Articolo 4 della Legge 5 luglio 1990, n. 173
Articolo 3
Versione
26 luglio 1990
Art. 4. 1. All'onere di lire 225 miliardi di cui all'articolo 2, da versare in rate uguali di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, di provvede:
a) per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali";
b) per gli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando il citato accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. All'onere di lire 150 miliardi di cui all'articolo 3, da erogare in rate uguali di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 luglio 1990