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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19346/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COSTELLA SIMONA Parte_1
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. LAURETTA MONICA CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc. Richiama altresì le istanze istruttorie di cui alle memorie 2 e 3.
Per parte convenuta pagina 1 di 7 come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc ad eccezione del contributo al mantenimento a favore della figlia a cui rinuncia essendo divenuta economicamente indipendente. Richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie 2 e 3.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in Torino, il 05/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 295 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: il 27/11/1998 e il 27/08/2001. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21/10/2020.
Con ricorso depositato il 19/10/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Con Ordinanza del 13/03/2023 venivano assunti i provvedimenti interinali: si disponeva che il padre versasse alla sig.ra per il mantenimento dei figli la somma CP_1
mensile di euro € 600 (€ 300 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e quanto al mantenimento della moglie si prevedeva un importo mensile di euro 350 a carico del sig. . Pt_1
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza ex 185 c.p.c. il GI tentava la conciliazione che dava esito negativo.
L'istruttoria si svolgeva mediante prove per interpello e testi.
All'udienza del 20/03/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, il Giudice assegnava termini ordinari per il deposito delle comparse la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 7 Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento dei figli
Parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di mantenimento
Per_ per la figlia poiché divenuta economicamente autosufficiente. Parte ricorrente ha accettato la
Per_ rinuncia. Pertanto, nulla più sarà dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per Pt_1
Quanto al figlio , il Tribunale ribadisce quanto già argomentato in sede presidenziale, Per_2
confermando l'importo di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, peraltro in conformità a quanto richiesto in via principale da entrambe le parti.
Sull'assegno divorzile
Punto controverso tra le parti riguarda il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra
CP_1
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello pagina 3 di 7 reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (Cass. n. 11504 del
10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass.
n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n.
10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21/05/2019) 07-10-2019, n. 24932).
Deve, invece certamente escludersi che l'emolumento de quo assolva anche ad una funzione
"riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, non essendovi alcuna conferma letterale nella norma in tal senso (art. 5, comma 6, cit.) e considerato il superamento della prospettiva precedente legata alla conservazione del tenore di vista goduto in costanza di matrimonio, rispetto alla quale, il riequilibrio pagina 4 di 7 dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno.
Ne consegue, dunque, che l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi;
l'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le SU del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21/05/2019) 07-10-2019, n. 24932).
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, non sono emersi elementi che inducano ad un riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora CP_1
L'esistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi giustificava il riconoscimento del contributo al mantenimento ex art 156 cc in sede di separazione (sino quindi alla pronuncia di cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale) inteso a salvaguardare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
non appare invece sufficiente a fondare il diritto all'assegno divorzile. È necessario, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale testé citato, il concorso di altri presupposti che, nella fattispecie in esame, difettano.
In primo luogo, non è provato che la resistente versi in condizioni di impossibilità, per ragioni oggettive, a procurarsi mezzi adeguati di sostentamento.
Non può considerarsi una ragione oggettiva la riduzione permanente della capacità lavorativa del 35%, poiché trattasi per l'appunto di mera riduzione ed inoltre relativa ai soli movimenti articolari. A conferma della capacità lavorativa della convenuta (classe 1970) vi sono le buste paga prodotte, da ultimo relative all'anno 2022 e 2024, con mansioni da operaia ed a tempo determinato (in linea con l'esperienza e la formazione della sig.ra . Inoltre, la convenuta non è più gravata da oneri di CP_1
Per_ accudimento dei figli: è divenuta economicamente autosufficiente e è maggiorenne. Per_2
pagina 5 di 7 Difettano altresì i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con natura perequativa. Già in sede presidenziale emergeva come i rapporti patrimoniali tra le parti si fossero risolti, essendo stata la casa coniugale venduta ed attribuiti alla convenuta – oltre al 50% del prezzo – ulteriori € 25.804 che le hanno permesso di acquistare un immobile, così incrementando il proprio patrimonio immobiliare.
La resistente non ha fornito prova di aver sacrificato, durante la vita matrimoniale, concrete aspettative professionali e reddituali personali nell'interesse della famiglia ed a vantaggio del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge.
Sul punto non si ritengono solide le argomentazioni circa le difficoltà nella gestione dei figli (autismo lieve per la figlia e ADHD per il figlio), che non paiono di gravità tale da aver impedito alla sig.ra di reperire un'attività lavorativa in corso di matrimonio. CP_1
Nel corso dell'istruttoria è anche emerso, mediante l'escussione dei testi, come entrambe le parti desiderassero che la moglie reperisse un'attività lavorativa seppure part-time, non essendo mai stato deciso di comune accordo - né tanto meno impostole - il totale abbandono dell'attività lavorativa.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente dev'essere, conseguentemente, respinta.
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di assegno divorzile e tenuto conto del sostanziale accordo in ordine al mantenimento dei figli, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia di divorzio, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
sono precisati in motivazione.
pagina 6 di 7 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino e di provvedere alle incombenze di legge.
Per_ REVOCA il contributo al mantenimento per la figlia a carico del sig. . Pt_1
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Per_2
Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico Pt_1
di € 300, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016.
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
CONDANNA la parte a rimborsare alla parte le spese di lite CP_1 Parte_1
nella misura di 1/3, spese che si quantificano complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite,
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19346/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COSTELLA SIMONA Parte_1
ATTORE contro
con il patrocinio dell'avv. LAURETTA MONICA CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc. Richiama altresì le istanze istruttorie di cui alle memorie 2 e 3.
Per parte convenuta pagina 1 di 7 come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc ad eccezione del contributo al mantenimento a favore della figlia a cui rinuncia essendo divenuta economicamente indipendente. Richiama le istanze istruttorie di cui alle memorie 2 e 3.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in Torino, il 05/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 295 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Per_ Dal matrimonio sono nati due figli: il 27/11/1998 e il 27/08/2001. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21/10/2020.
Con ricorso depositato il 19/10/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Con Ordinanza del 13/03/2023 venivano assunti i provvedimenti interinali: si disponeva che il padre versasse alla sig.ra per il mantenimento dei figli la somma CP_1
mensile di euro € 600 (€ 300 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie e quanto al mantenimento della moglie si prevedeva un importo mensile di euro 350 a carico del sig. . Pt_1
Il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
All'udienza ex 185 c.p.c. il GI tentava la conciliazione che dava esito negativo.
L'istruttoria si svolgeva mediante prove per interpello e testi.
All'udienza del 20/03/2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, il Giudice assegnava termini ordinari per il deposito delle comparse la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 7 Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul mantenimento dei figli
Parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato alla domanda di mantenimento
Per_ per la figlia poiché divenuta economicamente autosufficiente. Parte ricorrente ha accettato la
Per_ rinuncia. Pertanto, nulla più sarà dovuto dal sig. a titolo di mantenimento per Pt_1
Quanto al figlio , il Tribunale ribadisce quanto già argomentato in sede presidenziale, Per_2
confermando l'importo di euro 300 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, peraltro in conformità a quanto richiesto in via principale da entrambe le parti.
Sull'assegno divorzile
Punto controverso tra le parti riguarda il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra
CP_1
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello pagina 3 di 7 reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (Cass. n. 11504 del
10/05/2017, conf. (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass.
n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n.
10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21/05/2019) 07-10-2019, n. 24932).
Deve, invece certamente escludersi che l'emolumento de quo assolva anche ad una funzione
"riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, non essendovi alcuna conferma letterale nella norma in tal senso (art. 5, comma 6, cit.) e considerato il superamento della prospettiva precedente legata alla conservazione del tenore di vista goduto in costanza di matrimonio, rispetto alla quale, il riequilibrio pagina 4 di 7 dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno.
Ne consegue, dunque, che l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi;
l'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le SU del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21/05/2019) 07-10-2019, n. 24932).
Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria, non sono emersi elementi che inducano ad un riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora CP_1
L'esistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi giustificava il riconoscimento del contributo al mantenimento ex art 156 cc in sede di separazione (sino quindi alla pronuncia di cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale) inteso a salvaguardare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
non appare invece sufficiente a fondare il diritto all'assegno divorzile. È necessario, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale testé citato, il concorso di altri presupposti che, nella fattispecie in esame, difettano.
In primo luogo, non è provato che la resistente versi in condizioni di impossibilità, per ragioni oggettive, a procurarsi mezzi adeguati di sostentamento.
Non può considerarsi una ragione oggettiva la riduzione permanente della capacità lavorativa del 35%, poiché trattasi per l'appunto di mera riduzione ed inoltre relativa ai soli movimenti articolari. A conferma della capacità lavorativa della convenuta (classe 1970) vi sono le buste paga prodotte, da ultimo relative all'anno 2022 e 2024, con mansioni da operaia ed a tempo determinato (in linea con l'esperienza e la formazione della sig.ra . Inoltre, la convenuta non è più gravata da oneri di CP_1
Per_ accudimento dei figli: è divenuta economicamente autosufficiente e è maggiorenne. Per_2
pagina 5 di 7 Difettano altresì i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con natura perequativa. Già in sede presidenziale emergeva come i rapporti patrimoniali tra le parti si fossero risolti, essendo stata la casa coniugale venduta ed attribuiti alla convenuta – oltre al 50% del prezzo – ulteriori € 25.804 che le hanno permesso di acquistare un immobile, così incrementando il proprio patrimonio immobiliare.
La resistente non ha fornito prova di aver sacrificato, durante la vita matrimoniale, concrete aspettative professionali e reddituali personali nell'interesse della famiglia ed a vantaggio del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge.
Sul punto non si ritengono solide le argomentazioni circa le difficoltà nella gestione dei figli (autismo lieve per la figlia e ADHD per il figlio), che non paiono di gravità tale da aver impedito alla sig.ra di reperire un'attività lavorativa in corso di matrimonio. CP_1
Nel corso dell'istruttoria è anche emerso, mediante l'escussione dei testi, come entrambe le parti desiderassero che la moglie reperisse un'attività lavorativa seppure part-time, non essendo mai stato deciso di comune accordo - né tanto meno impostole - il totale abbandono dell'attività lavorativa.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente dev'essere, conseguentemente, respinta.
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di assegno divorzile e tenuto conto del sostanziale accordo in ordine al mantenimento dei figli, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia di divorzio, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
sono precisati in motivazione.
pagina 6 di 7 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino e di provvedere alle incombenze di legge.
Per_ REVOCA il contributo al mantenimento per la figlia a carico del sig. . Pt_1
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio quando lo ha con sé. Per_2
Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, l'assegno periodico Pt_1
di € 300, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016.
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
CONDANNA la parte a rimborsare alla parte le spese di lite CP_1 Parte_1
nella misura di 1/3, spese che si quantificano complessivamente in € 5.000,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite,
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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