Sentenza 11 giugno 2001
Massime • 1
Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell'azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato; ed infatti il detto tasso specifico aziendale è stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale) con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualità tra le imprese assicuranti, che - salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva (ex art. 20, quarto comma, del citato D.M. del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2001, n. 7853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7853 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati PASQUALE VARONE, VITTORIO LAI, SAVERIO MUCCIO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NT UG & IG S.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FIORELLO TATONE, GIUSEPPE CASTELLI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 284/97 del Tribunale di CHIETI, depositata il 01/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli Avvocati Adriana PIGNATARO, per delega dell'avvocato Saverio MUCCIO, Fiorello TATONE, Giuseppe CASTELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8 maggio 1989 al Pretore di Chieti la s.a.s. TE GO e figli esponeva di essere stata assoggettata al pagamento di premi e contributi a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, quanto al periodo compreso fra il 1979 e il 1989, con un tasso specifico aziendale del quarantadue per mille, illegittimo in eccesso. L'illegittimità era data dall'inclusione nel detto tasso dei cosiddetti oneri indiretti, ossia per spese a carico dell'Istituto diverse dalle prestazioni economiche e sanitarie dovute agli assicurati.
Pertanto la ricorrente chiedeva che il tasso fosse determinato nella misura legittima e di conseguenza l'Istituto fosse condannato a restituire quanto percepito in eccesso.
Costituitosi il convenuto, con sentenza del 9 marzo 1992 il Pretore, in accoglimento della domanda, condannava l'INAIL al rimborso nella misura di 21.289.000 lire, e la decisione veniva parzialmente riformata dal Tribunale, che, rigettando l'appello principale del soccombente e accogliendo quello incidentale della società, aumentava la somma ora detta di 12.752.927 lire.
Il collegio di merito osservava che il tasso specifico aziendale, necessario a calcolare il premio di assicurazione con riferimento al rischio di infortuni e malattie professionali rilevato in ciascuna impresa, comprendeva una "riserva sinistri" della quale si doveva tener conto soltanto se si fosse verificato un qualche infortunio nell'impresa assicurante e nel periodo preso in considerazione;
per contro, non doveva essere computata la riserva sinistri qualora, come nel caso di specie, non vi fossero stati "infortuni sul lavoro o malattie professionali ovvero sinistri già definiti, atti a consentire una stima (scilicet: del rischio assicurato)". Tale, ad avviso del Tribunale, era l'esatta interpretazione dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 novembre 1978 e 18 giugno 1988, contenenti le tariffe ed emessi sulla base dell'art. 40 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e di conseguenza doveva considerarsi errata la tesi dell'INAIL, secondo cui la riserva sinistri andava calcolata anche in mancanza di infortuni nell'azienda nel periodo considerato. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INAIL. Resiste con controricorso e con memoria la s.a.s. TE GO e figli. Con ordinanza del 29 maggio 2000 la Sezione lavoro, constatato un contrasto di giurisprudenza circa il modo di calcolo del tasso specifico aziendale, rimetteva gli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Primo Presidente disponeva in tal senso.
Ancora memorie di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, la quale osserva che, nell'impugnare la sentenza d'appello e più precisamente nel contestare i criteri di calcolo del premio d'assicurazione adottati dal Tribunale, l'INAIL prospetta un criterio nuovo, mai evocato nel giudizio di merito, ne' in sede di gravame contro la sentenza di primo grado ne' dopo il deposito della relazione di consulenza tecnica, svoltasi in appello. Il silenzio sul punto precluderebbe all'Istituto di far valere in cassazione il criterio ora propugnato. Si sarebbe avuta,' ad avviso della controricorrente, la formazione della regiudicata interna, o endoprocessuale, su una parte della materia controversa.
