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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17865 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12976/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12976/2023 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza del 23.09.2025, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'amministratore Parte_1
unico, C.F.: ), con sede in Roma, Via Alfonso Carlo Nannino numeri Parte_2 C.F._1
5/7/9 ( c.f., partita i.v.a. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cividale del Friuli n° 13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Tatarelli, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione, di cui è trasmessa la copia informatica autenticata con forma digitale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 70392177 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE E
, c.f.: , in persona della omonima ditta individuale, P.I. , con CP_1 C.F._2 P.IVA_2 sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n°95, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Pistritto, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 37513297 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
OPPOSTA
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi.
Materia: Contratti e obbligazioni varie.
Codice: 143101.
Oggetto: cessione di azienda.
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: all'udienza del 23.09.2025 precisava le conclusioni come da atto introduttivo e memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Nell'atto di citazione in opposizione così concludeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale, disattese ogni contraria istanza ed eccezione, accertati e dichiarati i fatti di cui in narrativa e per le ragioni di diritto in precedenza esposte, revocare e comunque caducare il decreto ingiuntivo opposto, richiesto dalla ditta sulla base di indicazioni di fatto CP_1
e di diritto infondate oltre che errate;
accertare e dichiarare inoltre l'avvenuta estinzione del debito contrattuale per cui è causa, per intervenuto adempimento esatto ed integrale da parte della cessionaria d'azienda emettere quindi condanna dell'opposta al pagamento delle Parte_1
spese e dei compensi di causa oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge”. PARTE OPPOSTA: all'udienza del 23.9.2025 precisava le conclusioni come da atto introduttivo e memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Nella comparsa di costituzione così concludeva: “perché l'On. Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, in accoglimento delle difese svolte in favore della convenuta,
in via preliminare e pregiudiziale:
concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
in via principale e nel merito:
1) rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare il D.I. 21267/2022
- R.G. 59250/2022- per tutti i motivi esposti in narrativa e perché il pagamento delle somme ingiunte non risulta, alla data di proposizione dell'opposizione in commento e sino ad oggi, integralmente effettuato;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, confermare il D.I. opposto per le somme ancora dovute o accertate in corso di causa, nonché per le somme liquidate a titolo di spese di giustizia con il D.I. n. 21267/22 - R.G. 59250/22;
3) in via gradata condannare la al risarcimento dei danni con l'applicazione dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., con determinazione anche in via equitativa;
in via istruttoria si formula espressa riserva di articolare i mezzi istruttori anche alla luce della condotta processuale di parte attrice.
Con riserva di precisare, emendare e/o integrare la domanda, a seguito dell'esame del comportamento processuale dell'attrice, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e C.N.A.P. come per legge nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
Svolgimento del processo
In data 07.12.2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Sig.ra emetteva CP_1
il decreto ingiuntivo telematico n° 21267/2022 -R.G. n° 59250/2022-, notificato in data 12.01.2023, con cui intimava alla , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento della somma complessiva di € 16.215,00, oltre agli interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di omesso pagamento dell'integrale prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda costituito dall'esercizio corrente in Roma alla via Carlo Alfonso Nallino nn. 5-7-9.
Con atto di citazione notificato in data 21.02.2023, la , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, evocava in giudizio innanzi all'intestato ufficio la Sig.ra in persona della ditta omonima, proponendo opposizione CP_1
al decreto ingiuntivo n. 21267/2022 sulla scorta dei seguenti motivi:
- dal tenore del contratto di cessione del ramo di azienda non era possibile desumere il carattere essenziale del termine di pagamento fissato al 31.01.2022;
- essa opponente aveva patito gli effetti costrittivi del D.P.C.M. 22.03.2020 tanto da trovarsi impossibilitata alla regolare protrazione dell'attività di cui all'oggetto sociale e, di conseguenza, a procedere al regolare versamento dei ratei del prezzo;
- in considerazione di tale difficoltà economica essa opponente, in data 29.05.2020 aveva proposto alla cedente una riduzione del versamento mensile, a decorrere dal successivo mese di giugno, da € 2.000,00 ad € 1.351,40, a fronte di un residuo debito, ancora dovuto, di € 48.000,00;
CP_
- superata una prima resistenza la Sig.ra aveva accettato, mediante fatti concludenti,
i pagamenti nella misura proposta da essa opponente;
CP_
- nei tre anni successivi la Sig.ra aveva ininterrottamente continuato a ricevere e ad accettare i pagamenti, omettendo di rifiutare ai sensi dell'art. 1181 c.c., la dazione ridotta di € 1.350,41, con conseguente differimento per fatti concludenti del termine finale di adempimento originariamente previsto nel contratto di cessione di ramo di azienda;
- nella proposta di decurtazione del rateo del 29.05.2023 era stata, a tal proposito, indicata la data del 31.07.2023;
CP_
- a distanza di anni la Sig.ra contravvenendo all'accordo e, soprattutto, all'affidamento ragionevolmente riposto da essa opponente, aveva deciso di agire giudizialmente;
- il D.L. n. 6 del 23.2.2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 5.3.2020) all'art. 3 comma 6-bis aveva espressamente previsto che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, così che la diluizione del pagamento nel tempo non avrebbe potuto costituire un evento addebitabile ad essa opponente;
- la erronea quantificazione del dovuto, in quanto, al momento della ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere corrisposta la minor somma di € 7.458,00, poi regolarmente versata con disposizione di pagamento del 16.02.2023, con conseguente pagamento integrale dell'intero debito contrattuale di € 94.000,00.
Tanto premesso essa opponente concludeva come in epigrafe riportato.
Con comparsa depositata in data 22.06.2023 si costituiva in giudizio la Sig.ra CP_1 in persona della ditta omonima, precisando che:
- dalla documentazione ex adverso versata in atti, nonché dall'erronea individuazione del quantum invocato, si poteva chiaramente evincere che la non avesse osservato il Parte_1
termine di cui all'art. 2 dell'atto di cessione di ramo di azienda;
- dal mese di marzo dell'anno 2018 al mese di gennaio dell'anno 2022 erano stati infatti effettuati:
a) nell'anno 2018 pagamenti incompleti e tardivi per € 18.000,00 e non per € 20.000,00
(la rata di ottobre non era stata versata e la rata di dicembre era stata versata in data 04.01.2019);
b) nell'anno 2019 pagamenti tardivi per € 24.000,00 (la rata di gennaio era stata versata il 06.02.2019; quella di febbraio il 04.03.2019; quella di marzo il 02.04.2019; quella di aprile il 02.05.2019; quella di maggio il 04.06.2019; quella di giugno in data 01.07.2019; quella di luglio il 07.08.2019; quella di agosto il 09.09.2019; quella di settembre in data 08.10.2019; quella di ottobre il 12.11.2019; quella di novembre in data 11.12.2019; quella di dicembre in data 08.01.2020);
c) nell'anno 2020 pagamenti incompleti e tardivi per € 11.459,80 e non per € 24.000,00
(la rata di gennaio era stata versata in data 11.02.2020; quelle da febbraio a maggio non erano state versate;
quella di giugno in data 01.07.2020; quella di settembre in data 01.10.2020; quella di ottobre in data 02.11.2020);
d) nell'anno 2021 pagamenti incompleti e tardivi per € 16.216,80 e non per € 24.000,00
(la rata di gennaio era stata versata in data 01.02.2021; quella di febbraio il 02.03.2021; quella di marzo in data 01.04.2021; quella di aprile il 05.05.2021; quella di maggio il 07.06.2021; quella di giugno il 07.07.2021; quella di luglio il 03.08.2021; quella di agosto in data 08.09.2021; quella di settembre il 06.10.2021; quella di ottobre in data 08.11.2021; quella del novembre il 15.12.2021; quella di dicembre il 21.01.2022);
e) nell'anno 2022 la rata di gennaio era stata tardivamente versata in data 25.02.2023 per soli € 1.351,40;
f) il tutto per totali € 71.028,00 in luogo di € 94.000,00 dovuti al 31.01.2022;
- parte opponente aveva poi effettuato, dal mese di marzo 2022 al mese di agosto dello stesso anno, versamenti per complessivi € 6.757,00, nonché, nell'arco temporale tra il 28.09.2022 ed il 16.02.2023, ulteriori versamenti per complessivi € 14.215,00, così restando dovuta la somma di € 2.000,00;
- la infondatezza della doglianza concernente il nesso tra il ritardo nei pagamenti e la sussistenza delle misure restrittive dettate in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, non avendo la parte opponente documentato alcunchè al riguardo e stante la incongruenza temporale delle limitazioni lamentate.
