Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23785 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23785/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07407/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7407 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di genitori dell’alunno minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Edoardo Polacco, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comitato Tecnico Scientifico - Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Piano scuola 2020/2021 del Ministero dell’Istruzione – “documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione” , presentato alla conferenza Unificata del 25 giugno 2020, inserito al registro ufficiale del Gabinetto del Ministro dell’Istruzione al n. 3267 del 23.6.20 e del propedeutico documento conclusivo titolato “modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” di cui allo stralcio del verbale n. 82 del 28.5.2020 del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione civile, venuti a conoscenza dei ricorrenti perché divulgati sui siti internet governativi “istruzione.gov.it “ , in data 15.6.2020, e del successivo aggiornamento citato di cui non si ha conoscenza .
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento;
Visto l’art. 35 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa AR IA IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame – notificato in data 31 luglio 2020 e depositato il 28 settembre 2020 – i ricorrenti, nella qualità di genitori di alunno minorenne, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Istruzione di data 23 giugno 2020, recante il cosiddetto ‘Piano scuola 2020/2021’ nella parte in cui, rinviando al verbale n. 82 del 28 maggio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione civile, obbligava gli alunni “ad indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica di comunità di propria dotazione” , quale misura di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2, “ai fini dell’apertura del prossimo anno scolastico” .
2. Il Ministero intimato, all’udienza del 13 gennaio 2025, ha sollevato eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come riportato nel verbale d’udienza, con il quale è stato altresì disposto il rinvio della discussione alla successiva udienza pubblica per garantire il diritto di difesa dei ricorrenti, non risultando alcuno presente per la parte ricorrente.
3. Con atto depositato in data 27 ottobre 2025, il Ministero ha formalizzato la già sollevata eccezione di improcedibilità per difetto di interesse “tenuto conto che il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti e che controparte non ha evidenziato ragioni che giustifichino un interesse al ricorso” .
4. In assenza di ulteriori memorie o scritti difensivi, all’udienza del 18 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso vada dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
6.1. Sulla base degli atti e dei fatti non contestati, questo Collegio ritiene di condividere la tesi difensiva del Ministero, secondo cui è improcedibile il ricorso per carenza di interesse, dal momento che il censurato uso obbligatorio della mascherina per gli alunni di ogni ordine e grado è oramai venuto meno, né i ricorrenti hanno posto in evidenza quale effetto utile potrebbero trarre oggi dall’annullamento dell’atto impugnato.
Dal comportamento processuale delle parti e dalla documentazione acquisita, in assenza di qualsivoglia memoria o dichiarazione in ordine alla permanenza dell’interesse a ricorrere, deve dunque rilevarsi che non vi è più interesse alla definizione del giudizio e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7407 del 2020, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL MA, Presidente
AR IA IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA IV | AL MA |
IL SEGRETARIO