Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7295 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di difusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dat identificativ indicat nell'alegato provvedimento, a norma del fart. 52 del DLvo n. 196 del 2003. IL CANCELLERE
Composta da:
07295-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
EMANUELE DI AL
- Presidente
EL AR
Sent. sez. n.1108/2025 CC-28/11/2025
IA TERESA NA CA RE
- Relatrice-
R.G.N. 25656/2025
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AR ES AB IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2025 della Corte di appello di Roma. udita la relazione svolta dalla Consigliera AR SA Arena;
lette le conclusioni del PG, in persona della Sostituta Procuratrice Mariella De Masellis, con cui si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per la detenzione patita da AR EL DE IM EL, agli arresti domiciliari dal 3 febbraio 2023 al 19 settembre 2024 in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 609 bis e 609 octies, co. 1 e 2 cod. pen. reati dai quali veniva assolto dal Tribunale di Roma "perché il fatto non sussiste".
2. Avverso l'ordinanza di rigetto è stato proposto ricorso nell'interesse del EL affidato ad unico motivo con cui si deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e della carenza della stessa. La Corte territoriale ha ignorato la motivazione con la quale la sentenza di merito ha assolto il EL. In proposito il Tribunale ha
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messo in evidenza che le dichiarazioni delle persone offese non appaiono intrinsecamente e logicamente credibili e ciò a fronte della circostanza che il EL. sin dal primo interrogatorio, si è dichiarato innocente. Il ricorrente ha sempre dichiarato che i rapporti sessuali sono stati consensuali. In tesi difensiva, a ritenere condivisibile l'impostazione della Corte territoriale si perverrebbe alla conclusione che, in tema di reati sessuali, nessun imputato, in caso di assoluzione potrebbe ottenere l'equo indennizzo per la detenzione detenzione sofferta. L'ordinanza impugnata, invero, fa riferimento a un presunto comportamento ostativo del ricorrente senza, tuttavia, offrire validi e puntuali elementi di riscontro. La Corte della riparazione, inoltre, non ha operato un confronto tra gli elementi valorizzati in sede cautelare e quelli rimasti accertati in sede di merito, salvo un generico accenno alla colpa grave, senza tuttavia specificare, alla luce della sentenza assolutoria, in cosa sarebbe consistita.
3. Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe.
1. Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Vale la pena ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato va tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione. Quest'ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale del giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto piuttosto se queste si siano poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento "detenzione". In relazione a tale aspetto della decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo quanto per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, La Fornara, Rv. 268952). Ha chiarito questa Corte che il giudice della riparazione "non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo;
mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo
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giudice, pur se non positivamente affermate (Sez. 4 n. 372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, Garcia de Medina, Rv. 263197).
3. Fatta questa premessa, ad avviso di questo Collegio, l'ordinanza impugnata PUNTO ME mostra che il giudice della riparazione è incorso in un errore prospettico, censurato dal ricorrente quando rimarca che la Corte della riparazione si è soffermata, in motivazione, solo ed esclusivamente sul quadro indiziario posto alla base del provvedimento sulla libertà personale e non ha argomentato in merito al comportamento tenuto dall'indagato, ritenuto gravamente colposo, e alla valenza concausale dello stesso rispetto alla adozione della misura. In particolare, il provvedimento impugnato pone a fondamento del giudizio espresso in merito alla ritenuta sussistenza dei profili di colpa l'ordinanza del Tribunale del riesame laddove si evidenziava che le due ragazze, ritenute persone offese dei reati di cui agli artt. 609 bis e 609 octies cod. pen., nel corso delle indagini avevano riferito che la sera del 25 dicembre 2022 *si trovavano in una situazione di forte disagio, paura e preoccupazione a fronte dei comportamenti aggresivi tenuti dal EL». Il giudice della riparazione ha riportato i passaggi del provvedimento del Tribunale del riesame laddove si legge che non smentisce la credibilità delle persone offesey nemmeno la circostanza che la Brescia, la mattina dopo i fatti, di sua sponte, abbia deciso di portare a spasso il cane del Valente e di comprare i caffe e la pizza per gli altri ragazzi;
si deve considerare che, come più volte ribadito dalle persone offese, entrambe si trovavano in uno stato di grande confuzione oltre che di preoccupazione e paura. Ciò in quanto la serata, iniziata con dei rapporti sessuali consenzienti, aveva preso una piega violenta imprevedibile (considerati i pregressi rapporti fra il EL e la De Blasio, in quanto i due indagati erano andati oltre, costringendo le due ragazze con la forza a subire gli atti sessuali già descritti, da loro non voluti». Dunque, il profilo della colpa grave ostativo alla riparazione è stato ricavato dalle sole dichiarazioni rese dalle persone offese, nel corso della vicenda procedimentale, senza operare alcun riferimento alla sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha assolto il ricorrente con la formula perché il fatto non sussiste e senza neppure spiegare se le stesse siano stato o meno ritenute attendibili e logicamente credibili o meno. Il mancato confronto con la sentenza di assoluzione crea un inevitabile vulnus e si pone in contrasto con i principi sanciti da questa Corte di legittimità in quanto il giudice della riparazione non ha dato atto di quanto è stato accertato nel giudizio di merito, di quanto in quella sede affermato o negato e ha attribuito importanza decisiva a condotte che sono state, evidentemente, escluse o quantomeno ritenute non sufficientemente provate. Non è in dubbio che il giudice della riparazione possa
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utilizzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini e, dunque, anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che poi in dibattimento si sono sottratti all'esame o abbiano ritrattato, sempre che il giudice delle imputazioni non abbia escluso l'esistenza di tali elementi fattuali o ad essi abbia dato una lettura che ne neutralizzi, in tutto o in parte, la valenza in termini di comportamento doloso o colposo, rilevante ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. In proposito questa Corte ha affermato il principio secondo cui <In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per l'autonomia del giudizio rispetto a quello di cognizione, può utilizzare, ai fini della verifica dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, in dibattimento, si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, salvo che nel giudizio di cognizione, a seguito di una complessa valutazione di inattendibilità del dichiarante, i fatti individuabili come fattori ostativi siano stati esclusi o ritenuti non sufficientemente provati» (Sez. 4, n. 482 del 09/11/2021, dep. 2022, Rv. 282595 -01; Sez. 4, n. 3239 del 21/11/2018, dep. 2019, Rv. 275194-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, atteso che ha posto a fondamento della configurabilità dell'elemento ostativo alla riparazione le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, ritenendole genuine e, dunque, attendibili, per cui ha utilizzato un elemento che non è dato sapere se sia stato escluso dal giudice dell'assoluzione che, purtuttavia, è giunto a un giudizio quantomeno dubitativo circa l'effettivo verificarsi dei fatti narrati. In altri termini, l'ordinanza impugnata, per un verso, ha omesso di motivare in merito a quanto accertato nel giudizio di merito e, per altro verso, non ha evidenziato nessun'altra condotta dell'odierno ricorrente al di là di quella che costituisce l'addebito mossogli proprio sulla base delle accuse predibattimentali dalle presunte persone offese. Analoghe considerazioni valgono per il passaggio in cui il giudice della riparazione richiama le dichiarazioni rese dalla psicologa che, sempre sulla scorta di quanto affermato da una delle persone offese nel corso delle indagini, ha affermato che la stessa avrebbe avuto una sorta di "freezing"... comportamento tipico che si mette in atto quando si ha estrema angoscia». E' evidente che le dichiarazioni suddette nulla aggiungono al quadro complessivo poiché non consentono di superare il giudizio espresso dal giudice della assoluzione.
4. Le considerazioni sopra svolte impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma, che dovrà valutare, alla luce delle indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
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Alu
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Deciso il 28 novembre 2025
La Consigliera est.
AR SA
Pigena
Il Presidente Emanuele Di Salvo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
UNTATO IN CANCELLERIA 09924/07/2016
IL FUNZIONAUDIZIARIO Dott.ssa len Caliendo
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