Tanto premesso essa opposta concludeva come in epigrafe riportato.
La richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. era disattesa.
La parte opposta, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., disconosceva, chiedendone lo stralcio, il documento n. 10 depositato da controparte unitamente alla memoria 183 comma sesto n. 1 c.p.c., sia perché irrituale sia perché, oltre a non essere chiara la provenienza, tale documento non rientrava tra quelli asseverabili ex art. 16-bis comma nono bis della L. n. 221/2012 e successive modificazioni.
La società opposta rilevava altresì che il debitore che avesse corrisposto la sorte capitale, come concretamente avvenuto nel caso di specie, successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe comunque dovuto essere condannato al pagamento dell'importo residuo del credito originario in punto di interessi e di spese di procedura.
La causa veniva istruita su base documentale per poi essere trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione non possa trovare accoglimento perché infondata.
In ambito dottrinario giova evidenziare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -
e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore di fornire la prova del diritto fatto valere ed al convenuto di offrire la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. S.S.U.U.
Sent. n° 13533 del 30.10.2001 e in termini, ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 13674 del 13.06.2006 e Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 8615 del 12.04.2006).
Tanto precisato osserva il decidente che la Sig.ra in persona della ditta omonima, ha chiesto CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 21267/2022 del 07.12.2022 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 16.215,00, oltre interessi e spese procedurali, a titolo di residuo non corrisposto del prezzo per la cessione del ramo di azienda, costituito dall'esercizio commerciale corrente in Roma alla via Carlo Alfonso Nallino n. 5-7-9, complessivamente individuato nella somma di € 144.000,00, di cui:
a) € 10.000,00 versati anteriormente alla stipulazione del contratto di cessione a mezzo di assegno bancario numero 119609346-12;
b) € 40.000,00 versati contestualmente alla stipulazione del contratto di cessione a mezzo di assegno bancario numero 5900181780-12; c) € 94.000,00 da versarsi mediante n. 47 rate mensili di € 2.000,00 dal 31.03.2018 sino al 31.01.2022 a mezzo di bonifico bancario.
Orbene mentre la parte opposta, attrice in senso sostanziale, previa prova della sussistenza e della validità del contratto di cessione del 27.02.2018, ha prospettato che alla attualità residuerebbe a titolo di sorte capitale un debito per € 2.000,00, oltre interessi e spese di lite come liquidate nella fase monitoria, la parte opponente ha, in ultima istanza, superate le inconferenti allegazioni in punto di essenzialità del termine di pagamento e di incidenza economica negativa dalla decretazione di urgenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha eccepito di aver estinto per intero l'obbligazione di pagamento su questa gravante, seppur successivamente alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, stando alla documentazione prodotta dalla parte opponente (cfr. doc. 8 e 9 allegati all'atto di citazione in opposizione) nonché alle allegazioni di parte opposta, risulta pacifico che la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con riferimento al pagamento rateale della somma di € 94.000,00, abbia effettuato pagamenti per complessivi € 92.000,00.
Residuerebbe, pertanto, il rateo afferente al mese di agosto 2018.
La parte opponente ha inteso dare prova di aver effettuato anche questo pagamento producendo, in uno con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., il doc. n. 10, apoditticamente disconosciuto dall'opposta nonché ritenuto non asseverabile ex 16-bis comma nono-bis L. 221/2012 e successive modificazioni.
Opina lo scrivente che il documento in oggetto non possa essere utilizzato ai fini della decisione, in quanto del tutto sfornito di indici utili ad accertarne la provenienza
(il documento, invero uno c.d. “screenshot”, è del tutto privo di intestazione o firma) nonché la data di formazione.
