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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2024
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 122/2024 r.g.
promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo BIAGIOTTI C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Controparte_1 C.F._3
PIERONI
APPELLATA
OGGETTO
Danni a cose – 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e di conseguenza, in totale riforma della sentenza di primo grado pronunziata dal
Giudice di Pace di Castelnuovo Garfagnana e distinta dal n. 76/2023 del 30.11.2023 (notificata il
20.12.2023), dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque respingere integralmente nel merito la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla signora CP_1
perché infondata e prescritta. In subordine voglia ridurne l'ammontare alla quota di 1/2
[...]
del solo danno da infiltrazioni dal tetto. Con vittoria di spese e di compenso professionale di
1 entrambi i gradi di giudizio, comprese spese generali 15%, CAP 4%, IVA 22% nonché i costi di
CTU e di CT di parte. Con condanna, altresì, della parte appellata a restituire agli appellanti la somma di euro 4.456,12 da questi ultimi pagata in data 27.12.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado, aumentata di rivalutazione monetaria ex indici Istat e di interessi legali al tasso previsto dal D. Lgv. n. 231/2002 dalla data dell'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo”
Per parte appellata: “contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste per il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 76/2023 emessa dal Giudice di pace di
Castelnuovo Garfagnana che li ha condannati al risarcimento del danno, per la quota corrispondente alla loro proprietà, cagionato a dalle infiltrazioni provenienti Controparte_1
dal tetto comune.
Appare preliminarmente opportuno ripercorrere, brevemente, lo svolgimento del giudizio di primo grado, per poi vagliare le censure mosse dall'appellante nei confronti del decisum del
Giudice di Pace.
La presente controversia trae origine dalla domanda formulata dal e dalla Parte_1
nei confronti della avente ad oggetto la condanna di quest'ultima a Pt_2 CP_1
rimuovere il materiale e i rifiuti maleodoranti presenti all'interno dell'ingresso dell'immobile e ad interrompere, ai sensi dell'art. 844 c.c. e/o 2043 c.c., i comportamenti illeciti provocanti immissioni sgradevoli di cattivi odori, eccedenti la normale tollerabilità, nelle parti comuni dell'immobile degli attori e alle sue pertinenze, nonchè al risarcimento del danno patito da questi ultimi. A sostegno della domanda, gli attori avevano esposto che la proprietaria CP_1
dell'appartamento sottostante il loro, teneva all'interno dello stesso alcune decine di gatti, realizzando un allevamento di gatti di razza Thai, denominato La Fenice, determinante la diffusione di odori sgradevoli sia nell'ingresso comune che sul terreno pertinenziale di proprietà esclusiva degli attori, anche per la presenza, nell'ingresso comune e nel vano di accesso alle cantine, di vario materiale, avanzi di cibo e rifiuti. Tale situazione aveva impedito agli attori di locare l'immobile come anche di alienarlo.
2 Si era costituita nel giudizio dinnanzi al Giudice di pace, rubricato al n. 35/2020 r.g., CP_1
la quale da un lato aveva contestato la fondatezza della domanda avversaria e,
[...]
dall'altro, aveva spiegato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati al suo appartamento dalle infiltrazioni di acqua, stante la mancata esecuzione da parte degli attori dei lavori concordati.
Con ordinanza del 12.1.2021, il Giudice di Pace di Lucca, ritenuta la propria competenza a decidere la domanda riconvenzionale, ne ha disposto la separazione, fissando l'udienza del
13.4.2021, nel corso della quale - all'esito di rituale iscrizione a ruolo della causa - si sono costituiti il e la mediante deposito dell'atto di citazione relativo al Parte_1 Pt_2
giudizio n. 35/2020, a valersi quale domanda riconvenzionale, e della memoria ex art. 320 c.p.c. relativa al medesimo giudizio. Il Giudice di Pace ha dunque disposto un rinvio, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 320 c.p.c..
Il giudizio è stato istruito mediante escussione dei testimoni ed espletamento di CTU avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di infiltrazioni o danni da infiltrazioni nell'immobile della e delle relative cause, e la quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei CP_1
danni e il ripristino dell'immobile.
L'ausiliario del giudice, nell'elaborato depositato, ha accertato che l'immobile della CP_1
interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto comune, necessitante di un intervento urgente di ripassatura/sostituzione di parte del manto di copertura (nelle more di un intervento di completo rifacimento del manto), il cui costo è stato quantificato in complessivi 5.400 euro oltre
IVA.
Ha inoltre constatato la presenza di infiltrazioni "non recenti", poste sul lato Nord-Est, nella zona sottostante la terrazza, probabilmente riconducibili alla terrazza medesima e antecedenti ai lavori di impermeabilizzazione eseguiti sulla stessa.
I costi per il ripristino dell'unità immobiliare della ono stati stimati in 3.150 euro oltre CP_1
IVA.
Il Giudice di Pace, nel disattendere le difese ed eccezioni sollevate dai convenuti Parte_1
con la richiamata sentenza n. 7/2021, ha condannato questi ultimi al risarcimento del Pt_2
danno in favore di nella misura di 2.100 euro (ovvero 2/3 del costo dei Controparte_1
lavori necessari per il rispristino dell'unità immobiliare di sua proprietà), in quanto - essendo la causa del danno riconducibile al tetto comune a tutti gli immobili e, dunque, anche a quello
3 dell'attrice - la relativa spesa avrebbe dovuto essere ripartita tra i condomini in misura proporzionale alle quote millesimali.
Il la anno affidato l'appello a dieci motivi, tutti contestati dalla parte Parte_1 Pt_2
appellata nella propria comparsa di costituzione, ritualmente depositata nel presente giudizio.
Nella prima udienza dinnanzi al giudice di appello, celebrata il 24.5.2024, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito di riassegnazione del procedimento, è stata fissata udienza in data 9.5.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito dell'udienza, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
L'appello è infondato per le ragioni che verranno di seguito illustrate e, pertanto, deve essere integramente confermata la sentenza di prime cure, le cui motivazioni vanno integralmente condivise.
1.Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo gravo per non aver accolto l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
In particolare, il giudice di Pace ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità perchè sollevata solo successivamente alla prima udienza (celebrata il 13.4.2021), entro la quale doveva invece essere proposta a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice.
A fronte di tale motivazione, l'appellante ha viceversa sostenuto l'improcedibilità della domanda per non aver la convenuta esperito il tentativo il necessario tentativo di mediazione obbligatoria, ma soprattutto per non avere neppure aderito alla procedura di mediazione ritualmente attivata dai convenuti. A detta degli appellanti, l'eccezione era stata tempestivamente formulata in quanto, nell'atto di citazione del giudizio 35/2020, depositato all'udienza del 13.4.2021 unitamente alla memoria ex art. 320 c.p.c., quale comparsa di costituzione e risposta rispetto alla domanda riconvenzionale introduttiva del giudizio 7/2021, la e il avevano Pt_2 Parte_1
dedotto che l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria era stato del tutto inutile
"tanto che la signora non ha partecipato all'incontro fissati dall'Organismo di mediazione CP_1
presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca".
Tale allegazione, secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe dovuto essere considerata quale tempestiva eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice.
4 Ebbene, non v'è chi non veda l'assoluta capziosità del motivo di appello proposto.
Invero, i convenuti si sono costituiti nel procedimento depositando, quale atto di comparsa di costituzione e risposta (tale espressamente qualificato dalla parte interessata), l'atto di appello del procedimento n. 35/2020 e la relativa memoria ex art. 320 c.p.c..
Nell'atto di citazione nessuna eccezione di improcedibilità è contenuta in relazione al mancato esperimento del tentativo di mediazione nella domanda riconvenzionale, nè poteva essere altrimenti, atteso che tale domanda non era ancora stata formulata.
Tentare di interpretare il riferimento alla mancata adesione alla procedura di mediazione introdotta dagli odierni appellanti in relazione alla domanda ex art. 844 c.c. e/o 2043 c.p.c. come eccezione di improcedibilità è evidentemente ultroneo siccome non rispondente al significato del testo.
D'altro canto, la mancata adesione alla procedura promossa da controparte in vista dell'instaurazione del giudizio rubricato al n. 35/2020 r.g. non è in nessun caso equiparabile alla mancata instaurazione della procedura di mediazione da parte della in relazione alla CP_1
propria distinta domanda di risarcimento del danno, non essendo da un lato previsto alcun obbligo di partecipare nè, tantomeno, di richiedere contestualmente, nella medesima sede, la mediazione in relazione ad una ulteriore ipotetica domanda.
Invero, ove anche la avesse partecipato alla procedura di mediazione, non sarebbe CP_1
stata tenuta ad estenderne l'oggetto ai danni richiesti con la domanda riconvenzionale. Pertanto, il riferimento nell'atto di citazione introduttivo del giudizio r.g.n. 35/2020 all'inutile esperimento del tentativo di mediazione per mancanza di adesione di controparte, non vale come eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale (divenuta domanda principale a seguito dell'ordinanza di separazione).
