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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2726/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2726/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. DIONIGI DILETTA
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. CAFORIO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
l'Avv Dionigi Diletta per l'attrice nessuno per la convenuta
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2726/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. DIONIGI DILETTA (CF ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. CAFORIO GIUSEPPE (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTA (contumace nella fase di merito)
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
confermare l'ordinanza di rilascio relativamente all'unità immobiliare ubicata in Bastia Umbra (PG),
Via Delle Industrie snc, censita al Catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella 152,
Categ. D/7, R.C. euro 4.297,00, concessa in locazione alla n forza Controparte_1
del contratto del 05.01.2017, regolarmente registrato in data 12.01.217 presso l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Territoriale di Perugia al n. 000374 – serie 3T (codice identificativo T3H17T000374000VD) con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e persone;
in via principale:
Ø accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione in controversia sottoscritto dalle Parti in data 05.01.2017, regolarmente registrato in data 12.01.217 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Perugia al n. 000374 – serie 3T (codice identificativo
T3H17T000374000VD), con effetto dalla data della notifica dell'intimazione di sfratto del 09.05.2024;
Ø condannare la società on sede legale in Perugia (PG), Via Controparte_1
P.IVA_ Ruggero Grieco n. 4 (c.a.p. ), Codice Fiscale e Partita Iva n. , in persona del Legale P.IVA_2
pagina 2 di 4 Rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società Parte_1
ella somma di euro 31.408,33 di cui alle allegate fatture e per i titoli di
[...]
cui in premessa, oltre al pagamento dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex D. Lgs. n° 231/2002 da ogni scadenza di ciascun canone sino al soddisfo;
Ø condannare la i sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, d.lgs. Controparte_1
28/2010 al pagamento in favore della Parte_1
di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
Ø condannare la i sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una Controparte_1
somma a titolo di responsabilità aggravata e lite temeraria, per non aver partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione;
Ø in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per morosità per le ragioni di cui in premessa e, conseguentemente, rigettare ogni altra domanda dell'intimante;
- condannare l'intimante alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere Controparte_1 respinta. Da evidenziare il comportamento processuale tenuto dall'opponente, la quale ha omesso di partecipare all'incontro di mediazione introdotto dall'opposta ed è rimasta contumace nel presente giudizio di merito. Sui motivi di opposizione avanzati dalla conduttrice si è già espresso questo giudice nel corso della fase cautelare, rilevando che a) nella procedura di sfratto non è necessaria la preliminare attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, dovendosi questa instaurare solo a seguito di eventuale opposizione del conduttore e successivamente ai provvedimenti emessi dal giudice ex artt. 665 e
666 c.p.c. e dopo aver disposto il mutamento del rito;
b) il contratto di locazione, per espressa previsione dell'art 1 del medesimo, si è rinnovato, alla prima scadenza, di ulteriori 6 anni in assenza di disdetta del locatore o recesso del conduttore;
c) al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo ,
né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la pagina 3 di 4 sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Per quanto attiene al quantum, si rileva la correttezza degli importi indicati dalla locatrice, rinvenienti dal calcolo dei canoni di cui al contratto di locazione, rivalutati secondo le previsioni di cui all'art 7 del contratto medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 05.07.2024;
dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti per colpa della conduttrice;
condanna in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di € Controparte_1
31.408,33 per canoni di locazione scaduti e non pagati relativi al periodo da marzo 2023 a febbraio
2025 oltre interessi di mora maturati e maturandi ex D. Lgs. n° 231/2002 da ogni scadenza di ciascun canone sino al soddisfo. condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in € 335,82 per spese, Parte_1 comprensive di quelle di mediazione, ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 08 aprile 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2726/2024 tra
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. DIONIGI DILETTA
ATTORE/I
e
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. CAFORIO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
l'Avv Dionigi Diletta per l'attrice nessuno per la convenuta
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2726/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 Rappresentatae difesa dall'Avv. DIONIGI DILETTA (CF ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. CAFORIO GIUSEPPE (CF ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTA (contumace nella fase di merito)
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
confermare l'ordinanza di rilascio relativamente all'unità immobiliare ubicata in Bastia Umbra (PG),
Via Delle Industrie snc, censita al Catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 16, particella 152,
Categ. D/7, R.C. euro 4.297,00, concessa in locazione alla n forza Controparte_1
del contratto del 05.01.2017, regolarmente registrato in data 12.01.217 presso l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio Territoriale di Perugia al n. 000374 – serie 3T (codice identificativo T3H17T000374000VD) con condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e persone;
in via principale:
Ø accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione in controversia sottoscritto dalle Parti in data 05.01.2017, regolarmente registrato in data 12.01.217 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Perugia al n. 000374 – serie 3T (codice identificativo
T3H17T000374000VD), con effetto dalla data della notifica dell'intimazione di sfratto del 09.05.2024;
Ø condannare la società on sede legale in Perugia (PG), Via Controparte_1
P.IVA_ Ruggero Grieco n. 4 (c.a.p. ), Codice Fiscale e Partita Iva n. , in persona del Legale P.IVA_2
pagina 2 di 4 Rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società Parte_1
ella somma di euro 31.408,33 di cui alle allegate fatture e per i titoli di
[...]
cui in premessa, oltre al pagamento dei canoni a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi di mora maturati e maturandi ex D. Lgs. n° 231/2002 da ogni scadenza di ciascun canone sino al soddisfo;
Ø condannare la i sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, d.lgs. Controparte_1
28/2010 al pagamento in favore della Parte_1
di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
Ø condannare la i sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di una Controparte_1
somma a titolo di responsabilità aggravata e lite temeraria, per non aver partecipato senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione;
Ø in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - rigettare la richiesta di convalida dello sfratto per morosità per le ragioni di cui in premessa e, conseguentemente, rigettare ogni altra domanda dell'intimante;
- condannare l'intimante alla refusione delle spese di lite e dei compensi professionali di difesa, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere Controparte_1 respinta. Da evidenziare il comportamento processuale tenuto dall'opponente, la quale ha omesso di partecipare all'incontro di mediazione introdotto dall'opposta ed è rimasta contumace nel presente giudizio di merito. Sui motivi di opposizione avanzati dalla conduttrice si è già espresso questo giudice nel corso della fase cautelare, rilevando che a) nella procedura di sfratto non è necessaria la preliminare attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, dovendosi questa instaurare solo a seguito di eventuale opposizione del conduttore e successivamente ai provvedimenti emessi dal giudice ex artt. 665 e
666 c.p.c. e dopo aver disposto il mutamento del rito;
b) il contratto di locazione, per espressa previsione dell'art 1 del medesimo, si è rinnovato, alla prima scadenza, di ulteriori 6 anni in assenza di disdetta del locatore o recesso del conduttore;
c) al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo ,
né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la pagina 3 di 4 sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Per quanto attiene al quantum, si rileva la correttezza degli importi indicati dalla locatrice, rinvenienti dal calcolo dei canoni di cui al contratto di locazione, rivalutati secondo le previsioni di cui all'art 7 del contratto medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 05.07.2024;
dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti per colpa della conduttrice;
condanna in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di € Controparte_1
31.408,33 per canoni di locazione scaduti e non pagati relativi al periodo da marzo 2023 a febbraio
2025 oltre interessi di mora maturati e maturandi ex D. Lgs. n° 231/2002 da ogni scadenza di ciascun canone sino al soddisfo. condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in € 335,82 per spese, Parte_1 comprensive di quelle di mediazione, ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 08 aprile 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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