Tali considerazioni determinano, pertanto, la reiezione della proposta opposizione.
Il decreto ingiuntivo n. 21267/2022, per la somma di € 16.215,00, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 07.12.2022 nel fascicolo recante R.G. n° 59250/2022 e notificato in data 12.01.2023, deve comunque essere confermato dandosi atto che allo stato la esposizione debitoria a titolo di sorte capitale ammonta ad € 2.000,00 oltre interessi legali sulla predetta somma e su quelle tardivamente pagate a titolo di sorte capitale ( in data 16/02/2023) sino all'effettivo soddisfo.
Non sussistono i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Quanto al riparto delle spese di lite, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art.
645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio”
(Cass. Civ. Sez. VI Ord. n°18125 del 21.07.2017).
Occorre precisare che, nel caso di specie, la pretesa creditoria dell'opposta è stata in parte soddisfatta successivamente alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (notifica del 12.01.2023 e disposizione di pagamento di € 7.458,00 del 16.02.2023) ed in parte mai soddisfatta;
ne consegue, per l'effetto, che la parte opponente deve essere considerata soccombente.
Le spese di lite si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del DM, n°147/2022, tenuto conto del valore tra minimo e medio dello scaglione di riferimento in base al valore della causa.
Si precisa, al riguardo, che per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento. Per il codice di rito, infatti, nell'ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa “si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” (art. 10 c.p.c.), dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che “il valore si determina in base alla somma indicata … dall'attore” (art. 14 c.p.c.).
A tali previsioni opera duplice rinvio il D.M. n. 140 del 2012 art.
5 - modificato dal successivo D.M. n. 147 del 2022 - secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, “il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile”, aggiungendosi che si ha riguardo, “nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata”. L'indicazione, contenuta nel comma terzo, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della causa.
Il c.d. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso al fine della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si opera riferimento alla somma liquidata
(fra le tante, Cass. Ciov. Sent. n° 10984 del 26.04.2021, Cass. Civ. Sent. n° 16440 del 04.07.2017, Cass. Civ.
Sent. n° 536 del 12.01.2011 e Cass. Civ. Sent. S.S.U.U. n° 19014 dell' 11.09.2007).
Peraltro la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dal citato art.
5 - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. La massima, invero, è nel senso che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum”, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. Civ. Sent. n° 28417 del 07.11.2018, Cass. Civ. Sent. n° 25553 del 30.11.2011,
Cass. Civ. Sent. n° 5381 dell'11/03/2006, Cass. Civ. Sent. n° 13113 del 15.07.2004 e Cass. Civ. Sent. n°
22462 del 09/09/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
1) respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo telematico n° 21267/2022,
R.G. n° 59250/2022 emesso inter partes il 07/11/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, che viene confermato, dando atto, però, che successivamente alla ricezione della notificazione del predetto decreto monitorio, è stata pagata quota-parte dell'importo ingiunto residuando a debito la somma a titolo di sorte capitale pari ad € 2.000,00;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma CP_1
di € 2.000,00 a titolo di sorte capitale per omesso pagamento dell'integrale prezzo di cessione del ramo di azienda di cui al contratto del 27/02/2018; il tutto oltre interessi legali sulla quota-parte dell'importo ingiunto pagato medio tempore a decorrere dalla data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo(16/02/2023) oltre agli interessi legali sulla somma pari ad € 2.000,00 a decorrere dalla data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo;
3) condanna la a rifondere in favore della parte opposta Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.835,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma il 20.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 12976/2023 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza del 23.09.2025, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'amministratore Parte_1
unico, C.F.: ), con sede in Roma, Via Alfonso Carlo Nannino numeri Parte_2 C.F._1
5/7/9 ( c.f., partita i.v.a. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cividale del Friuli n° 13, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Tatarelli, dal quale è rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione, di cui è trasmessa la copia informatica autenticata con forma digitale, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 70392177 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
OPPONENTE E
, c.f.: , in persona della omonima ditta individuale, P.I. , con CP_1 C.F._2 P.IVA_2 sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n°95, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Pistritto, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 37513297 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
OPPOSTA
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi.