Oltretutto, a ben guardare, l'azione riconvenzionale risarcitoria non era neppure soggetta al procedimento di mediazione, bensì, piuttosto, alla diversa condizione di procedibilità della negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 (eccezione – questa – non riproposta in grado di appello), il che rende ancor più forzato il tentativo da parte degli appellanti di qualificare come rituale eccezione di improcedibilità la pura e semplice circostanza della mancata partecipazione alla procedura di mediazione connessa alla domanda per immissioni promossa ab origine.
L'eccezione di improcedibilità non è stata formulata neanche nella memoria ex art. 320 del giudizio n. 35/2020 (pure depositato all'udienza del 13.4.2021 quale comparsa di costituzione),
5 sebbene in tale sede, fosse pienamente possibile per la parte sollevare la relativa questione, nè alla prima udienza del giudizio di primo grado (celebrata, per l'appunto il 13.4.2021).
Solo nella memoria concessa ai sensi dell'art. 320 c.p.c., i cui termini sono stati concessi in prima udienza, gli odierni appellanti hanno sollevato l'eccezione di improcedibilità.
Tale eccezione è dunque tardiva perché formulata oltre il termine della prima udienza, fissato dall'art. 5 bis d.lgs. 28/2010, applicabile ratione temporis.
Invero, il disposto del previgente art. 320 c. 4 c.p.c. prevedeva la possibilità, per il Giudice di
Pace, di fissare, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, laddove necessario in ragione delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Tali termini, dunque, in nessun caso avrebbero consentito di proporre validamente, per la prima volta
(come avvenuto nel caso di specie), un'eccezione che - per legge - trova il suo invalicabile termine in prima udienza.
A margine di tali, assorbenti considerazioni, deve peraltro rilevarsi che, anche a voler ritenere tempestivamente formulata l'eccezione di improcedibilità - e il che non è - in ogni caso la conseguenza non sarebbe una immediata declaratoria di improcedibilità, come invocato dall'appellante, bensì l'assegnazione alle parti del termine per la proposizione della domanda di mediazione, per poi verificare se tale condizione sia stata assolta (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
28695 del 16/10/2023).
2. Nel secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, sul presupposto del carattere permanente dell'illecito costituito dai fenomeni infiltrativi.
Sostengono invece gli appellanti che l'infiltrazione darebbe luogo ad un illecito istantaneo con effetti permanenti, di talchè il termine di prescrizione quinquennale inizierebbe a decorrere dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito consapevolezza e poi contestato l'esistenza del fenomeno. In ogni caso, anche a voler accedere all'interpretazione contenuta in sentenza, il
Giudice di Pace non avrebbe considerato che l'istruttoria svolta avrebbe accertato che le infiltrazioni provenienti dalla terrazza erano state eliminate dall' Controparte_2
mediante apposizione di una guaina bituminosa impermeabilizzante, realizzata ben oltre 5 anni prima, con conseguente decorso del termine prescrizionale, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, tale non potendosi considerare la missiva del 2.11.2016, inoltrata per conto della al suo legale dell'epoca. CP_1
Il motivo non è fondato, condividendosi in toto le motivazioni svolte dal giudice di pace.
6 Invero, dal contenuto della CTU emerge pacificamente che l'unità immobiliare di CP_1
presenta infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto comune;
in particolare, in caso di
[...]
pioggia (anche di modesta entità), sul pavimento dell'appartamento al primo piano di proprietà si formano dei ristagni di acqua che poi si riversano su alcune parti Parte_3 dell'unità abitativa sottostante. I ristagni di acqua interessano l'area in corrispondenza della porta di ingresso e dell'accesso alla terrazza dell'appartamento degli odierni appellanti e da tali punti l'acqua va ad infiltrarsi nell'appartamento sottostante.
Oltre a tali fenomeni infiltrativi (ancora in essere, non essendo stata eliminata la relativa causa) il
CTU ha dato atto dell'esistenza di danni derivanti da “infiltrazioni che sembrano "non recenti" con ogni probabilità derivate da infiltrazioni verificatesi dalla terrazza anzidetta in passato, oggi impermeabilizzata e che, per quanto è stato possibile constatare, non parrebbe creare problematiche”.
Ciò posto, in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dagli appellanti deve preliminarmente osservarsi che è del tutto condivisibile la qualificazione del fatto quale illecito permanente con conseguente decorso del termine di prescrizione dalla cessazione della permanenza che, nel caso di specie è ancora in atto, non essendo mai cessato il fenomeno infiltrativo proveniente dal tetto.
A ciò consegue che l'eccezione è destituita di fondamento.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'illecito abbia natura istantanea, le conclusioni suesposte non sarebbero suscettibili di mutamento.
Ed infatti, come reso evidente dal contenuto della CTU e dalla documentazione allegata, le infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto anche durante il corso delle operazioni peritali continuavano a verificarsi in occasione di piogge, anche modeste. A seguito di ogni fenomeno piovoso, dunque, si verificano nuovi danni, con la conseguenza che la prescrizione non può certamente operare per tutti quelli verificatisi in occasione degli eventi atmosferici di pioggia risalenti ai cinque anni antecedenti la domanda giudiziale, che si sono sommati ad eventuali fenomeni infiltrativi precedenti, aggravandoli e impedendo qualsiasi attività di risanamento.
Detto in altre parole, non è sostenibile che si sarebbero prescritti danni riguardanti infiltrazioni
(asseritamente antecedenti al quinquennio) che in maniera ripetuta e continuativa, a seguito di ogni fenomeno piovoso anche modesto, continuano ad arrecare danni, aggravando la situazione preesistente e non rendendo nemmeno materialmente distinguibili i danni vecchi da quelli nuovi.
7 Diverse considerazioni devono svolgersi con riferimento alle infiltrazioni provenienti dalla terrazza che, sulla base di quanto riferito dal CTU, sono di origine non recente, presumibilmente antecedente agli interventi di impermeabilizzazione.
Ebbene, dagli atti emerge pacificamente che i lavori della ditta che ha realizzato CP_2 anche l'impermeabilizzazione del terrazzo) sono iniziati a fine 2012. Il danno, dunque, deve essersi manifestato prima dell'esecuzione dei lavori, ma si ignora la data precisa della loro comparsa, né l'istruttoria ha consentito di appurarla con maggior precisione.
Stando così le cose, la lettera del 2.11.2016 ha certamente prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione. Invero, in tale missiva, la ha lamentato l'esistenza di infiltrazioni CP_1
d'acqua nel suo appartamento e richiesto di procedere alle riparazioni, prospettando altresì la richiesta di risarcimento del danno. Ebbene, in tale documento, l'odierna appellata faceva riferimento alla “necessità di procedere con sollecitudine alla riparazione del terrazzino”, dunque i danni riscontrati necessariamente erano riferibili alle infiltrazioni comparse in prossimità del terrazzino medesimo, non essendo evidentemente possibile per la che CP_1 non aveva accesso all'appartamento soprastante, di proprietà degli appellati) accertarne e/o distinguere le specifiche cause (con riferimento alle infiltrazioni effettivamente provenienti dal terrazzino e antecedenti ai lavori o a quelle provenienti dal tetto e riversatesi nel suo appartamento in conseguenza della creazione di un ristagno d'acqua in corrispondenza dell'ingresso della terrazzina) né comprendere, tra le infiltrazioni manifestatesi in prossimità del terrazzino, quali fossero riconducibili a fenomeni ancora in atto o viceversa già esauriti a seguito degli interventi del proprietario.
Il richiamato documento integra, inequivocabilmente, gli estremi della messa in mora, producendo, dunque l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto contiene l'inequivoca volontà della i richiedere l'eliminazione della causa del danno e il risarcimento dello CP_1
stesso.
Sotto tale profilo si richiamano (e condividono) i principi giurisprudenziali contenuti nella sentenza di primo grado e relativi ai requisiti dell'atto di messa in mora, certamente sussistenti nel caso in esame.
3. Col terzo motivo di appello, viene contestata la qualificazione giuridica del fatto – data dal giudice di prime cure – in termini di responsabilità ex art. 2051 c.c., norma che, secondo gli appellanti, sarebbe destinata a tutelare i terzi estranei e pertanto ritenuta inapplicabile nei rapporti
8 interni tra condomini aventi ad oggetto la manutenzione/conservazione delle parti comuni dell'edificio.
A sostegno della propria tesi, gli appellanti richiamano il contenuto della sentenza n. 18420/2011 che avrebbe sancito l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. all'ipotesi di danni derivanti dal tetto comune di copertura dell'edificio condominiale.
Ebbene, ritiene tuttavia il Tribunale di condividere altro orientamento, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che viceversa considera applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. anche all'ipotesi di danno cagionato da beni comuni del alle proprietà dei singoli CP_3
condomini (cfr., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15291 del 12/07/2011 e, più di recente, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020). Invero, il , quale custode dei beni comuni, è CP_3
tenuto ad adottare le cautele necessarie affinchè le stesse non siano fonte di danno, anche nei confronti delle proprietà esclusive dei singoli condomini. Non vi è infatti ragione per escludere l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. per i danni cagionati al condomino (in difetto di alcuna limitazione positiva) essendo certamente configurabile un rapporto di custodia (e dunque un potere di intervento) in capo al . CP_3
Ad abundantiam, deve rilevarsi che, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria svolta, appare evidente la sussistenza di tutti i presupposti previsti anche dall'art. 2043 c.c..
