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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/12/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1352/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CUCCHIARINI MARINA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il 23/05/2025;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza dell'11.12.2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
1. “Il figlio minore resterà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
1 2. Il figlio minore resterà collocato anagraficamente e in via prevalente presso la Persona_1 residenza della madre, attualmente sito a Cerasolo di Coriano, via de) Sole n. 21, presso la residenza dei nonni materni. Il Sig. non si oppone a che la Sig.ra possa Per_1 Controparte_1 trasferire, anche per motivi amministrativi in altro Comune la propria residenza anagrafica, pur continuando ad avere il domicilio con il figlio in Via Del Sole n. 21 a Cerasolo di Coriano.
3. I1 piccolo frequenta la scuola dell'infanzia di Ospedaletto di Persona_1 Per_2
Coriano con orario di ingresso dal lunedì al venerdì alle ore 8:00/5:30 e uscita alle 13:00, tranne il martedì e il giovedì che prevede orario continuato fino alle 15:30. Tuttavia al momento resta Per_1
a scuola fino alle 15:30 solo il giovedì perché le insegnanti non ritengono al momento ancora maturo il bambino per fare due rientri.
4. ha una insegnante di sostegno cd una educatrice dedicata al bimbo, quest'ultima lavora solo Per_1 con e se è presente a scuola, per cui dovranno essere avvisate le insegnanti in caso di assenza Per_1 ovvero quando rientra dopo un'assenza prolungata.
5. è seguito dalla logopedista il lunedì mattina dalle 9:00 alle 10:00 ancora per tutto il mese Per_1 di dicembre, poi ci sarà una pausa di circa una settimana e riprenderà per ulteriori tre mesi e così via;
6. è anche seguito per l'autismo e va portato al centro per l'aiuto ai bimbi autistici il martedì Per_1 dalle 18:00 alle 19:15 e il mercoledì dalle 15:00 alle 16:15.
7. Il Sig. potrà tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
Prima settimana: il Sig. starà con il figlio il lunedì pomeriggio dalle 15,30 alle 21:00, Per_1 inoltre il minore starà con il padre del venerdì alle ore 18:30 prelevandolo dalla casa materna fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola ovvero dalla madre alle 8:00 a seconda che debba fare o meno la logopedia;
Seconda settimana: il Sig. starà con il figlio il martedì pomeriggio prelevandolo dalla Per_1 casa materna alle ore 17:30 e portandolo a fare terapia per autismo (dalle 18:00 alle 19:15) per poi riaccompagnarlo il giorno seguente all'asilo; starà ancora con il figlio il giovedì pomeriggio prelevandolo da11'asi1o alle ore 15:30 e riaccompagnandolo presso la casa materna alle ore 21:00.
Le parti espressamente concordano che nel momento in cui il bambino inizierà a frequentare la scuola elementare il pernotto della domenica sera presso il padre potrà essere oggetto di revisione.
8. Le parti concordano la possibilità per i genitori di sentire il bambino quando sta con l'altro genitore con v-ideo chiamate e messaggi, con maggiore frequenza nel caso in cui il bambino sia influenzato o comunque indisposto;
9. Nel caso in cui il bambino dovesse stare male durante la permanenza presso il padre questi potrà optare per ricondurre ì1 figlio presso la madre c recuperare il giorno di visita successivamente. In ogni caso le parti si impegnano a informare immediatamente l'altro genitore di eventuali stati di malattia o altre circostanze concernenti la salute del figlio, eventualmente concordando di incontrarsi presso l'abitazione del genitore che in quel momento ha con sé il figlio per valutare insieme le condizioni del bambino e le decisioni da prendere.
10. Il Sig. si rende disponibile a presenziare, da solo oppure con la madre del piccolo Per_1 Per_1 alle visite programmate dal pediatra, dal cardiologo, ecc. S'impegna quando il bambino è presso di lui, a occuparsi prevalentemente e personalmente del figlio soprattutto quando deve essere accompagnato dalla logopedista, dal pediatra e nelle sedute di aiuto al minore per l'autismo. S'impegna ad acconsentire alla vaccinazione del figlio ogni volta che lo stesso è raccomandato dai medici per la fragilità soggettiva del bimbo;
2 11. Le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento rispettoso dell'altro nel colloquio davanti al minore e nei messaggi che riguardano la cura anche quotidiana, la salute e l'educazione del figlio evitando di sminuire le richieste di informazione o di confronto dell'altro per il benessere del figlio e per mantenere una linea educativa comune:
12. Per quanto riguarda le festività natalizie saranno suddivise a metà tra i genitori che concorderanno il periodo di permanenza del bambino presso ciascuno di essi, in caso di mancato accordo il bambino starà ad anni alterni, dalla vigilia di Natale fino al giorno 31 Dicembre (ovvero fino al giorno che verrà calcolato come quello che suddivide a metà i giorni di vacanza) con la madre, mentre la parte restante delle vacanze saranno trascorse con il padre, dal giorno 01 (ovvero dal giorno che verrà calcolato come quello che suddivide a metà i giorni di vacanza) sino alla ripresa della scuola con il criterio dell'alternanza annuale e con l'accordo che il giorno di Natale sarà sempre suddiviso a metà, cioè se starà con la madre a pranzo starà con il padre a cena e viceversa, Lo stesso criterio sarà adottato per le vacanze della Pasqua, pertanto, per la metà dei giorni iniziali di vacanza consecutivi sarà presso il padre e per l'altra metà starà presso la madre, alternando il periodo suddetto nell'anno successivo, anche in questo caso i genitori condivideranno il giorno della Pasqua come concordato per il giorno di Natale;
Durante il periodo di vacanze che trascorrerà presso un genitore l'altro potrà teneri con sé il bambino un pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00;
13. Le parti concordano che in prossimità delle festività, natalizie o di Pasqua i genitori si accorderanno sulla visibilità del bambino modificando eventualmente il calendario in modo che non si accavallino i fine settimana e che venga sempre garantita l'alternanza dei fine settimana per entrambi i genitori. Se per effetto dell'alternanza dei fine settimana dovesse capitare che il week-end di uno dci genitori si aggiungesse alla settimana di permanenza con lo stesso genitore, le parti si accorderanno in modo da garantire sempre al figlio minore la visibilità con l'altro genitore.
14. Per quanto attiene alle vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio per due settimane del mese di agosto non consecutive salvo diverso accordo fra i genitori c il periodo sarà comunicato alla signora con un preavviso di almeno tre settimane (tutti gli avvisi potranno Controparte_1 essere inviati anche tramite messaggistica WathsApp sul cellulare); In caso di mancato accordo per la visibilità resteranno valide le indicazioni di cui al punto 7) del presente accordo.
15. In ragione del maggior tempo che il bambino trascorrerà con il padre e quindi del mantenimento diretto dello stesso il Sig. sarà tenuto a corrispondere alla Sig.ra un Per_1 CP_1 contributo mensile al mantenimento per il figlio pari ad € 200,00, importo rivalutabile ex ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
16. Il Sig. acconsente a che l'AUU, sia percepito al 100% dalla Sig.ra Per_1 Controparte_1 impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari a rinunciare al proprio 50% in favore della medesima;
Fino al momento in cui la Sig.ra non potrà percepire direttamente il 100% CP_1 dell'AUU, il Sig. si impegna a versare mensilmente in favore della stessa quanto percepito Per_1
a tale titolo, oltre all'importo concordato al precedente punto 15);
17. Tutte le spese straordinarie, compresa espressamente la spesa per la mensa scolastica, per l'eventuale centro estivo e/o corsi di musica e/o sportivi, psicomotricità, ecc. (come da Protocollo del Tribunale di Bologna), saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno concordate come da protocollo di cui sopra, e rimborsate al genitore che l'ha sostenuta entro 10 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo anche con invio tramite messaggio ovvero e-mail;
18. Le spese legali de1 giudizio saranno interamente compensate tra le parti “.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
3 prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1352/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LAGANELLA GIANLUCA
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CUCCHIARINI MARINA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il 23/05/2025;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza dell'11.12.2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
1. “Il figlio minore resterà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
1 2. Il figlio minore resterà collocato anagraficamente e in via prevalente presso la Persona_1 residenza della madre, attualmente sito a Cerasolo di Coriano, via de) Sole n. 21, presso la residenza dei nonni materni. Il Sig. non si oppone a che la Sig.ra possa Per_1 Controparte_1 trasferire, anche per motivi amministrativi in altro Comune la propria residenza anagrafica, pur continuando ad avere il domicilio con il figlio in Via Del Sole n. 21 a Cerasolo di Coriano.