Materia: Contratti e obbligazioni varie.
Codice: 143101.
Oggetto: cessione di azienda.
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: all'udienza del 23.09.2025 precisava le conclusioni come da atto introduttivo e memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Nell'atto di citazione in opposizione così concludeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale, disattese ogni contraria istanza ed eccezione, accertati e dichiarati i fatti di cui in narrativa e per le ragioni di diritto in precedenza esposte, revocare e comunque caducare il decreto ingiuntivo opposto, richiesto dalla ditta sulla base di indicazioni di fatto CP_1
e di diritto infondate oltre che errate;
accertare e dichiarare inoltre l'avvenuta estinzione del debito contrattuale per cui è causa, per intervenuto adempimento esatto ed integrale da parte della cessionaria d'azienda emettere quindi condanna dell'opposta al pagamento delle Parte_1
spese e dei compensi di causa oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge”. PARTE OPPOSTA: all'udienza del 23.9.2025 precisava le conclusioni come da atto introduttivo e memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Nella comparsa di costituzione così concludeva: “perché l'On. Tribunale adito voglia, contrariis reiectis, in accoglimento delle difese svolte in favore della convenuta,
in via preliminare e pregiudiziale:
concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
in via principale e nel merito:
1) rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare il D.I. 21267/2022
- R.G. 59250/2022- per tutti i motivi esposti in narrativa e perché il pagamento delle somme ingiunte non risulta, alla data di proposizione dell'opposizione in commento e sino ad oggi, integralmente effettuato;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, confermare il D.I. opposto per le somme ancora dovute o accertate in corso di causa, nonché per le somme liquidate a titolo di spese di giustizia con il D.I. n. 21267/22 - R.G. 59250/22;
3) in via gradata condannare la al risarcimento dei danni con l'applicazione dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., con determinazione anche in via equitativa;
in via istruttoria si formula espressa riserva di articolare i mezzi istruttori anche alla luce della condotta processuale di parte attrice.
Con riserva di precisare, emendare e/o integrare la domanda, a seguito dell'esame del comportamento processuale dell'attrice, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e C.N.A.P. come per legge nonché al rimborso delle spese generali nella misura del 15%”.
Svolgimento del processo
In data 07.12.2022 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della Sig.ra emetteva CP_1
il decreto ingiuntivo telematico n° 21267/2022 -R.G. n° 59250/2022-, notificato in data 12.01.2023, con cui intimava alla , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, il pagamento della somma complessiva di € 16.215,00, oltre agli interessi come da domanda e spese di procedura, a titolo di omesso pagamento dell'integrale prezzo pattuito per la cessione del ramo di azienda costituito dall'esercizio corrente in Roma alla via Carlo Alfonso Nallino nn. 5-7-9.
Con atto di citazione notificato in data 21.02.2023, la , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, evocava in giudizio innanzi all'intestato ufficio la Sig.ra in persona della ditta omonima, proponendo opposizione CP_1
al decreto ingiuntivo n. 21267/2022 sulla scorta dei seguenti motivi:
- dal tenore del contratto di cessione del ramo di azienda non era possibile desumere il carattere essenziale del termine di pagamento fissato al 31.01.2022;
- essa opponente aveva patito gli effetti costrittivi del D.P.C.M. 22.03.2020 tanto da trovarsi impossibilitata alla regolare protrazione dell'attività di cui all'oggetto sociale e, di conseguenza, a procedere al regolare versamento dei ratei del prezzo;
- in considerazione di tale difficoltà economica essa opponente, in data 29.05.2020 aveva proposto alla cedente una riduzione del versamento mensile, a decorrere dal successivo mese di giugno, da € 2.000,00 ad € 1.351,40, a fronte di un residuo debito, ancora dovuto, di € 48.000,00;
CP_
- superata una prima resistenza la Sig.ra aveva accettato, mediante fatti concludenti,
i pagamenti nella misura proposta da essa opponente;
CP_
- nei tre anni successivi la Sig.ra aveva ininterrottamente continuato a ricevere e ad accettare i pagamenti, omettendo di rifiutare ai sensi dell'art. 1181 c.c., la dazione ridotta di € 1.350,41, con conseguente differimento per fatti concludenti del termine finale di adempimento originariamente previsto nel contratto di cessione di ramo di azienda;
- nella proposta di decurtazione del rateo del 29.05.2023 era stata, a tal proposito, indicata la data del 31.07.2023;
CP_
- a distanza di anni la Sig.ra contravvenendo all'accordo e, soprattutto, all'affidamento ragionevolmente riposto da essa opponente, aveva deciso di agire giudizialmente;
- il D.L. n. 6 del 23.2.2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 13 del 5.3.2020) all'art. 3 comma 6-bis aveva espressamente previsto che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, così che la diluizione del pagamento nel tempo non avrebbe potuto costituire un evento addebitabile ad essa opponente;
- la erronea quantificazione del dovuto, in quanto, al momento della ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere corrisposta la minor somma di € 7.458,00, poi regolarmente versata con disposizione di pagamento del 16.02.2023, con conseguente pagamento integrale dell'intero debito contrattuale di € 94.000,00.