Invero, richiamando gli accertamenti svolti dal CTU in relazione alla lesione del diritto di proprietà della al nesso causale con la condotta omissiva imputabile al CP_1 CP_3
(la mancata esecuzione dei lavori necessari al tetto comune) e all'esistenza di un danno suscettibile di risarcimento economico, non sussistono dubbi anche con riferimento alla prova del necessario elemento psicologico (nel caso di specie ravvisabile nella colpa).
Ed infatti, dall'analisi delle fotografie allegate dal CTU, sono evidenti dei ristagni d'acqua sul pavimento dell'immobile di proprietà degli odierni appellanti, che certamente non potevano ignorare il possibile danno derivante all'appartamento sottostante, a fortiori ove si consideri che già nel 2016 la veva denunciato l'esistenza di infiltrazioni. CP_1
4. Il quarto motivo di appello lamenta, invece, l'erronea applicazione, in punto di ripartizione delle spese, dell'istituto del condominio (minimo) e non invece della comunione, in quanto – secondo gli appellanti – derivando il danno da una imperfetta manutenzione e/o conservazione di un tetto di proprietà comune, in mancanza di una struttura organizzativa condominiale, doveva ritenersi che i condomini avessero concorso pariteticamente alla produzione del danno, sopportandone le conseguenze in egual misura.
9 Il motivo non coglie nel segno.
Innanzitutto, non vi sono dubbi circa la configurabilità, nel caso in esame, di un condominio, la cui disciplina è applicabile alle parti di un edificio che siano comuni a più proprietà immobiliari, tra cui è ricompreso il tetto dell'edificio medesimo (giusto il disposto dell'art. 1117 c. 1 n. 1 c.c.).
Ebbene nel caso in esame è pacifico che il medesimo edificio si componga di tre distinte unità immobiliari di cui due di proprietà degli odierni appellanti e una di proprietà della CP_1
Essendo le tre unità abitative appartenenti a due distinti proprietari è configurabile un condominio cd minimo in relazione alle parti comuni, individuate dall'art. 1117 c.c..
Al riconoscimento della configurabilità di un condominio consegue l'applicazione della relativa disciplina, ivi inclusa quella prevista in tema di ripartizione delle spese, contenuta nell'art. 1123
c.c., a norma del quale le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle cose comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della quota. Tale criterio di riparto delle spese non può che trovare applicazione anche con riferimento agli importi dovuti dai condomini a titolo di risarcimento del danno causato dalla mancata esecuzione dei lavori necessari per la conservazione delle cose comuni (cui – come detto – ciascun condomino è tenuto a partecipare in proporzione al valore della quota). Non è infatti ragionevole (ed è privo di alcun riscontro positivo) ritenere che le spese relative alle parti comuni siano ripartite in misura proporzionale al valore della quota, mentre gli ulteriori costi, comunque riconducibili alle parti comuni (quali il risarcimento del danno che da esse sia derivato) possano essere ripartiti secondo un diverso criterio.
In ogni caso, anche volendo applicare le norma in materia di comunione, non si perverrebbe a risultati dissimili.
Ed infatti, a norma dell'art. 1101 c. 2 c.c., il concorso dei comunisti tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione è proporzionale alle quote, le quali – a norma del precedente comma 1 – si presumono uguali.
Trattasi tuttavia di un criterio avente natura sussidiaria, potendosi superare la presunzione, ove emergano elementi di segno contrario.
Ebbene, nel caso in esame, l'esistenza di quote di valore diverso, nella misura di 1/3 riferibile all'attrice e 2/3 riferibili ai convenuti (in ragione della presenza, all'interno del fabbricato condominiale, di tre appartamenti, di cui uno appartenente all'attrice e due ai convenuti), sostenuta dalla oltre ad apparire ragionevole in quanto correlata alla distribuzione CP_1
10 delle varie unità abitative, non è mai stata oggetto di contestazione da parte degli odierni appellanti, di talché non potrebbe comunque operare la presunzione di parità delle quote.
5. Nel quinto motivo di appello, il e la contestano la violazione del Parte_1 Pt_2 disposto dell'art. 112 c.p.c. e l'errata qualificazione giuridica del fatto in termini di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., anziché da inadempimento contrattuale.
Il motivo deve essere disatteso.
Invero, il giudice di pace si è limitato a operare una – lecita – qualificazione giuridica della domanda attorea, correttamente inquadrando i fatti dedotti sulla base degli elementi a disposizione.
Ed infatti, la dopo aver esposto che, al momento dell'acquisto dell'appartamento di CP_1 sua esclusiva proprietà, l'edificio richiedeva importanti lavori di ristrutturazione rispetto alla cui esecuzione le parti avevano raggiunto un faticoso accordo, realizzando tuttavia solo in parte gli interventi prospettati, ha richiesto il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua a causa del mancato rispetto degli accordi previsti nel capitolato, in particolare al rifacimento del terrazzo e del tetto.
Ebbene, deve evidenziarsi che non risulta che i proprietari delle unità immobiliari coinvolte abbiano stipulato un contratto: invero, agli atti risulta un contratto di appalto di lavori edili che sarebbe intervenuto tra la e la ditta HE e PE s.n.c., una relazione CP_1
tecnico descrittiva del geom. e un capitolato, sottoscritto da tutte le parti CP_4
coinvolte nel presente procedimento, oltre che dal legale rappresentante della impresa edile, contenente l'indicazione di una serie di lavori da eseguire (anche al tetto) e il relativo preventivo di spesa, nonché una comunicazione di inizio lavori, depositata il 18.10.2012, a nome di e Controparte_1 Parte_1 Controparte_5
Dagli elementi a disposizione, si evince dunque che i condomini (la da un lato, il CP_1
la dall'altro), a fronte della necessità di eseguire dei lavori sulle parti Parte_1 Pt_2 comuni dell'edificio, si erano rivolti ad una ditta, che aveva fornito loro un preventivo
(sottoscritto da tutti gli interessati) per l'esecuzione di determinate opere, solo in parte realizzate
(come pacificamente emerso dalle allegazioni delle parti).
L'accordo cui fa riferimento l'attrice nel proprio atto introduttivo era dunque quello intervenuto tra i condomini dell'edificio (costituente un condominio cd minimo, privo di amministratore), funzionale all'esecuzione delle opere necessarie per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, cui sono tenuti tutti proprietari delle singole unità immobiliari (proporzionalmente
11 al valore delle rispettive quote), non configurabile in termini contrattuali, non essendo previste prestazioni a beneficio dell'una o dell'altra parte, anche non sinallagmatiche.
Pertanto, il riferimento, da parte della al mancato rispetto degli accordi previsti nel CP_1
capitolato (quale causa del danno patito nella sua proprietà esclusiva) non può che essere riferito, anche alla luce della premessa in fatto contenuta nell'atto introduttivo, alla mancata esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione dell'edificio, che le parti avevano individuato nelle opere contenute nel capitolato, che concordemente (quali condomini) si erano determinate a realizzare, oltre che nella mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo (quest'ultimo di esclusiva proprietà degli odierni appellanti).
D'altro canto, la stessa attrice non ha parlato di inadempimento di un contratto.
Il riferimento, per quanto generico, contenuto nell'atto introduttivo, consente di qualificare – correttamente – la domanda, come fatto dal Giudice di Pace, in termini di responsabilità extra- contrattuale (riconducibile, nello specifico, alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.), per il danno cagionato dalla omessa realizzazione dei necessari lavori di ristrutturazione sulle parti comuni, competenti a tutti i condomini.
6. Con il sesto motivo, gli appellanti impugnano il capo della sentenza di primo grado per non aver respinto la domanda attorea in ragione del concorso di colpa della riconosciuto CP_1
nella sola misura di 1/3), la quale ben avrebbe potuto procedere ad eseguire i lavori necessari di propria iniziativa, superando l'affermata inerzia degli altri condomini o ricorrendo al Giudice.
Sotto tale angolo visuale, hanno inoltre sottolineato la rilevanza del comportamento della he, in relazione alla prima tranche di lavori, effettivamente eseguita, si era finanche CP_1
resa inadempiente del pagamento della propria quota di spesa richiesta dall'imbianchino, così innescando la diffidenza degli appellanti in relazione al rischio di doversi accollare essi soli i costi dei residui interventi.
Anche questo motivo non è fondato.
Non è infatti ravvisabile, nella condotta della un concorso di colpa rispetto alla CP_1
causazione del danno idoneo a escludere ogni responsabilità in capo ai convenuti-appellanti
(interrompendo il nesso di causalità tra il fatto illecito agli stessi imputabile e l'evento di danno) o a determinare una ripartizione delle spese in misura differente rispetto al valore delle rispettive quote di proprietà.
Invero, la è proprietaria del piano rialzato dell'appartamento, sopra il quale insiste CP_1
l'unità immobiliare degli odierni appellati.