L'infondatezza dell'eccezione deriva dall'erronea assunzione, da parte della controricorrente, della nozione di cosa giudicata interna, la quale abbia ad oggetto soltanto un capo di sentenza. A norma dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle "parti della sentenza non sentenza" ogni statuizione autonoma, o capo autonomo, in ordine al quale possa ravvisarsi la soccombenza di uno dei litiganti, tale da determinare l'interesse ad impugnare (Cass. 10 aprile 1998 n. 3718). Deve trattarsi di parti di sentenza basate su presupposti di fatto e di diritto completamente diversi rispetto alle statuizioni impugnate, e rispetto a queste prive di alcun nesso pregiudiziale o consequenziale (Cass. 27 marzo 1979 n. 1785, 3 aprile 1985 n. 2288, 28 settembre 1988 n. 5262, 7 marzo 1995 n. 2621 1^ ottobre 1997 n. 9568, 2 ottobre 1997 n. 9628, 6 marzo 2001 n. 3236, 22 marzo 2001 nn. 4154 e 4174). Nè è ravvisabile alcuna statuizione autonoma quando si tratti di risoluzione di una questione strumentale rispetto all'attribuzione del bene controverso, con la conseguenza che l'impugnazione della pronuncia di merito coinvolge necessariamente antecedenti logici e passaggi argomentativi esplicitamente o implicitamente contenuti in essa (Cass. n. 9268 del 1997 cit. 4 settembre 1997 n. 8455, 3 gennaio 1998 n. 18). Tale è il caso, come quello di specie, in cui l'impugnazione concernente l'ammontare di una prestazione pecuniaria coinvolge tutti i possibili criteri di calcolo.
2.Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente lamenta la violazione degli artt. 39, 40, 41 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 14 decreto Min. del lavoro 14 novembre 1978 (in G.U: 30 dicembre 1978 n. 362), 20 d.m. 18 giugno 1988 (in G.U. 30 giugno 1988 n. 152) nonché vizi di motivazione.
Esso osserva che il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da porre a carico delle imprese, dev'essere calcolato tenendo conto, fra l'altro, della necessità di costituire presso l'assicuratore una "riserva sinistri", ossia una posta passiva di bilancio a copertura degli oneri, cosiddetti presunti, che deriveranno da eventi protetti (ossia da infortuni o malattie) ma che non possono essere determinati immediatamente in via definitiva.
L'impossibilità di immediata determinazione deriva dall'inconoscibilità delle esatte prestazioni che verranno rese dall'assicuratore, essendo ancora ignote le cause dell'infortunio, l'esatta situazione salariale dell'infortunato, gli eventuali postumi riguardanti la capacità lavorativa, ecc.
L'ammontare della riserva sinistri viene calcolata dall'Istituto assicuratore sulla base di (a) un tasso medio nazionale, risultante dal rapporto tra gli oneri sopportati dall'istituto stesso e le retribuzioni corrisposte dalle imprese, e (b) un tasso specifico aziendale. Il primo risulta da una stima effettuata a livello nazionale sulla base dei casi sia denunciati e non definiti sia già definiti, e della media delle retribuzioni. Il secondo risulta dalle situazioni delle singole imprese, ossia dal rischio corso dall'Istituto in relazione (questa è la tesi dell'INAIL) al numero degli occupati nella singola impresa ed all'ammontare delle retribuzioni: l'entità del rischio a carico dell'assicuratore è dunque variabile in relazione a queste due grandezze. Non avrebbe rilievo, sempre ad avviso del ricorrente, l'assenza di infortuni denunciati dall'impresa nel periodo considerato, giacche il peso dei sinistri dovrebbe essere valutato solo con riferimento all'andamento nazionale, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza qui impugnata.
3.Il motivo è fondato.
Il sistema assicurativo in questione, come i sistemi assicurativi privatistici, è fondato anzitutto sul principio di equilibrio finanziario, imposto dall'esigenza che annualmente le entrate contributive non risultino inferiori agli impegni, di natura economica e finanziaria, gravanti sull'istituto assicuratore. Tali impegni vengono coperti solo con le dette entrate, poste a carico dei datori di lavoro e ripartite in ragione della maggiore o minore pericolosità della lavorazione svolta.