Tanto premesso essa opponente concludeva come in epigrafe riportato.
Con comparsa depositata in data 22.06.2023 si costituiva in giudizio la Sig.ra CP_1 in persona della ditta omonima, precisando che:
- dalla documentazione ex adverso versata in atti, nonché dall'erronea individuazione del quantum invocato, si poteva chiaramente evincere che la non avesse osservato il Parte_1
termine di cui all'art. 2 dell'atto di cessione di ramo di azienda;
- dal mese di marzo dell'anno 2018 al mese di gennaio dell'anno 2022 erano stati infatti effettuati:
a) nell'anno 2018 pagamenti incompleti e tardivi per € 18.000,00 e non per € 20.000,00
(la rata di ottobre non era stata versata e la rata di dicembre era stata versata in data 04.01.2019);
b) nell'anno 2019 pagamenti tardivi per € 24.000,00 (la rata di gennaio era stata versata il 06.02.2019; quella di febbraio il 04.03.2019; quella di marzo il 02.04.2019; quella di aprile il 02.05.2019; quella di maggio il 04.06.2019; quella di giugno in data 01.07.2019; quella di luglio il 07.08.2019; quella di agosto il 09.09.2019; quella di settembre in data 08.10.2019; quella di ottobre il 12.11.2019; quella di novembre in data 11.12.2019; quella di dicembre in data 08.01.2020);
c) nell'anno 2020 pagamenti incompleti e tardivi per € 11.459,80 e non per € 24.000,00
(la rata di gennaio era stata versata in data 11.02.2020; quelle da febbraio a maggio non erano state versate;
quella di giugno in data 01.07.2020; quella di settembre in data 01.10.2020; quella di ottobre in data 02.11.2020);
d) nell'anno 2021 pagamenti incompleti e tardivi per € 16.216,80 e non per € 24.000,00
(la rata di gennaio era stata versata in data 01.02.2021; quella di febbraio il 02.03.2021; quella di marzo in data 01.04.2021; quella di aprile il 05.05.2021; quella di maggio il 07.06.2021; quella di giugno il 07.07.2021; quella di luglio il 03.08.2021; quella di agosto in data 08.09.2021; quella di settembre il 06.10.2021; quella di ottobre in data 08.11.2021; quella del novembre il 15.12.2021; quella di dicembre il 21.01.2022);
e) nell'anno 2022 la rata di gennaio era stata tardivamente versata in data 25.02.2023 per soli € 1.351,40;
f) il tutto per totali € 71.028,00 in luogo di € 94.000,00 dovuti al 31.01.2022;
- parte opponente aveva poi effettuato, dal mese di marzo 2022 al mese di agosto dello stesso anno, versamenti per complessivi € 6.757,00, nonché, nell'arco temporale tra il 28.09.2022 ed il 16.02.2023, ulteriori versamenti per complessivi € 14.215,00, così restando dovuta la somma di € 2.000,00;
- la infondatezza della doglianza concernente il nesso tra il ritardo nei pagamenti e la sussistenza delle misure restrittive dettate in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19, non avendo la parte opponente documentato alcunchè al riguardo e stante la incongruenza temporale delle limitazioni lamentate.
Tanto premesso essa opposta concludeva come in epigrafe riportato.
La richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. era disattesa.
La parte opposta, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., disconosceva, chiedendone lo stralcio, il documento n. 10 depositato da controparte unitamente alla memoria 183 comma sesto n. 1 c.p.c., sia perché irrituale sia perché, oltre a non essere chiara la provenienza, tale documento non rientrava tra quelli asseverabili ex art. 16-bis comma nono bis della L. n. 221/2012 e successive modificazioni.
La società opposta rilevava altresì che il debitore che avesse corrisposto la sorte capitale, come concretamente avvenuto nel caso di specie, successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avrebbe comunque dovuto essere condannato al pagamento dell'importo residuo del credito originario in punto di interessi e di spese di procedura.
La causa veniva istruita su base documentale per poi essere trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione non possa trovare accoglimento perché infondata.
In ambito dottrinario giova evidenziare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -
e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore di fornire la prova del diritto fatto valere ed al convenuto di offrire la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. S.S.U.U.
Sent. n° 13533 del 30.10.2001 e in termini, ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 13674 del 13.06.2006 e Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 8615 del 12.04.2006).
Tanto precisato osserva il decidente che la Sig.ra in persona della ditta omonima, ha chiesto CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 21267/2022 del 07.12.2022 al fine di ottenere il pagamento della somma di € 16.215,00, oltre interessi e spese procedurali, a titolo di residuo non corrisposto del prezzo per la cessione del ramo di azienda, costituito dall'esercizio commerciale corrente in Roma alla via Carlo Alfonso Nallino n. 5-7-9, complessivamente individuato nella somma di € 144.000,00, di cui:
a) € 10.000,00 versati anteriormente alla stipulazione del contratto di cessione a mezzo di assegno bancario numero 119609346-12;
b) € 40.000,00 versati contestualmente alla stipulazione del contratto di cessione a mezzo di assegno bancario numero 5900181780-12; c) € 94.000,00 da versarsi mediante n. 47 rate mensili di € 2.000,00 dal 31.03.2018 sino al 31.01.2022 a mezzo di bonifico bancario.
Orbene mentre la parte opposta, attrice in senso sostanziale, previa prova della sussistenza e della validità del contratto di cessione del 27.02.2018, ha prospettato che alla attualità residuerebbe a titolo di sorte capitale un debito per € 2.000,00, oltre interessi e spese di lite come liquidate nella fase monitoria, la parte opponente ha, in ultima istanza, superate le inconferenti allegazioni in punto di essenzialità del termine di pagamento e di incidenza economica negativa dalla decretazione di urgenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha eccepito di aver estinto per intero l'obbligazione di pagamento su questa gravante, seppur successivamente alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, stando alla documentazione prodotta dalla parte opponente (cfr. doc. 8 e 9 allegati all'atto di citazione in opposizione) nonché alle allegazioni di parte opposta, risulta pacifico che la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con riferimento al pagamento rateale della somma di € 94.000,00, abbia effettuato pagamenti per complessivi € 92.000,00.
Residuerebbe, pertanto, il rateo afferente al mese di agosto 2018.
La parte opponente ha inteso dare prova di aver effettuato anche questo pagamento producendo, in uno con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., il doc. n. 10, apoditticamente disconosciuto dall'opposta nonché ritenuto non asseverabile ex 16-bis comma nono-bis L. 221/2012 e successive modificazioni.
Opina lo scrivente che il documento in oggetto non possa essere utilizzato ai fini della decisione, in quanto del tutto sfornito di indici utili ad accertarne la provenienza
(il documento, invero uno c.d. “screenshot”, è del tutto privo di intestazione o firma) nonché la data di formazione.
Tali considerazioni determinano, pertanto, la reiezione della proposta opposizione.
