Sentenza 4 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di violazione di sigilli, la nomina di un diverso custode dei manufatti abusivi, disposta in occasione di un ulteriore sequestro, non esclude la qualità di custode in capo al precedente custode designato, atteso che per aversi revoca della nomina del precedente custode occorre un provvedimento esplicito in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2002, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
dott. Guido DE MAIO Componente
dott. Mario GENTILE "
dott. Alfredo Maria LOMBARDI "
dott. Franco AMEDEO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
IN LV, nato a [...][...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Napoli, emessa il 19/06/02;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Hinna Danesi Fabrizio che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza emessa il 19/06/02 - in accoglimento dell'appello proposto dal PM presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza del Gip sede del 21/05/02 - applicava nei confronti di IN LV la misura dell'obbligo di presentazione tutti i giorni ai Carabinieri di Giugliano di Campania.
Avverso la citata ordinanza, IN LV proponeva ricorso per Cassazione, deducendo 1^ e 2^ motivo: Nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nullità per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 274 cpp.. Nella fattispecie in esame non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto per applicare la misura degli obblighi di PG, nei confronti di IN LV, che non era più custode giudiziario dell'immobile sequestrato.
L'ordinanza impugnata, comunque, non era congruamente motivata sul punto in esame ed in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art.274 cpp.. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Corte di Cassazione nell'udienza in Camera di Consiglio del 04/12/02 ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il PM presso il Tribunale di Napoli, con atto del 20/05/02, reiterava la richiesta della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IN LV, indagato per il reato di cui all'art. 349, commi l e 2 cp. Il Gip - ritenuto che IN LV non aveva più la qualità di custode giudiziario, essendo intervenuto, in data 22/03/02, nuovo sequestro giudiziario con nomina di altro custode - respingeva la richiesta.
Il PM proponeva appello ex art. 310 cpp. Il Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 19/06/02 - ritenuto che la nomina di IN LV, quale custode giudiziario, non era mai venuta meno perché non revocata - applicava la misura cautelare dell'obbligo della presentazione alla PG tutti i giorni (art. 282 cpp). Avverso la citata ordinanza veniva proposto ricorso per Cassazione da parte del IN.
Tanto premesso, sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che l'ordinanza impugnata si esprime attraverso una motivazione incoerente e parziale.
In primo luogo va precisato che, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ex art. 349 cp, non è necessario, quale presupposto indispensabile, la qualità di custode giudiziario.
La fattispecie criminosa prevista dall'art. 349 cp si realizza mediante la violazione dei sigilli apposti per disposizione di legge o per ordine dell'Autorità; violazione che può essere commessa da chiunque. La qualità di custode giudiziario costituisce una circostanza aggravante rispetto al reato base (art. 349, 2 comma cp). Detta circostanza, tuttavia, poiché comporta la pena della reclusione da tre a cinque anni e della multa da E. 309 a E. 3098, consente l'applicazione delle misure cautelari personali coercitive ivi compresa la custodia in carcere (art. 280, 1 e2 comma cpp;
misure non ammesse per il reato base (art. 349, 1 comma cp), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da E.103 a E. 1032. Tanto affermato in via generale va osservato, in relazione alla fattispecie de qua, che la questione attinente alla sussistenza o meno della qualità di custode giudiziario nei confronti di NI LV, costituisca accertamento in punto di fatto relativo alla situazione concreta in cui è avvenuta la nomina del nuovo custode giudiziario (UC FI) effettuata in occasione dell'ultimo sequestro probatorio eseguito il 22/03/02. Invero la nomina di altro custode giudiziario in relazione ad un bene immobile già sottoposto a precedente e diverso sequestro giudiziario, non comporta - come si desume dalla disciplina di cui agli artt. 259, 354 cpp e 81 disp. Att. Cpp - necessariamente ed ipso jure - in mancanza di un esplicito provvedimento in tal senso, ritualmente comunicato all'interessato - la revoca della nomina del precedente custode giudiziario (vedi sul punto in esame anche Cass. Sez. 6^ Sent. n. 2418 del 07/09/93 ((cc 15/07/93) rv. 195680; Cass. Sez. VI Sent. n. 3775 del 02/11/94 (cc 04/10/94) rv. 199929)). Trattasi, pertanto, di valutazione in punto di fatto devoluta al giudice di merito.
Tanto ritenuto, va immediatamente evidenziato che il Tribunale del Riesame, fa derivare in modo automatico dalla qualità di custode giudiziario in capo a NI LV sia le esigenze cautelari (art. 274 cpp) sia l'entità della misura degli obblighi di PG (art. 275, 1 e 2 comma cpp), senza indicare le ragioni poste a fondamento della decisione in ordine ai citati punti. Andavano, invece, indicate compiutamente le ragioni che rendevano concreto il pericolo che il IN potesse violare nuovamente i sigilli relativi all'immobile sequestrato (art. 274, lett. c, cpp). Parimenti andavano indicate esaustivamente le ragioni per cui era necessario, ai fini della tutela della collettività, disporre l'obbligo di PG (art. 282 cpp) da effettuarsi tutti i giorni della settimana, anzichè in misura meno onerosa (art. 275, 1 comma cpp). Trattasi di motivazione incompleta che concretizza l'ipotesi di manifesta illogicità di cui all'art. 606, lett. e) cpp (vedi Cass. Sez. 5^ Sent. n. 4893 del 20/04/2000 (ud 16/03/2000) rv 215966). Va annullata, pertanto l'ordinanza del 19/06/02, con conseguente rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame, ex art. 623 cpp.
P. Q. M.
La Corte
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003.