12 Come evidenziato dal CTU, le infiltrazioni ancora in atto provengono dal tetto e creano, in occasione delle piogge, un ristagno di acqua nell'appartamento di proprietà Parte_4
(sia in corrispondenza dell'ingresso che della porta finestra del terrazzo), da lì
[...]
andando ad interessare il soffitto della CP_1
L'accertamento delle cause e l'esecuzione degli interventi necessitavano dunque dell'accesso all'appartamento degli odierni appellanti e la collaborazione di questi. Nè avrebbe potuto esigersi che la stessa si rivolgesse all'autorità giudiziaria al fine di svolgere (coattivamente) i lavori che competevano anche agli altri condomini e che, soprattutto, come già detto, avrebbero imposto di intervenire direttamente nel loro appartamento, trattandosi, con ogni evidenza, di comportamento esulante l'ordinaria diligenza.
Del tutto irrilevante (e inconferente) appare, ai fini di un eventuale concorso di colpa, il riferimento al mancato pagamento dell'imbianchino. Invero, il (mero) timore di dover anticipare le spese non esonera certo i comproprietari dal proprio dovere di eseguire i lavori necessari per la conservazione delle parti comuni, rispondendo - in difetto - dei danni causati dalla res. D'altro canto, tale timore appare quanto mai pretestuoso, ove si consideri che gli stessi avrebbero potuto rivalersi sull'immobile di proprietà della nel caso in cui effettivamente avessero CP_1
dovuto sostenere anche i costi relativi alla sua quota (cosa che, fino ad oggi, non risulta essere mai avvenuta, anche con riferimento alle spese non pagate).
7. Con il settimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie la cd compensazione impropria o atecnica.
Il Giudice di Pace ha infatti osservato che tale compensazione era stata invocata dai convenuti con riferimento ai danni che gli stessi avrebbero subito a causa delle infiltrazioni nelle sole note conclusive. Ha poi evidenziato che, nel corso del giudizio, il CTP di parte convenuta aveva richiesto di estendere l'indagine peritale anche ai danni dell'appartamento di proprietà ma il CTU - correttamente - aveva rilevato che tale richiesta esulava Controparte_6
dal quesito posto dal giudicante. La stima dei danni verificatisi nell'appartamento dei convenuti non era stata oggetto del quesito posto all'ausiliario in quanto essi non avevano mai formulato una domanda riconvenzionale risarcitoria, nè mai eccepito - se non in sede di comparsa conclusionale - la compensazione impropria, nè, infine, avevano richiesto di integrare il quesito medesimo in sede di affidamento dell'incarico. Per il primo giudice, dunque, non era possibile l'invocato rilievo officioso della compensazione cd impropria, in quanto tale l'accertamento avrebbe dovuto fondarsi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo, il che non
13 era accaduto nel caso in esame. La compensazione impropria, dunque, non era materialmente praticabile in difetto di un accertamento del controcredito dei convenuti.
Gli appellanti contestano il decisum del Giudice di pace sostenendo che questi a fronte delle risultanze della CTU, pur in assenza di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di compensazione (pure proposta in sede di conclusionali), avrebbe dovuto disporre un supplemento di ctu, estesa anche alla quantificazione dei danni subiti dai convenuti.
È certamente noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto
(come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 cod. civ., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione), non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione
"propria" ex art. 1241 ss. cod. civ. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria”), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, 1° co., seconda parte, cod. civ.) che sostanziale (cfr. Cass. 25.8.2006, n. 18498; Cass. 6.7.2009, n. 15796)".
Ossia l'indirizzo per cui le disposizioni di cui agli artt. 1241 e segg. cod. civ. riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico - che postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - e non sono perciò applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e di avere, che il giudice può compiere indipendentemente dalla proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di formale eccezione di compensazione (cfr. Cass.
16.1.1988, n. 301).
Ossia l'indirizzo per cui l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 1241 e segg. cod. civ.
(riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico -giuridico) postula l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti e pertanto va esclusa allorché i
14 rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, occorrendo in tal caso procedere ad un semplice accertamento delle reciproche partite di dare e avere, che il giudice deve compiere, alla stregua degli atti, anche se non siano state proposte domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione” (cfr. ex multis C. Cass., sez. 2, sentenza n. 4825 del 2019).
Tuttavia, l'operatività di tale compensazione (e dello stesso potere di rilievo e accertamento officioso del giudicante) presuppose che “l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo, in quanto in tal modo si esegue un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (cfr.
C. Cass., sez. 2, ordinanza n. 6700 del 2024).
Il che non è avvenuto nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace.
Invero, nel caso in esame, i convenuti non hanno mai allegato l'esistenza di un danno da infiltrazioni nel loro appartamento, circostanza che è emersa nel corso dell'istruttoria processuale, dopo lo sfogo degli atti introduttivi e delle richieste istruttorie di cui alle memorie autorizzate e dopo l'espletamento della prova orale, solo nell'ambito CTU disposta dal Giudice di Pace al fine di accertare la causa delle infiltrazioni nell'appartamento della Gli elementi fattuali CP_1
fondanti la
contro
-pretesa creditoria, dunque, non possono dirsi tempestivamente acquisiti al procedimento a guisa da giustificare – in assenza non solo di una domanda o eccezione di parte, ma anche di qualsivoglia allegazione – l'esercizio di un potere istruttorio officioso diretto a quantificare il danno patito dai convenuti. Ritenere che il Giudice di Pace, in mancanza di una tempestiva allegazione fattuale, dovesse, all'esito dell'istruttoria, disporre d'ufficio un ulteriore approfondimento in relazione ad un fatto emerso solo nelle battute finali del procedimento, non risponde alla ratio dell'istituto della compensazione atecnica e finirebbe per travolgere i principi cardine del processo di parti.
8. L'ottavo motivo censura la sentenza nella parte in cui addebita agli odierni appellanti anche l'IVA, da applicarsi sul costo dei lavori di ripristino, e ciò sul presupposto che l'IVA andrebbe riconosciuta solo laddove gli interventi venissero effettivamente realizzati, potendo gli stessi anche non essere mai appaltati, bensì eseguiti in economia.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Posto che il risarcimento del danno deve essere integrale, trattandosi di un danno che viene ristorato per equivalente, esso non può non includere, oltre al costo dell'intervento, anche tutti gli oneri accessori (come correttamente argomentato dal giudice di pace, alla cui motivazione si fa integrale rinvio), essendo del tutto normale che una parte si affidi a un soggetto professionale per
15 veder riparati i danni arrecati e, allo stesso modo, essendo normale e conforme al modello legale che il compenso professionale venga caricato dagli oneri fiscali. Si appalesa irrilevante, invece, la circostanza (ipotetica e non rientrante nell'id quod plerumque accidit) che poi i lavori non vengano eseguiti o che vengano eseguiti in economia, ciò dovendo ricondursi alla insindacabile facoltà del danneggiato di impiegare come ritiene gli importi allo stesso spettanti quale ristoro per equivalente del pregiudizio subito.
9. Con il nono motivo viene impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, non trattandosi - secondo la ricostruzione degli appellanti
- di un debito di valore avendo il CTU già attualizzato il costo dei valori di riparazione e trattandosi di un debito gravante in parte sulla stessa CP_1
La censura è destituita di fondamento. Trattasi nel caso di specie - pacificamente - di un debito di valore, trattandosi di un'obbligazione relativa al risarcimento del danno, in cui il quantum risarcitorio costituisce l'equivalente monetario corrispondente al valore del danno da reintegrare.
Spettano pertanto al danneggiato la rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal
23.1.2023, data di deposito della CTU (cristallizzandosi a tale data l'attualizzazione del quantum risarcitorio) e fino all'emissione della sentenza, come da consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal Giudice di Pace.
10. Nel decimo motivo, viene impugnato il capo della sentenza relativo all'allocazione delle spese di lite e di CTU, essendo stata riconosciuta una concorrente responsabilità della CP_1
Deve essere disatteso anche tale motivo, in quanto gli odierni appellanti sono risultati interamente soccombenti, essendo stata accolta in toto la domanda attorea. Ed infatti, l'attrice aveva chiesto la condanna solidale delle controparti al risarcimento dei danni risultanti all'esito dell'istruttoria. Il
Giudice di prime cure, con sentenza che viene integralmente confermata in questa sede di appello, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno che, all'esito dell'istruttoria, è stato accertato essere causalmente riconducibile alla loro omissione.
Conseguentemente, le spese di lite, come anche le spese di CTU, non possono che restare a carico della parte soccombente, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 c. 2 c.p.c..
Il rigetto dell'appello implica la piena soccombenza dell'appellante. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, facendo applicazione dei medi tabellari.