Il decreto ingiuntivo n. 21267/2022, per la somma di € 16.215,00, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 07.12.2022 nel fascicolo recante R.G. n° 59250/2022 e notificato in data 12.01.2023, deve comunque essere confermato dandosi atto che allo stato la esposizione debitoria a titolo di sorte capitale ammonta ad € 2.000,00 oltre interessi legali sulla predetta somma e su quelle tardivamente pagate a titolo di sorte capitale ( in data 16/02/2023) sino all'effettivo soddisfo.
Non sussistono i presupposti per l'addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Quanto al riparto delle spese di lite, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte “in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art.
645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio”
(Cass. Civ. Sez. VI Ord. n°18125 del 21.07.2017).
Occorre precisare che, nel caso di specie, la pretesa creditoria dell'opposta è stata in parte soddisfatta successivamente alla ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo opposto (notifica del 12.01.2023 e disposizione di pagamento di € 7.458,00 del 16.02.2023) ed in parte mai soddisfatta;
ne consegue, per l'effetto, che la parte opponente deve essere considerata soccombente.
Le spese di lite si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del DM, n°147/2022, tenuto conto del valore tra minimo e medio dello scaglione di riferimento in base al valore della causa.
Si precisa, al riguardo, che per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento. Per il codice di rito, infatti, nell'ambito delle disposizioni sulla competenza del giudice, il valore della causa “si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” (art. 10 c.p.c.), dove, con riguardo alle cause relative a somme di danaro, si precisa che “il valore si determina in base alla somma indicata … dall'attore” (art. 14 c.p.c.).
A tali previsioni opera duplice rinvio il D.M. n. 140 del 2012 art.
5 - modificato dal successivo D.M. n. 147 del 2022 - secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, “il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile”, aggiungendosi che si ha riguardo, “nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata”. L'indicazione, contenuta nel comma terzo, per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è quella secondo cui si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della causa.
Il c.d. criterio del decisum e non del disputatum è, dunque, quello prescelto dal D.M. n. 140 del 2012, art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione richiamata ha inteso, invero, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso al fine della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si opera riferimento alla somma liquidata
(fra le tante, Cass. Ciov. Sent. n° 10984 del 26.04.2021, Cass. Civ. Sent. n° 16440 del 04.07.2017, Cass. Civ.
Sent. n° 536 del 12.01.2011 e Cass. Civ. Sent. S.S.U.U. n° 19014 dell' 11.09.2007).
Peraltro la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della previsione ora richiamata, si debba tenere conto della somma di cui alla domanda, allorché essa sia stata respinta, per la ragione sottesa secondo cui - ove si seguisse, alla lettera, il criterio del decisum previsto dal citato art.
5 - in tali cause il valore sarebbe matematicamente pari a zero, con conseguente mancata liquidazione di un compenso. La massima, invero, è nel senso che “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum”, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. Civ. Sent. n° 28417 del 07.11.2018, Cass. Civ. Sent. n° 25553 del 30.11.2011,
Cass. Civ. Sent. n° 5381 dell'11/03/2006, Cass. Civ. Sent. n° 13113 del 15.07.2004 e Cass. Civ. Sent. n°
22462 del 09/09/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
1) respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo telematico n° 21267/2022,
R.G. n° 59250/2022 emesso inter partes il 07/11/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma, che viene confermato, dando atto, però, che successivamente alla ricezione della notificazione del predetto decreto monitorio, è stata pagata quota-parte dell'importo ingiunto residuando a debito la somma a titolo di sorte capitale pari ad € 2.000,00;
2) condanna per l'effetto la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento in favore della Sig.ra della somma CP_1
di € 2.000,00 a titolo di sorte capitale per omesso pagamento dell'integrale prezzo di cessione del ramo di azienda di cui al contratto del 27/02/2018; il tutto oltre interessi legali sulla quota-parte dell'importo ingiunto pagato medio tempore a decorrere dalla data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo(16/02/2023) oltre agli interessi legali sulla somma pari ad € 2.000,00 a decorrere dalla data di ricezione della notificazione del decreto ingiuntivo sino a quella di effettivo soddisfo;
3) condanna la a rifondere in favore della parte opposta Parte_1 le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.835,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma il 20.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi