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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2118/2022 promossa da:
(c.f. ), ammessa al patrocinio a spese delle Stato, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MICHELE LA RUNA;
ATTRICE contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità per danni da cose in custodia
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- 1. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il , in persona del sindaco Controparte_1 in carica, responsabile delle lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro di cui Parte_1 in narrativa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c.; 2. Per l'effetto, condannare il , in persona del sindaco in carica al risarcimento dei predetti danni Controparte_1 subiti dalla sig.ra quantificati nella complessiva somma di € 42.951,06 come a seguire Parte_1 specificata: € 26.624,00 per danno biologico al 14 %, € 2.475,00 per I.T.T. GG. 25, € 2.227,00 per I.T.P. GG. 30 al 75 %, € 1.485,00 per I.T.P. GG. 30 al 50 %, € 618,75 per I.T.P. GG. 25 al 25 %, € 7.987,00 per incremento per sofferenza soggettiva al 30 % del danno biologico, € 1.534,31 per spese mediche, o di quella maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro fino ad effettivo soddisfo;
3. In subordine nel caso di mancato accoglimento della superiore domanda, condannare il in Controparte_1 persona del sindaco in carica al risarcimento in favore della sig.ra dei danni subiti dalla Parte_1 sig.ra per i fatti di cui in premessa quantificati dallo stesso in sede transattiva Parte_1 CP_1 in € 25.000,00; 4. Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.6.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti per effetto del sinistro occorsole in data 6.7.2020, mentre percorreva a piedi l'area pedonale di Piazza delle Rimembranze allorché, giunta in corrispondenza del numero civico 16, CP_1 transitava sopra una vite di acciaio piantata sul pavimento, sollevata rispetto al piano calpestabile, che pagina 1 di 5 ne determinava la caduta. A causa di tale caduta, l'attrice era costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale di Modica, presso il cui reparto di Ortopedia veniva ricoverata e poi dimessa, in data 10.7.2020, con diagnosi “Lussazione completa gomito destro con frattura del capitello radiale e frattura della paletta omerale, rinorrea post trauma facciale ed ulteriori traumi contusivi multipli”.
Nonostante il raggiungimento di un accordo transattivo con il , avente ad oggetto CP_1 CP_1 un risarcimento complessivo pari ad € 25.000,00, l'ente successivamente comunicava all'attrice che la Giunta Municipale non aveva deliberato la proposta di accordo.
La promuoveva, pertanto, il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei subiti, deducendo Pt_1 che la presenza di una vite in acciaio conficcata sul pavimento di una pubblica via e sollevata rispetto al piano calpestabile rappresenta un'insidia tale da determinare una situazione di pericolo e quindi un'affermazione di responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
La causa veniva istruita con CTU medico-legale, espletata dalla dott.ssa per Persona_1 accertare se abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso Parte_1 affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione e la compatibilità con la dinamica descritta. Accerti il C.T.U. la sussistenza di postumi permanenti (Danno Biologico) ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico relazionali. Determini il C.T.U. la durata dell'Invalidità Temporanea conseguente al sinistro, ovvero il danno biologico temporaneo totale e/o parziale. Verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere;
successivamente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto , che non si è Controparte_1 costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nel merito, la domanda va inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 del c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma in esame richiede la sussistenza di un duplice requisito: a) deve trattarsi di danno cagionato da una cosa;
b) che questa sia una cosa che si ha in custodia;
null'altro è richiesto.
La giurisprudenza afferma costantemente che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ha natura di responsabilità oggettiva, la quale presuppone un rapporto di custodia sulla cosa, da intendersi in senso ampio, come potere di fatto effettivo, ossia come disponibilità giuridica e materiale sulla cosa, tale che chi ne detiene il controllo possa impedire che la stessa arrechi danni ai terzi, modificando al contempo la situazione di pericolo determinatasi. Occorrerà poi, ai fini della sussistenza della responsabilità in argomento, che il danneggiato dia dimostrazione del rapporto di causalità tra la cosa e il danno subìto, mentre spetterà al danneggiante-custode, per andare esente da responsabilità, provare la sussistenza del fortuito, inteso come fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente il carattere dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. SS.UU. ord. n. 20943/2022).
Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui alla disposizione in esame avendo pagina 2 di 5 carattere oggettivo …postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (fra le tante, Cass. 15761/2016).
Tanto premesso, pacifica la proprietà comunale della piazza in cui il sinistro si è verificato (Piazza delle Rimembranze), ai fini della prova del nesso eziologico, da ricercare secondo il principio della
“regolarità causale”, la valutazione dei possibili antecedenti causali dei danni lamentati dall'attore va compiuta attraverso l'analisi della documentazione allegata al giudizio.
In particolare, il verbale dagli agenti della Polizia Municipale di , redatto il 6.7.2020 CP_1 nell'immediatezza del sinistro, riporta che “poiché la persona ferita dichiarava di essere inciampata a causa di un chiodo, veniva analizzata la porzione di piazza interessata, e, nel punto in cui si trovava il piede sinistro della signora, come da fotografie allegate, si notava la presenza di una vite sporgente. Questa veniva subito rimossa rimettendo in sicurezza il sito”.
La prossimità tra la vite e il piede sinistro della danneggiata, documentata dalle fotografie allegate, è elemento tale da far desumere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo subito dall'attrice.
Affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (Cass. n. 25925/2019).
Nel caso di specie, la vite in questione non si trovava sui luoghi per cause estemporanee, ma era ancorata stabilmente al pavimento della piazza in posizione sopraelevata rispetto al piano calpestabile. Pertanto, il danno lamentato da parte attrice è stato cagionato da un vizio manutentivo del bene comunale.
Inoltre, la CTU incaricata, chiamata a verificare la compatibilità delle lesioni riportate dalla con Pt_1 la descritta dinamica del sinistro, ha affermato “Il quadro clinico descritto risulta compatibile con la dinamica denunciata, essendo rispettati tutti i classici criteri di accertamento del nesso di causalità materiale, con particolare riferimento al criterio di adeguatezza lesiva”.
Di contro, l'ente locale contumace non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, inteso quale fattore estraneo alla sfera soggettiva, imprevedibile ed eccezionale, avente efficacia determinante dell'evento dannoso idoneo come tale ad interrompere il nesso causale.
Ciò detto in ordine all'an debeatur, sulla quantificazione dei danni richiesti da parte attrice occorre rifarsi agli esiti dell'espletata consulenza tecnica, dalla quale il Tribunale ritiene di non discostarsi per il carattere approfondito degli accertamenti, supportati dalla documentazione medica allegata. La CTU pagina 3 di 5 ha accertato che la “nella caduta riportava un trauma al braccio dx e al viso (naso e mento). Pt_1 Prontamente soccorsa dai presenti e da agenti della Polizia Municipale che si trovavano nei pressi, veniva trasportata con mezzo del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica, dove si riscontravano lesioni che venivano accertate, oltre che con la visita medica, anche con l'ausilio di esami Rx (colonna cervicale;
gomito; sterno;
ginocchio; mano e dito;
torace), e TAC (encefalo; massiccio facciale). La diagnosi riportata nel verbale del P.S. è: “Lussazione con frattura gomito dx, trauma facciale”. Trasferita presso il reparto di dello stesso , veniva sottoposta a CP_2 CP_3 riduzione incruenta in narcosi, in data 07/07/2020, con applicazione di apparecchio gessato (rimosso il 03/08/2020), e quindi dimessa in data 10/07/2020 con indicazione a gg. 25 di riposo funzionale. Seguivano quindi cicli di fisioterapia e, in data 27/10/2020 veniva rilasciato dal dott. un Parte_2 certificato di guarigione clinica, con postumi da valutare in sede medico legale. Per il persistere della sintomatologia algica viene eseguito un ulteriore esame TAC gomito, in data 04/03/2021, che esclude alterazioni strutturali ossee, riferibili a lesioni algo-distrofiche, confermando quelle di natura traumatica già note […] Il piano assistenziale è da ritenersi congruo e idoneo a realizzare la remissione del corteo sintomatologico e la riparazione delle lesioni. I postumi di carattere permanente residuale, dato il lasso di tempo intercorso al momento dell'infortunio, devono essere considerati, al momento attuale, stabilizzati e non soggetti ad ulteriori modifiche. L'Inabilità Temporanea Assoluta è stata di gg.
5. L'Inabilità Temporanea Parziale è stata di gg. 25 al 75%, ed ulteriori gg. 30 al 50% rispetto l'assoluta. Il danno biologico permanente, tenuto conto della prognosi e dell'età della perizianda, e con riferimento ai Barème della RC1 è valutabile in misura dell'8%”.
Va conseguentemente disposta la liquidazione del danno biologico in favore di seguendo Parte_1 le tabelle del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, aggiornate al 2024.
Avendo riguardo alle tabelle di cui sopra, considerata la percentuale di invalidità riconosciuta (8%) e l'età al momento del sinistro (59 anni), a devono essere riconosciuti i seguenti importi: Parte_1
- € 16.075,00 a titolo di danno biologico permanente;
- € 575,00 per 5 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 2.156,25 per 25 giorni di invalidità temporanea al 75%;
- € 1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea al 50%.
La somma così determinata di € 20.531,25 va devalutata alla data del sinistro (6.7.2020, € 17.253,15) e poi accresciuta con rivalutazione ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla presente pronuncia, per un importo complessivo di € 22.605,25.
Quanto alle spese mediche richieste, la CTU ha accertato che “sono congrue, ed in rapporto di causalità adeguata al danno subito nell'infortunio, le spese in fascicolo, comprese quelle successive alla data del certificato di guarigione, in quanto ritenute necessarie per il completamento del percorso terapeutico, ammontanti complessivamente in € 1.265,692”. Anche tale somma va devalutata alla data del sinistro (€ 1.063,61) e poi accresciuta con rivalutazione ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla presente pronuncia, per un importo complessivo di € 1.393,56.
Il deve, pertanto, essere condannato a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 23.998,81, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'ente convenuto nei limiti dell'importo effettivamente riconosciuto (€ 23.998,81). Le spese di CTU vanni parimenti poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: pagina 4 di 5 accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del sindaco in carica, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 23.998,81, oltre interessi legali dalla Parte_1 pronuncia al pagamento;
condanna il , in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore dell'Erario Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%; pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico del
[...]
. CP_1
Ragusa, 26/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2118/2022 promossa da:
(c.f. ), ammessa al patrocinio a spese delle Stato, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MICHELE LA RUNA;
ATTRICE contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità per danni da cose in custodia
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- 1. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare il , in persona del sindaco Controparte_1 in carica, responsabile delle lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro di cui Parte_1 in narrativa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c.; 2. Per l'effetto, condannare il , in persona del sindaco in carica al risarcimento dei predetti danni Controparte_1 subiti dalla sig.ra quantificati nella complessiva somma di € 42.951,06 come a seguire Parte_1 specificata: € 26.624,00 per danno biologico al 14 %, € 2.475,00 per I.T.T. GG. 25, € 2.227,00 per I.T.P. GG. 30 al 75 %, € 1.485,00 per I.T.P. GG. 30 al 50 %, € 618,75 per I.T.P. GG. 25 al 25 %, € 7.987,00 per incremento per sofferenza soggettiva al 30 % del danno biologico, € 1.534,31 per spese mediche, o di quella maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro fino ad effettivo soddisfo;
3. In subordine nel caso di mancato accoglimento della superiore domanda, condannare il in Controparte_1 persona del sindaco in carica al risarcimento in favore della sig.ra dei danni subiti dalla Parte_1 sig.ra per i fatti di cui in premessa quantificati dallo stesso in sede transattiva Parte_1 CP_1 in € 25.000,00; 4. Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.6.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti per effetto del sinistro occorsole in data 6.7.2020, mentre percorreva a piedi l'area pedonale di Piazza delle Rimembranze allorché, giunta in corrispondenza del numero civico 16, CP_1 transitava sopra una vite di acciaio piantata sul pavimento, sollevata rispetto al piano calpestabile, che pagina 1 di 5 ne determinava la caduta. A causa di tale caduta, l'attrice era costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale di Modica, presso il cui reparto di Ortopedia veniva ricoverata e poi dimessa, in data 10.7.2020, con diagnosi “Lussazione completa gomito destro con frattura del capitello radiale e frattura della paletta omerale, rinorrea post trauma facciale ed ulteriori traumi contusivi multipli”.
Nonostante il raggiungimento di un accordo transattivo con il , avente ad oggetto CP_1 CP_1 un risarcimento complessivo pari ad € 25.000,00, l'ente successivamente comunicava all'attrice che la Giunta Municipale non aveva deliberato la proposta di accordo.
La promuoveva, pertanto, il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei subiti, deducendo Pt_1 che la presenza di una vite in acciaio conficcata sul pavimento di una pubblica via e sollevata rispetto al piano calpestabile rappresenta un'insidia tale da determinare una situazione di pericolo e quindi un'affermazione di responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
La causa veniva istruita con CTU medico-legale, espletata dalla dott.ssa per Persona_1 accertare se abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso Parte_1 affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione e la compatibilità con la dinamica descritta. Accerti il C.T.U. la sussistenza di postumi permanenti (Danno Biologico) ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico relazionali. Determini il C.T.U. la durata dell'Invalidità Temporanea conseguente al sinistro, ovvero il danno biologico temporaneo totale e/o parziale. Verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere;
successivamente, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto , che non si è Controparte_1 costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nel merito, la domanda va inquadrata nell'alveo dell'art. 2051 del c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma in esame richiede la sussistenza di un duplice requisito: a) deve trattarsi di danno cagionato da una cosa;
b) che questa sia una cosa che si ha in custodia;
null'altro è richiesto.
La giurisprudenza afferma costantemente che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ha natura di responsabilità oggettiva, la quale presuppone un rapporto di custodia sulla cosa, da intendersi in senso ampio, come potere di fatto effettivo, ossia come disponibilità giuridica e materiale sulla cosa, tale che chi ne detiene il controllo possa impedire che la stessa arrechi danni ai terzi, modificando al contempo la situazione di pericolo determinatasi. Occorrerà poi, ai fini della sussistenza della responsabilità in argomento, che il danneggiato dia dimostrazione del rapporto di causalità tra la cosa e il danno subìto, mentre spetterà al danneggiante-custode, per andare esente da responsabilità, provare la sussistenza del fortuito, inteso come fatto estraneo alla sua sfera di controllo, avente il carattere dell'imprevedibilità ed eccezionalità.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. SS.UU. ord. n. 20943/2022).
Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui alla disposizione in esame avendo pagina 2 di 5 carattere oggettivo …postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (fra le tante, Cass. 15761/2016).
Tanto premesso, pacifica la proprietà comunale della piazza in cui il sinistro si è verificato (Piazza delle Rimembranze), ai fini della prova del nesso eziologico, da ricercare secondo il principio della
“regolarità causale”, la valutazione dei possibili antecedenti causali dei danni lamentati dall'attore va compiuta attraverso l'analisi della documentazione allegata al giudizio.
In particolare, il verbale dagli agenti della Polizia Municipale di , redatto il 6.7.2020 CP_1 nell'immediatezza del sinistro, riporta che “poiché la persona ferita dichiarava di essere inciampata a causa di un chiodo, veniva analizzata la porzione di piazza interessata, e, nel punto in cui si trovava il piede sinistro della signora, come da fotografie allegate, si notava la presenza di una vite sporgente. Questa veniva subito rimossa rimettendo in sicurezza il sito”.
La prossimità tra la vite e il piede sinistro della danneggiata, documentata dalle fotografie allegate, è elemento tale da far desumere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo subito dall'attrice.
Affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione — sulla quale incombe il relativo onere — dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c. (Cass. n. 25925/2019).
Nel caso di specie, la vite in questione non si trovava sui luoghi per cause estemporanee, ma era ancorata stabilmente al pavimento della piazza in posizione sopraelevata rispetto al piano calpestabile. Pertanto, il danno lamentato da parte attrice è stato cagionato da un vizio manutentivo del bene comunale.
Inoltre, la CTU incaricata, chiamata a verificare la compatibilità delle lesioni riportate dalla con Pt_1 la descritta dinamica del sinistro, ha affermato “Il quadro clinico descritto risulta compatibile con la dinamica denunciata, essendo rispettati tutti i classici criteri di accertamento del nesso di causalità materiale, con particolare riferimento al criterio di adeguatezza lesiva”.
Di contro, l'ente locale contumace non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, inteso quale fattore estraneo alla sfera soggettiva, imprevedibile ed eccezionale, avente efficacia determinante dell'evento dannoso idoneo come tale ad interrompere il nesso causale.
Ciò detto in ordine all'an debeatur, sulla quantificazione dei danni richiesti da parte attrice occorre rifarsi agli esiti dell'espletata consulenza tecnica, dalla quale il Tribunale ritiene di non discostarsi per il carattere approfondito degli accertamenti, supportati dalla documentazione medica allegata. La CTU pagina 3 di 5 ha accertato che la “nella caduta riportava un trauma al braccio dx e al viso (naso e mento). Pt_1 Prontamente soccorsa dai presenti e da agenti della Polizia Municipale che si trovavano nei pressi, veniva trasportata con mezzo del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Modica, dove si riscontravano lesioni che venivano accertate, oltre che con la visita medica, anche con l'ausilio di esami Rx (colonna cervicale;
gomito; sterno;
ginocchio; mano e dito;
torace), e TAC (encefalo; massiccio facciale). La diagnosi riportata nel verbale del P.S. è: “Lussazione con frattura gomito dx, trauma facciale”. Trasferita presso il reparto di dello stesso , veniva sottoposta a CP_2 CP_3 riduzione incruenta in narcosi, in data 07/07/2020, con applicazione di apparecchio gessato (rimosso il 03/08/2020), e quindi dimessa in data 10/07/2020 con indicazione a gg. 25 di riposo funzionale. Seguivano quindi cicli di fisioterapia e, in data 27/10/2020 veniva rilasciato dal dott. un Parte_2 certificato di guarigione clinica, con postumi da valutare in sede medico legale. Per il persistere della sintomatologia algica viene eseguito un ulteriore esame TAC gomito, in data 04/03/2021, che esclude alterazioni strutturali ossee, riferibili a lesioni algo-distrofiche, confermando quelle di natura traumatica già note […] Il piano assistenziale è da ritenersi congruo e idoneo a realizzare la remissione del corteo sintomatologico e la riparazione delle lesioni. I postumi di carattere permanente residuale, dato il lasso di tempo intercorso al momento dell'infortunio, devono essere considerati, al momento attuale, stabilizzati e non soggetti ad ulteriori modifiche. L'Inabilità Temporanea Assoluta è stata di gg.
5. L'Inabilità Temporanea Parziale è stata di gg. 25 al 75%, ed ulteriori gg. 30 al 50% rispetto l'assoluta. Il danno biologico permanente, tenuto conto della prognosi e dell'età della perizianda, e con riferimento ai Barème della RC1 è valutabile in misura dell'8%”.
Va conseguentemente disposta la liquidazione del danno biologico in favore di seguendo Parte_1 le tabelle del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, aggiornate al 2024.
Avendo riguardo alle tabelle di cui sopra, considerata la percentuale di invalidità riconosciuta (8%) e l'età al momento del sinistro (59 anni), a devono essere riconosciuti i seguenti importi: Parte_1
- € 16.075,00 a titolo di danno biologico permanente;
- € 575,00 per 5 giorni di invalidità temporanea totale;
- € 2.156,25 per 25 giorni di invalidità temporanea al 75%;
- € 1.725,00 per 30 giorni di invalidità temporanea al 50%.
La somma così determinata di € 20.531,25 va devalutata alla data del sinistro (6.7.2020, € 17.253,15) e poi accresciuta con rivalutazione ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla presente pronuncia, per un importo complessivo di € 22.605,25.
Quanto alle spese mediche richieste, la CTU ha accertato che “sono congrue, ed in rapporto di causalità adeguata al danno subito nell'infortunio, le spese in fascicolo, comprese quelle successive alla data del certificato di guarigione, in quanto ritenute necessarie per il completamento del percorso terapeutico, ammontanti complessivamente in € 1.265,692”. Anche tale somma va devalutata alla data del sinistro (€ 1.063,61) e poi accresciuta con rivalutazione ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla presente pronuncia, per un importo complessivo di € 1.393,56.
Il deve, pertanto, essere condannato a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 23.998,81, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'ente convenuto nei limiti dell'importo effettivamente riconosciuto (€ 23.998,81). Le spese di CTU vanni parimenti poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: pagina 4 di 5 accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il , in persona del sindaco in carica, Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 23.998,81, oltre interessi legali dalla Parte_1 pronuncia al pagamento;
condanna il , in persona del sindaco in carica, al pagamento in favore dell'Erario Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%; pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico del
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. CP_1
Ragusa, 26/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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