Si dà atto, inoltre, che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
16 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta l'appello; condanna e a rifondere le spese di Parte_1 Parte_2
lite sostenute da che si liquidano in euro 2.552,00 oltre accessori se dovuti;
Controparte_1
dà atto che e sono tenuti a versare un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Lucca, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Boi
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TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, nella persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 122/2024 r.g.
promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo BIAGIOTTI C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiana Controparte_1 C.F._3
PIERONI
APPELLATA
OGGETTO
Danni a cose – 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Lucca Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e di conseguenza, in totale riforma della sentenza di primo grado pronunziata dal
Giudice di Pace di Castelnuovo Garfagnana e distinta dal n. 76/2023 del 30.11.2023 (notificata il
20.12.2023), dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque respingere integralmente nel merito la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dalla signora CP_1
perché infondata e prescritta. In subordine voglia ridurne l'ammontare alla quota di 1/2
[...]
del solo danno da infiltrazioni dal tetto. Con vittoria di spese e di compenso professionale di
1 entrambi i gradi di giudizio, comprese spese generali 15%, CAP 4%, IVA 22% nonché i costi di
CTU e di CT di parte. Con condanna, altresì, della parte appellata a restituire agli appellanti la somma di euro 4.456,12 da questi ultimi pagata in data 27.12.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado, aumentata di rivalutazione monetaria ex indici Istat e di interessi legali al tasso previsto dal D. Lgv. n. 231/2002 dalla data dell'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo”
Per parte appellata: “contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste per il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 76/2023 emessa dal Giudice di pace di
Castelnuovo Garfagnana che li ha condannati al risarcimento del danno, per la quota corrispondente alla loro proprietà, cagionato a dalle infiltrazioni provenienti Controparte_1
dal tetto comune.
Appare preliminarmente opportuno ripercorrere, brevemente, lo svolgimento del giudizio di primo grado, per poi vagliare le censure mosse dall'appellante nei confronti del decisum del
Giudice di Pace.
La presente controversia trae origine dalla domanda formulata dal e dalla Parte_1
nei confronti della avente ad oggetto la condanna di quest'ultima a Pt_2 CP_1
rimuovere il materiale e i rifiuti maleodoranti presenti all'interno dell'ingresso dell'immobile e ad interrompere, ai sensi dell'art. 844 c.c. e/o 2043 c.c., i comportamenti illeciti provocanti immissioni sgradevoli di cattivi odori, eccedenti la normale tollerabilità, nelle parti comuni dell'immobile degli attori e alle sue pertinenze, nonchè al risarcimento del danno patito da questi ultimi. A sostegno della domanda, gli attori avevano esposto che la proprietaria CP_1
dell'appartamento sottostante il loro, teneva all'interno dello stesso alcune decine di gatti, realizzando un allevamento di gatti di razza Thai, denominato La Fenice, determinante la diffusione di odori sgradevoli sia nell'ingresso comune che sul terreno pertinenziale di proprietà esclusiva degli attori, anche per la presenza, nell'ingresso comune e nel vano di accesso alle cantine, di vario materiale, avanzi di cibo e rifiuti. Tale situazione aveva impedito agli attori di locare l'immobile come anche di alienarlo.
2 Si era costituita nel giudizio dinnanzi al Giudice di pace, rubricato al n. 35/2020 r.g., CP_1
la quale da un lato aveva contestato la fondatezza della domanda avversaria e,
[...]
dall'altro, aveva spiegato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati al suo appartamento dalle infiltrazioni di acqua, stante la mancata esecuzione da parte degli attori dei lavori concordati.
Con ordinanza del 12.1.2021, il Giudice di Pace di Lucca, ritenuta la propria competenza a decidere la domanda riconvenzionale, ne ha disposto la separazione, fissando l'udienza del
13.4.2021, nel corso della quale - all'esito di rituale iscrizione a ruolo della causa - si sono costituiti il e la mediante deposito dell'atto di citazione relativo al Parte_1 Pt_2
giudizio n. 35/2020, a valersi quale domanda riconvenzionale, e della memoria ex art. 320 c.p.c. relativa al medesimo giudizio. Il Giudice di Pace ha dunque disposto un rinvio, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 320 c.p.c..
Il giudizio è stato istruito mediante escussione dei testimoni ed espletamento di CTU avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di infiltrazioni o danni da infiltrazioni nell'immobile della e delle relative cause, e la quantificazione dei costi necessari per l'eliminazione dei CP_1
danni e il ripristino dell'immobile.
L'ausiliario del giudice, nell'elaborato depositato, ha accertato che l'immobile della CP_1
interessato da infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto comune, necessitante di un intervento urgente di ripassatura/sostituzione di parte del manto di copertura (nelle more di un intervento di completo rifacimento del manto), il cui costo è stato quantificato in complessivi 5.400 euro oltre
IVA.
Ha inoltre constatato la presenza di infiltrazioni "non recenti", poste sul lato Nord-Est, nella zona sottostante la terrazza, probabilmente riconducibili alla terrazza medesima e antecedenti ai lavori di impermeabilizzazione eseguiti sulla stessa.
I costi per il ripristino dell'unità immobiliare della ono stati stimati in 3.150 euro oltre CP_1
IVA.
Il Giudice di Pace, nel disattendere le difese ed eccezioni sollevate dai convenuti Parte_1
con la richiamata sentenza n. 7/2021, ha condannato questi ultimi al risarcimento del Pt_2
danno in favore di nella misura di 2.100 euro (ovvero 2/3 del costo dei Controparte_1
lavori necessari per il rispristino dell'unità immobiliare di sua proprietà), in quanto - essendo la causa del danno riconducibile al tetto comune a tutti gli immobili e, dunque, anche a quello
3 dell'attrice - la relativa spesa avrebbe dovuto essere ripartita tra i condomini in misura proporzionale alle quote millesimali.
Il la anno affidato l'appello a dieci motivi, tutti contestati dalla parte Parte_1 Pt_2
appellata nella propria comparsa di costituzione, ritualmente depositata nel presente giudizio.
Nella prima udienza dinnanzi al giudice di appello, celebrata il 24.5.2024, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
A seguito di riassegnazione del procedimento, è stata fissata udienza in data 9.5.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'esito dell'udienza, il giudice ha riservato il deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c..
***
L'appello è infondato per le ragioni che verranno di seguito illustrate e, pertanto, deve essere integramente confermata la sentenza di prime cure, le cui motivazioni vanno integralmente condivise.
1.Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo gravo per non aver accolto l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
In particolare, il giudice di Pace ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità perchè sollevata solo successivamente alla prima udienza (celebrata il 13.4.2021), entro la quale doveva invece essere proposta a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice.
A fronte di tale motivazione, l'appellante ha viceversa sostenuto l'improcedibilità della domanda per non aver la convenuta esperito il tentativo il necessario tentativo di mediazione obbligatoria, ma soprattutto per non avere neppure aderito alla procedura di mediazione ritualmente attivata dai convenuti. A detta degli appellanti, l'eccezione era stata tempestivamente formulata in quanto, nell'atto di citazione del giudizio 35/2020, depositato all'udienza del 13.4.2021 unitamente alla memoria ex art. 320 c.p.c., quale comparsa di costituzione e risposta rispetto alla domanda riconvenzionale introduttiva del giudizio 7/2021, la e il avevano Pt_2 Parte_1
dedotto che l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria era stato del tutto inutile
"tanto che la signora non ha partecipato all'incontro fissati dall'Organismo di mediazione CP_1
presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca".
Tale allegazione, secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe dovuto essere considerata quale tempestiva eccezione di improcedibilità della domanda di parte attrice.
4 Ebbene, non v'è chi non veda l'assoluta capziosità del motivo di appello proposto.
Invero, i convenuti si sono costituiti nel procedimento depositando, quale atto di comparsa di costituzione e risposta (tale espressamente qualificato dalla parte interessata), l'atto di appello del procedimento n. 35/2020 e la relativa memoria ex art. 320 c.p.c..
Nell'atto di citazione nessuna eccezione di improcedibilità è contenuta in relazione al mancato esperimento del tentativo di mediazione nella domanda riconvenzionale, nè poteva essere altrimenti, atteso che tale domanda non era ancora stata formulata.
Tentare di interpretare il riferimento alla mancata adesione alla procedura di mediazione introdotta dagli odierni appellanti in relazione alla domanda ex art. 844 c.c. e/o 2043 c.p.c. come eccezione di improcedibilità è evidentemente ultroneo siccome non rispondente al significato del testo.
D'altro canto, la mancata adesione alla procedura promossa da controparte in vista dell'instaurazione del giudizio rubricato al n. 35/2020 r.g. non è in nessun caso equiparabile alla mancata instaurazione della procedura di mediazione da parte della in relazione alla CP_1
propria distinta domanda di risarcimento del danno, non essendo da un lato previsto alcun obbligo di partecipare nè, tantomeno, di richiedere contestualmente, nella medesima sede, la mediazione in relazione ad una ulteriore ipotetica domanda.
Invero, ove anche la avesse partecipato alla procedura di mediazione, non sarebbe CP_1
stata tenuta ad estenderne l'oggetto ai danni richiesti con la domanda riconvenzionale. Pertanto, il riferimento nell'atto di citazione introduttivo del giudizio r.g.n. 35/2020 all'inutile esperimento del tentativo di mediazione per mancanza di adesione di controparte, non vale come eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale (divenuta domanda principale a seguito dell'ordinanza di separazione).
Oltretutto, a ben guardare, l'azione riconvenzionale risarcitoria non era neppure soggetta al procedimento di mediazione, bensì, piuttosto, alla diversa condizione di procedibilità della negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 (eccezione – questa – non riproposta in grado di appello), il che rende ancor più forzato il tentativo da parte degli appellanti di qualificare come rituale eccezione di improcedibilità la pura e semplice circostanza della mancata partecipazione alla procedura di mediazione connessa alla domanda per immissioni promossa ab origine.
L'eccezione di improcedibilità non è stata formulata neanche nella memoria ex art. 320 del giudizio n. 35/2020 (pure depositato all'udienza del 13.4.2021 quale comparsa di costituzione),
5 sebbene in tale sede, fosse pienamente possibile per la parte sollevare la relativa questione, nè alla prima udienza del giudizio di primo grado (celebrata, per l'appunto il 13.4.2021).
Solo nella memoria concessa ai sensi dell'art. 320 c.p.c., i cui termini sono stati concessi in prima udienza, gli odierni appellanti hanno sollevato l'eccezione di improcedibilità.
Tale eccezione è dunque tardiva perché formulata oltre il termine della prima udienza, fissato dall'art. 5 bis d.lgs. 28/2010, applicabile ratione temporis.
Invero, il disposto del previgente art. 320 c. 4 c.p.c. prevedeva la possibilità, per il Giudice di
Pace, di fissare, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, laddove necessario in ragione delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Tali termini, dunque, in nessun caso avrebbero consentito di proporre validamente, per la prima volta
(come avvenuto nel caso di specie), un'eccezione che - per legge - trova il suo invalicabile termine in prima udienza.
A margine di tali, assorbenti considerazioni, deve peraltro rilevarsi che, anche a voler ritenere tempestivamente formulata l'eccezione di improcedibilità - e il che non è - in ogni caso la conseguenza non sarebbe una immediata declaratoria di improcedibilità, come invocato dall'appellante, bensì l'assegnazione alle parti del termine per la proposizione della domanda di mediazione, per poi verificare se tale condizione sia stata assolta (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
28695 del 16/10/2023).
2. Nel secondo motivo, l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, sul presupposto del carattere permanente dell'illecito costituito dai fenomeni infiltrativi.
Sostengono invece gli appellanti che l'infiltrazione darebbe luogo ad un illecito istantaneo con effetti permanenti, di talchè il termine di prescrizione quinquennale inizierebbe a decorrere dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito consapevolezza e poi contestato l'esistenza del fenomeno. In ogni caso, anche a voler accedere all'interpretazione contenuta in sentenza, il
Giudice di Pace non avrebbe considerato che l'istruttoria svolta avrebbe accertato che le infiltrazioni provenienti dalla terrazza erano state eliminate dall' Controparte_2
mediante apposizione di una guaina bituminosa impermeabilizzante, realizzata ben oltre 5 anni prima, con conseguente decorso del termine prescrizionale, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, tale non potendosi considerare la missiva del 2.11.2016, inoltrata per conto della al suo legale dell'epoca. CP_1
Il motivo non è fondato, condividendosi in toto le motivazioni svolte dal giudice di pace.
6 Invero, dal contenuto della CTU emerge pacificamente che l'unità immobiliare di CP_1
presenta infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto comune;
in particolare, in caso di
[...]
pioggia (anche di modesta entità), sul pavimento dell'appartamento al primo piano di proprietà si formano dei ristagni di acqua che poi si riversano su alcune parti Parte_3 dell'unità abitativa sottostante. I ristagni di acqua interessano l'area in corrispondenza della porta di ingresso e dell'accesso alla terrazza dell'appartamento degli odierni appellanti e da tali punti l'acqua va ad infiltrarsi nell'appartamento sottostante.
Oltre a tali fenomeni infiltrativi (ancora in essere, non essendo stata eliminata la relativa causa) il
CTU ha dato atto dell'esistenza di danni derivanti da “infiltrazioni che sembrano "non recenti" con ogni probabilità derivate da infiltrazioni verificatesi dalla terrazza anzidetta in passato, oggi impermeabilizzata e che, per quanto è stato possibile constatare, non parrebbe creare problematiche”.
Ciò posto, in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dagli appellanti deve preliminarmente osservarsi che è del tutto condivisibile la qualificazione del fatto quale illecito permanente con conseguente decorso del termine di prescrizione dalla cessazione della permanenza che, nel caso di specie è ancora in atto, non essendo mai cessato il fenomeno infiltrativo proveniente dal tetto.
A ciò consegue che l'eccezione è destituita di fondamento.
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'illecito abbia natura istantanea, le conclusioni suesposte non sarebbero suscettibili di mutamento.
Ed infatti, come reso evidente dal contenuto della CTU e dalla documentazione allegata, le infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto anche durante il corso delle operazioni peritali continuavano a verificarsi in occasione di piogge, anche modeste. A seguito di ogni fenomeno piovoso, dunque, si verificano nuovi danni, con la conseguenza che la prescrizione non può certamente operare per tutti quelli verificatisi in occasione degli eventi atmosferici di pioggia risalenti ai cinque anni antecedenti la domanda giudiziale, che si sono sommati ad eventuali fenomeni infiltrativi precedenti, aggravandoli e impedendo qualsiasi attività di risanamento.
Detto in altre parole, non è sostenibile che si sarebbero prescritti danni riguardanti infiltrazioni
(asseritamente antecedenti al quinquennio) che in maniera ripetuta e continuativa, a seguito di ogni fenomeno piovoso anche modesto, continuano ad arrecare danni, aggravando la situazione preesistente e non rendendo nemmeno materialmente distinguibili i danni vecchi da quelli nuovi.
7 Diverse considerazioni devono svolgersi con riferimento alle infiltrazioni provenienti dalla terrazza che, sulla base di quanto riferito dal CTU, sono di origine non recente, presumibilmente antecedente agli interventi di impermeabilizzazione.
Ebbene, dagli atti emerge pacificamente che i lavori della ditta che ha realizzato CP_2 anche l'impermeabilizzazione del terrazzo) sono iniziati a fine 2012. Il danno, dunque, deve essersi manifestato prima dell'esecuzione dei lavori, ma si ignora la data precisa della loro comparsa, né l'istruttoria ha consentito di appurarla con maggior precisione.
Stando così le cose, la lettera del 2.11.2016 ha certamente prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione. Invero, in tale missiva, la ha lamentato l'esistenza di infiltrazioni CP_1
d'acqua nel suo appartamento e richiesto di procedere alle riparazioni, prospettando altresì la richiesta di risarcimento del danno. Ebbene, in tale documento, l'odierna appellata faceva riferimento alla “necessità di procedere con sollecitudine alla riparazione del terrazzino”, dunque i danni riscontrati necessariamente erano riferibili alle infiltrazioni comparse in prossimità del terrazzino medesimo, non essendo evidentemente possibile per la che CP_1 non aveva accesso all'appartamento soprastante, di proprietà degli appellati) accertarne e/o distinguere le specifiche cause (con riferimento alle infiltrazioni effettivamente provenienti dal terrazzino e antecedenti ai lavori o a quelle provenienti dal tetto e riversatesi nel suo appartamento in conseguenza della creazione di un ristagno d'acqua in corrispondenza dell'ingresso della terrazzina) né comprendere, tra le infiltrazioni manifestatesi in prossimità del terrazzino, quali fossero riconducibili a fenomeni ancora in atto o viceversa già esauriti a seguito degli interventi del proprietario.
Il richiamato documento integra, inequivocabilmente, gli estremi della messa in mora, producendo, dunque l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto contiene l'inequivoca volontà della i richiedere l'eliminazione della causa del danno e il risarcimento dello CP_1
stesso.
Sotto tale profilo si richiamano (e condividono) i principi giurisprudenziali contenuti nella sentenza di primo grado e relativi ai requisiti dell'atto di messa in mora, certamente sussistenti nel caso in esame.
3. Col terzo motivo di appello, viene contestata la qualificazione giuridica del fatto – data dal giudice di prime cure – in termini di responsabilità ex art. 2051 c.c., norma che, secondo gli appellanti, sarebbe destinata a tutelare i terzi estranei e pertanto ritenuta inapplicabile nei rapporti
8 interni tra condomini aventi ad oggetto la manutenzione/conservazione delle parti comuni dell'edificio.
A sostegno della propria tesi, gli appellanti richiamano il contenuto della sentenza n. 18420/2011 che avrebbe sancito l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. all'ipotesi di danni derivanti dal tetto comune di copertura dell'edificio condominiale.
Ebbene, ritiene tuttavia il Tribunale di condividere altro orientamento, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che viceversa considera applicabile la fattispecie di cui all'art. 2051
c.c. anche all'ipotesi di danno cagionato da beni comuni del alle proprietà dei singoli CP_3
condomini (cfr., Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15291 del 12/07/2011 e, più di recente, Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020). Invero, il , quale custode dei beni comuni, è CP_3
tenuto ad adottare le cautele necessarie affinchè le stesse non siano fonte di danno, anche nei confronti delle proprietà esclusive dei singoli condomini. Non vi è infatti ragione per escludere l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. per i danni cagionati al condomino (in difetto di alcuna limitazione positiva) essendo certamente configurabile un rapporto di custodia (e dunque un potere di intervento) in capo al . CP_3
Ad abundantiam, deve rilevarsi che, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria svolta, appare evidente la sussistenza di tutti i presupposti previsti anche dall'art. 2043 c.c..
Invero, richiamando gli accertamenti svolti dal CTU in relazione alla lesione del diritto di proprietà della al nesso causale con la condotta omissiva imputabile al CP_1 CP_3
(la mancata esecuzione dei lavori necessari al tetto comune) e all'esistenza di un danno suscettibile di risarcimento economico, non sussistono dubbi anche con riferimento alla prova del necessario elemento psicologico (nel caso di specie ravvisabile nella colpa).
Ed infatti, dall'analisi delle fotografie allegate dal CTU, sono evidenti dei ristagni d'acqua sul pavimento dell'immobile di proprietà degli odierni appellanti, che certamente non potevano ignorare il possibile danno derivante all'appartamento sottostante, a fortiori ove si consideri che già nel 2016 la veva denunciato l'esistenza di infiltrazioni. CP_1
4. Il quarto motivo di appello lamenta, invece, l'erronea applicazione, in punto di ripartizione delle spese, dell'istituto del condominio (minimo) e non invece della comunione, in quanto – secondo gli appellanti – derivando il danno da una imperfetta manutenzione e/o conservazione di un tetto di proprietà comune, in mancanza di una struttura organizzativa condominiale, doveva ritenersi che i condomini avessero concorso pariteticamente alla produzione del danno, sopportandone le conseguenze in egual misura.
9 Il motivo non coglie nel segno.
Innanzitutto, non vi sono dubbi circa la configurabilità, nel caso in esame, di un condominio, la cui disciplina è applicabile alle parti di un edificio che siano comuni a più proprietà immobiliari, tra cui è ricompreso il tetto dell'edificio medesimo (giusto il disposto dell'art. 1117 c. 1 n. 1 c.c.).
Ebbene nel caso in esame è pacifico che il medesimo edificio si componga di tre distinte unità immobiliari di cui due di proprietà degli odierni appellanti e una di proprietà della CP_1
Essendo le tre unità abitative appartenenti a due distinti proprietari è configurabile un condominio cd minimo in relazione alle parti comuni, individuate dall'art. 1117 c.c..
Al riconoscimento della configurabilità di un condominio consegue l'applicazione della relativa disciplina, ivi inclusa quella prevista in tema di ripartizione delle spese, contenuta nell'art. 1123
c.c., a norma del quale le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle cose comuni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della quota. Tale criterio di riparto delle spese non può che trovare applicazione anche con riferimento agli importi dovuti dai condomini a titolo di risarcimento del danno causato dalla mancata esecuzione dei lavori necessari per la conservazione delle cose comuni (cui – come detto – ciascun condomino è tenuto a partecipare in proporzione al valore della quota). Non è infatti ragionevole (ed è privo di alcun riscontro positivo) ritenere che le spese relative alle parti comuni siano ripartite in misura proporzionale al valore della quota, mentre gli ulteriori costi, comunque riconducibili alle parti comuni (quali il risarcimento del danno che da esse sia derivato) possano essere ripartiti secondo un diverso criterio.
In ogni caso, anche volendo applicare le norma in materia di comunione, non si perverrebbe a risultati dissimili.
Ed infatti, a norma dell'art. 1101 c. 2 c.c., il concorso dei comunisti tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione è proporzionale alle quote, le quali – a norma del precedente comma 1 – si presumono uguali.
Trattasi tuttavia di un criterio avente natura sussidiaria, potendosi superare la presunzione, ove emergano elementi di segno contrario.
Ebbene, nel caso in esame, l'esistenza di quote di valore diverso, nella misura di 1/3 riferibile all'attrice e 2/3 riferibili ai convenuti (in ragione della presenza, all'interno del fabbricato condominiale, di tre appartamenti, di cui uno appartenente all'attrice e due ai convenuti), sostenuta dalla oltre ad apparire ragionevole in quanto correlata alla distribuzione CP_1
10 delle varie unità abitative, non è mai stata oggetto di contestazione da parte degli odierni appellanti, di talché non potrebbe comunque operare la presunzione di parità delle quote.
5. Nel quinto motivo di appello, il e la contestano la violazione del Parte_1 Pt_2 disposto dell'art. 112 c.p.c. e l'errata qualificazione giuridica del fatto in termini di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., anziché da inadempimento contrattuale.
Il motivo deve essere disatteso.
Invero, il giudice di pace si è limitato a operare una – lecita – qualificazione giuridica della domanda attorea, correttamente inquadrando i fatti dedotti sulla base degli elementi a disposizione.
Ed infatti, la dopo aver esposto che, al momento dell'acquisto dell'appartamento di CP_1 sua esclusiva proprietà, l'edificio richiedeva importanti lavori di ristrutturazione rispetto alla cui esecuzione le parti avevano raggiunto un faticoso accordo, realizzando tuttavia solo in parte gli interventi prospettati, ha richiesto il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua a causa del mancato rispetto degli accordi previsti nel capitolato, in particolare al rifacimento del terrazzo e del tetto.
Ebbene, deve evidenziarsi che non risulta che i proprietari delle unità immobiliari coinvolte abbiano stipulato un contratto: invero, agli atti risulta un contratto di appalto di lavori edili che sarebbe intervenuto tra la e la ditta HE e PE s.n.c., una relazione CP_1
tecnico descrittiva del geom. e un capitolato, sottoscritto da tutte le parti CP_4
coinvolte nel presente procedimento, oltre che dal legale rappresentante della impresa edile, contenente l'indicazione di una serie di lavori da eseguire (anche al tetto) e il relativo preventivo di spesa, nonché una comunicazione di inizio lavori, depositata il 18.10.2012, a nome di e Controparte_1 Parte_1 Controparte_5
Dagli elementi a disposizione, si evince dunque che i condomini (la da un lato, il CP_1
la dall'altro), a fronte della necessità di eseguire dei lavori sulle parti Parte_1 Pt_2 comuni dell'edificio, si erano rivolti ad una ditta, che aveva fornito loro un preventivo
(sottoscritto da tutti gli interessati) per l'esecuzione di determinate opere, solo in parte realizzate
(come pacificamente emerso dalle allegazioni delle parti).
L'accordo cui fa riferimento l'attrice nel proprio atto introduttivo era dunque quello intervenuto tra i condomini dell'edificio (costituente un condominio cd minimo, privo di amministratore), funzionale all'esecuzione delle opere necessarie per la conservazione delle parti comuni dell'edificio, cui sono tenuti tutti proprietari delle singole unità immobiliari (proporzionalmente
11 al valore delle rispettive quote), non configurabile in termini contrattuali, non essendo previste prestazioni a beneficio dell'una o dell'altra parte, anche non sinallagmatiche.
Pertanto, il riferimento, da parte della al mancato rispetto degli accordi previsti nel CP_1
capitolato (quale causa del danno patito nella sua proprietà esclusiva) non può che essere riferito, anche alla luce della premessa in fatto contenuta nell'atto introduttivo, alla mancata esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione dell'edificio, che le parti avevano individuato nelle opere contenute nel capitolato, che concordemente (quali condomini) si erano determinate a realizzare, oltre che nella mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo (quest'ultimo di esclusiva proprietà degli odierni appellanti).
D'altro canto, la stessa attrice non ha parlato di inadempimento di un contratto.
Il riferimento, per quanto generico, contenuto nell'atto introduttivo, consente di qualificare – correttamente – la domanda, come fatto dal Giudice di Pace, in termini di responsabilità extra- contrattuale (riconducibile, nello specifico, alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.), per il danno cagionato dalla omessa realizzazione dei necessari lavori di ristrutturazione sulle parti comuni, competenti a tutti i condomini.
6. Con il sesto motivo, gli appellanti impugnano il capo della sentenza di primo grado per non aver respinto la domanda attorea in ragione del concorso di colpa della riconosciuto CP_1
nella sola misura di 1/3), la quale ben avrebbe potuto procedere ad eseguire i lavori necessari di propria iniziativa, superando l'affermata inerzia degli altri condomini o ricorrendo al Giudice.
Sotto tale angolo visuale, hanno inoltre sottolineato la rilevanza del comportamento della he, in relazione alla prima tranche di lavori, effettivamente eseguita, si era finanche CP_1
resa inadempiente del pagamento della propria quota di spesa richiesta dall'imbianchino, così innescando la diffidenza degli appellanti in relazione al rischio di doversi accollare essi soli i costi dei residui interventi.
Anche questo motivo non è fondato.
Non è infatti ravvisabile, nella condotta della un concorso di colpa rispetto alla CP_1
causazione del danno idoneo a escludere ogni responsabilità in capo ai convenuti-appellanti
(interrompendo il nesso di causalità tra il fatto illecito agli stessi imputabile e l'evento di danno) o a determinare una ripartizione delle spese in misura differente rispetto al valore delle rispettive quote di proprietà.
Invero, la è proprietaria del piano rialzato dell'appartamento, sopra il quale insiste CP_1
l'unità immobiliare degli odierni appellati.
12 Come evidenziato dal CTU, le infiltrazioni ancora in atto provengono dal tetto e creano, in occasione delle piogge, un ristagno di acqua nell'appartamento di proprietà Parte_4
(sia in corrispondenza dell'ingresso che della porta finestra del terrazzo), da lì
[...]
andando ad interessare il soffitto della CP_1
L'accertamento delle cause e l'esecuzione degli interventi necessitavano dunque dell'accesso all'appartamento degli odierni appellanti e la collaborazione di questi. Nè avrebbe potuto esigersi che la stessa si rivolgesse all'autorità giudiziaria al fine di svolgere (coattivamente) i lavori che competevano anche agli altri condomini e che, soprattutto, come già detto, avrebbero imposto di intervenire direttamente nel loro appartamento, trattandosi, con ogni evidenza, di comportamento esulante l'ordinaria diligenza.
Del tutto irrilevante (e inconferente) appare, ai fini di un eventuale concorso di colpa, il riferimento al mancato pagamento dell'imbianchino. Invero, il (mero) timore di dover anticipare le spese non esonera certo i comproprietari dal proprio dovere di eseguire i lavori necessari per la conservazione delle parti comuni, rispondendo - in difetto - dei danni causati dalla res. D'altro canto, tale timore appare quanto mai pretestuoso, ove si consideri che gli stessi avrebbero potuto rivalersi sull'immobile di proprietà della nel caso in cui effettivamente avessero CP_1
dovuto sostenere anche i costi relativi alla sua quota (cosa che, fino ad oggi, non risulta essere mai avvenuta, anche con riferimento alle spese non pagate).
7. Con il settimo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto applicabile al caso di specie la cd compensazione impropria o atecnica.
Il Giudice di Pace ha infatti osservato che tale compensazione era stata invocata dai convenuti con riferimento ai danni che gli stessi avrebbero subito a causa delle infiltrazioni nelle sole note conclusive. Ha poi evidenziato che, nel corso del giudizio, il CTP di parte convenuta aveva richiesto di estendere l'indagine peritale anche ai danni dell'appartamento di proprietà ma il CTU - correttamente - aveva rilevato che tale richiesta esulava Controparte_6
dal quesito posto dal giudicante. La stima dei danni verificatisi nell'appartamento dei convenuti non era stata oggetto del quesito posto all'ausiliario in quanto essi non avevano mai formulato una domanda riconvenzionale risarcitoria, nè mai eccepito - se non in sede di comparsa conclusionale - la compensazione impropria, nè, infine, avevano richiesto di integrare il quesito medesimo in sede di affidamento dell'incarico. Per il primo giudice, dunque, non era possibile l'invocato rilievo officioso della compensazione cd impropria, in quanto tale l'accertamento avrebbe dovuto fondarsi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo, il che non
13 era accaduto nel caso in esame. La compensazione impropria, dunque, non era materialmente praticabile in difetto di un accertamento del controcredito dei convenuti.
Gli appellanti contestano il decisum del Giudice di pace sostenendo che questi a fronte delle risultanze della CTU, pur in assenza di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di compensazione (pure proposta in sede di conclusionali), avrebbe dovuto disporre un supplemento di ctu, estesa anche alla quantificazione dei danni subiti dai convenuti.
È certamente noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto
(come nel caso in cui i reciproci crediti al risarcimento dei danni derivino da un unico evento prodotto dalle concomitanti azioni colpose, presunte tali ex art. 2054 cod. civ., di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione), non vi è luogo ad un'ipotesi di compensazione
"propria" ex art. 1241 ss. cod. civ. (secondo cui i debiti tra due soggetti derivanti da distinti rapporti si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere), che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale;
tale accertamento (c.d. compensazione "impropria”), pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria, non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale (sostanziantesi nel divieto di applicazione d'ufficio da parte del giudice ex art. 1242, 1° co., seconda parte, cod. civ.) che sostanziale (cfr. Cass. 25.8.2006, n. 18498; Cass. 6.7.2009, n. 15796)".
Ossia l'indirizzo per cui le disposizioni di cui agli artt. 1241 e segg. cod. civ. riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico - giuridico - che postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - e non sono perciò applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto fra le stesse intercorso, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare e di avere, che il giudice può compiere indipendentemente dalla proposizione di apposita domanda riconvenzionale o di formale eccezione di compensazione (cfr. Cass.
16.1.1988, n. 301).
Ossia l'indirizzo per cui l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 1241 e segg. cod. civ.
(riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico -giuridico) postula l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti e pertanto va esclusa allorché i
14 rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, occorrendo in tal caso procedere ad un semplice accertamento delle reciproche partite di dare e avere, che il giudice deve compiere, alla stregua degli atti, anche se non siano state proposte domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione” (cfr. ex multis C. Cass., sez. 2, sentenza n. 4825 del 2019).
Tuttavia, l'operatività di tale compensazione (e dello stesso potere di rilievo e accertamento officioso del giudicante) presuppose che “l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo, in quanto in tal modo si esegue un mero accertamento di dare e avere con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (cfr.
C. Cass., sez. 2, ordinanza n. 6700 del 2024).
Il che non è avvenuto nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace.
Invero, nel caso in esame, i convenuti non hanno mai allegato l'esistenza di un danno da infiltrazioni nel loro appartamento, circostanza che è emersa nel corso dell'istruttoria processuale, dopo lo sfogo degli atti introduttivi e delle richieste istruttorie di cui alle memorie autorizzate e dopo l'espletamento della prova orale, solo nell'ambito CTU disposta dal Giudice di Pace al fine di accertare la causa delle infiltrazioni nell'appartamento della Gli elementi fattuali CP_1
fondanti la
contro
-pretesa creditoria, dunque, non possono dirsi tempestivamente acquisiti al procedimento a guisa da giustificare – in assenza non solo di una domanda o eccezione di parte, ma anche di qualsivoglia allegazione – l'esercizio di un potere istruttorio officioso diretto a quantificare il danno patito dai convenuti. Ritenere che il Giudice di Pace, in mancanza di una tempestiva allegazione fattuale, dovesse, all'esito dell'istruttoria, disporre d'ufficio un ulteriore approfondimento in relazione ad un fatto emerso solo nelle battute finali del procedimento, non risponde alla ratio dell'istituto della compensazione atecnica e finirebbe per travolgere i principi cardine del processo di parti.
8. L'ottavo motivo censura la sentenza nella parte in cui addebita agli odierni appellanti anche l'IVA, da applicarsi sul costo dei lavori di ripristino, e ciò sul presupposto che l'IVA andrebbe riconosciuta solo laddove gli interventi venissero effettivamente realizzati, potendo gli stessi anche non essere mai appaltati, bensì eseguiti in economia.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Posto che il risarcimento del danno deve essere integrale, trattandosi di un danno che viene ristorato per equivalente, esso non può non includere, oltre al costo dell'intervento, anche tutti gli oneri accessori (come correttamente argomentato dal giudice di pace, alla cui motivazione si fa integrale rinvio), essendo del tutto normale che una parte si affidi a un soggetto professionale per
15 veder riparati i danni arrecati e, allo stesso modo, essendo normale e conforme al modello legale che il compenso professionale venga caricato dagli oneri fiscali. Si appalesa irrilevante, invece, la circostanza (ipotetica e non rientrante nell'id quod plerumque accidit) che poi i lavori non vengano eseguiti o che vengano eseguiti in economia, ciò dovendo ricondursi alla insindacabile facoltà del danneggiato di impiegare come ritiene gli importi allo stesso spettanti quale ristoro per equivalente del pregiudizio subito.
9. Con il nono motivo viene impugnato il capo della sentenza che ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, non trattandosi - secondo la ricostruzione degli appellanti
- di un debito di valore avendo il CTU già attualizzato il costo dei valori di riparazione e trattandosi di un debito gravante in parte sulla stessa CP_1
La censura è destituita di fondamento. Trattasi nel caso di specie - pacificamente - di un debito di valore, trattandosi di un'obbligazione relativa al risarcimento del danno, in cui il quantum risarcitorio costituisce l'equivalente monetario corrispondente al valore del danno da reintegrare.
Spettano pertanto al danneggiato la rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal
23.1.2023, data di deposito della CTU (cristallizzandosi a tale data l'attualizzazione del quantum risarcitorio) e fino all'emissione della sentenza, come da consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dal Giudice di Pace.
10. Nel decimo motivo, viene impugnato il capo della sentenza relativo all'allocazione delle spese di lite e di CTU, essendo stata riconosciuta una concorrente responsabilità della CP_1
Deve essere disatteso anche tale motivo, in quanto gli odierni appellanti sono risultati interamente soccombenti, essendo stata accolta in toto la domanda attorea. Ed infatti, l'attrice aveva chiesto la condanna solidale delle controparti al risarcimento dei danni risultanti all'esito dell'istruttoria. Il
Giudice di prime cure, con sentenza che viene integralmente confermata in questa sede di appello, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno che, all'esito dell'istruttoria, è stato accertato essere causalmente riconducibile alla loro omissione.
Conseguentemente, le spese di lite, come anche le spese di CTU, non possono che restare a carico della parte soccombente, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 92 c. 2 c.p.c..
Il rigetto dell'appello implica la piena soccombenza dell'appellante. Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, facendo applicazione dei medi tabellari.
Si dà atto, inoltre, che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
16 integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: rigetta l'appello; condanna e a rifondere le spese di Parte_1 Parte_2
lite sostenute da che si liquidano in euro 2.552,00 oltre accessori se dovuti;
Controparte_1
dà atto che e sono tenuti a versare un Parte_1 Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Lucca, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Boi
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