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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. NC SI, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al n. 7732/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gaetano Maio, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in Mercato San Severino (SA), Via Cirillo n.53, giusta procura a margine della citazione;
ATTRICE
E
cod. fisc. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura conferita in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Alberto Cerracchio e dall'Avv. NC
Cerracchio, presso il cui Studio in Salerno, al Corso Garibaldi n. 103, elegge domicilio;
CONVENUTO
1 E
HDI Italia S.p.A., P. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
LA presso il cui studio e' elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
ER HI
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento di CP_1
tutti i danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico multiplo del
18.11.2004, posto in essere dal medico convenuto presso una struttura sanitaria privata.
1.1. Evidenziava che gli stessi fatti erano stati oggetto di un procedimento penale per l'imputazione di cui agli artt. 582 e 590 c.p., che, a seguito di annullamento con rinvio al giudice civile ad opera della Corte di
Cassazione, si era concluso con la sentenza n. 877/2021, con la quale la
Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, condannava CP_1
al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella separata sede
[...]
civile riconoscendone la responsabilità per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico.
2 2. Con comparsa di risposta si costituiva il dott. che, in CP_1
via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione, atteso che risultava garantito per i rischi professionali dalla polizza n. 548429123-08 accesa presso la Soc.
Asscurativa Carige S.p.A..
2.1. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità della citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda.
2.2. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree in assenza di prova certa del danno e comunque per eccessiva quantificazione delle poste risarcitorie.
3. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la HDI Italia S.p.A. (già
e già che Controparte_2 Controparte_3
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa azionata dal Dr.
ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., posto che il sinistro era stato CP_1
provocato con dolo dell'assicurato.
4. Istruita la causa mediante acquisizione documentale, ammessa ed espletata consulenza tecnica. medico-legale, all'udienza fissata per la discussione del 10.12.2025 i difensori precisavano le conclusioni ed il
Tribunale tratteneva la causa in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della citazione.
Nell'atto introduttivo, anche attraverso il richiamo documentale ai precedenti giudizi, parte attrice delinea in termini compiuti l'oggetto della
3 domanda, previa indicazione dei fatti rilevanti, sì da aver consentito alle controparti di apprestare la loro difesa.
2. Tanto premesso, si rileva che oggetto del presente giudizio è una domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da Parte_1
a causa dell'errata esecuzione di un'operazione chirurgica multipla
[...]
cui si è sottoposta, eseguita dal dott. . CP_1
2.1. La vicenda per cui è causa ha già visto – a seguito dell'annullamento della sentenza assolutoria, ai soli effetti civili - l'affermazione di responsabilità civile del dott. accertata in sede di rinvio da parte CP_1
della Corte di Appello di Salerno (cft. sentenza della Corte di Cassazione
IV Sez. Penale, n. 47265/2012, depositata il 06.12.2012 e sentenza n.
877/2021 pubbl. il 15/06/2021, della Corte di Appello civile di Salerno).
L'accertamento del fatto storico e della responsabilità civile del convenuto
- non può dunque essere contestato nella presente sede, deputata alla mera quantificazione del danno.
Del resto, la circostanza dedotta da parte attrice nelle memorie di precisazione e replica ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - che cristallizzano il thema decidendum, ossia che la sentenza della Corte di Appello in sede di rinvio è ormai definitiva per mancata impugnazione, non è oggetto di specifica contestazione: la difesa di parte convenuta contesta la mancanza di prova in ordine alla quantificazione del danno.
2.2. Risulta, dunque, accertato che la decideva di sottoporsi ad Parte_1
un intervento di liposuzione, uno di addominoplastica e uno di mastoplastica additiva. Detti interventi venivano eseguiti in data
18.11.2004 dal dott. presso la struttura denominata Check Up Day CP_1
4 Surgery s.a.s. di , sita in Salerno, in un unico contesto Controparte_4
operatorio in data 18.11.2004.
Dall'esame della documentazione sanitaria, vagliata nei precedenti giudizi, emerge che la , all'esito ed in conseguenza dei suelencati Parte_1
interventi chirurgici, non solo non abbia raggiunto i risultati estetici/terapeutici che si prefiggeva ma abbia riportato postumi alla propria integrità psico-fisica, sia sotto l'aspetto esteriore che funzionale.
Può dunque pacificamente affermarsi che sia i postumi in sede mammaria,
costituiti dal peggioramento estetico, che quelli in sede addominale,
valutabili non solo come insulto estetico ma altresì come fonte di dolore e limitazione funzionale nella zona epigastrica, nonché il processo emorragico conseguente all'intervento da ricondursi nell'alveo della
“malattia”, possono ritenersi causalmente legati all'operato del dott.
E' altresì accertato che il mancato miglioramento delle condizioni CP_1
estetiche e comunque la complessiva situazione residua del soma,
peggiorativa delle pregresse condizioni estetiche, la tumefazione in zona epigastrica, la severa perdita di emoglobina sono a carico del sanitario convenuto, in termini di responsabilità per inadempimento.
3. Questi i fatti e la responsabilità civile, come ricostruiti ed accertati nei precedenti giudizi, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. , Persona_1
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con un metodo di verifica che si condivide, in quanto immune da vizi logici e frutto dell'attenta disamina della documentazione agli atti, ha in primo luogo così riepilogato l'accaduto: “diagnosi medico-legale di postumi di
intervento di Mastoplastica additiva bilaterale + Addominoplastica +
5 Lipoaspirazione da dorso, ginocchia e interno cosce, con residua
asimmetria mammaria (mammella destra a forma emisferica e mammella
sinistra ad aspetto “conico” e di dimensioni maggiori rispetto alla
controlaterale, con capezzolo lateralizzato); protesi mammaria sinistra
mobile; tumefazione a carico del quadrante superiore sinistro
dell'addome; esito cicatriziale, della lunghezza di 40 cm, che parte dalla
spina iliaca antero-superiore destra e si porta alla spina iliaca antero-
superiore sinistra, di forma tendenzialmente lineare, asimmetrica,
intersecata da esiti di punti di sutura, ipocromica, mobile, non dolente alla
digitopressione; discontinuità della parete addominale alla contrazione
dei muscoli retti;
addome pendulo lateralmente all'esito cicatriziale
descritto, con adiposità localizzata soprattutto in corrispondenza delle
spine iliache, bilateralmente”.
3.1. Ha quindi ribadito che “…il quadro menomativo innanzi descritto
risulta essere conseguenza diretta dell'operato del che eseguì CP_5
l'intervento di chirurgia estetica del 18/11/2004, per il convergere dei
criteri necessari per l'accertamento del nesso di causa” (cft. pag. 16 e 17
dell'elaborato peritale).
3.2. Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice.
Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto fondate sull'attenta disamina della documentazione medica, previa utilizzazione di criteri aggiornati di valutazione, condivisi dalla comunità scientifica e correttamente applicati.
A fronte delle contestazioni – contrapposte e speculari - rivolte dai CTP,
volti a contestare - in eccesso o in difetto - la quantificazione riportata nella
6 bozza di relazione, il dott. ha ribadito di aver utilizzato le tabelle Per_1
della Società Italiana di Medicina Legale “…nelle voci relative alla
valutazione del pregiudizio estetico, nella classe II (con range valutativo
da 6% a 15%) e nella classe III (con range valutativo da 16% a 25%) oltre
ai casi ed alle circostanze riportate dal Dott. prevedono, nella Per_2
Classe II, la voce “Cicatrici lineari e/o nastriformi piane e/o modicamente
rilevate e lievemente discromiche, di estensione compresa tra 3 e 5 cm alle
mani e fino a 10 cm al tronco o agli arti (mani escluse)…” e nella Classe
III “Cicatrici … di notevole estensione (oltre 15 cm) al tronco o agli arti,
specie se insistenti su aree per lo più lasciate normalmente scoperte
dall'abbigliamento diffusamente utilizzato da soggetti equiparabili al
danneggiato per genere ed età….(cft. “Risposta ai rilievi delle parti” a pag.