L'art. 39 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dispone, al secondo comma, che "le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da ricomprendere l'onere finanziario previsto, corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione".
Riguardo alla ripartizione dell'onere, il successivo art. 40 prevede, al primo comma, che le tariffe "e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL" e, al terzo comma, che "la tariffa stabilisce tassi di premi corrispondenti al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39"; l'art. 41, infine, dispone che "il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo, e applicato dall'INAIL nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali, o comunque dovute ai sensi di legge per tutta la durata dei lavori ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo di assicurazione".
Le tariffe successivamente approvate nel tempo, rispettivamente con d.m. 10 dicembre 1971, d.m. 14 novembre 1978 e d.m. 18 giugno 1988, hanno contenuto le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché le disposizioni sulle "modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi".
In particolare il d.m. del 1971 ha previsto, in applicazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. n.1124 del 1965, sia il tasso medio nazionale, di cui sopra s'è detto, sia il tasso specifico aziendale. L'art. 14 ha stabilito infatti: "L'INAIL applica un tasso in misura inferiore o superiore a non più del venti per cento del tasso medio (nazionale) di tariffa, in relazione all'andamento infortunistico aziendale quale risulta dal tasso specifico aziendale (primo comma)". E ancora: "il tasso specifico aziendale... è quello risultante dal rapporto oneri- mercedi nel triennio - o del minore periodo nell'ipotesi di attività che abbiano avuto inizio da meno di tre anni - immediatamente precedente l'anno in cui è stata avanzata la richiesta di riduzione (da parte del datore di lavoro) o d'aumento (da parte dell'INAIL) (terzo comma)".
Il tasso specifico aziendale consente così di differenziare il premio dovuto in ragione della prevedibile spesa da sopportare per la singola impresa.
La tariffa approvata nel 1978 ha confermato la precedente, per quanto qui interessa.
Quella del 1988 ha invece esplicitamente disposto circa i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale, stabilendo nel primo comma dell'art. 20 che esso "comprende anche gli oneri per i casi di infortunio o di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali". Per la fissazione di entrambi i tassi, nazionale e aziendale, occorre dunque tener conto de: a) gli oneri diretti, ossia le prestazioni economiche o sanitarie da erogare;
b) gli oneri indiretti, ossia le spese aggiuntive per accertamenti medico-legali per amministrazione, per contributi allo Stato, ecc.; c) gli oneri presunti, che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri sicuramente da sopportare ma attualmente non determinabili in via definitiva. Questi ultimi concorrono a fissare il tasso specifico aziendale.
4.La giurisprudenza di questa Corte, assolutamente prevalente e comunque non contestata nella presente controversia, afferma anzitutto che i suddetti decreti ministeriali, del 1971, 1978 e 1988, sono norme di diritto nel senso degli artt. 1, n. 2, delle preleggi e 360, n. 3, cod. proc. civ., vale a dire norme secondarie emesse dal potere esecutivo, che specificano ed integrano, con efficacia anche esterna all'ordinamento dell'INAIL, la disciplina contenuta negli atti aventi forza di legge, ossia nel d.P.R. n. 1124 del 1965: i decreti vengono così assimilati ai regolamenti delegati (ex multis, Cass. 27 novembre 1992 n. 12569, 6 novembre 1993 n. 10975, 23 gennaio 1995 n. 778) e la loro interpretazione è direttamente sindacabile in sede di legittimità.
La Corte afferma poi che la tariffa del 1988, col suo riferimento al tasso specifico aziendale, ha valore interpretativo e rende espliciti principi già impliciti in quelle del 1971 e del 1978 (Cass. n. 12659 del 1992 cit., 28 maggio 1993 n. 5975, 8 giugno 1996 n. 5937, Sez. un. 13 ottobre 1997 n. 9961 ed altre).
La funzione del tasso specifico aziendale è dunque quella di ripartire fra le singole aziende lo stesso onere finanziario della gestione assicurativa che il tasso medio nazionale ripartisce fra gruppi di aziende esercitanti le medesime lavorazioni, previo un confronto dei rispettivi elementi costitutivi, in modo da rendere possibile il rilievo delle rispettive oscillazioni, in aumento o in diminuzione, sulla base dei dati da confrontare (Cass. Sez. un. 1 novembre 1997 n. 10390). Deve in ogni caso restar salvo il principio di mutualità tra datori di lavoro dello stesso settore: del peso di questo principio si dirà meglio in seguito.
È perciò affermazione costante che la funzione del tasso specifico aziendale è quella non di sommarsi al tasso medio nazionale ma di determinare oscillazioni in più o in meno (art. 14, quinto comma, d.m. del 1988), togliendovi o aggiungendovi - entro limiti percentuali del tasso stesso - una parte della differenza con esso tasso specifico, correlata al numero dei dipendenti. Tale funzione presuppone che i due tassi (l'uno relativo agli oneri infortunistici globalmente considerati, con riguardo alle lavorazioni o settori dell'attività produttiva, e l'altro al rischio proprio della singola impresa di un certo settore) siano omogenei affinché possano essere raffrontati (Cass. 15 giugno 1991 n. 6788, 25 giugno 1997 n. 5865). Pertanto il fatto costitutivo del diritto soggettivo dell'Istituto, alla percezione di un premio superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del tasso medio nazionale, consiste nell'aumento del tasso specifico aziendale, conseguente ad accrescimento della probabilità di sopportare oneri per una determinata azienda, ossia di corrispondere prestazioni economiche o sanitarie ai dipendenti (Cass. n. 12659 del 1992 e 778 del 1995, citt.). 5. È opportuno notare ancora che il quadro normativo come sopra rappresentato è mutato in tempo recentissimo.
Con legge 17 maggio 1999 n. 144 (art. 55) il Parlamento ha delegato al governo ad emanare uno o più decreti legislativi allo scopo "di ridefinire alcuni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Tra i criteri direttivi della delega è (lett. C) quello di prevedere nuove tariffe per la "gestione industria" dell'INAIL, "anche tenendo conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (sul miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro. Altro criterio direttivo (lett. D) è di prevedere distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del testo unico (d.P.R. n. 1124 del 1965) per i settori di ciascuna delle gestioni (tra cui quella industriale).
In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, che nell'art. 3 ha previsto l'approvazione,
con decreto del Ministero del lavoro, delle nuove tariffe, sempre tenendo conto della citata legge n. 626 del 1994. Il comma 5 dell'art. 3 specifica le date di entrata in vigore di tali tariffe:
il primo triennio di rilevazione è dal 2000 al 2002.
Il Ministro ha determinato le nuove tariffe con decreto del 12 dicembre 2000 (in G.U. del 22 gennaio 2001, suppl. ord. alla G.U. n. 17).Il tasso specifico aziendale è regolato nell'art. 22, il cui terzo comma prevede il calcolo negli stessi termini del d.m. del 1988, solo aggiungendo che gli oneri presunti sono calcolati "a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico - attuariale". Un'oscillazione della misura del contributo, "dovuta all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nell'azienda" e calcolata sulla differenza fra tasso medio e tasso specifico, è prevista nel successivo comma 6. Altra oscillazione è prevista in relazione al grado di prevenzione infortuni, sempre nella singola azienda, nell'art. 24. L'art. 29 (disposizioni transitorie) specifica ulteriormente la data di entrata in vigore di queste norme.
Tali innovazioni e le relative disposizioni transitorie dimostrano come la tariffa del 2000 possa applicarsi solo pro futuro. Nondimeno le sue disposizioni confermative o chiarificative possono essere utilizzate per la definizione della presente controversia.