3. I1 piccolo frequenta la scuola dell'infanzia di Ospedaletto di Persona_1 Per_2
Coriano con orario di ingresso dal lunedì al venerdì alle ore 8:00/5:30 e uscita alle 13:00, tranne il martedì e il giovedì che prevede orario continuato fino alle 15:30. Tuttavia al momento resta Per_1
a scuola fino alle 15:30 solo il giovedì perché le insegnanti non ritengono al momento ancora maturo il bambino per fare due rientri.
4. ha una insegnante di sostegno cd una educatrice dedicata al bimbo, quest'ultima lavora solo Per_1 con e se è presente a scuola, per cui dovranno essere avvisate le insegnanti in caso di assenza Per_1 ovvero quando rientra dopo un'assenza prolungata.
5. è seguito dalla logopedista il lunedì mattina dalle 9:00 alle 10:00 ancora per tutto il mese Per_1 di dicembre, poi ci sarà una pausa di circa una settimana e riprenderà per ulteriori tre mesi e così via;
6. è anche seguito per l'autismo e va portato al centro per l'aiuto ai bimbi autistici il martedì Per_1 dalle 18:00 alle 19:15 e il mercoledì dalle 15:00 alle 16:15.
7. Il Sig. potrà tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
Prima settimana: il Sig. starà con il figlio il lunedì pomeriggio dalle 15,30 alle 21:00, Per_1 inoltre il minore starà con il padre del venerdì alle ore 18:30 prelevandolo dalla casa materna fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola ovvero dalla madre alle 8:00 a seconda che debba fare o meno la logopedia;
Seconda settimana: il Sig. starà con il figlio il martedì pomeriggio prelevandolo dalla Per_1 casa materna alle ore 17:30 e portandolo a fare terapia per autismo (dalle 18:00 alle 19:15) per poi riaccompagnarlo il giorno seguente all'asilo; starà ancora con il figlio il giovedì pomeriggio prelevandolo da11'asi1o alle ore 15:30 e riaccompagnandolo presso la casa materna alle ore 21:00.
Le parti espressamente concordano che nel momento in cui il bambino inizierà a frequentare la scuola elementare il pernotto della domenica sera presso il padre potrà essere oggetto di revisione.
8. Le parti concordano la possibilità per i genitori di sentire il bambino quando sta con l'altro genitore con v-ideo chiamate e messaggi, con maggiore frequenza nel caso in cui il bambino sia influenzato o comunque indisposto;
9. Nel caso in cui il bambino dovesse stare male durante la permanenza presso il padre questi potrà optare per ricondurre ì1 figlio presso la madre c recuperare il giorno di visita successivamente. In ogni caso le parti si impegnano a informare immediatamente l'altro genitore di eventuali stati di malattia o altre circostanze concernenti la salute del figlio, eventualmente concordando di incontrarsi presso l'abitazione del genitore che in quel momento ha con sé il figlio per valutare insieme le condizioni del bambino e le decisioni da prendere.
10. Il Sig. si rende disponibile a presenziare, da solo oppure con la madre del piccolo Per_1 Per_1 alle visite programmate dal pediatra, dal cardiologo, ecc. S'impegna quando il bambino è presso di lui, a occuparsi prevalentemente e personalmente del figlio soprattutto quando deve essere accompagnato dalla logopedista, dal pediatra e nelle sedute di aiuto al minore per l'autismo. S'impegna ad acconsentire alla vaccinazione del figlio ogni volta che lo stesso è raccomandato dai medici per la fragilità soggettiva del bimbo;
2 11. Le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento rispettoso dell'altro nel colloquio davanti al minore e nei messaggi che riguardano la cura anche quotidiana, la salute e l'educazione del figlio evitando di sminuire le richieste di informazione o di confronto dell'altro per il benessere del figlio e per mantenere una linea educativa comune:
12. Per quanto riguarda le festività natalizie saranno suddivise a metà tra i genitori che concorderanno il periodo di permanenza del bambino presso ciascuno di essi, in caso di mancato accordo il bambino starà ad anni alterni, dalla vigilia di Natale fino al giorno 31 Dicembre (ovvero fino al giorno che verrà calcolato come quello che suddivide a metà i giorni di vacanza) con la madre, mentre la parte restante delle vacanze saranno trascorse con il padre, dal giorno 01 (ovvero dal giorno che verrà calcolato come quello che suddivide a metà i giorni di vacanza) sino alla ripresa della scuola con il criterio dell'alternanza annuale e con l'accordo che il giorno di Natale sarà sempre suddiviso a metà, cioè se starà con la madre a pranzo starà con il padre a cena e viceversa, Lo stesso criterio sarà adottato per le vacanze della Pasqua, pertanto, per la metà dei giorni iniziali di vacanza consecutivi sarà presso il padre e per l'altra metà starà presso la madre, alternando il periodo suddetto nell'anno successivo, anche in questo caso i genitori condivideranno il giorno della Pasqua come concordato per il giorno di Natale;
Durante il periodo di vacanze che trascorrerà presso un genitore l'altro potrà teneri con sé il bambino un pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00;
13. Le parti concordano che in prossimità delle festività, natalizie o di Pasqua i genitori si accorderanno sulla visibilità del bambino modificando eventualmente il calendario in modo che non si accavallino i fine settimana e che venga sempre garantita l'alternanza dei fine settimana per entrambi i genitori. Se per effetto dell'alternanza dei fine settimana dovesse capitare che il week-end di uno dci genitori si aggiungesse alla settimana di permanenza con lo stesso genitore, le parti si accorderanno in modo da garantire sempre al figlio minore la visibilità con l'altro genitore.
14. Per quanto attiene alle vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio per due settimane del mese di agosto non consecutive salvo diverso accordo fra i genitori c il periodo sarà comunicato alla signora con un preavviso di almeno tre settimane (tutti gli avvisi potranno Controparte_1 essere inviati anche tramite messaggistica WathsApp sul cellulare); In caso di mancato accordo per la visibilità resteranno valide le indicazioni di cui al punto 7) del presente accordo.
15. In ragione del maggior tempo che il bambino trascorrerà con il padre e quindi del mantenimento diretto dello stesso il Sig. sarà tenuto a corrispondere alla Sig.ra un Per_1 CP_1 contributo mensile al mantenimento per il figlio pari ad € 200,00, importo rivalutabile ex ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
16. Il Sig. acconsente a che l'AUU, sia percepito al 100% dalla Sig.ra Per_1 Controparte_1 impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari a rinunciare al proprio 50% in favore della medesima;
Fino al momento in cui la Sig.ra non potrà percepire direttamente il 100% CP_1 dell'AUU, il Sig. si impegna a versare mensilmente in favore della stessa quanto percepito Per_1
a tale titolo, oltre all'importo concordato al precedente punto 15);
17. Tutte le spese straordinarie, compresa espressamente la spesa per la mensa scolastica, per l'eventuale centro estivo e/o corsi di musica e/o sportivi, psicomotricità, ecc. (come da Protocollo del Tribunale di Bologna), saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno concordate come da protocollo di cui sopra, e rimborsate al genitore che l'ha sostenuta entro 10 giorni dalla presentazione del relativo giustificativo anche con invio tramite messaggio ovvero e-mail;
18. Le spese legali de1 giudizio saranno interamente compensate tra le parti “.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
3 prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 11.12.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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