previo pagamento”. Sempre il convenuto ha ammesso di aver
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preso in custodia la vettura dello e del (così risultando Pt_2 Pt_1
infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva con riferimento alla spiegata domanda risarcitoria).
La presenza, all'interno del locale poi andato distrutto a causa del rogo, di tali autoveicoli è, inoltre, confermata dalle ritrazioni fotografiche allegate alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice, dove si possono apprezzare sia gli interni dei locali, che lo stato degli automezzi prima e dopo il propagarsi dell'incendio (cfr. doc. da 1 a
17 e e da a) ad n).
Così inquadrato il rapporto negoziale tra le parti, si osserva che, tra le obbligazioni accessorie rispetto a quella principale che discendono dal contratto d'opera, vi è quella di custodia del bene (cfr. Cass. n.
10956/2010). Laddove il bene subisca dei danni, il prestatore d'opera
(n.q. di custode) risponde dell'inadempimento della propria obbligazione,
salva la prova di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dalle circostanze, secondo un criterio di ordinaria diligenza parametrato alle sue competenze professionali (cfr. Cass. n. 11796/2015).
Nel caso in esame, il convenuto non ha fornito elementi dai quali desumere di aver utilizzato l'ordinaria diligenza per evitare la verificazione dell'incendio. Ed, infatti, la sola apposizione di lucchetti all'ingresso del locale adibito a carrozzeria non pare sufficiente a ritenere adempiuto l'obbligo di custodia. Dalla relazione dei vigili del fuoco emerge come nella rimessa si trovassero utensili e materiali utili alla riparazione e/o alla restaurazione dei veicoli (verosimilmente anche vernici e solventi),
potenzialmente infiammabili. Di conseguenza, anche applicando il
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parametro della diligenza c.d. “del buon padre di famiglia”, il CP_1
avrebbe dovuto attuare delle cautele idonee a prevenire o quantomeno a limitare il potenziale propagarsi di un incendio. In assenza della prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, gravante sul convenuto, il deve ritenersi responsabile dei danni patrimoniali CP_1
subiti dalle parti attrici.
A questo punto, per la liquidazione del danno, prendendo le mosse dal veicolo di soccorre la c.t.u., le cui risultanze, Parte_1
essendo congruamente motivate e rispondenti in modo preciso al quesito sottoposto, devono condividersi. In particolare, il CTU ha evidenziato i danni riportati dal veicolo: “Danneggiamento di grado severo dell'intero
telaio della vettura con deformazioni ed accartocciamenti prodotti
dall'elevata temperatura di combustione e dal crollo di strutture del locale
sopra la stessa, probabile danneggiamento irreparabile di tratti della
carrozzeria” (cfr. pag. 4 c.t.u.). In ordine alla stima della riparazione del mezzo, il c.t.u. ha affermato che: “Complessa appare la stima per la
riparazione del mezzo sia per il grave danno riportato che per l'onerosità
delle riparazioni che devono essere eseguite da manodopera qualificata e
specializzata nel restauro di auto d'epoca quale quella in esame,
circostanza che rende piuttosto ampia la forchetta di stima delle ore di
lavoro (e quindi della spesa necessaria) per il rispristino della carrozzeria a
perfetta regola d'arte in ottica il più possibile conservativa al fine di non
depauperare il valore finale della vettura restaurata, lavorazioni che in
molti casi rendono altresì antieconomico il restauro” (cfr. pag. 4 e 5 c.t.u.).
Quale parametro di valutazione, il c.t.u. ha assunto, come primo
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riferimento, il valore indicato nella rivista “ruoteclassiche”, per il tipo di veicolo e considerando condizioni di restauro difficili o non convenienti,
con meccanica non marciante, ma con diversi elementi recuperabili,
quantificandolo nel “20% rispetto alla quotazione di riferimento”, che è
pari ad € 55.000,00 (cfr. pag. 6 ctu). Considerato che erano ricoverate nel locale solo il telaio e alcune parti meccaniche ed accessori, la svalutazione delle componenti è stata stimata nel 50%, e il danno riportato è stato quantificato, compresi i costi della manodopera e i tempi per l'esecuzione delle ulteriori riparazioni (stiramento del telaio, della rimozione delle parti metalliche irrecuperabili, dell'acquisto di parti di ricambio, della sagomatura di parti di carrozzeria deformate o strappate, della sagomatura e saldatura di eventuali parti mancanti o non disponibili, di successivi trattamenti di sabbiatura, antiruggine, primerizzazione,
successive verniciature) in € 22.000,00.
Sul punto, non appaiono decisive le osservazioni critiche mosse dal convenuto: la consulente ha correttamente valutato lo stato dell'auto dalle fotografie versate in atti e ha condivisibilmente assunto quale parametro di riferimento la valutazione del mezzo operata dalla rivista specialistica
“ruoteclassiche”. Pure corretta la valutazione del CTU circa l'assenza di prova che l'autovettura di proprietà del necessitasse di interventi Pt_1
“radicali” di manutenzione, anche in quanto la rimozione delle parti meccaniche si sarebbe resa, invece, necessaria per procedere alla riverniciatura (cfr. pagg. 8, 9 e 10 c.t.u.).
Con riferimento al veicolo di , va considerato andati Parte_2
interamente distrutto nel rogo, con impossibilità di accertamenti tecnici
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funzionali ad una stima del danno Però, dalla rivista specializzata
“ruoteclassiche”, allegata dall'attore, può evincersi che il valore dell'autovettura oscilla tra un minimo di € 13.000,00 e un massimo di €
20.000,00, a seconda delle condizioni estetiche e meccaniche nelle quali si trova. Parte attrice ha, altresì, prodotto una mail di conferma alla partecipazione alla manifestazione “Giro di Sicilia 2018”, calendata per il
7-10 giugno 2018 (cfr. doc. n. “O” allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Il buono stato del veicolo,
quantomeno dal punto di vista estetico, è poi confermato dalle ritrazioni fotografiche prodotte in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2 cpc, e, in particolare, quelle di cui alle lettere “L”, “M” e “N” (cfr.
ritrazioni fotografiche in atti). Pertanto, in ragione delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di stimare il danno patrimoniale subito dallo in € 15.000,00. Pt_2
Le somme sopra indicate sono quantificate all'attualità: sulle stesse andranno calcolate rivalutazioni e interessi (trattandosi di debito di valore), previa devalutazione dell'importo al dì del fatto, come da Cass.
Civ. Sez. Un. 17/02/95 n. 1712. Sugli importi così determinati andranno poi calcolati gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
In definitiva, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice,
il convenuto va condannato a risarcire la somma di € 24.161,55, di cui interessi € 2.161,55, in favore di e di € Parte_1
16.473,78, di cui € 1.473,78 per interessi, in favore di , il Parte_2
tutto oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU, limitate al solo acconto in assenza di istanza di liquidazione tempestivamente depositata, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa,
definitivamente pronunciando:
- Condanna il convenuto al pagamento della somma di € 16.473,78
in favore di e di € 24.161,55 in favore di Parte_2 [...]
, il tutto oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
decisione e sino al soddisfo.
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 3.409,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Spese di CTU, limitate al solo acconto in assenza di istanza di liquidazione tempestivamente depositata, definitivamente a carico di parte convenuta.
Trapani, 3.4.2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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