6. La questione che il ricorrente INAIL sottopone ora alla Corte è se, al fine di determinare il tasso specifico aziendale, nell'ambito della riserva sinistri debba presumersi un onere di prestazione anche nelle ipotesi in cui, durante l'esercizio in corso al momento del calcolo del premio, non siano stati denunciati nell'azienda infortuni o malattie professionali. La tesi dell'INAIL, positiva, è che in tale ipotesi la riserva sinistri vada calcolata con riferimento all'andamento degli infortuni denunciati e non definiti, ma solo in ambito nazionale, nonché all'ammontare complessivo delle retribuzioni pagate nella singola azienda. Monte salari e numero dei dipendenti sarebbero perciò i soli elementi differenziatori. Questa tesi è stata accettata dalla Corte nella sentenza 2 dicembre 1999 n. 13447, la quale ha interpretato l'art. 20, secondo comma, del d.m. 18 giugno 1988, sopra riportato, nel senso che gli infortuni "ancora da definire" siano quelli denunciati su base nazionale ed in relazione alla singola lavorazione;
trattasi perciò di infortuni che possono non essersi verificati nell'ambito della singola azienda. La sentenza considera "erroneo il presupposto che le aziende, che non abbiano subito infortuni nel periodo di tempo considerato, non abbiano la necessità di costituire una riserva sinistri. In realtà anche per tali aziende sussiste una esigenza di riserva in relazione agli eventuali aggravamenti di infortuni denunciati o accertati nei periodi precedenti ovvero in relazione a infortuni che, verificatisi nel periodo in considerazione, abbiano manifestato le loro conseguenze dannose solo in periodi di tempo successivi. È necessario quindi" prosegue la sentenza "che l'Istituto provveda a ripartire l'onere relativo alla riserva sinistri tra tutte le aziende, comprese quelle con andamento infortunistico pari a zero nel periodo di tempo considerato;
e la ripartizione, in mancanza di infortuni denunciati o accertati, non può essere effettuata se non in base a metodi statistici desunti dai bilanci consuntivi dell'Istituto".
Secondo questa tesi, per ottenere il tasso specifico aziendale occorre prendere in considerazione due elementi, ossia, da una parte, il totale delle retribuzioni corrisposte nel triennio ai lavoratori assicurati e, dall'altra parte, il totale degli oneri. sostenuti effettivamente o da sostenere probabilmente dall'INAIL per indennizzare infortuni e tecnopatie nello stesso periodo. Gli oneri di tal genere andrebbero però determinati non già consultando i dati di ogni posizione assicurativa al fine di accertare se nell'ambito di ciascuna azienda sussistano effettivamente sinistri definiti o da definire, bensì valutando i risultati del bilancio generale dell'Istituto, calcolando il costo presuntivo e complessivo da sopportare in ambito nazionale e ripartendo tale costo tra tutte le imprese assicurate, in relazione al monte salari di ciascuna. Tale monte salari costituirebbe in definitiva, e come s'è detto, il decisivo elemento differenziatore fra le singole imprese.
La giustificazione di questo metodo viene indicata da una parte della dottrina nella finalità di ripartire il rischio dei sinistri secondo un criterio di probabilità: poiché il rischio di infortuni è variabile secondo il numero dei lavoratori operanti nell'impresa e l'ammontare degli esborsi a carico dell'Istituto è proporzionale all'ammontare delle singole retribuzioni, è in definitiva l'ammontare complessivo dei salari corrisposti a giustificare lo scostamento del premio a carico della singola impresa dalla media nazionale.
La tesi opposta, vale a dire quella che determina il tasso specifico aziendale in base ai sinistri avvenuti realmente nel triennio e nell'ambito della singola azienda è seguita dal maggior numero di sentenze: Cass. 3 aprile 1993 n. 4036, 8 giugno 1996 n. 5937, 28 marzo 2000 n. 3767, secondo le quali il tasso ora detto, proprio per la sua specificità, non potrebbe essere ricavato dai bilanci consuntivi dell'INAIL, necessariamente riferiti ad una media nazionale. Cass.5 agosto 2000 n. 10324 aggiunge che la nozione di rischio assicurativo si basa sul dato obiettivo della pericolosità delle lavorazioni, misurata sul numero dei sinistri a prescindere dalla colpa dell'imprenditore.
