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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio” iscritta al R.G. V.G 7741/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Elena Bartolomeo
da C.F. CP_1 C.F._2
avv. Alessandro Valerio Francesca Sinatra
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 4.3.25, depositate in data 3.3.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli art. 2 e 3, comma 3 lett.b , della Legge 1 dicembre 1970 n.898 e succ mod, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 11/10/2001 ( in ricorso erroneamente indicato anno 2019) tra i SI.ri e , trascritto nei Registri dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del Comune di Roma, Anno 2001 Atto 01754 parte 2, serie A01 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della 2 sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni. 2) disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) disporre che il SI. contribuirà al mantenimento della sola figlia , Parte_2 Persona_1
studentessa non ancora economicamente indipendente, con un assegno di Euro 100,00 mensili da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese e si Parte_1
rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici ISTAT oltre le spese straordinarie previamente concordate per la figlia in misura pari alla metà; 4) le parti concordano che l'assegno unico per la figlia o altro sussidio comunque denominato sarà percepito al 100% dalla SI.ra
[...]
”; Parte_1
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data
11.10.2001, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 01754 parte
2 serie A01, -anno 2001, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 14.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi