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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 06 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente il 28.04.2025 e dalla parte resistente il
13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2297 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in corso G. Garibaldi n. 45 presso lo studio dell'avv.
Gaspare Cardella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in
Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 29 luglio 2022, ha proposto Parte_1
CP_ opposizione avverso “l'ordinanza ingiunzione n. OI-000192186 – prot.
0100.20/06/2022.0173876 – notificata in data 30/06/2022, dell'importo totale di euro 27.506,60 a titolo di sanzione amm.va per le violazioni assertivamente accertate in riferimento all'anno 2014, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione”.
1 Deducendo “che la soc. coop. Paradisea, di cui era rappresentante legale l'odierno ricorrente, non ha svolto alcun tipo di attività … per essere cessata - di fatto - proprio nel 2014” e conseguentemente “la inesistenza della condotta dalla quale trarrebbe origine la sanzione inflitta dall' , ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare la sussistenza di gravi ed CP_1
evidenti motivi fondanti la tesi della insussistenza del credito azionato con il provvedimento impugnato e, per l'effetto, disporre, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. OI - 000192186; accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e, quindi, inefficace, l'ordinanza ingiunzione citata;
per l'effetto, condannare l'istituto al pagamento delle spese di lite”.
Con decreto depositato in data 11 agosto 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
L' si costituiva depositando in data 18 ottobre 2022 memoria con la quale ha CP_1
contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha evidenziato la legittimità della procedura sanzionatoria e ha, quindi, chiesto al Tribunale di rigettare il ricorso con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e con vittoria di spese di lite.
Con provvedimento di rettifica del 05 settembre 2023, depositato il 07.09.2023, l - in CP_1 applicazione delle modifiche dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, apportate con l'art. 23 del D.L. n. 48/2023 - rideterminava l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a €
1.713,85, ed evidenziava al ricorrente che “in applicazione dell'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto … con il pagamento in misura ridotta di euro 856,93”.
Con le note per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 19 dicembre
2024, depositate il 20.11.2024, l' “preso atto del pagamento da parte della ricorrente, che è CP_1
stato esaminato dagli uffici e risulta congruo, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate”.
Analoga istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, è stata presentata dalla parte ricorrente con le note ex art. 127 ter cpc depositate il
16.12.2024 unitamente alla ricevuta del Mod. F24 attestante l'avvenuto pagamento in data
25.10.2024 della sanzione in misura ridotta.
Il presente procedimento veniva, quindi, assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 06.05.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza
2 del giorno 06 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
28.04.2025 e dall' il 13.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente CP_1
sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto integrale pagamento da parte del Parte_1 dell'importo della sanzione ridotta, rideterminata dall' con provvedimento di
[...] CP_1
rettifica del 05.09.2023, in ottemperanza delle modifiche apportate con l'art. 23 del D.L. n.
48/2023 all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Conformemente alla richiesta di entrambe le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento il 08/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 06 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte ricorrente il 28.04.2025 e dalla parte resistente il
13.01.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2297 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato in corso G. Garibaldi n. 45 presso lo studio dell'avv.
Gaspare Cardella che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in
Agrigento, via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi giusta procura generale alle liti in notar di Roma in atti Persona_1
* RESISTENTE *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato il 29 luglio 2022, ha proposto Parte_1
CP_ opposizione avverso “l'ordinanza ingiunzione n. OI-000192186 – prot.
0100.20/06/2022.0173876 – notificata in data 30/06/2022, dell'importo totale di euro 27.506,60 a titolo di sanzione amm.va per le violazioni assertivamente accertate in riferimento all'anno 2014, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione”.
1 Deducendo “che la soc. coop. Paradisea, di cui era rappresentante legale l'odierno ricorrente, non ha svolto alcun tipo di attività … per essere cessata - di fatto - proprio nel 2014” e conseguentemente “la inesistenza della condotta dalla quale trarrebbe origine la sanzione inflitta dall' , ha chiesto al Tribunale di: “accertare e dichiarare la sussistenza di gravi ed CP_1
evidenti motivi fondanti la tesi della insussistenza del credito azionato con il provvedimento impugnato e, per l'effetto, disporre, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. OI - 000192186; accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e, quindi, inefficace, l'ordinanza ingiunzione citata;
per l'effetto, condannare l'istituto al pagamento delle spese di lite”.
Con decreto depositato in data 11 agosto 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
L' si costituiva depositando in data 18 ottobre 2022 memoria con la quale ha CP_1
contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha evidenziato la legittimità della procedura sanzionatoria e ha, quindi, chiesto al Tribunale di rigettare il ricorso con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta e con vittoria di spese di lite.
Con provvedimento di rettifica del 05 settembre 2023, depositato il 07.09.2023, l - in CP_1 applicazione delle modifiche dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, apportate con l'art. 23 del D.L. n. 48/2023 - rideterminava l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a €
1.713,85, ed evidenziava al ricorrente che “in applicazione dell'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto … con il pagamento in misura ridotta di euro 856,93”.
Con le note per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 19 dicembre
2024, depositate il 20.11.2024, l' “preso atto del pagamento da parte della ricorrente, che è CP_1
stato esaminato dagli uffici e risulta congruo, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate”.
Analoga istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, è stata presentata dalla parte ricorrente con le note ex art. 127 ter cpc depositate il
16.12.2024 unitamente alla ricevuta del Mod. F24 attestante l'avvenuto pagamento in data
25.10.2024 della sanzione in misura ridotta.
Il presente procedimento veniva, quindi, assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 06.05.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza
2 del giorno 06 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
28.04.2025 e dall' il 13.01.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente CP_1
sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'avvenuto integrale pagamento da parte del Parte_1 dell'importo della sanzione ridotta, rideterminata dall' con provvedimento di
[...] CP_1
rettifica del 05.09.2023, in ottemperanza delle modifiche apportate con l'art. 23 del D.L. n.
48/2023 all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983.
Invero, stante il venire meno del contrasto tra le parti, il procedimento può concludersi con una decisione in rito (Cassazione Sezione Lavoro n. 27460 del 22 dicembre 2006; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 2007).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Conformemente alla richiesta di entrambe le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento il 08/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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