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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 15 marzo 2016 al numero 2688 avente per oggetto una controversia in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Mauro
Iannone, presso lo studio del quale, sito in Mercato San Severino (Salerno), è
elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti stesa in calce alla _1
comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. ti Elvira Mirra e Maria Lisa
Gregorio, elettivamente domiciliato in Salerno alla via Eugenio Caterina n. 6;
OPPOSTA
1 Lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
il giudice ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 22 dicembre 2015 _1
ha adito il Tribunale di Salerno per ottenere la condanna di
[...] Parte_1
al pagamento di euro 16.000,00 e degli interessi legali. In particolare, il
[...]
ricorrente ha dedotto: 1) di essere creditore nei confronti di Parte_1
della somma di euro 16.000,00 a titolo di compenso maturato per le prestazioni professionali di assistenza e consulenza svolta nell'interesse dell'intimato dall'anno 2009 all'anno 2012; 2) che aveva riconosciuto il Parte_1
proprio debito mercé scrittura del 21 ottobre 2013 e ciò aveva reso il credito liquido, esigibile e pagabile senza dilazione.
Avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. –
contrassegnato da numero 3342 del 2015, emesso il 23 dicembre 2015 e notificato il 27 gennaio 2016 – , con atto di citazione spedito Parte_1
per la notificazione a mezzo posta il 5 marzo 2016, ha proposto opposizione,
affidandola ai seguenti motivi: 1) l'insussistenza del credito, atteso il difetto di prova delle prestazioni svolte, che, in ogni caso, avrebbero trovato già
compiuto soddisfacimento nel corso degli anni;
2) il riempimento abusivo, in assenza di preventivo accordo tra le parti, del documento sottoscritto e qualificato dal ricorrente in termini di “riconoscimento del debito”; 3) la proponibilità della querela di falso incidentale.
, in data 26 marzo 2016, ha accettato il contraddittorio, pretendendo Parte_2
il rigetto dell'esperita opposizione. Più in dettaglio, la parte opposta ha specificato i profili morfologici del rapporto professionale, deducendo altresì
2 di avere ottenuto il pagamento del proprio compenso solo in relazione alle attività professionali svolte nell'arco dell'anno 2008 e che, in ragione delle difficoltà economiche dell'impresa individuale, la remunerazione delle attività
successivamente svolte era stata rinviata.
Ancora, ha evidenziato che, al momento della chiusura dell'attività _1
del proprio assistito, a fronte della richiesta di quantificazione delle somme dovutegli, era stato stabilito l'importo di euro 16.000,00, espressamente riconosciuto con la sottoscrizione della scrittura dedotta a fondamento della pretesa monitoria.
L'opposto ha, infine, rappresentato l'opera professionale svolta, non specificamente contestata dall'opponente, evidenziando, da ultimo, che l'importo riconosciuto era corrispondente, sommato per quattro anni, a quanto già pagato in relazione alle attività svolte nell'anno 2008.
Dichiarata inammissibile la querela di falso per i motivi enucleati nel corpo dell'ordinanza del 31 ottobre 2016, in questa sede integralmente richiamata,
rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – pure avanzata nel corpo dell'opposizione -, era svolta l'istruttoria orale.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e il Tribunale ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
In limine, va rammentato che l'opposizione al decreto ingiuntivo non rappresenta un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. Detto altrimenti,
3 aperta la fase dell'opposizione, il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma è
chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali il decreto ingiuntivo è
stato adottato, rimanendo quindi irrilevanti, ai fini di tale accertamento,
eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (si confrontino già Cass. n. 6421 del
2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto,
sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass.
15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
Precipitato giuridico di quanto precede è che il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto
Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex
adverso, sul debitore opponente l'onere di provare invece i fatti estintivi o modificativi del credito.
Più analiticamente, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus
probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio
4 al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento.
Ora, mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè
all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Cass. n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo
2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Cass. sez. un. n. 13533 del 2001 e
Cass. n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte,
negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo
5 dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
Lo stesso criterio di riparto dell'onus probandi opera – è appena il caso di osservare - anche nell'ipotesi in cui il debitore, convenuto per l'adempimento,
per la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno, si avvalga
dell'exceptio inadimpleti contractus di cui all'articolo 1460 c.c.: in tal caso il debitore, al fine di paralizzare la domanda proposta nei suoi confronti, può
limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o inesatto adempimento, gravando sul creditore che agisce in giudizio l'onere di provare il suo corretto adempimento (si vedano in tal senso, ancora, Cass. sez. un. n. 13533 del 2001,
Cass. n. 3472 del 2008).
Tanto puntualizzato in linea generale, deve innanzitutto rappresentarsi che,
effettivamente, la scrittura privata allegata al ricorso monitorio e posta a fondamento della pretesa di pagamento contiene il riconoscimento titolato di un debito, determinato anche nel suo ammontare, del suo autore, Parte_1
in favore del destinatario, , con l'assunzione del contestuale
[...] _1
impegno alla erogazione del relativo importo entro il termine del 16 dicembre
2013.
Pertanto, attribuita al documento prodotto dal creditore opposto efficacia di riconoscimento di debito (si ricordi che la querela di falso è stata dichiarata
6 inammissibile), occorre verificare in termini siffatto riconoscimento incida sugli oneri probatori a carico delle parti, innanzi illustrati.
Ora, l'articolo 1988 c.c. stabilisce che la promessa di pagamento o la
ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di
provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a
prova contraria.
In disparte il dibattito sulla natura negoziale o meno, la ricognizione del debito può essere pura o titolata, a seconda che non venga o venga indicata la causa del debito (Cass. n. 259 del 1997; Cass. n. 7313 del 1994; Cass. n. 2002 del
1981; Cass. n. 5229 del 1978; Trib. Milano 16 febbraio 1995).
La ricognizione di debito, di cui all'art. 1988 c.c., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione,
ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale,
venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere
probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che
7 possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento
(Cass. n. 15575 del 2000).
Di recente è stato affermato, quanto agli effetti della c.d. ricognizione di debito titolata, che la stessa esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della causa debendi, perché, in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sottoscrizione della stessa (Cass. n. 26334 del 2016).
In definitiva, nel caso di specie, con la propria ricognizione di debito titolata
(vengono espressamente indicate le prestazioni costituenti l'oggetto di un contratto d'opera professionale), ha sollevato anche Parte_1 _1
dell'onere di provare il rapporto sottostante, id est il contratto d'opera professionale dedotto a fondamento della pretesa, e la concreta entità del credito vantato (arg. da Cass. n. 3477 del 2024), spostando, quindi, sul debitore, odierno opponente, l'onere di dimostrare l'inesistenza, l'invalidità,
l'inefficacia del contratto e, più in generale, di provare il fatto estintivo,
modificativo e impeditivo del diritto allegato al fine di paralizzare la pretesa azionata.
Orbene, il dibattito processuale non ha, a ben vedere, lasciato emergere elementi istruttori utili alla posizione dell'opponente, il quale ha concentrato le proprie istanze d'istruttoria orale (solo) sul profilo tematico del pagamento dei compensi maturati dalla parte opposta.
Detto altrimenti, l'opponente non ha neppure chiesto di provare l'inesistenza o la patologia del rapporto professionale allegato dal ricorrente, utilizzando i mezzi d'istruttoria orale per l'asseverazione del fatto estintivo del pagamento
8 – rappresentando, evidentemente, l'esecuzione di un rapporto tra le parti negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (si veda il primo capitolo di prova orale indicato alla prima pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesti,
n. 2, c.p.c.) - e del profilo tematico dell'abusivo riempimento del foglio in bianco.
Quanto alla prova dell'asserito pagamento, però, le dichiarazioni rese sul punto da coniuge dell'opponente, si rivelano generiche, in Testimone_1
quanto prive di significativi dettagli che non possono sfuggire alla cristallizzazione del ricorso, e rese, evidentemente, de relato actoris (“Trattasi
di circostanza riferitomi da mio marito”) anche con riferimento al primo capitolo di prova (appare ragionevole ritenere che , il quale ha Parte_1
riferito alla testimone che i pagamenti sono avvenuti “pro minibus ed in
contanti”, abbia, nel contempo, anche rappresentato alla consorte gli anni di riferimento degli assunti pagamenti).
La rilevanza degli assunti resi dall'unico testimone escusso nell'interesse dell'opponente (la parte ha rinunciato all'ascolto di è, Persona_1
pertanto, nella sostanza, nulla (si veda Cass. n. 569 del 2015).
È noto, poi, che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento viene prospettato come avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento (Cass. n. 18234
del 2023), in quanto, in tale ipotesi, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.
9 Ora, l'opponente, avendo denunciato proprio l'assenza di un accordo sul riempimento del foglio firmato in bianco (“Di talché per il documento prodotto
non vi era alcun patto di riempimento”), si è determinato a proporre una querela di falso, strumento che, però, è stata dichiarato inammissibile dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo.
Giova osservare, poi, come il quarto capitolo di prova orale testimoniale pare mirare alla prova di un riempimento “contra pacta” - collegato, cioè, a un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta e per il quale si esclude la proponibilità della querela di falso (Cass.
n. 21587 del 2019) -, in quanto volto ad asseverare l'esistenza di un accordo tra le odierne parti in causa per il riempimento del foglio firmato in bianco ai fini (diversi e specifici rispetto a quelli asseritamente convenuti) dell'adozione di una quietanza liberatoria nei confronti di un debitore dell'opponente.
Se così è, però, si tratta chiaramente di un'allegazione svolta una volta scaduti i termini per la fissazione del thema probandum, coinvolgente, alla luce di quanto delineato nell'atto di opposizione (non risulta essere stata depositata la memoria di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.), solo il fatto della mancata pattuizione sul riempimento (si veda la penultima pagina dell'atto di opposizione). In tema, è appena il caso di osservare che, nella logica del processo civile, "allegare e provare" sono ἕν διὰ δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo. Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, solo se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il
10 procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema
probandum.
Ne deriva che la circostanza del riempimento contra pacta sfugge al tema probatorio e di essa il Tribunale non può tenere conto.
In conclusione, non avendo l'opponente adempiuto ai propri oneri probatori,
come (ri)modulati in ragione della riconosciuta espressa ricognizione di debito titolata, l'opposizione esperita da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
contrassegnato da numero 3342 del 2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23 dicembre 2015, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.,
deve essere rigettata.
Non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'opposto e sono determinate applicando valori prossimi ai minimi, tenuto conto del valore del credito, dell'attività difensiva concretamente svolta nel corso del giudizio e della bassa complessità di quest'ultimo [peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla
11 tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata, poi, non merita accoglimento. Al riguardo, questo Tribunale ritiene che nell'azione sperimentata dalla parte attrice non sia possibile scorgere profili di mala fede,
intesa come consapevolezza del proprio torto (vedasi Cass. n. 16482 del 2017;
Cass. n. 13269 del 2007; Cass. n. 20806 del 2004; Cass. n. 9579 del 2000), né
di colpa grave, identificantesi con l'omissione, nel compimento delle attività
processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese (vedasi, anche sul piano di applicazioni pratiche, Cass. n. 24645 del 2007; Cass. n. 14789 del 2007; Cass.
n. 19976 del 2005; Cass. n. 2475 del 1995; Cass. n. 1592 del 1994). Ed infatti,
considerato che la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex art. 96, connessa ad ipotesi rimproverabile di abuso del diritto ad agire (condivisibilmente Trib.
Genova 7.6.2017 e App. Campobasso 25.10.2017), non può ritenersi che l'opponente abbia abusato del processo ovvero sia stato gravemente negligente e imperito nella coltivazione dell'azione giudiziaria, non avendo impiegato difese genericamente formulate ovvero prodotto documenti dal contenuto generico e vago a sostegno della propria richiesta.
Da ultimo, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., il querelante non va condannato alla pena pecuniaria, in quanto la querela di falso incidentalmente proposta non ha superato il vaglio di ammissibilità [“Con la sentenza che rigetta la querela di
falso (…) condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria (..)”]
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando, uditi i procuratori delle parti,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione esperita da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
contrassegnato da numero 3342 del 2015 emesso dal Tribunale di Salerno in data 23 dicembre 2015, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 _1
, che si liquidano in euro 2.600,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
[...]
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- rigetta la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Così deciso in Salerno in data 9 gennaio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
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