Art. 465. Indennita' di requisizione in uso 1. Nel caso di requisizione in uso l'indennita' per i capi requisiti e' corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti. 2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali.
Analogamente e' stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo; b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprieta'; c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione gia' soddisfatta; d) un'indennita' giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorita' di cui alla lettera a) del presente comma; e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento; f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469. 3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorita' di cui alla lettera a) del comma 2.
a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali.
Analogamente e' stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo; b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprieta'; c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione gia' soddisfatta; d) un'indennita' giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorita' di cui alla lettera a) del presente comma; e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento; f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469. 3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorita' di cui alla lettera a) del comma 2.