7. Ritengono le Sezioni unite che il primo dei due orientamenti giurisprudenziali debba essere seguito.
Il tasso specifico aziendale è stato previsto nella tariffa del 1988 e nelle precedenti con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese nonché le loro retribuzioni.
Tutto ciò in corrispondenza col già richiamato principio di mutualità tra assicuranti quando, come per gli infortuni, trattisi di assicurazione obbligatoria a favore di terzi. La necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario dello assicuratore e di ripartire gli effetti dei sinistri fra gli assicuranti induce ad evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese assicuranti e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le, eventualmente poche, imprese colpite dal sinistro o si ripercuota sul bilancio dell'assicuratore. Si pensi, ad esempio, ad un totale di cento imprese, delle quali novantanove siano immuni da sinistri ed una ne sia stata colpita: lo sgravio delle prime dagli oneri presunti comporterebbe un aggravio insopportabile per l'altra, oppure il trasferimento di tale aggravio sull'istituto assicuratore ed il conseguente squilibrio finanziario. Per contro, la distribuzione degli oneri presunti secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese ripartisce il rischio secondo il principio mutualistico proprio dell'assicurazione. Il criterio probabilistico, inoltre, sottostà a a tutta la tecnica assicurativa e deve perciò governare anche la determinazione dei tassi specifici (l'assenza di infortuni nella singola azienda non influisce sulla probabilità di sinistri futuri). Per tal motivo la tariffa del 2000 chiarisce espressamente nel già citato art. 22, comma 3, che gli oneri presunti debbono essere calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale.
Il criterio probabilistico è ancora rafforzato dalla considerazione che nel triennio considerato ben possono essersi verificati infortuni non ancora denunciati, posto che il diritto alle prestazioni assicurative è assoggettato a prescrizione triennale, decorrente dal giorno dell'infortunio o di manifestazione della malattia professionale (art. 112, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965) o comunque da quando è oggettivamente percepibile la nascita del diritto (Corte cost. sentt. nn. 116 del 1969 e 544 del 1990). Non valgono, infine, le obiezioni talora prospettate in dottrina e fondate sull'opportunità di incentivare, anche attraverso la riduzione della contribuzione per le imprese immuni, le misure di prevenzione degli infortuni. Tale incentivazione è presente nelle tariffe qui considerate, attraverso ulteriori (e di minore entità) riduzioni o aumenti del tasso specifico, in relazione al rispetto, da parte del singolo imprenditore, delle "norme di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro" (art. 15 tariffa del 1971)e la mancata verificazione di sinistri in azienda (art. 20, quarto comma, tariffa del 1988). Riduzioni comunque subordinate a tempestiva domanda dell'interessato.
Pertanto l'art. 20, primo comma, della tariffa del 1988, nello stabilire che il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale "ancora da definire" alla data di determinazione (dello stesso tasso specifico), permette l'inclusione di tale dato nel calcolo del rischio delle singole lavorazioni, ossia per gruppi di imprese, ma non permette la considerazione dell'andamento dei sinistri nella singola impresa. E dunque al fine della determinazione del contributo previdenziale, il tasso specifico aziendale va calcolato tenendo conto della riserva sinistri, da includere nel calcolo anche quando nell'azienda e nel periodo considerato non si siano verificati infortuni. A questo principio non si è attenuto il Tribunale nella sentenza qui impugnata, che va perciò cassata. La causa va rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, che procederà a nuova determinazione della contribuzione dovuta dall'attuale controricorrente, uniformandosi al suddetto principio di diritto.
Il sopra illustrato contrasto di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2001