20 e 21).
3.3. Segue un danno che il Tribunale ritiene congruo quantificare in:
• danno biologico: 15%;
• inabilità temporanea totale: 15 giorni;
• inabilità parziale: 15 giorni al 50%.
Applicando le tabelle di Milano – relative proprio al danno non patrimoniale – tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'intervento (39 anni), avremo pertanto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 7 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Danno biologico risarcibile € 39.020,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 51.116,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
Totale generale: € 53.703,50
3.4. Non sussistono i presupposti per l'ulteriore personalizzazione in aumento delle voci di danno, stante l'evidenza probatoria acquisita.
3.5. Parimenti, con riferimento al danno patrimoniale da asserita perdita di capacità specifica di lavoro, non vi sono evidenze probatorie che ne consentano l'accoglimento. Non risulta provato che le compromissioni della validità psico-fisica abbiano avuto incidenza sulla specifica capacità
lavorativa dell'attrice che, in sede di “anamnesi lavorativa” ha riferito al
CTU di svolgere attività di casalinga, senza peraltro fornire alcun parametro di valutazione monetaria dell'asserito danno.
Risulta, quindi, al più di danno alla capacità lavorativa generica, rientrante nell'alveo di quello biologico, non attenendo alla produzione del reddito ma ad una menomazione psicofisica (ex multis cft. Cass. n. 1816 del
25.08.2014): il danneggiato, pur avendo subito esiti biologici permanenti,
non vede mutata la sua capacità lavorativa specifica.
8 3.6. Parimenti, non vi è prova dell'effettivo esborso del compenso per l'esecuzione dell'intervento evidenziandosi, sul punto, che nella stessa denuncia-querela, come riportata dai consulenti della Procura, in atti, la sig.ra non fa accenno all'esborso del compenso in favore del dott. Parte_1
CP_1
4. Segue la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
53.703,50 in favore di . Parte_1
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data dell'intervento/sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
5. Passando, ora, all'azione di garanzia proposta da nei CP_1
confronti di HDI Italia S.p.A., pacifica la sussistenza della polizza, va respinta l'eccezione di inoperatività della stessa per asserito comportamento doloso dell'assicurato.
5.1. Va premesso che, poiché l'evento verificatosi con dolo dell'assicurato porta ad una esclusione della garanzia, spetta all'assicuratore fornire gli elementi di prova del comportamento del contraente e/o assicurato che possano giustificare il concetto di dolo.
5.2. Nella specie nulla è stato dedotto e provato;
elementi probatori che possano far ritenere che la condotta del medico sia stata dolosa non sono,
del resto, ricavabili neppure dalle pronunce già emesse in separata sede penale e civile.
9 5.3. La compagnia di assicurazione dovrà quindi tenere indenne l'assicurato di tutto ciò che questi pagherà in favore dell'attrice per l'effetto della presente sentenza, spese di lite comprese.
6. Non resta che disciplinare le spese di lite.
6.1. Le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (quantum di accoglimento della domanda) e delle attività
espletate secondo parametri prossimi ai minimi, vista l'attività istruttoria non complessa espletata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Parimenti le spese di consulenza vanno poste a definitivo carico del convenuto.
Le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata possono compensarsi tenuto conto sia della necessità di non inasprire i rapporti tra le parti contrattuali, sia della circostanza per cui la compagnia di assicurazione non ha contestato la sussistenza del rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico,
dott. NC SI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento della somma di € 53.703,50 in favore di , oltre Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
10 2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
parte attrice, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, ed ulteriori accessori di legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico del predetto convenuto soccombente;
dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dell'Avv. Gaetano Maio, dichiaratosi antistatario;
3. condanna la HDI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'assicurato del pagamento, a CP_1
titolo risarcitorio, di spese processuali e CTU, che lo stesso è costretto a rifondere alla danneggiata per effetto della presente sentenza.
Così deciso in Salerno il 15.12.2025
Il giudice
NC SI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. NC SI, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al n. 7732/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gaetano Maio, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in Mercato San Severino (SA), Via Cirillo n.53, giusta procura a margine della citazione;
ATTRICE
E
cod. fisc. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura conferita in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Alberto Cerracchio e dall'Avv. NC
Cerracchio, presso il cui Studio in Salerno, al Corso Garibaldi n. 103, elegge domicilio;
CONVENUTO
1 E
HDI Italia S.p.A., P. IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
LA presso il cui studio e' elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
ER HI
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento di CP_1
tutti i danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico multiplo del
18.11.2004, posto in essere dal medico convenuto presso una struttura sanitaria privata.
1.1. Evidenziava che gli stessi fatti erano stati oggetto di un procedimento penale per l'imputazione di cui agli artt. 582 e 590 c.p., che, a seguito di annullamento con rinvio al giudice civile ad opera della Corte di
Cassazione, si era concluso con la sentenza n. 877/2021, con la quale la
Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando in sede di rinvio sulla domanda risarcitoria proposta dall'attrice, condannava CP_1
al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella separata sede
[...]
civile riconoscendone la responsabilità per la non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico.
2 2. Con comparsa di risposta si costituiva il dott. che, in CP_1
via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della propria compagnia di assicurazione, atteso che risultava garantito per i rischi professionali dalla polizza n. 548429123-08 accesa presso la Soc.
Asscurativa Carige S.p.A..
2.1. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità della citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda.
2.2. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree in assenza di prova certa del danno e comunque per eccessiva quantificazione delle poste risarcitorie.
3. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la HDI Italia S.p.A. (già
e già che Controparte_2 Controparte_3
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa azionata dal Dr.
ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., posto che il sinistro era stato CP_1
provocato con dolo dell'assicurato.
4. Istruita la causa mediante acquisizione documentale, ammessa ed espletata consulenza tecnica. medico-legale, all'udienza fissata per la discussione del 10.12.2025 i difensori precisavano le conclusioni ed il
Tribunale tratteneva la causa in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della citazione.
Nell'atto introduttivo, anche attraverso il richiamo documentale ai precedenti giudizi, parte attrice delinea in termini compiuti l'oggetto della
3 domanda, previa indicazione dei fatti rilevanti, sì da aver consentito alle controparti di apprestare la loro difesa.
2. Tanto premesso, si rileva che oggetto del presente giudizio è una domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da Parte_1
a causa dell'errata esecuzione di un'operazione chirurgica multipla
[...]
cui si è sottoposta, eseguita dal dott. . CP_1
2.1. La vicenda per cui è causa ha già visto – a seguito dell'annullamento della sentenza assolutoria, ai soli effetti civili - l'affermazione di responsabilità civile del dott. accertata in sede di rinvio da parte CP_1
della Corte di Appello di Salerno (cft. sentenza della Corte di Cassazione
IV Sez. Penale, n. 47265/2012, depositata il 06.12.2012 e sentenza n.
877/2021 pubbl. il 15/06/2021, della Corte di Appello civile di Salerno).
L'accertamento del fatto storico e della responsabilità civile del convenuto
- non può dunque essere contestato nella presente sede, deputata alla mera quantificazione del danno.
Del resto, la circostanza dedotta da parte attrice nelle memorie di precisazione e replica ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. - che cristallizzano il thema decidendum, ossia che la sentenza della Corte di Appello in sede di rinvio è ormai definitiva per mancata impugnazione, non è oggetto di specifica contestazione: la difesa di parte convenuta contesta la mancanza di prova in ordine alla quantificazione del danno.
2.2. Risulta, dunque, accertato che la decideva di sottoporsi ad Parte_1
un intervento di liposuzione, uno di addominoplastica e uno di mastoplastica additiva. Detti interventi venivano eseguiti in data
18.11.2004 dal dott. presso la struttura denominata Check Up Day CP_1
4 Surgery s.a.s. di , sita in Salerno, in un unico contesto Controparte_4
operatorio in data 18.11.2004.
Dall'esame della documentazione sanitaria, vagliata nei precedenti giudizi, emerge che la , all'esito ed in conseguenza dei suelencati Parte_1
interventi chirurgici, non solo non abbia raggiunto i risultati estetici/terapeutici che si prefiggeva ma abbia riportato postumi alla propria integrità psico-fisica, sia sotto l'aspetto esteriore che funzionale.
Può dunque pacificamente affermarsi che sia i postumi in sede mammaria,
costituiti dal peggioramento estetico, che quelli in sede addominale,
valutabili non solo come insulto estetico ma altresì come fonte di dolore e limitazione funzionale nella zona epigastrica, nonché il processo emorragico conseguente all'intervento da ricondursi nell'alveo della
“malattia”, possono ritenersi causalmente legati all'operato del dott.
E' altresì accertato che il mancato miglioramento delle condizioni CP_1
estetiche e comunque la complessiva situazione residua del soma,
peggiorativa delle pregresse condizioni estetiche, la tumefazione in zona epigastrica, la severa perdita di emoglobina sono a carico del sanitario convenuto, in termini di responsabilità per inadempimento.
3. Questi i fatti e la responsabilità civile, come ricostruiti ed accertati nei precedenti giudizi, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. , Persona_1
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con un metodo di verifica che si condivide, in quanto immune da vizi logici e frutto dell'attenta disamina della documentazione agli atti, ha in primo luogo così riepilogato l'accaduto: “diagnosi medico-legale di postumi di
intervento di Mastoplastica additiva bilaterale + Addominoplastica +
5 Lipoaspirazione da dorso, ginocchia e interno cosce, con residua
asimmetria mammaria (mammella destra a forma emisferica e mammella
sinistra ad aspetto “conico” e di dimensioni maggiori rispetto alla
controlaterale, con capezzolo lateralizzato); protesi mammaria sinistra
mobile; tumefazione a carico del quadrante superiore sinistro
dell'addome; esito cicatriziale, della lunghezza di 40 cm, che parte dalla
spina iliaca antero-superiore destra e si porta alla spina iliaca antero-
superiore sinistra, di forma tendenzialmente lineare, asimmetrica,
intersecata da esiti di punti di sutura, ipocromica, mobile, non dolente alla
digitopressione; discontinuità della parete addominale alla contrazione
dei muscoli retti;
addome pendulo lateralmente all'esito cicatriziale
descritto, con adiposità localizzata soprattutto in corrispondenza delle
spine iliache, bilateralmente”.
3.1. Ha quindi ribadito che “…il quadro menomativo innanzi descritto
risulta essere conseguenza diretta dell'operato del che eseguì CP_5
l'intervento di chirurgia estetica del 18/11/2004, per il convergere dei
criteri necessari per l'accertamento del nesso di causa” (cft. pag. 16 e 17
dell'elaborato peritale).
3.2. Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attrice.
Il Tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il CTU in quanto fondate sull'attenta disamina della documentazione medica, previa utilizzazione di criteri aggiornati di valutazione, condivisi dalla comunità scientifica e correttamente applicati.
A fronte delle contestazioni – contrapposte e speculari - rivolte dai CTP,
volti a contestare - in eccesso o in difetto - la quantificazione riportata nella
6 bozza di relazione, il dott. ha ribadito di aver utilizzato le tabelle Per_1
della Società Italiana di Medicina Legale “…nelle voci relative alla
valutazione del pregiudizio estetico, nella classe II (con range valutativo
da 6% a 15%) e nella classe III (con range valutativo da 16% a 25%) oltre
ai casi ed alle circostanze riportate dal Dott. prevedono, nella Per_2
Classe II, la voce “Cicatrici lineari e/o nastriformi piane e/o modicamente
rilevate e lievemente discromiche, di estensione compresa tra 3 e 5 cm alle
mani e fino a 10 cm al tronco o agli arti (mani escluse)…” e nella Classe
III “Cicatrici … di notevole estensione (oltre 15 cm) al tronco o agli arti,
specie se insistenti su aree per lo più lasciate normalmente scoperte
dall'abbigliamento diffusamente utilizzato da soggetti equiparabili al
danneggiato per genere ed età….(cft. “Risposta ai rilievi delle parti” a pag.
20 e 21).
3.3. Segue un danno che il Tribunale ritiene congruo quantificare in:
• danno biologico: 15%;
• inabilità temporanea totale: 15 giorni;
• inabilità parziale: 15 giorni al 50%.
Applicando le tabelle di Milano – relative proprio al danno non patrimoniale – tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'intervento (39 anni), avremo pertanto:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 7 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Danno biologico risarcibile € 39.020,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 51.116,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.587,50
Totale generale: € 53.703,50
3.4. Non sussistono i presupposti per l'ulteriore personalizzazione in aumento delle voci di danno, stante l'evidenza probatoria acquisita.
3.5. Parimenti, con riferimento al danno patrimoniale da asserita perdita di capacità specifica di lavoro, non vi sono evidenze probatorie che ne consentano l'accoglimento. Non risulta provato che le compromissioni della validità psico-fisica abbiano avuto incidenza sulla specifica capacità
lavorativa dell'attrice che, in sede di “anamnesi lavorativa” ha riferito al
CTU di svolgere attività di casalinga, senza peraltro fornire alcun parametro di valutazione monetaria dell'asserito danno.
Risulta, quindi, al più di danno alla capacità lavorativa generica, rientrante nell'alveo di quello biologico, non attenendo alla produzione del reddito ma ad una menomazione psicofisica (ex multis cft. Cass. n. 1816 del
25.08.2014): il danneggiato, pur avendo subito esiti biologici permanenti,
non vede mutata la sua capacità lavorativa specifica.
8 3.6. Parimenti, non vi è prova dell'effettivo esborso del compenso per l'esecuzione dell'intervento evidenziandosi, sul punto, che nella stessa denuncia-querela, come riportata dai consulenti della Procura, in atti, la sig.ra non fa accenno all'esborso del compenso in favore del dott. Parte_1
CP_1
4. Segue la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
53.703,50 in favore di . Parte_1
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data dell'intervento/sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
5. Passando, ora, all'azione di garanzia proposta da nei CP_1
confronti di HDI Italia S.p.A., pacifica la sussistenza della polizza, va respinta l'eccezione di inoperatività della stessa per asserito comportamento doloso dell'assicurato.
5.1. Va premesso che, poiché l'evento verificatosi con dolo dell'assicurato porta ad una esclusione della garanzia, spetta all'assicuratore fornire gli elementi di prova del comportamento del contraente e/o assicurato che possano giustificare il concetto di dolo.
5.2. Nella specie nulla è stato dedotto e provato;
elementi probatori che possano far ritenere che la condotta del medico sia stata dolosa non sono,
del resto, ricavabili neppure dalle pronunce già emesse in separata sede penale e civile.
9 5.3. La compagnia di assicurazione dovrà quindi tenere indenne l'assicurato di tutto ciò che questi pagherà in favore dell'attrice per l'effetto della presente sentenza, spese di lite comprese.
6. Non resta che disciplinare le spese di lite.
6.1. Le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (quantum di accoglimento della domanda) e delle attività
espletate secondo parametri prossimi ai minimi, vista l'attività istruttoria non complessa espletata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Parimenti le spese di consulenza vanno poste a definitivo carico del convenuto.
Le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata possono compensarsi tenuto conto sia della necessità di non inasprire i rapporti tra le parti contrattuali, sia della circostanza per cui la compagnia di assicurazione non ha contestato la sussistenza del rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice unico,
dott. NC SI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento della somma di € 53.703,50 in favore di , oltre Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
10 2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
parte attrice, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 7.500,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali al 15%, ed ulteriori accessori di legge;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico del predetto convenuto soccombente;
dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dell'Avv. Gaetano Maio, dichiaratosi antistatario;
3. condanna la HDI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne l'assicurato del pagamento, a CP_1
titolo risarcitorio, di spese processuali e CTU, che lo stesso è costretto a rifondere alla danneggiata per effetto della presente sentenza.
Così deciso in Salerno il 15.12.2025
Il giudice
NC SI
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