Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/08/2025, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05858/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2025, proposto da
GE D'DR, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Turra', Daniela Vallifuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Carla D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della SENTENZA N. 4328/2023 DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI DEL 12.2.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, la Corte d’Appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente per il riconoscimento di crediti da lavoro ed ha condannato il Comune di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, a corrispondere a favore dello stesso la somma di euro 60.079,05, oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 l. 412 del 1991, dalla maturazione di singoli crediti al saggio.
Con il ricorso per ottemperanza all’odierno esame, il ricorrente rappresenta che il Comune di Napoli ha solo in parte dato esecuzione al giudicato in quanto ha liquidato a suo favore un importo pari ad euro 4.884,24 per accessori, operando illegittimamente una ritenuta pari ad euro 5.527,28 per contributi previdenziali a carico del ricorrente.
In particolare, la determinazione degli accessori sarebbe in contrasto con il giudicato il quale ha disposto anche la liquidazione del maggior danno, che sarebbe stato dimostrato ed allegato dal ricorrente in sede amministrativa successivamente alla notifica della sentenza ed ai fini della corretta esecuzione della stessa.
Infatti, il ricorrente avrebbe diritto a percepire l’ulteriore importo di euro 9.052,04.
Quanto alle ritenute previdenziali, il ricorrente rappresenta la illegittimità della operata rivalsa in quanto mancherebbe il presupposto dell’avvenuto tempestivo pagamento da parte dell’amministrazione.
Chiede, dunque, che venga ordinata al Comune di Napoli la corretta ottemperanza del giudicato che si è formato sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4328 del 2023.
Si è costituito il Comune di Napoli il quale ha dedotto di aver dato piena esecuzione al giudicato mediante i mandati di pagamento depositati in giudizio.
Il Comune contesta la debenza degli importi dovuti a titolo di maggior danno, ritenendo che il conteggio degli stessi elaborato dal ricorrente non possa costituire una piena prova del verificarsi del danno e del suo ammontare.
In ogni caso, secondo la prospettiva del Comune, nel merito, i calcoli offerti sarebbero errati nel conteggio in virtù dell’art. 3, D.M. 352/1998 che, al comma 2, impone di calcolare gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed erariali mentre, il ricorrente avrebbe considerato quale capitale di partenza l’intera sorte capitale.
Quanto al recupero delle ritenute previdenziali, nel caso di specie, non potrebbe operare la previsione degli artt. 19 e 23 L. 218/1952 in quanto solo con la sentenza che ha definito il giudizio l’ente è stato messo nelle condizioni di retribuire il dipendente e, quindi, di pagare i pedissequi e proporzionali contributi.
In sede di discussione della causa, il difensore dell’amministrazione ha ulteriormente precisato che la legge n. 218 del 1952 è stata abrogata dal d. lgs. 179 del 2019.
Il ricorso è fondato.
Nelle sue difese il Comune ha richiamato i principi della giurisprudenza amministrativa secondo cui il maggior danno non spetterebbe in quanto in relazione ai crediti retributivi, per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. A partire, infatti, dal 1 gennaio 1995, per effetto del divieto di cumulo sancito dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, spettano, sui ratei maturati da tale ultima data, solo gli interessi - calcolati sulla somma nominale secondo i vari tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei - mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell' interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione), a seguito di prova che è posta a carico del dipendente che ne fa richiesta. (A.P. del Consiglio di Stato n. 3 del 1998 e A.P. del Consiglio di Stato n. 18 del 2011).
Si tratta, tuttavia, di una deduzione che non può essere scrutinata dal giudice adito in sede di ottemperanza, trattandosi di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile.
Il giudice dell’ottemperanza, infatti, svolge una funzione meramente attuativa della statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può, quindi, alterare o integrare il precetto della sentenza. Il giudizio di ottemperanza non costituisce quindi la sede per la presentazione di domande che avrebbero, nel caso, dovuto essere proposte nel giudizio civile, dato che il giudicato copre il dedotto e il deducibile (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 5 luglio 2022, n. 5606).
In esecuzione del giudicato, pertanto, il Comune dovrà liquidare il maggior danno secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza secondo cui il maggior danno può ritenersi presunto in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. S.U. n. 19499 del 2008).
Per le stesse ragioni non sono ammissibili i rilievi difensivi del Comune circa la persistente vigenza o meno della legge n. 218 del 1952.
Va dunque ordinato al Comune di Napoli di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4328 del 2023 entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione, se antecedente della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione va nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione nell’ulteriore termine di trenta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione resistente, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Comune di Napoli di dare esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4328 del 2023 entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione, se antecedente della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli con facoltà di delega.
Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO